Art. 16.
Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, e' autorizzato a regolare con apposite convenzioni le situazioni economico-patrimoniali ed i relativi oneri finanziari derivanti alle societa' indicate nell'articolo 1 dai provvedimenti di radiazione del naviglio attuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, e' autorizzato a regolare con apposite convenzioni le situazioni economico-patrimoniali ed i relativi oneri finanziari derivanti alle societa' indicate nell'articolo 1 dai provvedimenti di radiazione del naviglio attuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.