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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/04/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
SEZIONE CIVILE N.R.G. 393/2019
Verbale di udienza del 02/04/2025
Per la parte attrice è comparso figuratamente l'avv. NOCIFORA TIRANNO MARIELLA
Per la parte convenuta è comparso figuratamente l'avv. D'ALLEO GIROLAMO
Il Giudice
Visto l'articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, nonchè l'art. 281 sexies
c.p.c., rilevato che con decreto che disponeva la trattazione scritta del presente procedimento i procuratori erano avvertiti della possibilità che la causa fosse definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., come da protocollo del 24.4.2020 sottoscritto dal COA di Patti;
ritenute le conclusioni e le domande formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta;
si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, omettendo lettura del dispositivo come da normativa sopra richiamata.
pagina 1 di 16 TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena, assistito dal
Funzionario addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Antonella Raccuia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 393 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019 vertente
TRA
, c. f. , nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Sant'Agata Militello e residente in [...]d'Orlando, c. da Catutè n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariella Nocifora Tiranno, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in
Sant'Agata Militello c. da Cavarretta n. 88, è elettivamente domiciliato;
- ATTORE -
CONTRO già c. f. , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, via Ombrone n.2, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Girolamo D'Alleo e Andrea D'Alleo, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Palermo, via Mondini n. 11 è elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA-
P. I. in persona del legale rappresentante P_ P.IVA_2 [...]
con sede in Ragusa, piazza del Popolo n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura in CP_4 atti, dall'Avv. Antonio Dipasquale, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Antonino Lanza sito in Sant'Agata Militello, via Puglie n. 30;
- CONVENUTA-
pagina 2 di 16 P. I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 P.IVA_3 con sede in Roma, via Salandra n.18, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Luigi Condoluci;
- CONVENUTA-
REALE MUTUA ASSICURAZIONI, con sede in Torino, via Corte d'Appello n.11, in persona del Procuratore Dott. , rappresentata e difesa, giusta procura agli atti Parte_2 dall'Avv. Eugenio Passalacqua, presso il cui studio sito in Mistretta, Via Salamone n. 19, è elettivamente domiciliata;
- TERZA CHIAMATA -
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2050 c. c.
CONCLUSIONI: Come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
1.- Con ricorso ex art. 702 bis conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e esponendo che in data 24.10.2018 veniva programmato, e
[...] P_ Controparte_6 comunicato tramite affissione di volantini, un intervento manutentivo su un palo della corrente elettrica antistante la propria abitazione.
Spiegava che i tecnici durante l'esecuzione di tale intervento commettevano un grave errore attaccando due fasi e determinando un sovraccarico di oltre 400 volts di potenza oltreché un blackout presso la propria abitazione.
Esponeva che in quella stessa data, al rientro dal lavoro, trovava la casa priva di corrente elettrica e che dopo aver segnalato tempestivamente l'accaduto due tecnici provvedevano a riparare il danno e a ripristinare la corrente.
Lamentava che, a causa del sovraccarico di tensione, gli elettrodomestici presenti nell'abitazione subivano ingenti danni per un totale di € 8.039,85 oltre le spese necessarie per l'installazione.
Deduceva che l'applicabilità al caso concreto della disciplina relativa alla responsabilità derivante dall'esercizio di attività pericolose.
pagina 3 di 16 Concludeva chiedendo accertarsi i danni subiti e condannarsi le società resistenti al risarcimento degli stessi, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio spiegando che i lavori in questione erano Controparte_1
Co stati affidati alla . i. ge. tramite un contratto d'appalto “aperto” che consente di CP_5 chiedere a un soggetto, già obbligato contrattualmente, prestazioni diverse e singoli interventi di manutenzione.
Deduceva, oltreché la propria carenza di legittimazione passiva, la totale assenza di responsabilità a proprio carico considerato che lo stesso contratto prevedeva l'obbligo per l'appaltatore di tenere indenne alle responsabilità derivanti da qualunque tipo di reclamo CP_2
o citazione giudiziale.
Sosteneva l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 2050 c. c. poiché il trasporto e la distribuzione di energia elettrica non sono astrattamente qualificabili come attività pericolosa di cui al suddetto articolo.
Concludeva chiedendo rigettarsi le istanze avversarie e, in via subordinata, dichiararsi che la è tenuta a tenere indenne la dalle responsabilità inerenti le attività CP_6 Controparte_1 connesse ai fatti di causa, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la rappresentando di aver concesso i lavori per cui è Controparte_6 causa in subappalto alla società e sostenendo, pertanto, la propria carenza di P_ legittimazione passiva.
Chiedeva dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, rigettarsi le domande avversarie, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva con comparsa di risposta la chiedendo, preliminarmente, di P_ essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice al fine di essere tenuta indenne dalla stessa riguardo un'eventuale condanna.
Nel merito, chiedeva rigettarsi le domande avversarie poiché non risulta provato il nesso di causalità tra la condotta e il danno subito, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva la terza chiamata Reale Mutua lamentando la mancata dimostrazione del nesso di causalità tra l'evento e il danno.
pagina 4 di 16 Contestava il quantum richiesto ed evidenziava che, secondo quanto previsto dalle condizioni dell'assicurazione, rimaneva a carico dell'assicurata il 10% di scoperto di garanzia.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande avversarie, con vittoria di spese e compensi.
Nelle more del giudizio il giudice disponeva il mutamento del rito con ordinanza del
21.04.2021.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, veniva decisa con la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., a seguito di concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
2. Preliminarmente appare necessario fare una breve premessa sulla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose prevista dall'art. 2050 c. c. a norma del quale “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”
La norma impone il concorso di due condizioni: l'attività deve essere pericolosa, tale che per la sua natura, ovvero per la natura dei mezzi adoperati, possa riuscire produttiva di danno;
devono essere state, altresì, omesse tutte le misure atte ad evitare il danno stesso.
Pertanto, l'alta probabilità di cagionare danni connessa all'attività “pericolosa” giustifica il particolare regime di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 2050. La fattispecie normativa, infatti, si discosta dai generali canoni della responsabilità aquiliana configurandosi come responsabilità oggettiva che prescinde dall'accertamento della colpa dell'autore del danno, fondandosi su una presunzione. Di conseguenza l'onere della prova dell'esenzione da responsabilità è a carico dell'esercente l'attività pericolosa. Questi può vincere tale presunzione solamente provando di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Tuttavia, perché rilevi la responsabilità è necessaria, per il danneggiato, la prova del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il danneggiante essere ritenuto responsabile per un evento fortuito a lui non riconducibile.
In via di principio si osserva, in conformità a una giurisprudenza assolutamente pacifica, che costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050, non solo le attività che tali sono pagina 5 di 16 qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza (cfr. Cass. n. 22822/2010).
2.1. Ciò detto è necessario stabilire se l'attività svolta nella fattispecie concreta, ovvero la somministrazione di energia elettrica, può essere o meno inquadrata nell'alveo delle attività pericolose.
Sulla questione appare utile richiamare una pronuncia della Suprema Corte secondo la quale
“la produzione e distribuzione dell'energia elettrica costituisce attività pericolosa, ai fini della responsabilità ex art. 2050 c.c., per i rischi cui espone e implicati dalla materia trattata (Cass., 04/04/1995, n. 3935), e ciò, pertanto, prescinde dalla circostanza che ci si riferisca a rischi da contatto o determinati, come nel caso, da guasti alla distribuzione;” (cfr Cass. civ. n. 32498/2019).
Con una più risalente pronuncia, il cui valore è ancora attuale, la Suprema Corte ha affermato che la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose dettata dall'art. 2050 c.c. è applicabile anche in ipotesi di attività pericolosa di carattere tecnico, quale la produzione e la fornitura dell'energia elettrica da parte dell' così che se, nell'attività di CP_2 gestione di una linea elettrica ad alta tensione, l' causi danno ad un terzo, è tenuto al CP_2 risarcimento «se non prova di avere adottato tutte le misure tecniche idonee ad evitare il danno» (Cass. n. 537/82; cfr., altresì, Cass. n. 11193/07, in motivazione, su un caso in cui era stato riconosciuto il risarcimento del danno al soggetto che aveva subito danni a «vari elettrodomestici» per uno «sbalzo di corrente elettrica»: la Suprema Corte ha ritenuto motivata correttamente la sentenza che aveva escluso la prova del fortuito, sebbene un testimone avesse riferito di non avere notato alcuna anomalia nella cabina di distribuzione dell'energia elettrica).
Il principio si estende, oggi, alle società succedute nella gestione e nella distribuzione dell'energia elettrica.
pagina 6 di 16 Non è superfluo ricordare che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza n.
691 del 24 novembre 2022, relativamente ad una causa intrapresa per il risarcimento di danni da malfunzionamenti di alcuni apparecchi elettrici causati da una sovratensione provocata da una rottura del circuito neutro del sistema di distribuzione di energia elettrica, ha risolto in senso affermativo la questione se il gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica, che modifica il livello di intensità e di tensione dell'energia elettrica ai fini della sua distribuzione al consumatore finale, deve essere considerato un «produttore» di energia elettrica, ai sensi della direttiva 85/374 (la Corte di Giustizia ha osservato che, mediante interventi volti a modificarne una delle caratteristiche, la tensione, il gestore non si limita a consegna un prodotto, ma partecipa al processo della sua produzione). Ne deriva dalla superiore pronuncia che l'attività di produzione e distribuzione di energia elettrica rientra nel novero delle attività pericolose e che, pertanto, sul danneggiato graverà l'onere della prova del nesso causale tra l'evento dannoso e il danno subito, mentre l'esercente l'attività dovrà dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
L'art. 2050 c.c. stabilisce che «chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno».
È pacifico che la responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. è di carattere oggettivo.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che chi esercita un'attività pericolosa «risponde dei danni derivanti dal suo svolgimento, a nulla valendo che il danneggiato sia un terzo piuttosto che un proprio incaricato e che i mezzi o le opere fonte di danno siano di proprietà di terzi» e per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall'art. 2050 c.c., non rileva la semplice prova dell'imprevedibilità del danno, dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante le misure di cautela che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano (cfr. Cass. n. 4590/20; Cass. n. 16637/17).
È alla luce di questi principi che il caso deve essere esaminato e risolto.
pagina 7 di 16 2.2. Sussunta dunque la fattispecie in esame nella disciplina della responsabilità ex art. 2050
c. c. rimane la suddetta valutazione l'esame dell'eccezione di carenza di legittimità passiva proposta dall'E-Distribuzione.
Sulla responsabilità dell'ente erogatore, ex art. 2050 c.c., in relazione agli sbalzi di tensione, la Corte di Cassazione (C. Cass. Civ., sez. III, del 15 maggio 2007 n. 11193) ha stabilito che “la società erogatrice di energia elettrica deve risarcire il cliente per i danni causati agli elettrodomestici di casa da uno sbalzo di corrente. La società erogatrice svolge un'attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. e, dunque, va ritenuta responsabile e tenuta al risarcimento, non essendo possibile applicare l'esimente del caso fortuito.”
Ai sensi degli artt. 1 e 2, L. n. 186 del 1968, tutti gli impianti elettrici, per essere realizzati a regola d'arte, devono essere costruiti secondo le norme del CEI (comitato elettrico italiano).
Dello stesso tenore è l'art. 81 del D. Lgs. n. 81/08. Tali generiche norme di salvaguardia impongono l'adozione di dispositivi di protezione idonei ad impedire il permanere di sovracorrenti dannose, anche nell'ipotesi in cui alcune cautele non fossero espressamente previste da specifiche norme C.E.I. (C. Cass. Civ. n. 389/97).
Gli eventi dannosi, dovuti ad un aumento della tensione elettrica, al di fuori dei fenomeni di sovratensione causati da scariche elettriche atmosferiche, comportano la responsabilità dell'ente erogatore, se questi non dimostra di aver adottato tutte le misure tecniche preventive, idonee ad evitare il danno;
essendo la potenzialità dannosa degli sbalzi di tensione per impianti e dispositivi alimentati elettricamente connaturata all'attività di distribuzione di energia elettrica, trattandosi di fenomeni ineliminabili.
A tal fine le linee della tensione elettrica non devono soltanto essere oggetto di regolare manutenzione, ma risultare altresì, in concreto, protette da meccanismi idonei ed adeguati al caso concreto che garantiscano l'assenza di sovratensioni (Tribunale civile di Verona n.
987/11).
Orbene, la fattispecie concreta si caratterizza per la particolarità che gli interventi manutentivi sulla linea in questione erano stati di fatto posti in essere da altra società ( P_
in virtù di un contratto di subappalto stipulato tra quest'ultima e la (cfr
[...] Controparte_6
pagina 8 di 16 in atti produzione pertanto va valutata anche la sussistenza della responsabilità in CP_6 capo alla ditta esecutrice degli interventi di manutenzione.
A tal fine viene in aiuto una pronuncia della Suprema Corte secondo la quale “La presunzione di responsabilità per danni arrecati a terzi nell'esercizio di attività pericolose, in ipotesi di attività pericolosa di carattere tipicamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione e la fornitura di energia elettrica da parte dell' non sorge in funzione dell'astratta qualità di titolare dell'esercizio di linee elettriche e di CP_2 proprietario dell'energia attraverso le stesse erogata ma presuppone la concreta gestione da parte di detto ente di impianti, reti, linee o manufatti utilizzati per la produzione o distribuzione di energia elettrica, non trovando quindi applicazione a carico dell'ente medesimo quando l'effettiva gestione e manutenzione della linea di distribuzione dell'energia sia rimasta nella sfera del soggetto proprietario della linea stessa, cui grava in tal senso l'esclusiva responsabilità del danno.” (cfr Cass. civ. 3935.1995).
Secondo il suesposto principio, dunque, la responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'esercizio di attività pericolose non trova applicazione a carico del titolare quando l'effettiva gestione e manutenzione è affidata ad altro soggetto.
In altre parole, la responsabilità per lo svolgimento di una attività pericolosa è connessa alla gestione concreta da parte degli impianti, reti, linee o manufatti, utilizzati per la produzione o distribuzione di energia elettrica.
Non si realizzerebbe altrimenti il presupposto materiale che è insito nel concetto stesso di svolgimento di attività pericolosa, che non è astrattamente riconducibile ad una qualità del soggetto ma al concreto operare del soggetto stesso.
Nel caso di specie non può affermarsi che vi sia stato svolgimento di attività pericolosa da parte di , essendo rimasta la gestione e manutenzione della linea nella sfera della Controparte_1 società appaltatrice P_
Nel medesimo senso depone, altresì, la previsione contrattuale di cui alle condizioni generali di contratto facenti parte integrante del Contratto di appalto intercorso tra E- distribuzione e in atti . CP_8
In particolare, vengono in rilievo gli artt. 13.5 secondo cui “L'Appaltatore si obbliga a mantenere indenne dalle responsabilità derivanti da qualunque reclamo o citazione giudiziale di ogni CP_2
pagina 9 di 16 natura, che abbia direttamente relazione con il Contratto, sia giudiziale che stragiudiziale, che derivi da atti o omissioni dell'Appaltatore o del personale da questi dipendente, rappresentanti o subappaltatori” e l'art. 13.6
a mente del quale “La menzionata manleva comprende sia l'importo che dovesse eventualmente CP_2 pagare, sia le spese o i costi di qualunque genere in cui possa incorrere come conseguenza del reclamo o CP_2 della citazione giudiziale, fatto comunque salvo il diritto della stessa ad agire in propria difesa.
L'inadempimento dell'Appaltatore di quanto previsto al presente articolo è considerato inadempimento grave e dà facoltà ad di risolvere il Contratto per inadempimento del Appaltatore”. CP_2
Ancora, avendo affidato in subappalto a i lavori di manutenzione CP_8 P_ nell'area interessata dall'evento dannoso, anch'essa va esente da responsabilità per i danni cagionati in virtù ed esecuzione di detti lavori da parte dell'impresa subappaltatrice, e ciò in virtù della previsione di cui all'art. 10 del contratto di subappalto in atti, ove testualmente si prevede che il subappaltatore “si impegna a manlevare e comunque tenere indenne l'appaltatore da qualsiasi responsabilità, anche indiretta, da ogni onere che ne dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi, in qualunque modo connessi con l'esecuzione del contratto d'appalto”.
La circostanza per cui si sia occupata dei lavori che hanno cagionato il danno P_ risulta confermata dall'esito della prova orale, ammessa ed escussa all'udienza del 11 dicembre
2014, nella quale i testi e , entrambi dipendenti della Testimone_1 Testimone_2 P_
i quali confermano di aver effettuato l'intervento sulla linea in questione su
[...] commissione di . Controparte_2
Del resto, la stessa società esecutrice dal canto suo non contesta in alcun modo la sussistenza di responsabilità a proprio carico ma si limita a chiamare in garanzia la compagnia assicuratrice con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa avente ad oggetto la copertura dei danni per cui è causa.
Così stando le cose dunque, è possibile concludere accogliendo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla convenuta E- distribuzione e nello stesso senso può concludersi in merito alla medesima eccezione sollevata dalla Controparte_6
pagina 10 di 16 La posizione giuridica di quest'ultima, infatti, risulta del tutto aliena dalla vicenda processuale poiché, come emerge dall'evidenza delle prove documentali in atti, ha affidato l'esecuzione dei lavori per cui è causa alla tramite contratto di subappalto P_
2.3. Terminata la disamina sulle eccezioni di carenza di legittimazione passiva e sull'identificazione dell'effettivo responsabile dell'evento dannoso occorre passare alla verifica della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e il danno subito da parte attrice.
Nel caso di specie, la prova del nesso eziologico è stata fornita sia mediante i testi escussi i quali hanno riferito che, a seguito della segnalazione del 24.08.2018 relativa all'episodio di sovraccarico della tensione elettrica della stessa giornata, la Controparte_9 provvedeva ad effettuare un sopralluogo e a riparare il guasto.
Il teste all'udienza del 21.02.2023 afferma “confermo di essere intervenuto nella serata del Tes_3
24 ottobre 2018 per riparare il guasto tecnico determinato da una non corretta esecuzione dei lavori di manutenzione, in particolare si trattava del collegamento errato.” e ancora il teste Testimone_4
all'udienza del 11 dicembre 2024 “giunti in loco, in seguito a chiamata, abbiamo riscontrato
[...]
l'anomalia tecnica. Precisamente vi era sovratensione che impediva il normale funzionamento della corrente elettrica presso l'abitazione del signor .” Parte_3
Ancora più nello specifico in merito al nesso causale appare dirimente la deposizione del teste , elettricista intervenuto sui luoghi su chiamata dell'attore, il quale Testimone_5 all'udienza del 11.12.2024 dichiara che “arrivando sui luoghi ho constatato che c'erano danni e che ispezionando ho controllato che c'era un errore di collegamento tecnico nella linea, che dalla linea esterna si collega alla linea interna tramite contatore in quanto c'erano due fasi collegate anziché fase e neutro.” e ancora
“preciso che io stesso ho constatato i danni riportati e in particolare ho avuto modo di riscontrare i guasti negli apparecchi secondo l'elenco di cui alla lettera H) che mi viene esibito”.
Dalle suddette deposizioni, dunque, emerge chiaramente sia il verificarsi dell'evento dannoso, ossia il sovraccarico di tensione, sia il conseguente danno subito dall'attore, ovvero i guasti agli elettrodomestici.
Le testimonianze hanno infatti provato, con certezza, il nesso causale tra i danni causati agli oggetti di proprietà del e la linea elettrica gestita dalla su cui sono Parte_1 Controparte_1
pagina 11 di 16 intervenuti i tecnici delle ditte appaltatrici e subappaltatrici: i modi e i fattori della causazione del danno sono stati descritti, sommariamente, senza che però residuino dubbi, dai soggetti che erano intervenuti sui luoghi per riparare il guasto.
Il riscontro del nesso causale deriva peraltro dai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, anche a proposito dell'esercizio di attività pericolosa: deve sussistere «la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento» (Cass. n. 5254/06).
Le condizioni sono, nel caso in esame, soddisfatte.
Le risultanze istruttorie, di contro, non consentono di ravvisare gli estremi di un caso fortuito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il caso fortuito si identifica in un fatto
«imprevedibile ed inevitabile», che interrompe il nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'attività pericolosa (Cass. n. 11785/17).
Alcune pronunzie (in relazione alla responsabilità per danni prevista dagli artt. 2051 e 2052
c.c.: ma il principio opera in modo identico) caratterizzano il fortuito anche in termini di evento eccezionale (Cass. n. 18317/15; Cass. n. 15895/11; Cass. n. 11870/09).
Ma né di evento eccezionale, né di evento imprevedibile od inevitabile è traccia nelle deposizioni dei testi escussi né negli atti e documenti di causa.
Pertanto, applicando i principi giurisprudenziali citati e analizzati gli elementi istruttori alla luce di questi principi, deve essere riconosciuta la responsabilità della società di distribuzione dell'energia elettrica, e per essa della società appaltatrice dei lavori sulla rete nella zona interessata dal guasto, e ancora, per essa, della società sub appaltatrice che concretamente eseguì i lavori, secondo lo schema già delineato supra.
Rimane quindi da vagliare l'aspetto relativo al quantum debeatur.
Parte attrice versa agli atti sia una CTP corredata da documentazione fotografica (del tutto illeggibile) sia le copie delle fatture relative all'acquisto dei nuovi elettrodomestici attestanti un esborso pari a € 5.446,95.
pagina 12 di 16 Tali esborsi risultano, oltreché ex adverso non contestati (o al più contestati molto genericamente), confermati dalle risultanze della prova testimoniale come sopra già esposto.
Diversamente accade, invece, per il documento consistente nel preventivo di spesa per la sostituzione della vasca ad idromassaggio (€ 1.952,00), ciò che, infatti, va provato ai fini del risarcimento del danno è l'entità dell'esborso compiuto, il documento in questione non appare quindi idoneo a tal fine.
La medesima sorte seguono le asserite spese per l'installazione dei nuovi elettrodomestici (€
350,00) che risultano del tutto sguarnite di allegazione probatoria relativa al concreto esborso economico.
In definitiva per quanto sopra esposto la va condannata al pagamento, a titolo P_ di risarcimento del danno, delle superiori somme a favore di . Su queste Parte_1 ultime, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un.,
n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo
(24.10.2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 24.28.2018 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono pagina 13 di 16 successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
2.4. Avuto riguardo alla domanda di manleva avanzata dalla società convenuta nei confronti della compagnia assicuratrice terza chiamata la invoca una polizza assicurativa P_ per la responsabilità civile tutela del patrimonio e dei beni n. 2017/03/2285749 che in virtù delle condizioni sottoscritte deve tenerla indenne dal pagamento di somme a titolo di risarcimento.
L'assicurazione di responsabilità civile è quel contratto di assicurazione mediante il quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare a un terzo per effetto di una responsabilità dedotta in contratto e derivante da un fatto accaduto durante la vita del rapporto assicurativo.
In primo luogo, va osservato che l'odierna convenuta ha prodotto in atti la polizza assicurativa e, considerato che il sinistro è avvenuto il 24.10. 2018 e la polizza risulta stipulata il
14.06.2017 e reca la data di scadenza del 14.06.2020, può concludersi che a livello temporale sussiste la copertura assicurativa (cfr doc. 2 produzione documentali . P_
In secondo luogo, dall'esame delle condizioni contrattuali prodotte in atti emerge che la polizza in questione risulta stipulata appositamente per gli interventi che la Società avrebbe effettuato in virtù del contratto di subappalto stipulato con la (cfr. all. 2 Controparte_6 pag.4) e che la stessa prevede uno scoperto di garanzia del 10% che, pertanto, rimane in capo alla società assicurata.
In fine appare giusto il caso di precisare che la copertura della polizza assicurativa non era stata oggetto di contestazione da parte della Reale Mutua che si era limitata a contestare genericamente l'esistenza del nesso di causalità e la classificazione dell'attività posta in essere dalla ditta assicurata come pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c. c.
Sulla scorta di quanto sopra spiegato la domanda di manleva va accolta nei termini di cui sopra e, per l'effetto, l'assicurazione convenuta va condannata a garantire e manlevare la propria assicurata dal pagamento delle superiori somme ad esclusione della percentuale di scoperto del 10% (pari a € 544,70) che rimane in carico alla P_
pagina 14 di 16 Ogni ulteriore questione può ritenersi assorbita.
3. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste solidalmente in capo alla convenuta P_ ed alla compagnia assicuratrice Reale Mutua, a favore della parte attrice, e di
[...] [...]
in virtù della manleva contrattualmente prevista. Controparte_10
Le stesse, tenuto conto del valore della causa e dell'entità delle questioni trattate, sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 393/2019, vertente tra
(attore) contro Parte_1 Controparte_1 Controparte_6
(convenute) e REALE MUTUA ASSICURAZIONI (terza chiamata) disattesa P_
e respinta ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- Accerta la responsabilità della nella causazione del danno nei confronti di P_
e la condanna al pagamento, in suo favore, della Parte_1 complessiva somma di euro 5.446,95 oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione, e ciò anche in manleva di e Controparte_1 CP_6
- Condanna la terza chiamata Reale Mutua Assicurazioni a garantire e manlevare la dal pagamento della somma di cui al punto che precede, ad eccezione P_ della franchigia contrattuale;
- Condanna solidalmente la e la Reale Mutua Assicurazioni al pagamento P_ delle spese di lite in favore delle parti attrice, che liquida complessivamente in € 145,50 per spese vive ed € 2.540,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e c.p.a. come per legge.
- Condanna solidalmente la e la Reale Mutua Assicurazioni al pagamento P_ delle spese di lite in favore delle convenute e Controparte_6 Controparte_1 che liquida in € 2.540,00 ciascuno per onorari, oltre spese generali nella misura
[...] del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Patti, 2.4.2025
Il Giudice
pagina 15 di 16 Pietro Paolo Arena
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