Articolo 5 della Legge 24 marzo 1955, n. 161
Articolo 4Articolo 6
Versione
6 aprile 1955
Art. 5.
La parte della somma autorizzata col precedente articolo che non sara' impiegata nella concessione delle sopra accennate provvidenze, potra' essere utilizzata per opere di trasformazione fondiaria nei terreni che saranno assegnati ai manuali coltivatori danneggiati dal nubifragio del Salernitano.
Entrata in vigore il 6 aprile 1955