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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 271/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 271/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], CP_1
e
, nata a [...] il [...], Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. MIGLIORATI ALESSANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/02/2025, e CP_1 CP_2
esponevano che in data 21/05/2011 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
92/2024 pubbl. il 04/04/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: CP_1 Controparte_2
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 21/05/2011, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di pagina 2 di 5 PESCARA, nell'anno 2011 atto numero 25 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. I minori e continueranno a rimanere congiuntamente affidati ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, con essa continuando a risiedere in Pescara alla Via Gramsci 19 in un appartamento di sua esclusiva proprietà;
2. I minori trascorreranno con il padre -il quale domicilierà presso altro immobile di cui è comproprietario sito in Spoltore (Pe) alla Via Verga 3- a giorni alterni, dalle
16,00 sino all'ingresso a scuola la mattina successiva (ovvero fino al pranzo nei giorni di chiusura della scuola, dunque, esemplificativamente, dalle 16,00 del lunedì alla mattina del martedì, dalle 16,00 del mercoledì alla mattina del giovedì ecc., fine settimana compresi).
La calendarizzazione che precede potrà subire variazioni con il consenso di entrambi i genitori.
3. I minori trascorreranno altresì con il padre:
-due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da individuarsi in base al piano ferie di entrambi i genitori;
-con alternanza annuale:
✓ l'Epifania, il Lunedì dell'Angelo, il 1° maggio, il 2 giugno, il 1° novembre, la
Vigilia di Natale;
✓ il Capodanno, la Pasqua, il 25 aprile, il Ferragosto, l'Immacolata Concezione, il Natale.
Rimane facoltà dei genitori, di comune accordo, individuare durante le festività natalizie e pasquali più giorni consecutivi nei quali i minori potranno rimanere con l'uno e con l'altro, in deroga all'ordinaria calendarizzazione che precede.
I coniugi accordano l'un l'altro il consenso all'espatrio dei minori.
pagina 3 di 5 4. In considerazione dei redditi dei coniugi ( è dipendente presso CP_1
Tigotà S.p.A. con qualifica impiegato mentre è maestra di Controparte_2
sostegno, attualmente a chiamata) nonché del tempo di permanenza dei minori con l'uno e l'altro genitore e delle spese fisse (segnatamente, quanto a , CP_1 della rata di mutuo per l'acquisto della propria abitazione), anche in virtù del protocollo 17.11.2020 in uso all'Ufficio, cui tornano a dichiarare espressamente di aderire, i ricorrenti intendono così regolare i rispettivi apporti economici:
a) verserà a a titolo di contributo al CP_1 Controparte_2 mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di € 215,00 (voci sub A protocollo), annualmente rivalutabile;
b) Ogni altra spesa straordinaria, previamente concordata nei casi previsti dal riferito protocollo, graverà su ciascun coniuge nella misura del 50%;
c) I coniugi porteranno in detrazione fiscale, per quote uguali, le spese riguardanti i figli;
d) Gli assegni familiari previsti per legge ed ogni ulteriore indennità di cui i minori avessero diritto andranno accreditati per eguali quote all'uno e all'altro genitore;
e) I coniugi contribuiranno, nelle percentuali e con le modalità sopra riferite, alle spese della baby-sitter di cui continueranno ad avvalersi per sopperire alle rispettive assenze lavorative finché di concerto lo riterranno opportuno;
f) In considerazione della temporanea precarietà dell'impiego di , Controparte_2
i coniugi sin d'ora convengono che, ove l'eventuale stato di disoccupazione dovesse protrarsi per più di due mesi, a far tempo dal terzo mese e fino a nuovo impiego verserà a , in luogo di quanto sopra stabilito sub CP_1 Controparte_2
a), l'importo mensile di € 400,00, da destinarsi alle esigenze primarie;
g) Nulla sarà in ogni caso dovuto l'un l'altro dai coniugi per il reciproco sostentamento, essendo entrambi percettori di reddito.
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 27/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 271/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], CP_1
e
, nata a [...] il [...], Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. MIGLIORATI ALESSANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/02/2025, e CP_1 CP_2
esponevano che in data 21/05/2011 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
92/2024 pubbl. il 04/04/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: CP_1 Controparte_2
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 21/05/2011, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di pagina 2 di 5 PESCARA, nell'anno 2011 atto numero 25 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. I minori e continueranno a rimanere congiuntamente affidati ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, con essa continuando a risiedere in Pescara alla Via Gramsci 19 in un appartamento di sua esclusiva proprietà;
2. I minori trascorreranno con il padre -il quale domicilierà presso altro immobile di cui è comproprietario sito in Spoltore (Pe) alla Via Verga 3- a giorni alterni, dalle
16,00 sino all'ingresso a scuola la mattina successiva (ovvero fino al pranzo nei giorni di chiusura della scuola, dunque, esemplificativamente, dalle 16,00 del lunedì alla mattina del martedì, dalle 16,00 del mercoledì alla mattina del giovedì ecc., fine settimana compresi).
La calendarizzazione che precede potrà subire variazioni con il consenso di entrambi i genitori.
3. I minori trascorreranno altresì con il padre:
-due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da individuarsi in base al piano ferie di entrambi i genitori;
-con alternanza annuale:
✓ l'Epifania, il Lunedì dell'Angelo, il 1° maggio, il 2 giugno, il 1° novembre, la
Vigilia di Natale;
✓ il Capodanno, la Pasqua, il 25 aprile, il Ferragosto, l'Immacolata Concezione, il Natale.
Rimane facoltà dei genitori, di comune accordo, individuare durante le festività natalizie e pasquali più giorni consecutivi nei quali i minori potranno rimanere con l'uno e con l'altro, in deroga all'ordinaria calendarizzazione che precede.
I coniugi accordano l'un l'altro il consenso all'espatrio dei minori.
pagina 3 di 5 4. In considerazione dei redditi dei coniugi ( è dipendente presso CP_1
Tigotà S.p.A. con qualifica impiegato mentre è maestra di Controparte_2
sostegno, attualmente a chiamata) nonché del tempo di permanenza dei minori con l'uno e l'altro genitore e delle spese fisse (segnatamente, quanto a , CP_1 della rata di mutuo per l'acquisto della propria abitazione), anche in virtù del protocollo 17.11.2020 in uso all'Ufficio, cui tornano a dichiarare espressamente di aderire, i ricorrenti intendono così regolare i rispettivi apporti economici:
a) verserà a a titolo di contributo al CP_1 Controparte_2 mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di € 215,00 (voci sub A protocollo), annualmente rivalutabile;
b) Ogni altra spesa straordinaria, previamente concordata nei casi previsti dal riferito protocollo, graverà su ciascun coniuge nella misura del 50%;
c) I coniugi porteranno in detrazione fiscale, per quote uguali, le spese riguardanti i figli;
d) Gli assegni familiari previsti per legge ed ogni ulteriore indennità di cui i minori avessero diritto andranno accreditati per eguali quote all'uno e all'altro genitore;
e) I coniugi contribuiranno, nelle percentuali e con le modalità sopra riferite, alle spese della baby-sitter di cui continueranno ad avvalersi per sopperire alle rispettive assenze lavorative finché di concerto lo riterranno opportuno;
f) In considerazione della temporanea precarietà dell'impiego di , Controparte_2
i coniugi sin d'ora convengono che, ove l'eventuale stato di disoccupazione dovesse protrarsi per più di due mesi, a far tempo dal terzo mese e fino a nuovo impiego verserà a , in luogo di quanto sopra stabilito sub CP_1 Controparte_2
a), l'importo mensile di € 400,00, da destinarsi alle esigenze primarie;
g) Nulla sarà in ogni caso dovuto l'un l'altro dai coniugi per il reciproco sostentamento, essendo entrambi percettori di reddito.
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 27/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5