Articolo 2 della Legge 9 giugno 1973, n. 328
Articolo 1
Versione
7 luglio 1973
Art. 2.
All'onere annuo di lire 1.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte, nell'anno finanziario 1973, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 7 luglio 1973