Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 1109
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto per violazione di legge

    Gli uffici resistenti hanno dimostrato la fondatezza della pretesa erariale e la regolare notifica della cartella per bollo auto. L'agente della riscossione ha indicato le causali dell'importo richiesto, consentendo al ricorrente di difendersi. Le contestazioni relative agli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibilità di censure nel merito ex artt.19 e 21 D. Lgs. 546/92. Gli interessi e le sanzioni applicate sono conformi alla normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 1109
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1109
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo