Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/04/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. 453 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
2) dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Fuso e Giovanna De Pinto
reclamante
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Davide Giuseppe de Gennaro
reclamato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 1, comma 49, della l. n. 92 del 2012, emessa in data 6.12.2021, il Tribunale di
Trani rigettava il ricorso proposto il 29.7.2020 da al fine di sentir accertare e Controparte_1
dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa, intimatogli senza preavviso e a seguito
1
5.3.2020, e, per l'effetto, condannava il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € CP_1
3.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Con sentenza n. 926/2024 del 2.5.2024 il Tribunale del lavoro di Trani accoglieva l'opposizione proposta con ricorso del 5.1.2022 da avverso la predetta ordinanza e per Controparte_1
l'effetto:
1. dichiarava il licenziamento illegittimo e inefficace per insussistenza del fatto contestato,
e condannava il datore di lavoro alla reintegrazione del nel posto di lavoro;
2. condannava CP_1
la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di Parte_1 un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento e sino all'effettiva reintegra, e, in particolare, nella misura massima di dodici mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al detto periodo;
3. condannava la società opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 7.500,00 (di cui € 3.500,00 per la fase sommaria ed € 4.000,00 per la fase di opposizione), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Con ricorso del 31.5.2024, la ha proposto reclamo chiedendo la riforma Parte_1
della sentenza.
Con memoria del 21.8.2024 si è costituito, insistendo per il rigetto del reclamo e Controparte_1
spiegando reclamo incidentale tardivo.
Acquisiti il fascicolo di primo grado e i documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 10.9.2024 la
Corte ha esperito il tentativo di conciliazione, formulando alle parti una proposta conciliativa ex artt. 185 bis - 420 c.p.c.
Concessi una serie di rinvii in ragione della pendenza di trattative di bonario componimento, all'udienza del 1.4.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto di aver interamente transatto la controversia, alle condizioni di cui al separato verbale di conciliazione giudiziale, contestualmente sottoscritto, invocando una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Quindi, il Collegio si è riservato per la decisione.
Avuto riguardo alle condizioni e ai termini di cui al verbale di conciliazione in atti, secondo cui
“fermi restando gli effetti della sentenza impugnata e la rinuncia alla reintegrazione operata ex art
18 comma 3 Statuto dei lavoratori con il versamento delle 15 mensilità da parte della
[...]
, la società rinuncia al reclamo e il restituisce alla Parte_2 Parte_1 CP_1
2 società la somma pari a 9 mensilità al netto e rinuncia al reclamo incidentale (cfr – punti A, B e C del verbale di conciliazione ), deve essere dichiarata, come richiesto congiuntamente dalla parti, la cessazione della materia del contendere sui reclami
Vengono allora in rilievo i principi consolidati, in materia, della Suprema Corte secondo i quali “la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Sez. 1, Sentenza n. 5556 del 19/05/1995, Rv. 492362 -
01)” e “la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (Sez. 2, Sent. n. 4499 del 1996)”.
Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere in ordine ai reclami, con conferma della sentenza anche in ordine alle spese: le parti hanno regolato le spese di lite, avendo consensualmente definito il relativo regime, come si evince con chiarezza dal tenore testuale del punto D del verbale di conciliazione sottoscritto all'odierna udienza del 1.4.2025 (le spese della fase sommaria e di quella di merito restano regolate nel senso previsto nella sentenza reclamata mentre restano compensate quelle del presente giudizio).
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Va infatti data continuità al principio secondo cui, in tema di impugnazioni, il menzionato art. 13, comma 1 quater, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23175 del
12/11/2015; n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25387 del 2022; Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 35984 del 2022).
P Q M
definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 31.5.2024 nonché sul reclamo incidentale spiegato da il 21.8.2024, Controparte_1
avverso la sentenza n. 926/2024 emessa dal Tribunale di Trani, Sezione lavoro, in data 2.5.2024,
3 dichiara cessata la materia del contendere sui reclami anche in ordine alle spese e conferma la sentenza impugnata anche in ordine alle spese.
Così deciso in Bari, il 1.4.2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
4