Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina, all'udienza del 14/01/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 8506 R.G. 2024
VERTENTE TRA
e esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sulla minore , elettivamente Persona_1 domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. PATTUMELLI DAMASO e Avv. DANIELE DI BELLA che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente –
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria n. 29;
- resistente –
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 29/02/2024, successivamente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato contestava l'esito dell'accertamento tecnico peritale con cui non venivano riconosciute le condizioni sanitarie previste ai fini dell'attribuzione dell'indennità di frequenza e chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla previdenza assistenziale indicata con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Vista la regolarità e tempestività della notifica del ricorso e la mancata costituzione dell' convenuto, di cui deve dichinarsi la conseguente contumacia;
CP_1
All'esito dell'espletata ctu, all'odierna udienza, tenuta in modalità di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note scritte di udienza, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
La pretesa di parte ricorrente appare fondata e come tale va accolta nei termini di cui in dispositivo.
La consulenza svolta nel presente giudizio ha accertato la sussistenza delle condizioni sanitarie previste per la prestazione indicata con decorrenza dalla data di presentazione
Le valutazioni del consulente appaiono sorrette da corretta valutazione e immuni da vizi logici e non infirmate dalle diverse valutazioni delle parti e nei modi indicati dal giudice con riferimento al periodo oggetto di contestazione.
Ritenuto di dover condividere le valutazioni del c.t.u., l'opposizione va accolta con le statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, sono regolate secondo il principio di soccombenza e sono liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara la sussistenza delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento in capo alla minore della indennità di frequenza con decorrenza dalla Persona_1 data di presentazione della domanda in via amministrativa del 28/7/2022, con revisione a giugno 2026.
Condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in misura pari a 1860,00 euro, oltre rimborso forfettario sulle spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente le spese di ctu, già liquidate come da separato provvedimento, a carico dell' . CP_1
Roma, 14/01/2025 Il G.L.
P. Farina