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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1109/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
OB ROBERTO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8365/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180112336343000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico la sig.ra Ricorrente_1 rappresentava di aver ricevuto notifica il 2.11.2023 da parte di ADER- agenzia delle entrate-riscossione dell'intimazione di pagamento in oggetto , in virtu' di una cartella di Euro 1.357,22 oltre accessori per bollo auto .
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per violazione di legge, difetto di indicazione del calcolo di sanzioni ed interessi, mancata notifica degli atti presupposti e per prescrizione, per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
ADER e Regione Lazio provvedevano a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 28.11.2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato .
Gli uffici resistenti hanno provveduto a dimostrare la fondatezza della pretesa erariale e in particolare la regolare notifica della cartella per bollo auto alla base dell' intimazione di pagamento impugnata, a differenza di quanto indicato in ricorso.
Nella fattispecie trattasi di intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione, non avendo la contribuente provveduto al pagamento delle somme iscritte a ruolo derivanti dagli atti prodromici , come da documentazione allegata.
Il ricorso concerne atti direttamente imputabili all'agente della riscossione , così come da questi eccepito nelle memorie difensive;
parimenti parte resistente nel rispetto della normativa prevista dall'art.7 dello Statuto del contribuente ha indicato le causali dell'importo richiesto, con una motivazione che contiene elementi idonei a consentire al ricorrente di difendersi convenientemente, in aderenza all'obbligo motivazionale sancito dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' (ex multis, Cass., 9.02.2010, sent. n.2439).
La giurisprudenza di legittimita' ha ribadito che le cartelle ed il ruolo possono essere impugnate nel merito purchè non siano state precedute da atti regolarmente notificati (Cass., SU, 19704/15).
Vanno pertanto respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'ufficio provveduto a indicare ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, allegando copia della cartella regolarmente notificata il 13 gennaio 2023 inerente il bollo auto anno 2019(vd. documentazione in atti), fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.
Lgs. 546/92, come osservato dall'ufficio nelle memorie difensive.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' recente è costante(ex multis, Cass., 16641/21; 3005/20).
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate i resistenti hanno ottemperato a quanto previsto dalla normativa
, fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
Va, peraltro, rilevato che l'opponente in sede di impugnazione non ha proposto questioni di merito limitandosi ad eccepire vizi formali e la non debenza degli importi richiesti . In conclusione si osserva che l'agente della riscossione e la Regione Lazio hanno idoneamente motivato confutando le argomentazioni di parte ricorrente e dimostrando la legittimita' sostanziale e formale dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici che, dunque, risultano legittimi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di ciascun resistente liquidate in complessivi Euro 300,00.
Roma, 28.11.2025
Il Giudice monocratico
R.RO
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
OB ROBERTO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8365/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180112336343000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico la sig.ra Ricorrente_1 rappresentava di aver ricevuto notifica il 2.11.2023 da parte di ADER- agenzia delle entrate-riscossione dell'intimazione di pagamento in oggetto , in virtu' di una cartella di Euro 1.357,22 oltre accessori per bollo auto .
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per violazione di legge, difetto di indicazione del calcolo di sanzioni ed interessi, mancata notifica degli atti presupposti e per prescrizione, per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
ADER e Regione Lazio provvedevano a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 28.11.2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato .
Gli uffici resistenti hanno provveduto a dimostrare la fondatezza della pretesa erariale e in particolare la regolare notifica della cartella per bollo auto alla base dell' intimazione di pagamento impugnata, a differenza di quanto indicato in ricorso.
Nella fattispecie trattasi di intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione, non avendo la contribuente provveduto al pagamento delle somme iscritte a ruolo derivanti dagli atti prodromici , come da documentazione allegata.
Il ricorso concerne atti direttamente imputabili all'agente della riscossione , così come da questi eccepito nelle memorie difensive;
parimenti parte resistente nel rispetto della normativa prevista dall'art.7 dello Statuto del contribuente ha indicato le causali dell'importo richiesto, con una motivazione che contiene elementi idonei a consentire al ricorrente di difendersi convenientemente, in aderenza all'obbligo motivazionale sancito dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' (ex multis, Cass., 9.02.2010, sent. n.2439).
La giurisprudenza di legittimita' ha ribadito che le cartelle ed il ruolo possono essere impugnate nel merito purchè non siano state precedute da atti regolarmente notificati (Cass., SU, 19704/15).
Vanno pertanto respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'ufficio provveduto a indicare ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, allegando copia della cartella regolarmente notificata il 13 gennaio 2023 inerente il bollo auto anno 2019(vd. documentazione in atti), fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.
Lgs. 546/92, come osservato dall'ufficio nelle memorie difensive.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' recente è costante(ex multis, Cass., 16641/21; 3005/20).
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate i resistenti hanno ottemperato a quanto previsto dalla normativa
, fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
Va, peraltro, rilevato che l'opponente in sede di impugnazione non ha proposto questioni di merito limitandosi ad eccepire vizi formali e la non debenza degli importi richiesti . In conclusione si osserva che l'agente della riscossione e la Regione Lazio hanno idoneamente motivato confutando le argomentazioni di parte ricorrente e dimostrando la legittimita' sostanziale e formale dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici che, dunque, risultano legittimi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di ciascun resistente liquidate in complessivi Euro 300,00.
Roma, 28.11.2025
Il Giudice monocratico
R.RO