TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/07/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. nr. R.G. 1153/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1153/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 614/2017, resa dal Giudice di Pace di Trebisacce, emessa il 17.10.2017, depositata in pari data e non notificata, vertente TRA
- già - (C.F. e P.IVA ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rodolfo Folliero e dall'Avv. Carmine Perrotta (come da comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore del 04.12.2023) ed elettivamente domiciliata come in atti Parte Appellante CONTRO
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Controparte_1 C.F._1
Colotta, elettivamente domiciliato come in atti
Parte Appellata CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale di udienza del 6.5.2025. La causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ridotti (49+20) ex art. 190 c.p.c. scaduti il 16.06.2025 e il 07.07.2025. Le parti hanno depositato comparse e repliche nei termini concessi. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
- qualificatosi proprietario dell'abitazione ubicata in Amendolara Marina (CS) alla Controparte_1 via Lagaria snc - ha citato l' innanzi al Giudice di Pace di Trebisacce deducendo Parte_2 di aver stipulato contratto di somministrazione di energia con ENI Controparte_2
(numero cliente 505386679888; codice POD IT001E76306009) con distributore Parte_2
– e che il 31.10.2015, alle ore 16.20/17.40, a seguito di un improvviso e continuato picco di tensione che ha interessato l'intera zona, sono divenuti inutilizzabili diversi beni presenti all'interno della abitazione (frigorifero marca ST;
congelatore marca Whirpool;
televisore marca Philips;
caldaia marca Ferroli;
citofono marca Bticino). Ha quindi chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali subiti (per spese di riparazione e/o sostituzione) quantificati in euro 3.017,00, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto fino
1 all'effettivo soddisfo, nei limiti della competenza del giudice di pace;
il tutto con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, da distrarre ex art 93 c.p.c. Costituitasi in giudizio – oggi - ha chiesto, in via Parte_2 Parte_1 principale, il rigetto della domanda attorea per essere priva di fondamento e non provata e, in subordine, di ritenersi, comunque, eccessiva la pretesa creditoria. La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione dei testi ammessi. Il giudice di pace, con la sentenza oggetto del presente gravame, ha condannato al Parte_2 pagamento, in favore di , della somma ritenuta congrua di euro 2.473,28, oltre iva, Controparte_1 qualora effettivamente versata;
il tutto con rifusione delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. Con atto di citazione in appello regolarmente notificato - già Parte_1 [...]
- ha proposto gravame avverso la sentenza n. 614/2017, resa dal Giudice di Pace Parte_2 di Trebisacce il 17.10.2017 e depositata in pari data, chiedendone la riforma. Nella specie l'appellante ha dedotto: l'erroneità, l'illogicità e l'illegittimità della sentenza gravata per l'errata applicazione dell'art. 115 c.p.c.; la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; l'erronea interpretazione e applicazione del principio dell'onere della prova con conseguente errato riconoscimento del preteso risarcimento. La prima udienza è stata differita ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. al 24.01.2019. Si è costituito in giudizio, in data 27.06.2018, chiedendo il rigetto dell'appello per Controparte_1 essere destituito di fondamento giuridico e fattuale;
il tutto con condanna al pagamento delle spese di lite e competenze di causa del doppio grado di giudizio. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, nelle more pervenuta a questo giudice che ha preso le funzioni il 05.04.2019, dopo una serie di rinvii per la precisazione delle conclusioni, è stat posta in decisione all'udienza del 6.5.2025 con concessione dei termini ridotti (49+20) ex art. 190 c.p.c. scaduti il 16.06.2025 e il 07.07.2025. Le parti hanno depositato comparse e repliche nei termini concessi. Ciò premesso, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato, anche se va parzialmente integrata la motivazione resa dal giudice di pace. Invero, nel confermare la sentenza di primo grado, rientra nei poteri del giudice di appello sia integrare la motivazione della sentenza, quando condivida in punto di diritto la decisione di primo grado, sia sostituire, anche d'ufficio, senza violare il principio del contraddittorio, la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (Cass. n. 443/2011). Innanzitutto, l'esame della vicenda presuppone il chiarimento dei ruoli riferibili rispettivamente a Pt_3
e a , nei rapporti tra di loro e nei confronti del cliente finale della
[...] Parte_2 CP_1 fornitura di energia elettrica. è la società somministrante ossia la società che rifornisce di Pt_3 energia elettrica il cliente finale;
con questo essa instaura il rapporto contrattuale di somministrazione (come nella specie è avvenuto con il . (ora denominata CP_1 Pt_2 Parte_2 Parte_1
è la società proprietaria della rete di distribuzione (il “distributore”): essa non ha un rapporto
[...] contrattuale con il cliente finale bensì con la società somministrante (il “grossista di energia ovvero rivenditore di energia”) in quanto per suo conto effettua il trasporto di energia presso l'impianto del cliente finale e provvede alle rilevazioni delle quantità di energia da questo consumate. Pertanto: a) vende l'energia elettrica al cliente finale e riceve da questo il pagamento delle Pt_3 fatture che essa emette nei suoi confronti;
b) trasporta l'energia al cliente finale Parte_2 attraverso la propria rete e rileva i consumi, trasmettendo i relativi dati alla prima (in base ai quali questa emette le fatture per il cliente finale).
2 Nella fattispecie in primo grado non è mai stata in contestazione né l'intercorso contratto di fornitura nè costituitasi in giudizio ha contestato di essere titolare della gestione della linea Parte_2 elettrica di distribuzione sulla quale si è verificato il guasto relativo alla somministrazione di energia elettrica fornita all'attore, dal che deriva che l'eventuale fatto illecito generatore del danno non può che essere ascritto alla società che gestisce la rete lungo la quale si è verificato il guasto, cioè all
[...]
, e non anche alla società fornitrice. Parte_2
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha, infatti, chiarito che, in ipotesi di mancata erogazione di energia elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società, che limitano la propria attività alla mera compravendita dell'energia, non possono essere chiamate a rispondere, a norma dell'art. 1228 c.c., del danno derivato agli utenti finali, in quanto non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e del relativo trasporto sino al punto di contatto con le singole utenze individuali, i quali, pertanto, non possono essere considerati ausiliari delle prime ai sensi del citato art. 1228 c.c.. Infatti, alla stregua di tale norma, possono ritenersi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su incarico di quest'ultimo e il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi ed il debitore medesimo, ovvero allorché sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione (Cass n. 1581/2018). In particolare in riferimento alla posizione di , già è Parte_1 Pt_2 Parte_2 necessario premettere che, non avendo tale società, quale concessionaria in esclusiva del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, un rapporto contrattuale diretto con l'utente, alla sua eventuale responsabilità per black-out elettrici, disservizi e/o interruzioni di rete, cali di tensione o sovratensioni, va riconosciuta natura extracontrattuale ai sensi del generale obbligo di neminem laedere espresso dall'art. 2043 c.c.; in particolare, la dedotta responsabilità deve essere sussunta nell'ambito applicativo dell'art. 2050 c.c. che stabilisce che “chiunque cagiona ad altri nello svolgimento di un attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. Tale è la norma, del resto invocata dall'appellato in primo grado. In mancanza di espressa previsione legislativa, la giurisprudenza di legittimità e di merito applica la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose dettata dall'art. 2050 c.c. anche in ipotesi di attività pericolosa di carattere squisitamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione e la fornitura dell'energia elettrica, nonché la gestione di reti elettriche sia a bassa tensione sia a media tensione da parte dell (Cass. n. 537/1982; Cass. n. 3935/1995; Cass n. Pt_2
32498/2019). La disciplina di cui all'art. 2050 c.c., prevede una presunzione di responsabilità in capo a colui il quale cagiona un danno nell'esercizio di un'attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati (Cass. n. 537/1982; Cass. n. 3935/1995; Cass. n. 11193/2007; Cass n. 32498/2019). Il danneggiato deve provare il fatto dannoso e il nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'esercizio dell'attività, mentre il danneggiante deve fornire la prova liberatoria, consistente nell'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno Invero, l'utente che subisce danni in conseguenza degli sbalzi di tensione assume un diritto al risarcimento dei danni dalla società erogatrice di energia elettrica che risponde, infatti, a titolo di responsabilità per attività pericolosa dei danni subiti dagli utenti a causa degli sbalzi di corrente (Cass. Civ. sez. III, n° 11193 del 15.05.2007). D'altronde e qualora la società elettrica non dimostri che l'evento sia stato determinato da un fatto imprevedibile e inevitabile risponde civilmente secondo la fattispecie ipotizzata nell'art. 2050 c.c.
3 Di conseguenza l'onere della prova dell'esenzione da responsabilità è a carico dell'esercente l'attività pericolosa. Questi può vincere tale presunzione solamente provando di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Fatte queste doverose premesse in punto di diritto i motivi di appello risultano infondati Priva di fondamento appare, innanzitutto, la doglianza dell'appellante in merito alla mancata prova dell'an e del quantum della pretesa risarcitoria formulata dal . Controparte_1
L'evento ha trovato conferma nella prova testi acquisita nel corso del giudizio di primo grado. All'uopo il teste , tecnico ha confermato sia l'esistenza del guasto sulla linea Testimone_1 Pt_2
MT che alimenta le forniture in bassa tensione, tra cui quella dell'abitazione dell'odierno appellato, sia il verificarsi di varie interruzioni (vedasi dichiarazioni testimoniali rese dal all'udienza del Tes_1
20.06.2017 “… alla data del 31.10.2015 dalle 16:20 alle 17:40 ci sono stati brevi interruzioni sulla linea … Successivamente intorno alle 21.00 ho provveduto personalmente a montare un gruppo elettrogeno sulla cabina Amendolara 3 interessata per non causare disagi all'utenza. Preciso che c'era un guasto in cabina. Posso dire che abbiamo provveduto contestualmente a riparare il guasto in cabina. Posso dire che il guasto è stato sulla linea MT che fornisce energia alla cabina Amendolara 3 che alimenta le forniture in bassa tensione”). Dello stesso tenore le dichiarazioni rese alla citata udienza del 20.06.2017 dal teste , presente nell'abitazione del al Testimone_2 CP_1 momento dell'evento (“mi trovavo presso l'abitazione del in data 31.10.2015 per vedere la CP_1 partita della Juve allorquando si è verificata una forte fiammata e successivamente è rimasta una luce fioca”). Di uguale portata appare la testimonianza del teste , escusso sempre Testimone_3 all'udienza del 20.06.2017, anch'esso presente al momento dell'evento nell'abitazione dell'appellato (“Preciso di aver assistito ad una fiammata con successiva permanenza di una luce fioca. Il CP_1 sig. provvedeva a chiamare un tecnico sig. il quale intervenuto constatava in CP_1 Persona_1 mia presenza che si era trattato di un picco di tensione”). Non da ultimo la testimonianza resa dal teste all'udienza del 25.07.2017 che, in qualità di tecnico chiamato dal ha Persona_1 CP_1 constatato, sulla base delle sue conoscenze, il verificarsi del picco di tensione (“Confermo la circostanza di cui ai punti 1) e 2) del verbale di udienza del 09.05.2017 e preciso che il picco di tensione si è verificato anche successivamente verso le 20:30 circa... Il picco di tensione da me verificato a mezzo tester oscillava tra i 385 e i 400 volt circa”). Anche la stessa ha dedotto in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado e Pt_2 nella missiva di riscontro alla richiesta di risarcimento danni del del 30.11.2015 (presente nel CP_1 fascicolo di 1 grado di parte appellata) che l'utenza dell'odierno appellato era stata interessata da un'interruzione della erogazione della energia elettrica in data 31.10.15, limitandosi ad attribuire all'evento carattere meramente accidentale (vedasi fascicolo di parte di primo grado di
[...]
, in atti). CP_1
Dato incontestato è anche l'intervento del tecnico dell , per la riparazione Pt_2 Testimone_1 del guasto verificatosi sia per stessa ammissione dell' in comparsa di costituzione nel Parte_1 giudizio di prime cure e dello stesso escusso alla citata udienza del 20.06.2017, sia per le Tes_1 testimonianze rese sul punto dai testi e . _3 Per_1
Ne deriva che il giudice di prime cure ha, quindi, correttamente statuito “reputa il giudicante che sia stata acquisita una prova idonea a dare fondamento alla pretesa risarcitoria esercitata, risultando che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto di citazione, si sia effettivamente verificato 3, servente l'utenza Parte_4 attorea, caratterizzato da più fasi di interruzione della erogazione di energia elettrica, e che, per sopperire alle esigenze degli utenti somministrati, prima di riparare il guasto, si provvedeva ad attivare un gruppo elettrogeno (cfr. quanto riferito, in sede di sua escussione testimoniale, dal
4 tecnico ). Risulta giudizialmente acclarato, inoltre, per quanto riferito Pt_2 Testimone_1 unitamente dagli ulteriori testimoni escussi, che, in tali evenienze, si determinava un picco di tensione (“una fiammata” rappresentano i testi e ) a cui Testimone_2 Testimone_3 conseguiva il danneggiamento dei beni specificamente indicati in citazione (cfr. quanto riferito dai testimoni sopra indicati nonché dall' ulteriore teste . Persona_1
Altrettanto provato appare il quantum della pretesa risarcitoria del diversamente da quanto CP_1 asserito dall'appellante, sia attraverso la produzione documentale (preventivo di spesa e dichiarazione di non riparabilità degli elettrometrici e del citofono danneggiati, entrambi rilasciati dal tecnico in data 04.11.2015, in atti) sia tramite le dichiarazioni rese dai testi escussi sul punto. Per_1
Il tecnico in sede di escussione, ha confermato il preventivo redatto dopo un'accurata Per_1 indagine sui prezzi di mercato (vedasi dichiarazioni rese dal teste “Preciso che gli Persona_1 elettrodomestici danneggiati sono quelli da me indicati nell'elenco dell'01.11.2015. Confermo la circostanza di cui al punto 10 del verbale di udienza del 09.05.2017). Anche il teste , Testimone_3 anch'esso tecnico nel campo elettrico come da lui stesso dichiarato, ha confermato le modalità di redazione del preventivo, effettuato all'esito dell'indagine di mercato, l'ammontare dei danni in esso quantificati e la circostanza relativa al recente acquisto da parte del dei beni danneggiati CP_1
(“Confermo la circostanza di cui al punto 4 e preciso di aver effettuato insieme al nei giorni Per_1 successivi un'indagine di mercato per determinare il preventivo dei danni. … Preciso che gli elettrodomestici erano stati acquistati da poco tempo. Tanto so in quanto frequento abitualmente la casa del essendo amico del figlio e dello stesso”). CP_1
Trattasi, quindi, di un preventivo con indicazione dei beni, unito ad altri elementi, quali la sostanziale corrispondenza del danno indicato in preventivo con il danno risultante da dichiarazioni testimoniali che può costituire prova del danno. Sul punto, l'appellante si è limitato ad asserire che il giudice ha ritenuto “di determinare l'ammontare del danno in ragione dell'unico preventivo di spesa depositato dall'attore” senza tuttavia effettuare alcuna contestazione specifica del preventivo, confutazione, peraltro, assente anche in primo grado. É palese che, se il preventivo possiede i requisiti minimi essenziali per essere considerato un documento in senso formale e giuridico, va considerato al pari di tutti gli altri documenti ai fini della valutazione della sua efficacia probatoria. Non sfugge, quindi, al principio dettato dall'articolo 167 c.p.c., per il quale il convenuto deve prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione. Qualora il convenuto in primo grado ometta di contestare l'allegazione di parte avversaria (quantunque si tratti solo di un preventivo) ciò comporta un'acquiescenza che non può poi essere messa in discussione in appello. A ciò aggiungasi che anche al cospetto di un preventivo il convenuto ha l'onere di contestazione specifica, con conseguente esonero per la controparte dall'onere di provare il fatto non contestato, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 115 e 167 c.p.c. (Cass. Ord. n. 27624/2020). Ne consegue che con riferimento al quantum il giudice ha correttamente disposto “In ordine al quantum debeatur, ritiene il giudicante, che, conformemente al prodotto preventivo di spesa redatto dalla ditta , con sede in Oriolo, confermato in sede testimoniale, il complessivo Persona_1 danno patito dalla istante possa essere liquidato in euro 2.473,28, oltre iva qualora effettivamente versata, costituendo, la sostituzione dei beni danneggiati, nonché la spesa supportata per la verifica, il ripristino e la messa in funzione degli elettrodomestici danneggiati, reputate necessarie per la restitutio in integrum del patrimonio attoreo, conseguenza immediata e diretta dell'illecito acclarato (c.f.r. art. 1233 c.c.)”.
5 Ugualmente dimostrato, diversamente da quanto dichiarato dall'appellante, risulta il nesso eziologico tra l'attività della e i danni subiti dal . Parte_1 Controparte_1
A conferma della verificazione del danno in seguito ad uno sbalzo di tensione muovono le citate testimonianze assunte in prime cure. In particolare, appaiono dirimenti le testimonianze dei testi, che hanno dichiarato di aver effettuato sopralluoghi all'interno dell'abitazione del CP_1 nell'immediatezza del fatto, di aver verificato i danni agli elettrodomestici indicati e all'impianto, di essere presenti nell'abitazione dell'odierno appellato al momento dell'evento. Particolare valore assume la testimonianza del teste tecnico chiamato Persona_1 nell'immediatezza del fatto dal che, con cognizione di causa, attesa la propria competenza CP_1 tecnica, ha evidenziato la causa dei danneggiamenti degli elettrodomestici e dell'impianto come diretta conseguenza degli sbalzi di tensione (Confermo la circostanza di cui ai punti 1) e 2) del verbale di udienza del 09.05.2017 e preciso che il picco di tensione si è verificato anche successivamente verso le 20:30 circa… Confermo le circostanze di cui ai punti 3 e 4 del verbale di udienza del 09.05.2017. Il picco di tensione da me verificato a mezzo tester oscillava tra i 385 e i 400 volt circa). Di pari valore deve essere considerata anche la testimonianza del teste , anch'esso _3 tecnico nel campo elettrico, presente nell'abitazione del al momento dell'evento, che ha CP_1 assistito alla fiammata e all'intervento del tecnico (“preciso di aver assistito ad una fiammata Per_1 con successiva permanenza di una luce fioca. Il sig. provvedeva a chiamare un tecnico sig. CP_1 [...] il quale intervenuto constatava in mia presenza che si era trattato di un picco di Persona_1 tensione. Confermo la circostanza di cui al punto 3, preciso che si trattava del televisore, del frigo, il citofono, il congelatore e la caldaia se non erro”), nonché quella del teste Testimone_2 anch'essa presente nell'abitazione al momento dell'evento (“mi trovavo presso l'abitazione del CP_1 in data 31.10.2015 per vedere la partita della Juve allorquando si è verificata una forte fiammata e successivamente è rimasta una luce fioca. Tale evento ha danneggiato irrimediabilmente alcuni elettrodomestici, tra cui la televisione, il frigorifero la caldaia, il citofono e il congelatore”). Correttamente il giudice di prime cure ha accertato, quindi, la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività della e i danni subiti dal . Parte_1 Controparte_1
Il giudice di primo grado ha effettuato, quindi, una idonea valutazione complessiva degli elementi offerti alla sua attenzione rilevando la sussistenza del nesso causale tra l'attività dell Parte_1
e i danni patiti dal evidenziandosi anche come parte appellante non abbia fornito prova in CP_1 ordine ad una genesi accidentale del guasto. Nessuna prova liberatoria, ai sensi della sopra richiamata giurisprudenza è stata infatti fornita in primo grado da parte appellante ai sensi dell'articolo 2050 c.c. Al riguardo si evidenzia che , in tema di risarcimento dei danni provocati da un impianto elettrico a bassa tensione gestito dall' il fatto che alcune cautele non siano espressamente previste da Pt_2 specifiche norme C.E.I. non è sufficiente ad esonerare da responsabilità l'ente, dovendosi al riguardo tener conto anche delle generiche norme di salvaguardia previste dagli art. 1 e 2 legge n. 186 del 1968 che impongono l'adozione di dispositivi di protezione idonei ad impedire il permanere di sovracorrenti dannose e prescrivono che gli impianti siano collocati in modo da evitare il pericolo che potrebbe derivare da eventuali scintille o archi elettrici (Cassazione civile sez. III, 16/01/1997, n.389). Diversamente da quanto asserito dall'appellante sussiste in capo all'Ente distributore l'obbligo di adottare i sistemi di protezione a salvaguardia degli impianti degli utenti. Ai sensi degli artt. 1 e 2, L. n. 186 del 1968, tutti gli impianti elettrici, per essere realizzati a regola d'arte, devono essere costruiti secondo le norme del CEI (comitato elettrico italiano). Dello stesso tenore è l'art. 81 del D.Lgs. n. 81/08. Tali generiche norme di salvaguardia impongono l'adozione di dispositivi di protezione idonei
6 ad impedire il permanere di sovracorrenti dannose, anche nell'ipotesi in cui alcune cautele non fossero espressamente previste da specifiche norme C.E.I. (Cass. n. 389/97). Gli eventi dannosi, quindi, dovuti ad un aumento della tensione elettrica comportano la responsabilità dell'ente erogatore, se questi non dimostra di aver adottato tutte le misure tecniche preventive, idonee ad evitare il danno. A tal fine le linee della tensione elettrica non devono soltanto essere oggetto di regolare manutenzione, ma risultare altresì, in concreto, protette da meccanismi idonei e adeguati al caso concreto che garantiscano l'assenza di sovratensioni e l'appellante anche in merito non ha fornito alcun riscontro probatorio. Corretto, quindi, si rileva anche quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla necessità di adozione di dispositivi di protezione da parte dell' Parte_1
L'appellante, dunque, non ha fornito alcuna prova della addebitabilità dell'accaduto al cosiddetto caso fortuito, essendosi limitata ad affermare l'accidentalità degli eventi interruttivi dell'energia elettrica, quali le condizioni meteo particolarmente avverse, (vedasi missiva Parte_2
(DIS/MAT/SU/DTR-CAL/ZO/ZOCC/UOR2, in atti - fascicolo di parte giudizio di primo grado di
) senza addurre, tuttavia, alcun riscontro probatorio in ordine alla portata di queste Controparte_1 ultime e, quindi, alla possibilità delle stesse di essere apprezzate come effettivamente straordinarie e tali da superare le necessarie misure di prevenzione e manutentive idonee a evitare le conseguenze di situazioni naturalmente prevedibili. Anzi, sulla scorta della prova orale appare dimostrata la riconducibilità del danno alla condotta inadempiente del distributore, attesa la risaputa collocazione della cabina Amendolara 3 in una zona paludosa e umida, collocazione che aveva già causato il verificarsi di altri episodi di picchi di tensione e anomalie in caso di maltempo, circostanza che avrebbe dovuto sortire in E-Distribuzione la necessità di effettuare adeguati lavori di manutenzione sulla struttura. A conferma di quanto appena detto sussiste la testimonianza sia del teste (“Posso dire che la cabina Testimone_2
Enel den. Amendola 3 si trova in zona paludosa e umida. Posso dire che di frequente in caso di maltempo la cabina Amendolara 3 presenta anomalie e picchi di tensione”) sia del teste _3
(“Confermo la circostanza 8 e 9 e preciso che la cabina si trova posizionata in zona umida e
[...] in caso di maltempo è soggetta a picchi di tensione”). Parimenti non può farsi applicazione nella specie della disciplina di cui all'art. 1227 cc, non potendosi ritenere provato un comportamento colposo del danneggiato per non aver adottato protezioni sulla linea. E' appena il caso di rilevare che, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (Cassazione civile sez. I, 04/09/2023, n.25712). Nella specie alcuna incidenza circa la produzione del danno può essere ascritta all'odierno appellato, non essendo emerso alcun elemento da cui evincere l'esclusione - o quantomeno una riduzione - dei danni dall'utilizzo di misure di protezione da parte dello stesso. In altri termini non risulta dimostrato che l'applicazione di una misura di protezione, tra l'altro neanche indicata dall'appellante in primo grado, avrebbe assorbito lo sbalzo di tensione. In definitiva l'appello deve essere rigettato. Le spese di lite del presente grado seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo che segue, secondo i parametri vigenti (valori minimi con esclusione della fase istruttoria), in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma1-quater, DPR
7 n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, atteso che tale disposizione è applicabile dal 31 gennaio 2013 (infatti, le nuove disposizioni, ex art 1 c. 18 della l. 228/2012, «si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge» (Art. 1, comma 18).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza appellata.
2) CONDANNA già -, in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di , che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA E CPA se dovute come per legge;
3) DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto;
4) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari, in data 09.07.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il processo Dott.ssa Vittoria Paiano
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1153/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 614/2017, resa dal Giudice di Pace di Trebisacce, emessa il 17.10.2017, depositata in pari data e non notificata, vertente TRA
- già - (C.F. e P.IVA ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rodolfo Folliero e dall'Avv. Carmine Perrotta (come da comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore del 04.12.2023) ed elettivamente domiciliata come in atti Parte Appellante CONTRO
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Controparte_1 C.F._1
Colotta, elettivamente domiciliato come in atti
Parte Appellata CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale di udienza del 6.5.2025. La causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ridotti (49+20) ex art. 190 c.p.c. scaduti il 16.06.2025 e il 07.07.2025. Le parti hanno depositato comparse e repliche nei termini concessi. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
- qualificatosi proprietario dell'abitazione ubicata in Amendolara Marina (CS) alla Controparte_1 via Lagaria snc - ha citato l' innanzi al Giudice di Pace di Trebisacce deducendo Parte_2 di aver stipulato contratto di somministrazione di energia con ENI Controparte_2
(numero cliente 505386679888; codice POD IT001E76306009) con distributore Parte_2
– e che il 31.10.2015, alle ore 16.20/17.40, a seguito di un improvviso e continuato picco di tensione che ha interessato l'intera zona, sono divenuti inutilizzabili diversi beni presenti all'interno della abitazione (frigorifero marca ST;
congelatore marca Whirpool;
televisore marca Philips;
caldaia marca Ferroli;
citofono marca Bticino). Ha quindi chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali subiti (per spese di riparazione e/o sostituzione) quantificati in euro 3.017,00, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto fino
1 all'effettivo soddisfo, nei limiti della competenza del giudice di pace;
il tutto con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, da distrarre ex art 93 c.p.c. Costituitasi in giudizio – oggi - ha chiesto, in via Parte_2 Parte_1 principale, il rigetto della domanda attorea per essere priva di fondamento e non provata e, in subordine, di ritenersi, comunque, eccessiva la pretesa creditoria. La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione dei testi ammessi. Il giudice di pace, con la sentenza oggetto del presente gravame, ha condannato al Parte_2 pagamento, in favore di , della somma ritenuta congrua di euro 2.473,28, oltre iva, Controparte_1 qualora effettivamente versata;
il tutto con rifusione delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. Con atto di citazione in appello regolarmente notificato - già Parte_1 [...]
- ha proposto gravame avverso la sentenza n. 614/2017, resa dal Giudice di Pace Parte_2 di Trebisacce il 17.10.2017 e depositata in pari data, chiedendone la riforma. Nella specie l'appellante ha dedotto: l'erroneità, l'illogicità e l'illegittimità della sentenza gravata per l'errata applicazione dell'art. 115 c.p.c.; la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; l'erronea interpretazione e applicazione del principio dell'onere della prova con conseguente errato riconoscimento del preteso risarcimento. La prima udienza è stata differita ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. al 24.01.2019. Si è costituito in giudizio, in data 27.06.2018, chiedendo il rigetto dell'appello per Controparte_1 essere destituito di fondamento giuridico e fattuale;
il tutto con condanna al pagamento delle spese di lite e competenze di causa del doppio grado di giudizio. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, nelle more pervenuta a questo giudice che ha preso le funzioni il 05.04.2019, dopo una serie di rinvii per la precisazione delle conclusioni, è stat posta in decisione all'udienza del 6.5.2025 con concessione dei termini ridotti (49+20) ex art. 190 c.p.c. scaduti il 16.06.2025 e il 07.07.2025. Le parti hanno depositato comparse e repliche nei termini concessi. Ciò premesso, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato, anche se va parzialmente integrata la motivazione resa dal giudice di pace. Invero, nel confermare la sentenza di primo grado, rientra nei poteri del giudice di appello sia integrare la motivazione della sentenza, quando condivida in punto di diritto la decisione di primo grado, sia sostituire, anche d'ufficio, senza violare il principio del contraddittorio, la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (Cass. n. 443/2011). Innanzitutto, l'esame della vicenda presuppone il chiarimento dei ruoli riferibili rispettivamente a Pt_3
e a , nei rapporti tra di loro e nei confronti del cliente finale della
[...] Parte_2 CP_1 fornitura di energia elettrica. è la società somministrante ossia la società che rifornisce di Pt_3 energia elettrica il cliente finale;
con questo essa instaura il rapporto contrattuale di somministrazione (come nella specie è avvenuto con il . (ora denominata CP_1 Pt_2 Parte_2 Parte_1
è la società proprietaria della rete di distribuzione (il “distributore”): essa non ha un rapporto
[...] contrattuale con il cliente finale bensì con la società somministrante (il “grossista di energia ovvero rivenditore di energia”) in quanto per suo conto effettua il trasporto di energia presso l'impianto del cliente finale e provvede alle rilevazioni delle quantità di energia da questo consumate. Pertanto: a) vende l'energia elettrica al cliente finale e riceve da questo il pagamento delle Pt_3 fatture che essa emette nei suoi confronti;
b) trasporta l'energia al cliente finale Parte_2 attraverso la propria rete e rileva i consumi, trasmettendo i relativi dati alla prima (in base ai quali questa emette le fatture per il cliente finale).
2 Nella fattispecie in primo grado non è mai stata in contestazione né l'intercorso contratto di fornitura nè costituitasi in giudizio ha contestato di essere titolare della gestione della linea Parte_2 elettrica di distribuzione sulla quale si è verificato il guasto relativo alla somministrazione di energia elettrica fornita all'attore, dal che deriva che l'eventuale fatto illecito generatore del danno non può che essere ascritto alla società che gestisce la rete lungo la quale si è verificato il guasto, cioè all
[...]
, e non anche alla società fornitrice. Parte_2
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha, infatti, chiarito che, in ipotesi di mancata erogazione di energia elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società, che limitano la propria attività alla mera compravendita dell'energia, non possono essere chiamate a rispondere, a norma dell'art. 1228 c.c., del danno derivato agli utenti finali, in quanto non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e del relativo trasporto sino al punto di contatto con le singole utenze individuali, i quali, pertanto, non possono essere considerati ausiliari delle prime ai sensi del citato art. 1228 c.c.. Infatti, alla stregua di tale norma, possono ritenersi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su incarico di quest'ultimo e il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi ed il debitore medesimo, ovvero allorché sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione (Cass n. 1581/2018). In particolare in riferimento alla posizione di , già è Parte_1 Pt_2 Parte_2 necessario premettere che, non avendo tale società, quale concessionaria in esclusiva del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, un rapporto contrattuale diretto con l'utente, alla sua eventuale responsabilità per black-out elettrici, disservizi e/o interruzioni di rete, cali di tensione o sovratensioni, va riconosciuta natura extracontrattuale ai sensi del generale obbligo di neminem laedere espresso dall'art. 2043 c.c.; in particolare, la dedotta responsabilità deve essere sussunta nell'ambito applicativo dell'art. 2050 c.c. che stabilisce che “chiunque cagiona ad altri nello svolgimento di un attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. Tale è la norma, del resto invocata dall'appellato in primo grado. In mancanza di espressa previsione legislativa, la giurisprudenza di legittimità e di merito applica la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose dettata dall'art. 2050 c.c. anche in ipotesi di attività pericolosa di carattere squisitamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione e la fornitura dell'energia elettrica, nonché la gestione di reti elettriche sia a bassa tensione sia a media tensione da parte dell (Cass. n. 537/1982; Cass. n. 3935/1995; Cass n. Pt_2
32498/2019). La disciplina di cui all'art. 2050 c.c., prevede una presunzione di responsabilità in capo a colui il quale cagiona un danno nell'esercizio di un'attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati (Cass. n. 537/1982; Cass. n. 3935/1995; Cass. n. 11193/2007; Cass n. 32498/2019). Il danneggiato deve provare il fatto dannoso e il nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'esercizio dell'attività, mentre il danneggiante deve fornire la prova liberatoria, consistente nell'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno Invero, l'utente che subisce danni in conseguenza degli sbalzi di tensione assume un diritto al risarcimento dei danni dalla società erogatrice di energia elettrica che risponde, infatti, a titolo di responsabilità per attività pericolosa dei danni subiti dagli utenti a causa degli sbalzi di corrente (Cass. Civ. sez. III, n° 11193 del 15.05.2007). D'altronde e qualora la società elettrica non dimostri che l'evento sia stato determinato da un fatto imprevedibile e inevitabile risponde civilmente secondo la fattispecie ipotizzata nell'art. 2050 c.c.
3 Di conseguenza l'onere della prova dell'esenzione da responsabilità è a carico dell'esercente l'attività pericolosa. Questi può vincere tale presunzione solamente provando di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Fatte queste doverose premesse in punto di diritto i motivi di appello risultano infondati Priva di fondamento appare, innanzitutto, la doglianza dell'appellante in merito alla mancata prova dell'an e del quantum della pretesa risarcitoria formulata dal . Controparte_1
L'evento ha trovato conferma nella prova testi acquisita nel corso del giudizio di primo grado. All'uopo il teste , tecnico ha confermato sia l'esistenza del guasto sulla linea Testimone_1 Pt_2
MT che alimenta le forniture in bassa tensione, tra cui quella dell'abitazione dell'odierno appellato, sia il verificarsi di varie interruzioni (vedasi dichiarazioni testimoniali rese dal all'udienza del Tes_1
20.06.2017 “… alla data del 31.10.2015 dalle 16:20 alle 17:40 ci sono stati brevi interruzioni sulla linea … Successivamente intorno alle 21.00 ho provveduto personalmente a montare un gruppo elettrogeno sulla cabina Amendolara 3 interessata per non causare disagi all'utenza. Preciso che c'era un guasto in cabina. Posso dire che abbiamo provveduto contestualmente a riparare il guasto in cabina. Posso dire che il guasto è stato sulla linea MT che fornisce energia alla cabina Amendolara 3 che alimenta le forniture in bassa tensione”). Dello stesso tenore le dichiarazioni rese alla citata udienza del 20.06.2017 dal teste , presente nell'abitazione del al Testimone_2 CP_1 momento dell'evento (“mi trovavo presso l'abitazione del in data 31.10.2015 per vedere la CP_1 partita della Juve allorquando si è verificata una forte fiammata e successivamente è rimasta una luce fioca”). Di uguale portata appare la testimonianza del teste , escusso sempre Testimone_3 all'udienza del 20.06.2017, anch'esso presente al momento dell'evento nell'abitazione dell'appellato (“Preciso di aver assistito ad una fiammata con successiva permanenza di una luce fioca. Il CP_1 sig. provvedeva a chiamare un tecnico sig. il quale intervenuto constatava in CP_1 Persona_1 mia presenza che si era trattato di un picco di tensione”). Non da ultimo la testimonianza resa dal teste all'udienza del 25.07.2017 che, in qualità di tecnico chiamato dal ha Persona_1 CP_1 constatato, sulla base delle sue conoscenze, il verificarsi del picco di tensione (“Confermo la circostanza di cui ai punti 1) e 2) del verbale di udienza del 09.05.2017 e preciso che il picco di tensione si è verificato anche successivamente verso le 20:30 circa... Il picco di tensione da me verificato a mezzo tester oscillava tra i 385 e i 400 volt circa”). Anche la stessa ha dedotto in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado e Pt_2 nella missiva di riscontro alla richiesta di risarcimento danni del del 30.11.2015 (presente nel CP_1 fascicolo di 1 grado di parte appellata) che l'utenza dell'odierno appellato era stata interessata da un'interruzione della erogazione della energia elettrica in data 31.10.15, limitandosi ad attribuire all'evento carattere meramente accidentale (vedasi fascicolo di parte di primo grado di
[...]
, in atti). CP_1
Dato incontestato è anche l'intervento del tecnico dell , per la riparazione Pt_2 Testimone_1 del guasto verificatosi sia per stessa ammissione dell' in comparsa di costituzione nel Parte_1 giudizio di prime cure e dello stesso escusso alla citata udienza del 20.06.2017, sia per le Tes_1 testimonianze rese sul punto dai testi e . _3 Per_1
Ne deriva che il giudice di prime cure ha, quindi, correttamente statuito “reputa il giudicante che sia stata acquisita una prova idonea a dare fondamento alla pretesa risarcitoria esercitata, risultando che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto di citazione, si sia effettivamente verificato 3, servente l'utenza Parte_4 attorea, caratterizzato da più fasi di interruzione della erogazione di energia elettrica, e che, per sopperire alle esigenze degli utenti somministrati, prima di riparare il guasto, si provvedeva ad attivare un gruppo elettrogeno (cfr. quanto riferito, in sede di sua escussione testimoniale, dal
4 tecnico ). Risulta giudizialmente acclarato, inoltre, per quanto riferito Pt_2 Testimone_1 unitamente dagli ulteriori testimoni escussi, che, in tali evenienze, si determinava un picco di tensione (“una fiammata” rappresentano i testi e ) a cui Testimone_2 Testimone_3 conseguiva il danneggiamento dei beni specificamente indicati in citazione (cfr. quanto riferito dai testimoni sopra indicati nonché dall' ulteriore teste . Persona_1
Altrettanto provato appare il quantum della pretesa risarcitoria del diversamente da quanto CP_1 asserito dall'appellante, sia attraverso la produzione documentale (preventivo di spesa e dichiarazione di non riparabilità degli elettrometrici e del citofono danneggiati, entrambi rilasciati dal tecnico in data 04.11.2015, in atti) sia tramite le dichiarazioni rese dai testi escussi sul punto. Per_1
Il tecnico in sede di escussione, ha confermato il preventivo redatto dopo un'accurata Per_1 indagine sui prezzi di mercato (vedasi dichiarazioni rese dal teste “Preciso che gli Persona_1 elettrodomestici danneggiati sono quelli da me indicati nell'elenco dell'01.11.2015. Confermo la circostanza di cui al punto 10 del verbale di udienza del 09.05.2017). Anche il teste , Testimone_3 anch'esso tecnico nel campo elettrico come da lui stesso dichiarato, ha confermato le modalità di redazione del preventivo, effettuato all'esito dell'indagine di mercato, l'ammontare dei danni in esso quantificati e la circostanza relativa al recente acquisto da parte del dei beni danneggiati CP_1
(“Confermo la circostanza di cui al punto 4 e preciso di aver effettuato insieme al nei giorni Per_1 successivi un'indagine di mercato per determinare il preventivo dei danni. … Preciso che gli elettrodomestici erano stati acquistati da poco tempo. Tanto so in quanto frequento abitualmente la casa del essendo amico del figlio e dello stesso”). CP_1
Trattasi, quindi, di un preventivo con indicazione dei beni, unito ad altri elementi, quali la sostanziale corrispondenza del danno indicato in preventivo con il danno risultante da dichiarazioni testimoniali che può costituire prova del danno. Sul punto, l'appellante si è limitato ad asserire che il giudice ha ritenuto “di determinare l'ammontare del danno in ragione dell'unico preventivo di spesa depositato dall'attore” senza tuttavia effettuare alcuna contestazione specifica del preventivo, confutazione, peraltro, assente anche in primo grado. É palese che, se il preventivo possiede i requisiti minimi essenziali per essere considerato un documento in senso formale e giuridico, va considerato al pari di tutti gli altri documenti ai fini della valutazione della sua efficacia probatoria. Non sfugge, quindi, al principio dettato dall'articolo 167 c.p.c., per il quale il convenuto deve prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione. Qualora il convenuto in primo grado ometta di contestare l'allegazione di parte avversaria (quantunque si tratti solo di un preventivo) ciò comporta un'acquiescenza che non può poi essere messa in discussione in appello. A ciò aggiungasi che anche al cospetto di un preventivo il convenuto ha l'onere di contestazione specifica, con conseguente esonero per la controparte dall'onere di provare il fatto non contestato, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 115 e 167 c.p.c. (Cass. Ord. n. 27624/2020). Ne consegue che con riferimento al quantum il giudice ha correttamente disposto “In ordine al quantum debeatur, ritiene il giudicante, che, conformemente al prodotto preventivo di spesa redatto dalla ditta , con sede in Oriolo, confermato in sede testimoniale, il complessivo Persona_1 danno patito dalla istante possa essere liquidato in euro 2.473,28, oltre iva qualora effettivamente versata, costituendo, la sostituzione dei beni danneggiati, nonché la spesa supportata per la verifica, il ripristino e la messa in funzione degli elettrodomestici danneggiati, reputate necessarie per la restitutio in integrum del patrimonio attoreo, conseguenza immediata e diretta dell'illecito acclarato (c.f.r. art. 1233 c.c.)”.
5 Ugualmente dimostrato, diversamente da quanto dichiarato dall'appellante, risulta il nesso eziologico tra l'attività della e i danni subiti dal . Parte_1 Controparte_1
A conferma della verificazione del danno in seguito ad uno sbalzo di tensione muovono le citate testimonianze assunte in prime cure. In particolare, appaiono dirimenti le testimonianze dei testi, che hanno dichiarato di aver effettuato sopralluoghi all'interno dell'abitazione del CP_1 nell'immediatezza del fatto, di aver verificato i danni agli elettrodomestici indicati e all'impianto, di essere presenti nell'abitazione dell'odierno appellato al momento dell'evento. Particolare valore assume la testimonianza del teste tecnico chiamato Persona_1 nell'immediatezza del fatto dal che, con cognizione di causa, attesa la propria competenza CP_1 tecnica, ha evidenziato la causa dei danneggiamenti degli elettrodomestici e dell'impianto come diretta conseguenza degli sbalzi di tensione (Confermo la circostanza di cui ai punti 1) e 2) del verbale di udienza del 09.05.2017 e preciso che il picco di tensione si è verificato anche successivamente verso le 20:30 circa… Confermo le circostanze di cui ai punti 3 e 4 del verbale di udienza del 09.05.2017. Il picco di tensione da me verificato a mezzo tester oscillava tra i 385 e i 400 volt circa). Di pari valore deve essere considerata anche la testimonianza del teste , anch'esso _3 tecnico nel campo elettrico, presente nell'abitazione del al momento dell'evento, che ha CP_1 assistito alla fiammata e all'intervento del tecnico (“preciso di aver assistito ad una fiammata Per_1 con successiva permanenza di una luce fioca. Il sig. provvedeva a chiamare un tecnico sig. CP_1 [...] il quale intervenuto constatava in mia presenza che si era trattato di un picco di Persona_1 tensione. Confermo la circostanza di cui al punto 3, preciso che si trattava del televisore, del frigo, il citofono, il congelatore e la caldaia se non erro”), nonché quella del teste Testimone_2 anch'essa presente nell'abitazione al momento dell'evento (“mi trovavo presso l'abitazione del CP_1 in data 31.10.2015 per vedere la partita della Juve allorquando si è verificata una forte fiammata e successivamente è rimasta una luce fioca. Tale evento ha danneggiato irrimediabilmente alcuni elettrodomestici, tra cui la televisione, il frigorifero la caldaia, il citofono e il congelatore”). Correttamente il giudice di prime cure ha accertato, quindi, la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività della e i danni subiti dal . Parte_1 Controparte_1
Il giudice di primo grado ha effettuato, quindi, una idonea valutazione complessiva degli elementi offerti alla sua attenzione rilevando la sussistenza del nesso causale tra l'attività dell Parte_1
e i danni patiti dal evidenziandosi anche come parte appellante non abbia fornito prova in CP_1 ordine ad una genesi accidentale del guasto. Nessuna prova liberatoria, ai sensi della sopra richiamata giurisprudenza è stata infatti fornita in primo grado da parte appellante ai sensi dell'articolo 2050 c.c. Al riguardo si evidenzia che , in tema di risarcimento dei danni provocati da un impianto elettrico a bassa tensione gestito dall' il fatto che alcune cautele non siano espressamente previste da Pt_2 specifiche norme C.E.I. non è sufficiente ad esonerare da responsabilità l'ente, dovendosi al riguardo tener conto anche delle generiche norme di salvaguardia previste dagli art. 1 e 2 legge n. 186 del 1968 che impongono l'adozione di dispositivi di protezione idonei ad impedire il permanere di sovracorrenti dannose e prescrivono che gli impianti siano collocati in modo da evitare il pericolo che potrebbe derivare da eventuali scintille o archi elettrici (Cassazione civile sez. III, 16/01/1997, n.389). Diversamente da quanto asserito dall'appellante sussiste in capo all'Ente distributore l'obbligo di adottare i sistemi di protezione a salvaguardia degli impianti degli utenti. Ai sensi degli artt. 1 e 2, L. n. 186 del 1968, tutti gli impianti elettrici, per essere realizzati a regola d'arte, devono essere costruiti secondo le norme del CEI (comitato elettrico italiano). Dello stesso tenore è l'art. 81 del D.Lgs. n. 81/08. Tali generiche norme di salvaguardia impongono l'adozione di dispositivi di protezione idonei
6 ad impedire il permanere di sovracorrenti dannose, anche nell'ipotesi in cui alcune cautele non fossero espressamente previste da specifiche norme C.E.I. (Cass. n. 389/97). Gli eventi dannosi, quindi, dovuti ad un aumento della tensione elettrica comportano la responsabilità dell'ente erogatore, se questi non dimostra di aver adottato tutte le misure tecniche preventive, idonee ad evitare il danno. A tal fine le linee della tensione elettrica non devono soltanto essere oggetto di regolare manutenzione, ma risultare altresì, in concreto, protette da meccanismi idonei e adeguati al caso concreto che garantiscano l'assenza di sovratensioni e l'appellante anche in merito non ha fornito alcun riscontro probatorio. Corretto, quindi, si rileva anche quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla necessità di adozione di dispositivi di protezione da parte dell' Parte_1
L'appellante, dunque, non ha fornito alcuna prova della addebitabilità dell'accaduto al cosiddetto caso fortuito, essendosi limitata ad affermare l'accidentalità degli eventi interruttivi dell'energia elettrica, quali le condizioni meteo particolarmente avverse, (vedasi missiva Parte_2
(DIS/MAT/SU/DTR-CAL/ZO/ZOCC/UOR2, in atti - fascicolo di parte giudizio di primo grado di
) senza addurre, tuttavia, alcun riscontro probatorio in ordine alla portata di queste Controparte_1 ultime e, quindi, alla possibilità delle stesse di essere apprezzate come effettivamente straordinarie e tali da superare le necessarie misure di prevenzione e manutentive idonee a evitare le conseguenze di situazioni naturalmente prevedibili. Anzi, sulla scorta della prova orale appare dimostrata la riconducibilità del danno alla condotta inadempiente del distributore, attesa la risaputa collocazione della cabina Amendolara 3 in una zona paludosa e umida, collocazione che aveva già causato il verificarsi di altri episodi di picchi di tensione e anomalie in caso di maltempo, circostanza che avrebbe dovuto sortire in E-Distribuzione la necessità di effettuare adeguati lavori di manutenzione sulla struttura. A conferma di quanto appena detto sussiste la testimonianza sia del teste (“Posso dire che la cabina Testimone_2
Enel den. Amendola 3 si trova in zona paludosa e umida. Posso dire che di frequente in caso di maltempo la cabina Amendolara 3 presenta anomalie e picchi di tensione”) sia del teste _3
(“Confermo la circostanza 8 e 9 e preciso che la cabina si trova posizionata in zona umida e
[...] in caso di maltempo è soggetta a picchi di tensione”). Parimenti non può farsi applicazione nella specie della disciplina di cui all'art. 1227 cc, non potendosi ritenere provato un comportamento colposo del danneggiato per non aver adottato protezioni sulla linea. E' appena il caso di rilevare che, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (Cassazione civile sez. I, 04/09/2023, n.25712). Nella specie alcuna incidenza circa la produzione del danno può essere ascritta all'odierno appellato, non essendo emerso alcun elemento da cui evincere l'esclusione - o quantomeno una riduzione - dei danni dall'utilizzo di misure di protezione da parte dello stesso. In altri termini non risulta dimostrato che l'applicazione di una misura di protezione, tra l'altro neanche indicata dall'appellante in primo grado, avrebbe assorbito lo sbalzo di tensione. In definitiva l'appello deve essere rigettato. Le spese di lite del presente grado seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo che segue, secondo i parametri vigenti (valori minimi con esclusione della fase istruttoria), in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma1-quater, DPR
7 n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, atteso che tale disposizione è applicabile dal 31 gennaio 2013 (infatti, le nuove disposizioni, ex art 1 c. 18 della l. 228/2012, «si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge» (Art. 1, comma 18).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza appellata.
2) CONDANNA già -, in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di , che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA E CPA se dovute come per legge;
3) DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto;
4) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari, in data 09.07.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il processo Dott.ssa Vittoria Paiano
8