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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/12/2025, n. 4676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4676 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario, dr.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA all'esito della udienza odierna, celebrata in trattazione scritta, nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n°15054/2018 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: “risarcimento danni” promossa da:
, elettivamente domiciliata in Monopoli (BA), alla via Cialdini n.16, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Alberto Carolillo, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- attrice - contro
(già in persona del suo Controparte_1 Controparte_2 procuratore speciale Avv. , elettivamente domiciliata in Bari alla via Scipione Controparte_3 Crisanzio n. 32, presso lo studio dell'avv. Giuliano Monterisi, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato in atti, unitamente e disgiuntamente all'avv. Piergianna Menga del Foro di Bari;
- convenuta – nonchè
(già , in persona del suo procuratore speciale Avv. Controparte_4 Controparte_5
, elettivamente domiciliata in Bari alla via Scipione Crisanzio n. 32, presso lo Controparte_3 studio dell'avv. Giuliano Monterisi, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato in atti, unitamente e disgiuntamente all'avv. Piergianna Menga del Foro di Bari. Ai
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e da precedenti atti di causa. Fatto I.1 - Con atto di citazione notificato il 16.10.2018, conveniva, dinanzi al Parte_1 Tribunale di Bari, ed per sentire accogliere le Controparte_2 Controparte_5 seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale delle convenute
[...] e/o della nella fornitura di energia elettrica Controparte_2 Controparte_5 specificata in narrativa per non aver garantito una tensione della linea elettrica in linea con gli standards qualitativi previsti dal contratto;
B) accertare e dichiarare il nesso causale diretto tra la scarsa qualità della fornitura di energia elettrica in termini di tensione e gli effetti subiti dalle apparecchiature elettriche meglio descritte in premessa, installate nella villa di proprietà della Sig.ra
sita in Monopoli (Ba) alla C.da Torchiano o Vagone s.n. denominata Parte_1
“Cacatosto”; C) conseguentemente dichiarare tenute a condannare le Società convenute, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 10.702,98, di cui € 5.702,98 a titolo di danni patrimoniali ed € 5.000,00 a titolo di danni non patrimoniali o in quella minore somma che sarà ritenuta di giustizia in via equitativa;
D) maggiorarsi le liquidande somme con la rivalutazione monetaria e gli interessi come per legge dalla domanda al soddisfo;
E) condannarsi i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e delle competenze tutte del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
pagina 1 di 7 L'attrice deduceva che, avendo stipulato con un contratto di CP_2 CP_1 somministrazione di energia elettrica presso la villa di sua proprietà sita in Monopoli (Ba) alla C.da Vagone s.n., ed avendo ivi realizzato un impianto fotovoltaico nell'anno 2014, si erano verificati, sin dal suo primo utilizzo, continui distacchi di energia elettrica e “sbalzi di tensione” tali da provocare il danneggiamento di vari elettrodomestici e componenti elettrici. Spiegava di aver contattato, nel 2015, il Servizio Clienti di che riferiva di essere già a conoscenza CP_5 del problema, di aver già sostituito una parte della linea elettrica e che a breve avrebbe sostituito la parte rimanente. Nel persistere dei fenomeni dannosi, l'attrice, con raccomandata del 30.06.2016, aveva diffidato il ad attuare un piano di intervento volto al ripristino ed all'adeguamento Controparte_1 della rete elettrica di riferimento formalizzando una richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali subiti. Dopo varie missive interlocutorie, il riferiva che “dal rapporto di Controparte_1 verifica tensione BT” del 28.10.2016 risultava che il valore della tensione di alimentazione non rientrava nei limiti di variazione previsti dalla normativa vigente e che , quale soggetto Controparte_4 preposto alla gestione della rete elettrica, avrebbe provveduto ad effettuare i necessari interventi di ripristino nei 50 giorni lavorativi a decorrere dal 9.11.2016. Finalmente, nel mese di ottobre 2017 la linea elettrica veniva interamente sostituita e da quel momento cessavano del tutto gli inconvenienti, le sostituzioni e le riparazioni ai componenti elettrici della villa. Sulla base di tali assunti, concludeva come sopra. I.2 - Si costituivano, con distinte comparse, ed Controparte_2 Controparte_5 contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto delle domande attoree. In particolare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in Controparte_2 quanto mero venditore di energia elettrica ed in alcun modo responsabile dei danni eventualmente derivati da problemi di natura tecnica relativi alla consegna di energia elettrica ed eventualmente ascrivibili unicamente al Distributore, quale proprietario della rete di distribuzione e responsabile della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Quanto ad , detta convenuta negava la propria responsabilità, affermando di aver Controparte_4 effettuato gli interventi di ripristino mediante il potenziamento della rete, nei tempi tecnici previsti, considerate anche le difficoltà legate alla presenza di una fitta vegetazione nella zona interessata. Entrambe le convenute hanno poi dedotto la genericità e la carenza di prova sul quantum del danno lamentato e del nesso di causalità con l'evento lesivo. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, ammessa ed assunta la prova testimoniale richiesta dall'attrice ed espletata una CTU, la causa viene decisa all'udienza odierna ex art. 281-sexies c.p.c.. Diritto II. Nella specie, va evidenziato che in caso di mancata o irregolare erogazione di energia elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società che limitano la propria attività alla mera compravendita dell'energia non possono essere chiamate a rispondere, a norma dell'art. 1228 c.c., del danno derivato agli utenti finali, poiché non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui é affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e del relativo trasporto sino al punto di contatto con le singole utenze individuali, i quali pertanto non possono essere considerati ausiliari delle prime ai sensi della citata disposizione codicistica" (si veda, al riguardo, Cass. sez. III, 23/01/2018, n.1581). Di conseguenza, in ragione del titolo di responsabilità contrattuale invocata dall'attrice nei confronti di quale ente venditore di energia elettrica, va dichiarato il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva di quest'ultimo.
pagina 2 di 7 II.1. Quanto alla domanda proposta nei confronti dell'ente di e al corretto Controparte_4 inquadramento giuridico, in luogo dello statuto normativo di cui all'art. 1218 c.c., la fattispecie va ascritta al paradigma di disciplina dell'art. 2051 c.c.; operazione ermeneutica che non viola i limiti di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all' art.112 c.p.c.. Infatti, costituisce consolidato principio della giurisprudenza di legittimità quello per cui nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo tenere conto piuttosto del contenuto sostanziale della pretesa desumibile dalla situazione dedotta in causa e del provvedimento chiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta. Ne consegue che non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che - fermi restando i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni -, ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, pur avendone la parte dedotto il diverso titolo contrattuale, limitandosi in tal caso soltanto a dare una diversa qualificazione giuridica della domanda, senza mutamento dei fatti sui quali si fonda" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2746 del 08/02/2007). II.2. Deve dunque osservarsi che la società erogatrice di energia elettrica è tenuta a risarcire i danni subiti dagli utenti a causa degli sbalzi di corrente, secondo lo schema della responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c. (Cassazione civile, sez. III, sentenza 15.05.2007 n. 11193). La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, dettata dall'art. 2050 c.c., è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, consistente nella produzione e fornitura di energia elettrica (C. Cass. Civ. n. 537/82, e C. Cass. Civ. n. 3935/95). La responsabilità, ex art. 2050 c.c., si configura come responsabilità oggettiva che prescinde dall'accertamento della colpa dell'autore del danno, fondandosi su una presunzione. Di conseguenza l'onere della prova dell'esenzione da responsabilità è a carico dell'esercente l'attività pericolosa. Questi può vincere tale presunzione solamente provando di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nella scelta di tali misure egli è vincolato all'osservanza di tutte le prescrizioni previste da norme legislative o regolamentari per l'esercizio dell'attività, potendo disporre di un certo margine di discrezionalità, da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenuto conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l'attività, solo laddove non vi siano tali obblighi normativi (C. Cass. civ. n. 3022/01). Tuttavia, perché rilevi la responsabilità è necessaria, per il danneggiato, la prova del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il danneggiante essere ritenuto responsabile per un evento fortuito a lui non riconducibile. Così, " affinché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l'evento lesivo deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento, (nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto), e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento " (C. Cass. civ. n. 5839/07, n. 8457/04 e n. 2312/03).
pagina 3 di 7 Sulla responsabilità dell'ente erogatore, ex art. 2050 c.c., in relazione agli sbalzi di tensione, la Corte di cassazione (C. Cass. Civ., sez. III, del 15 maggio 2007 n. 11193) ha stabilito che " la società erogatrice di energia elettrica deve risarcire il cliente per i danni causati agli elettrodomestici di casa da uno sbalzo di corrente. La società erogatrice svolge un'attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. e, dunque, va ritenuta responsabile e tenuta al risarcimento, non essendo possibile applicare l'esimente del caso fortuito". Ai sensi degli artt. 1 e 2, L. n. 186 del 1968, tutti gli impianti elettrici, per essere realizzati a regola d'arte, devono essere costruiti secondo le norme del CEI (comitato elettrico italiano). Dello stesso tenore è l'art. 81 del D.Lgs. n. 81/08. Tali generiche norme di salvaguardia impongono l'adozione di dispositivi di protezione idonei ad impedire il permanere di sovracorrenti dannose, anche nell'ipotesi in cui alcune cautele non fossero espressamente previste da specifiche norme C.E.I. (C. Cass. Civ. n. 389/97). Gli eventi dannosi, dovuti ad un aumento della tensione elettrica, al di fuori dei fenomeni di sovratensione causati da scariche elettriche atmosferiche, comportano la responsabilità dell'ente erogatore, se questi non dimostra di aver adottato tutte le misure tecniche preventive, idonee ad evitare il danno. A tal fine le linee della tensione elettrica non devono soltanto essere oggetto di regolare manutenzione, ma risultare altresì, in concreto, protette da meccanismi idonei ed adeguati al caso concreto che garantiscano l'assenza di sovratensioni (Tribunale civile di Verona 03.03.2011 n. 987/11). II.3 Tutto quanto premesso, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti appresso indicati. Nel caso di specie, sono fatti incontestati, oltre che documentati, l'esistenza del contratto di somministrazione di energia elettrica e la non conformità del valore della tensione di alimentazione della rete elettrica rispetto ai limiti di variazione previsti dalla normativa vigente (articolo 62 del TIQE), come accertato dalla stessa società di distribuzione con verifica strumentale (doc. 5 fasc. e- distribuzione s.p.a.) Orbene, definiti come sopra i presupposti operativi della disciplina normativa applicabile, nel caso di specie, l'evento dannoso denunciato può dirsi eziologicamente riconducibile all'attività pericolosa di gestione della rete elettrica pubblica esercitata dalla società convenuta . Controparte_6 L'attrice, invero, nell'atto introduttivo del giudizio ha riferito forti sbalzi di tensione elettrica che, nell'arco di circa due anni, hanno interessato la villa di sua proprietà e che ne hanno danneggiato varie apparecchiature elettriche ed elettroniche a corredo della stessa. Devono all'uopo valorizzarsi le deposizioni dei testi addotti dall'attrice che hanno sostanzialmente confermato il verificarsi degli sbalzi di tensione nel periodo indicato nonchè il “rapporto di verifica tensione BT” del 28.10.2016 da cui è risultato effettivamente che il valore della tensione di alimentazione non rientrava nei limiti di variazione previsti dalla normativa vigente. Le risultanze della c.t.u. hanno confermato che: "la natura e le cause della interruzione di fornitura di corrente verificatasi presso l'immobile della Sig.ra ono dovute alla scarsa qualità della Parte_1 fornitura di energia elettrica in termini di tensione: i valori di riferimento della rete elettrica non garantivano una tensione della linea elettrica in linea con gli standards qualitativi previsti dal contratto. Dalla verifica effettuata dal Distributore, risultano valori fuori dai limiti contrattuali, soprattutto per la fase L3.” (pag. 16 della relazione in atti). Occorre ancora aggiungere che, dopo opportuna ispezione dell'impianto elettrico installato presso l'immobile dell'attrice, del quadro elettrico generale e dei vari sottoquadri, ha dato atto della conformità del predetto impianto alla normativa tecnica vigente (pag.12-13 elaborato in atti). Per quanto sopra, dunque, dalla documentazione prodotta dall'attrice e dalla espletata istruttoria devono ritenersi accertate la regolare realizzazione degli impianti elettrici e l'assenza di condotta negligente della Parte_1
pagina 4 di 7 Atteso che il rapporto di causalità tra l'evento e il danno non può che risiedere nel fatto che solo a seguito delle già menzionate variazioni di tensione gli apparecchi elettrici a corredo degli ambienti di proprietà dell'attrice hanno subito i danni denunciati, può dirsi acclarato che tra l'esercizio dell'attività pericolosa e le conseguenze dannose subite sussiste un rapporto di sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appare come una conseguenza diretta e normale dell'antecedente fattuale in questa sede lamentato. Del resto, al fine di emettere un giudizio di responsabilità in ordine alla causazione dei fatti per cui è causa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., non assume carattere dirimente l'identificazione della specifica tipologia del disservizio che ha interessato la rete elettrica e la sua esatta definizione tecnica in termini di "sbalzi di tensione" ovvero di "interruzione dell'erogazione" della corrente elettrica, rilevando esclusivamente che l'evento dannoso denunciato sia eziologicamente riconducibile alla rete elettrica pubblica gestita dalla società concessionaria del servizio di distribuzione (come accertato nel caso di specie). Sul punto, occorre però precisare che sebbene il nominato ausiliario prosegua nella sua analisi affermando che "Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono state interessate da un continuo sbalzo di tensione e da sovratensione generata dall'alternarsi della tensione di linea" (pag. 16 integrazione ctu), non può negarsi come una simile eventualità (sbalzo di tensione) non possa configurare un rischio atipico ed estraneo all'attività svolta di talché incombeva esclusivamente sulla parte convenuta la prova di avere adottato tutte le cautele possibili per evitare il danno. A tal riguardo, giova evidenziare che "la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate" (Cass. civ., Sez. VI-3, ordinanza n. 16170 del 19 maggio 2022) Ora, viene in rilievo come sebbene abbia dichiarato la propria estraneità a Controparte_4 qualsivoglia inadempimento degli obblighi assunti, non ha tuttavia dimostrato concretamente la circostanza per cui l'esercente dell'attività pericolosa l'abbia svolta secondo le regole e le cautele richieste. Gravava, infatti, sulla convenuta, nella sua qualità di esercente l'attività pericolosa, l'onere di fornire la prova liberatoria dell'assenza di colpa richiesta dall'art. 2050 c.c., dimostrando la conformità della rete pubblica alle norme tecniche in materia di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica nonché l'impossibilità di evitare il guasto, in quanto dovuto ad imprevedibili circostanze esterne non evitabili neppure mediante l'apprestamento delle adeguate cautele. Nella specie, detto onere non risulta evidentemente essere stato assolto, non avendo la convenuta versato in atti alcuna documentazione idonea a dimostrare la natura accidentale ed imprevedibile di una eventuale causa esterna del guasto alla rete elettrica dalla medesima gestita. Allo stesso modo, non vi è prova di alcuna causa di forza maggiore né del fatto del terzo o colpa del danneggiato in grado di ricondurre il danno occorso ad alcun elemento esterno anziché allo svolgimento dell'attività esercitata. Tutto quanto premesso, in esito alle risultanze istruttorie può dirsi emersa la prova del nesso eziologico
[... tra l'evento lesivo e i danni lamentati dalla società attrice nonché della mancata adozione da parte di di misure di sicurezza idonee ad evitarlo, risultando conseguentemente irrilevante, che il CP_6 danneggiato non abbia sopperito, con autonome iniziative, peraltro, non obbligatorie per la normativa applicabile ratione temporis, alle omissioni imputabili esclusivamente al gestore dell'attività medesima. pagina 5 di 7 II.4. Ciò detto, in ordine alla valutazione del danno patrimoniale, il c.t.u. ha stimato i danni subiti dagli elettrodomestici, nell complessivo importo di euro € 6.287,98, giudicato conforme ai prezzi di mercato, sì come sostenuto dalla fattura n°2/16, dal Rapporto di intervento per controllo di allarme e sostituzione di un alimentatore e batteria, dalla ricevuta n°34 del 03/05/2016; dalla ricevuta n°40 del 20/05/2016; dall'ordine n°29574 del 19/05/2016, dal rapporto di intervento del 23/05/2016 per sostituzione di 5 luci per la piscina e 7 mini faretti, dalla fattura n°75/16; dall'ordine del 30/06/2016 (tutte versate in atti dall'attrice ). Tuttavia l'attrice ha comunque limitato la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali alla somma di € 5.702,98; indi, va rimborsata la detta somma, provata a mezzo di ricevute di pagamento, oltre alla rivalutazione dall'esborso fino alla data della presente sentenza e agli interessi legali sull'importo rivalutato anno per anno sempre dall'esborso fino alla data della presente decisione;
infatti, l'obbligazione risarcitoria da fatto illecito extracontrattuale costituisce un debito di valore, non assumendo alcun rilievo, al riguardo, il fatto che l'evento dannoso coincida con la perdita della somma di denaro utilizzata, nella specie, per le riparazioni, giacché nella responsabilità aquiliana - dove l'obbligazione risarcitoria mira alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato - viene in rilievo la perdita del valore oggetto della riparazione, e ciò che il danneggiante deve non è una data somma di denaro ma l'integrale risarcimento del danno, di cui la somma originaria costituisce solo una componente ai fini della relativa commisurazione. Di contro, non possono trovare accoglimento le richieste di risarcimento dei danni relative al disagio per la mancata fruizione dell'immobile in considerazione della genericità delle allegazioni fattuali e probatorie dello stesso. Alla stregua delle superiori considerazioni la domanda, pertanto, è accolta nei limiti di cui in motivazione. III. In ossequio al principio della soccombenza, l'attrice dovrà rifondere alla convenuta
[...] le spese di lite da quest'ultima sostenute nella misura indicata in dispositivo, Controparte_1 secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, valore della causa pari al quantum di risarcimento liquidato (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), importi medi per tutte le fasi del giudizio. Sulla base dello stesso principio, le spese di lite sostenute dall'attrice, così come quelle di consulenza tecnica di ufficio, vanno poste a carico di parte convenuta Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Rosalba Campanaro, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 15054/2018 R.G. così provvede: DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1 ACCOGLIE la domanda attorea nei confronti di e condanna la stessa, in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da Parte_1
a seguito degli eventi dannosi verificatisi tra il 2014 e il 2016;
[...] per l'effetto: CONDANNA al pagamento dell'importo di € 5.702,98, oltre interessi al tasso Controparte_4 legale e rivalutazione nei termini di cui alla motivazione. RIGETTA ogni altra domanda. CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida, in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge. CONDANNA al pagamento, in favore di delle spese Controparte_4 Parte_1 processuali, che liquida, in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge. PONE in via definitiva a carico della convenuta le spese di consulenza tecnica Controparte_4 di ufficio come già liquidate in atti. pagina 6 di 7 Così deciso in Bari, 19.12.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dr.ssa Rosalba Campanaro
pagina 7 di 7