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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/04/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4220/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4220.2022 del ruolo generale, promossa da:
, in persona del Sindaco p.t., AR rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Bifolco;
ATTORE
Controparte_1
, in persona del Commissario Liquidatore, rappresentato
[...]
e difeso dall'Avv. Vincenzo Landolfi;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “In linea preliminare, previo rilievo del concorso dei gravi motivi sospendere, ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., l'efficacia del titolo esecutivo In linea ulteriormente preliminare, previo rilievo del concorso dei gravi motivi sospendere quantomeno l'efficacia del titolo esecutivo per la parte relativa ai pagamenti eseguiti medio tempore;
In linea principale nel merito, dichiarare la nullità del precetto e, per
l'effetto, impedire la possibilità di procedere all'esecuzione forzata nelle modalità e nei limiti dedotti nell'atto di precetto;
In linea subordinata nel merito dichiarare la nullità parziale dell'atto di precetto e, per l'effetto, impedire la possibilità di procedere all'esecuzione forzata per le causali e per gli importi dedotti nell'atto di precetto. Con vittoria di spese e competenze,
pagina 1 di 6 oltre accessori come per legge.”. Per il convenuto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria domanda, eccezione, conclusione: - in limine rigettare l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo;
- rigettare la opposizione a precetto del tutto inammissibile ed infondata;
- condannare l'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 cpc;
Refusione del compenso di causa.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il AR proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 25.7.2022, con il quale il
, agendo sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1542 del 19.7.2007, depositato in data 24.7.2007, emesso dal Tribunale
Ordinario di Nocera Inferiore nel procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 4476/2007, divenuto esecutivo per effetto della sentenza n. 277/21 che dichiarava estinto il giudizio di opposizione al predetto provvedimento monitorio (R.G. n. 6489/2007), chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 932.742,43. A sostegno della domanda l'opponente eccepiva:
a) l'intervenuto pagamento di somme nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
b) l'inapplicabilità degli interessi moratori tra pubbliche amministrazioni;
c) la violazione del principio di legalità di cui all'art. 97 della costituzione;
d) la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza degli importi intimati a titolo di interessi;
e) la nullità dell'atto di precetto per violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cod.civ. Più in particolare,
l'opponente lamentava l'erroneità dell'importo precettato, per non avere l'ente creditore, decurtato dalla somma intimata il presunto versamento dell'importo complessivo di €
pagina 2 di 6 220.117,74 effettuato nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1542/2007; invero, ad avviso dell'opponente, in data 5 aprile 2022, il AR
, mediante nota prot n. 5408 informava il 1 di aver liquidato
[...] Controparte_1 la somma di € 220.117,74, con conseguente decremento della già fluida situazione di debito/credito tra le parti. In data 12 aprile 2022, l'Avv. Landolfi, procuratore di parte opposta, dopo aver notificato il titolo esecutivo all'odierna opponente, riconosceva le somme sopra riportate e si rendeva disponibile a decurtarle dal credito vantato dal nei confronti CP_1 del . Con nota prot. n. 5973 del 15 aprile 2022, il Comune di AR
, vista la disponibilità del Consorzio, riscontrava la nota inviata AR
dallo stesso in data 12.4.2022, allegando i mandati di pagamento pari ad un importo complessivo di € 220.117,74 e ribadendo la non applicabilità degli interessi commerciali.
Tuttavia, nonostante il riconoscimento del versamento da parte del AR
delle somme sopra riportate, in data 25 luglio 2022 il notificava l'atto
[...] CP_1 di precetto, oggetto della presente opposizione, chiedendo il pagamento dell'importo di €
932.742,43, senza decurtare la somma versata dall'ente debitore di € 220.117,74.
Con riferimento agli interessi, parte opponente riteneva non applicabili gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 come indicati nel decreto ingiuntivo alla sorta capitale dal momento che tale tipologia di maggiorazione ex lege è esclusa nei rapporti che involgono pubbliche amministrazioni.
Con comparsa depositata in data 18.11.2022 si costituiva il , Controparte_1 che chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiarendo che ogni pagamento medio tempore effettuato si riferisce a crediti ulteriori e diversi rispetto a quelli portati dal decreto ingiuntivo e dal precetto opposto, riferendosi al pagamento di fatture relative agli anni 2016/2019 mentre nella specie si controverteva di somme dovute in virtù del decreto ingiuntivo fondato su crediti maturati fino al 2007. Relativamente alla presunta inapplicabilità degli interessi moratori, liquidati in decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, parte opposta sosteneva che tale eccezione andava dedotta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e non poteva assolutamente trovare ingresso in questa sede.
Nelle more del giudizio, il GE, con ordinanza del 15.12.2022 rigettava l'istanza cautelare di sospensione della efficacia esecutiva del titolo, mancando il requisito dei gravi motivi.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
Devono, infatti, essere ritenute inammissibili tutte le eccezioni sollevate che attengano al merito della pretesa accertata nel provvedimento (nel caso di specie ingiunzione di pagina 3 di 6 pagamento) azionata con il precetto impugnato. E' infatti pacifico in Giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo” (Cass. Civ.
Sez. III n. 24752 del 7.10.2008).
Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Corte di Cassazione ordinanza n.
22090/2021). Deve ritenersi che nell'opposizione a decreto ingiuntivo si contesta, in sede di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria mentre con l'opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata. Il Giudice dell'esecuzione, nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato. All'uopo, deve invero rilevarsi che il
Giudice dell'esecuzione può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva. Il principio, esposto nei termini di cui innanzi, deve intendersi, altresì, applicabile in caso di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, poiché i fatti estintivi ed impeditivi del credito sopravvenuti alla emanazione del provvedimento monitorio possono essere dall'ingiunto, assoggettato all'esecuzione, dedotti solo nel processo di opposizione all'ingiunzione e non anche in sede esecutiva nel processo di esecuzione ex art. 615 c.p.c. Le eventuali cause di nullità o di ingiustizia del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono essere fatte valere esclusivamente, salva la residuale ipotesi della inesistenza, con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Nel caso in cui, pertanto, l'esecuzione forzata sia già iniziata il fatto estintivo od impeditivo del credito azionato non può essere dedotto con l'opposizione ex art.
pagina 4 di 6 615 c.p.c., restando devoluta al Giudice dell'opposizione all'esecuzione la cognizione dei soli motivi di illegittimità strettamente attinenti alla procedura esecutiva e, in ogni caso, estranei alle valutazioni di merito della decisione contenuta nel titolo esecutivo. Pertanto, le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo devono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 36496 del 24 novembre 2021).
La contestazione circa l'inapplicabilità degli interessi moratori così come riconosciuti nell'ingiunzione di pagamento, pertanto, avendo ad oggetto motivi pienamente afferenti al merito del provvedimento giudiziario costituente titolo esecutivo, si inserisce nel percorso giurisprudenziale richiamato, pertanto tale eccezione andava proposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, rientrando nell'ambito dei poteri decisori del giudice della cognizione.
Inoltre, nel caso in esame, il calcolo degli interessi è agevolmente quantificabile dalla lettura del titolo che indica precisamente la decorrenza e la tipologia di interessi riconosciuti a favore della parte creditrice.
Nel merito, parte opponente lamenta l'erroneità della somma precettata, in quanto dal calcolo della sorta capitale non sarebbero state decurtate le somme medio tempore versate.
Invero, a tal proposito, si evidenzia (cfr. Cass. n. 27032/2014 e Cass. n. 5515/2008) che il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.
Inoltre, dalla documentazione versata in atti da parte opponente, emerge che i pagamenti effettuati nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo siano riferibili a fatture emesse successivamente (anni 2016/2019) all'emissione del titolo esecutivo e dunque afferenti a debiti maturati successivamente alla formazione del titolo e diversi rispetto a quelli cristallizzati nel decreto ingiuntivo n. 1542/2007. Pertanto, ogni altra argomentazione sarebbe superflua oltre che eccessivamente dilatoria, fondandosi il convincimento dell'omesso versamento delle somme intimate nel decreto ingiuntivo n. 1542/2007 sulla stessa documentazione depositata da parte opponente, ovvero i mandati di pagamento riferiti a fatture successive all'anno 2007.
P.Q.M
.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna il al pagamento in favore del AR [...]
1 delle spese processuali che liquida in € 15.000,00 per compenso CP_1
professionale, oltre accessori come per legge.
05.04.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4220.2022 del ruolo generale, promossa da:
, in persona del Sindaco p.t., AR rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Bifolco;
ATTORE
Controparte_1
, in persona del Commissario Liquidatore, rappresentato
[...]
e difeso dall'Avv. Vincenzo Landolfi;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “In linea preliminare, previo rilievo del concorso dei gravi motivi sospendere, ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., l'efficacia del titolo esecutivo In linea ulteriormente preliminare, previo rilievo del concorso dei gravi motivi sospendere quantomeno l'efficacia del titolo esecutivo per la parte relativa ai pagamenti eseguiti medio tempore;
In linea principale nel merito, dichiarare la nullità del precetto e, per
l'effetto, impedire la possibilità di procedere all'esecuzione forzata nelle modalità e nei limiti dedotti nell'atto di precetto;
In linea subordinata nel merito dichiarare la nullità parziale dell'atto di precetto e, per l'effetto, impedire la possibilità di procedere all'esecuzione forzata per le causali e per gli importi dedotti nell'atto di precetto. Con vittoria di spese e competenze,
pagina 1 di 6 oltre accessori come per legge.”. Per il convenuto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria domanda, eccezione, conclusione: - in limine rigettare l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo;
- rigettare la opposizione a precetto del tutto inammissibile ed infondata;
- condannare l'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 cpc;
Refusione del compenso di causa.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il AR proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 25.7.2022, con il quale il
, agendo sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1542 del 19.7.2007, depositato in data 24.7.2007, emesso dal Tribunale
Ordinario di Nocera Inferiore nel procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 4476/2007, divenuto esecutivo per effetto della sentenza n. 277/21 che dichiarava estinto il giudizio di opposizione al predetto provvedimento monitorio (R.G. n. 6489/2007), chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 932.742,43. A sostegno della domanda l'opponente eccepiva:
a) l'intervenuto pagamento di somme nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
b) l'inapplicabilità degli interessi moratori tra pubbliche amministrazioni;
c) la violazione del principio di legalità di cui all'art. 97 della costituzione;
d) la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza degli importi intimati a titolo di interessi;
e) la nullità dell'atto di precetto per violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cod.civ. Più in particolare,
l'opponente lamentava l'erroneità dell'importo precettato, per non avere l'ente creditore, decurtato dalla somma intimata il presunto versamento dell'importo complessivo di €
pagina 2 di 6 220.117,74 effettuato nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1542/2007; invero, ad avviso dell'opponente, in data 5 aprile 2022, il AR
, mediante nota prot n. 5408 informava il 1 di aver liquidato
[...] Controparte_1 la somma di € 220.117,74, con conseguente decremento della già fluida situazione di debito/credito tra le parti. In data 12 aprile 2022, l'Avv. Landolfi, procuratore di parte opposta, dopo aver notificato il titolo esecutivo all'odierna opponente, riconosceva le somme sopra riportate e si rendeva disponibile a decurtarle dal credito vantato dal nei confronti CP_1 del . Con nota prot. n. 5973 del 15 aprile 2022, il Comune di AR
, vista la disponibilità del Consorzio, riscontrava la nota inviata AR
dallo stesso in data 12.4.2022, allegando i mandati di pagamento pari ad un importo complessivo di € 220.117,74 e ribadendo la non applicabilità degli interessi commerciali.
Tuttavia, nonostante il riconoscimento del versamento da parte del AR
delle somme sopra riportate, in data 25 luglio 2022 il notificava l'atto
[...] CP_1 di precetto, oggetto della presente opposizione, chiedendo il pagamento dell'importo di €
932.742,43, senza decurtare la somma versata dall'ente debitore di € 220.117,74.
Con riferimento agli interessi, parte opponente riteneva non applicabili gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 come indicati nel decreto ingiuntivo alla sorta capitale dal momento che tale tipologia di maggiorazione ex lege è esclusa nei rapporti che involgono pubbliche amministrazioni.
Con comparsa depositata in data 18.11.2022 si costituiva il , Controparte_1 che chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiarendo che ogni pagamento medio tempore effettuato si riferisce a crediti ulteriori e diversi rispetto a quelli portati dal decreto ingiuntivo e dal precetto opposto, riferendosi al pagamento di fatture relative agli anni 2016/2019 mentre nella specie si controverteva di somme dovute in virtù del decreto ingiuntivo fondato su crediti maturati fino al 2007. Relativamente alla presunta inapplicabilità degli interessi moratori, liquidati in decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, parte opposta sosteneva che tale eccezione andava dedotta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e non poteva assolutamente trovare ingresso in questa sede.
Nelle more del giudizio, il GE, con ordinanza del 15.12.2022 rigettava l'istanza cautelare di sospensione della efficacia esecutiva del titolo, mancando il requisito dei gravi motivi.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
Devono, infatti, essere ritenute inammissibili tutte le eccezioni sollevate che attengano al merito della pretesa accertata nel provvedimento (nel caso di specie ingiunzione di pagina 3 di 6 pagamento) azionata con il precetto impugnato. E' infatti pacifico in Giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo” (Cass. Civ.
Sez. III n. 24752 del 7.10.2008).
Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Corte di Cassazione ordinanza n.
22090/2021). Deve ritenersi che nell'opposizione a decreto ingiuntivo si contesta, in sede di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria mentre con l'opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata. Il Giudice dell'esecuzione, nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato. All'uopo, deve invero rilevarsi che il
Giudice dell'esecuzione può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva. Il principio, esposto nei termini di cui innanzi, deve intendersi, altresì, applicabile in caso di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, poiché i fatti estintivi ed impeditivi del credito sopravvenuti alla emanazione del provvedimento monitorio possono essere dall'ingiunto, assoggettato all'esecuzione, dedotti solo nel processo di opposizione all'ingiunzione e non anche in sede esecutiva nel processo di esecuzione ex art. 615 c.p.c. Le eventuali cause di nullità o di ingiustizia del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono essere fatte valere esclusivamente, salva la residuale ipotesi della inesistenza, con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Nel caso in cui, pertanto, l'esecuzione forzata sia già iniziata il fatto estintivo od impeditivo del credito azionato non può essere dedotto con l'opposizione ex art.
pagina 4 di 6 615 c.p.c., restando devoluta al Giudice dell'opposizione all'esecuzione la cognizione dei soli motivi di illegittimità strettamente attinenti alla procedura esecutiva e, in ogni caso, estranei alle valutazioni di merito della decisione contenuta nel titolo esecutivo. Pertanto, le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo devono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 36496 del 24 novembre 2021).
La contestazione circa l'inapplicabilità degli interessi moratori così come riconosciuti nell'ingiunzione di pagamento, pertanto, avendo ad oggetto motivi pienamente afferenti al merito del provvedimento giudiziario costituente titolo esecutivo, si inserisce nel percorso giurisprudenziale richiamato, pertanto tale eccezione andava proposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, rientrando nell'ambito dei poteri decisori del giudice della cognizione.
Inoltre, nel caso in esame, il calcolo degli interessi è agevolmente quantificabile dalla lettura del titolo che indica precisamente la decorrenza e la tipologia di interessi riconosciuti a favore della parte creditrice.
Nel merito, parte opponente lamenta l'erroneità della somma precettata, in quanto dal calcolo della sorta capitale non sarebbero state decurtate le somme medio tempore versate.
Invero, a tal proposito, si evidenzia (cfr. Cass. n. 27032/2014 e Cass. n. 5515/2008) che il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.
Inoltre, dalla documentazione versata in atti da parte opponente, emerge che i pagamenti effettuati nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo siano riferibili a fatture emesse successivamente (anni 2016/2019) all'emissione del titolo esecutivo e dunque afferenti a debiti maturati successivamente alla formazione del titolo e diversi rispetto a quelli cristallizzati nel decreto ingiuntivo n. 1542/2007. Pertanto, ogni altra argomentazione sarebbe superflua oltre che eccessivamente dilatoria, fondandosi il convincimento dell'omesso versamento delle somme intimate nel decreto ingiuntivo n. 1542/2007 sulla stessa documentazione depositata da parte opponente, ovvero i mandati di pagamento riferiti a fatture successive all'anno 2007.
P.Q.M
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pagina 5 di 6 Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna il al pagamento in favore del AR [...]
1 delle spese processuali che liquida in € 15.000,00 per compenso CP_1
professionale, oltre accessori come per legge.
05.04.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 6 di 6