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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4534/2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Caserta al Viale delle Querce n. 20 – Parco “I LARI”, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe
Cundari e Avv. Marco Ippolito Matano che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, tutti rappresentati e difesi, per il tramite Controparte_3 dell'articolazione territoriale in Controparte_4
persona del suo legale rappresentante pro tempore, dai funzionari Controparte_5
congiuntamente e disgiuntamente, ed elettivamente Controparte_6 CP_7 domiciliati presso l' alla Via S. Controparte_4
Lubich n. 6
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22.7.2021, la ricorrente in epigrafe indicata, docente a tempo indeterminato alle dipendenze del , ha adito l'intestato Tribunale Controparte_1 chiedendo di “1) Accertare e dichiarare, l'illegittimità della disposizione di cui al riportato art. 8 del CCNI del 06/03/2019, disponendo che, in sua sostituzione, vada applicata la previsione di cui all'art. 470 del DLGS 297/94 e, per l'effetto, annullarlo e disapplicarlo;
2)
1 Accertare e dichiarare che, in via prioritaria, tutti i posti disponibili dovevano essere destinati alla mobilità provinciale ed interprovinciale e, solo all'esito, alle immissioni in ruolo;
3) Accertare e dichiarare, conseguentemente, che, in caso di corretta attribuzione dell'ordine delle precedenze, la ricorrente avrebbe avuto diritto a collocarsi nella graduatoria dei trasferimenti interprovinciali con punti 49+3+6 e con la precedenza prevista per il coniuge militare trasferito d'autorità, in posizione utile ad ottenere il trasferimento richiesto;
4) Accertare e dichiarare, quindi, l'illegittimità della procedura adottata dal e, per l'effetto, 5) Ordinare, conseguentemente, alle Amministrazioni CP_1
convenute la riedizione della procedura di mobilità, anche eventualmente limitatamente alla sola posizione della ricorrente, utilizzando tutti i posti disponibili e non, come accaduto, il
50% degli stessi;
6) Ordinare alle amministrazioni resistenti di trasferire la ricorrente presso il Comune di Grazzanise, ovvero in uno delle ulteriori sedi indicate in domanda, nel rispetto della precedenza prevista per il coniuge militare trasferito d'autorità e, all'esito; 7)
Ordinare alle Amministrazioni convenute di assegnare la ricorrente ad una delle sedi destinate alle immissioni in ruolo secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata e la precedenza prevista per il coniuge militare trasferito d'autorità.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione.”
Ha allegato di essere docente di ruolo, in servizio presso la Scuola Via Appiano di Roma su posto comune ed in assegnazione provvisoria fino al 30.08.2021 presso l'IC Bosco di Portico di Caserta;
di essere coniugata con il sig. , Luogo Tenente dell'Aeronautica Testimone_1
Militare, trasferito d'ufficio presso la base NATO di Grazzanise;
di aver partecipato alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2021/2022, al fine di ottenere il trasferimento in una delle sedi indicate nella domanda presso la provincia di Caserta ma che tale domanda aveva avuto esito negativo.
Tanto premesso in fatto, ha argomentato in ordine alla contrarietà a norme imperative dell'art. 8 CCNI del 6.3.2019 nella parte in cui ha previsto una riserva di posti in favore delle nuove immissioni in ruolo, deducendo che, laddove non fosse stato disposto tale accantonamento dei posti per le immissioni in ruolo, in ragione della precedenza di cui all'art. 13 punto VI del CCNI 2019/2022 avrebbe ottenuto il chiesto trasferimento. Per tutte le ragioni esposte ha rassegnato le conclusioni suddette.
L'Amministrazione scolastica si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
2 Rinviata per la discussione, la causa è decisa con sentenza, all'esito delle note depositate dalla sola parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
17.4.2025.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In ordine al profilo di doglianza relativo alla riserva di posti per le nuove immissioni in ruolo, le argomentazioni di parte ricorrente non possono essere condivise.
Al riguardo si osserva che l'art. 470 del D. Lgs. 297/1994, a mente del quale “Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Controparte_8
definiscono tempi e modalita' per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilita' professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonche' per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilita' da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilita' professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”, consente che l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità ed i criteri/modalità di formazione delle relative graduatorie siano determinati con appositi accordi collettivi.
L'univocità del dato lessicale rende tale disposizione normativa meramente programmatica e finalistica, diretta dunque ad archiviare il sistema fondato sul rapporto fisso tra posti destinati alla mobilità e posti riservati alle immissioni in ruolo, rinviando alla contrattazione collettiva la definizione del quando e delle modalità per la realizzazione di tale superamento.
Ma la stessa norma non impone alcun divieto di ripartizione tra posti riservati alla mobilità interprovinciale e posti riservati alle immissioni in ruolo ovvero non prevede alcun obbligo di effettuare immissioni in ruolo sui posti residui che rimangano vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni di mobilità.
Essa non pone quale condizione o limite imposto all'autonomia contrattuale la priorità nell'assegnazione dei posti alla mobilità territoriale, indicando piuttosto gli obiettivi posti dalla norma stessa come linea guida per la contrattazione collettiva.
Sicché il riferimento ai posti che rimangono vacanti dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico non si traduce in un obbligo per l'amministrazione di destinare la totalità dei posti alla mobilità, anche in considerazione della pluralità di esigenze connesse alla mobilità che possono anche essere collegate all'esigenza di non lasciare vacanti alcuni specifici posti.
3 Né si rinvengono ulteriori disposizioni di legge che regolamentino, nella materia dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle PP.AA., una ripartizione o un ordine di priorità tra le operazioni di mobilità territoriale e quelle di reclutamento.
Infatti, analogo carattere programmatico deve attribuirsi anche all'art. 30, comma 2 bis,
d.lgs. n. 165 del 2001.
Anche tale disposizione, pur indicando la regola del previo esperimento della mobilità rispetto alla introduzione di una nuova procedura concorsuale, non precisa che la totalità dei posti vacanti e disponibili devono essere destinati alla mobilità, né individua specifiche percentuali.
Conseguentemente, l'amministrazione conserva il compito di individuare le modalità con cui contemperare i diversi interessi pubblici sottesi a tale attività, operazione che, nel caso di specie, è demandata alla contrattazione collettiva.
Pertanto, le clausole dell'art. 8 del CCNI 2019, che prevedono, nel quadro della graduazione dell'ordine delle operazioni di mobilità per ambiti territoriali, un accantonamento di posti per le immissioni in ruolo all'esito dell'esaurimento delle fasi prioritarie di mobilità, appaiono costituire una forma di coordinamento tra mobilità e reclutamento, in coerente attuazione con il principio generale di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e devono quindi ritenersi pienamente legittime.
Va dunque escluso che le suddette norme pongano un precetto imperativo nel senso della necessaria priorità della mobilità rispetto alle nuove immissioni in ruolo.
In tal senso si richiama altresì la giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lazio - sentenza n.13742/2020) secondo cui “L'art. 470 non pone una chiara regola precettiva idonea a incidere sulla validità del decreto impugnato. Nel dettaglio, la disposizione attribuisce uno specifico compito ai contratti collettivi rappresentato dalla definizione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. La disposizione, pertanto, non stabilisce una priorità assoluta e necessaria, ma conferisce alla contrattazione collettiva l'individuazione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo. D'altro canto anche il riferimento ai posti che rimangono vacanti dopo
4 il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico non si traduce in un obbligo per l'amministrazione di destinare la totalità dei posti alla mobilità, anche in considerazione della pluralità di esigenze connesse alla mobilità che possono anche essere collegate all'esigenza di non lasciare vacanti alcuni specifiche posti. Al tempo stesso, l'art. 30, comma 2 bis, d.lgs. n. 165 del 2001, se è vero che indica la regola del previo esperimento della mobilità rispetto alla introduzione di una nuova procedura concorsuale, non precisa che la totalità dei posti vacanti e disponibili devono essere destinati alla mobilità né ne indica specifica percentuali, lasciando all'amministrazione - rectius alla contrattazione collettiva nel caso di specie - le modalità con cui contemperare i diversi interessi pubblici sottesi a tale attività”.
Da tutte le considerazioni esposte, consegue la legittimità della procedura di mobilità mediante accantonamento dei posti per le immissioni in ruolo e la legittimità del mancato trasferimento della ricorrente nei limiti dei posti disponibili per la mobilità territoriale, pur tenuto conto della precedenza prevista dall'art. 13 comma 1 punto VI del CCNI 2019 – 2022 di cui la ricorrente è titolare.
In conclusione, il ricorso va rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione.
La sussistenza di orientamento giurisprudenziali difformi sulla questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
S. Maria Capua Vetere, il 18.4.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4534/2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Caserta al Viale delle Querce n. 20 – Parco “I LARI”, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe
Cundari e Avv. Marco Ippolito Matano che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, tutti rappresentati e difesi, per il tramite Controparte_3 dell'articolazione territoriale in Controparte_4
persona del suo legale rappresentante pro tempore, dai funzionari Controparte_5
congiuntamente e disgiuntamente, ed elettivamente Controparte_6 CP_7 domiciliati presso l' alla Via S. Controparte_4
Lubich n. 6
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22.7.2021, la ricorrente in epigrafe indicata, docente a tempo indeterminato alle dipendenze del , ha adito l'intestato Tribunale Controparte_1 chiedendo di “1) Accertare e dichiarare, l'illegittimità della disposizione di cui al riportato art. 8 del CCNI del 06/03/2019, disponendo che, in sua sostituzione, vada applicata la previsione di cui all'art. 470 del DLGS 297/94 e, per l'effetto, annullarlo e disapplicarlo;
2)
1 Accertare e dichiarare che, in via prioritaria, tutti i posti disponibili dovevano essere destinati alla mobilità provinciale ed interprovinciale e, solo all'esito, alle immissioni in ruolo;
3) Accertare e dichiarare, conseguentemente, che, in caso di corretta attribuzione dell'ordine delle precedenze, la ricorrente avrebbe avuto diritto a collocarsi nella graduatoria dei trasferimenti interprovinciali con punti 49+3+6 e con la precedenza prevista per il coniuge militare trasferito d'autorità, in posizione utile ad ottenere il trasferimento richiesto;
4) Accertare e dichiarare, quindi, l'illegittimità della procedura adottata dal e, per l'effetto, 5) Ordinare, conseguentemente, alle Amministrazioni CP_1
convenute la riedizione della procedura di mobilità, anche eventualmente limitatamente alla sola posizione della ricorrente, utilizzando tutti i posti disponibili e non, come accaduto, il
50% degli stessi;
6) Ordinare alle amministrazioni resistenti di trasferire la ricorrente presso il Comune di Grazzanise, ovvero in uno delle ulteriori sedi indicate in domanda, nel rispetto della precedenza prevista per il coniuge militare trasferito d'autorità e, all'esito; 7)
Ordinare alle Amministrazioni convenute di assegnare la ricorrente ad una delle sedi destinate alle immissioni in ruolo secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata e la precedenza prevista per il coniuge militare trasferito d'autorità.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione.”
Ha allegato di essere docente di ruolo, in servizio presso la Scuola Via Appiano di Roma su posto comune ed in assegnazione provvisoria fino al 30.08.2021 presso l'IC Bosco di Portico di Caserta;
di essere coniugata con il sig. , Luogo Tenente dell'Aeronautica Testimone_1
Militare, trasferito d'ufficio presso la base NATO di Grazzanise;
di aver partecipato alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2021/2022, al fine di ottenere il trasferimento in una delle sedi indicate nella domanda presso la provincia di Caserta ma che tale domanda aveva avuto esito negativo.
Tanto premesso in fatto, ha argomentato in ordine alla contrarietà a norme imperative dell'art. 8 CCNI del 6.3.2019 nella parte in cui ha previsto una riserva di posti in favore delle nuove immissioni in ruolo, deducendo che, laddove non fosse stato disposto tale accantonamento dei posti per le immissioni in ruolo, in ragione della precedenza di cui all'art. 13 punto VI del CCNI 2019/2022 avrebbe ottenuto il chiesto trasferimento. Per tutte le ragioni esposte ha rassegnato le conclusioni suddette.
L'Amministrazione scolastica si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
2 Rinviata per la discussione, la causa è decisa con sentenza, all'esito delle note depositate dalla sola parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
17.4.2025.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In ordine al profilo di doglianza relativo alla riserva di posti per le nuove immissioni in ruolo, le argomentazioni di parte ricorrente non possono essere condivise.
Al riguardo si osserva che l'art. 470 del D. Lgs. 297/1994, a mente del quale “Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Controparte_8
definiscono tempi e modalita' per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilita' professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonche' per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilita' da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilita' professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”, consente che l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità ed i criteri/modalità di formazione delle relative graduatorie siano determinati con appositi accordi collettivi.
L'univocità del dato lessicale rende tale disposizione normativa meramente programmatica e finalistica, diretta dunque ad archiviare il sistema fondato sul rapporto fisso tra posti destinati alla mobilità e posti riservati alle immissioni in ruolo, rinviando alla contrattazione collettiva la definizione del quando e delle modalità per la realizzazione di tale superamento.
Ma la stessa norma non impone alcun divieto di ripartizione tra posti riservati alla mobilità interprovinciale e posti riservati alle immissioni in ruolo ovvero non prevede alcun obbligo di effettuare immissioni in ruolo sui posti residui che rimangano vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni di mobilità.
Essa non pone quale condizione o limite imposto all'autonomia contrattuale la priorità nell'assegnazione dei posti alla mobilità territoriale, indicando piuttosto gli obiettivi posti dalla norma stessa come linea guida per la contrattazione collettiva.
Sicché il riferimento ai posti che rimangono vacanti dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico non si traduce in un obbligo per l'amministrazione di destinare la totalità dei posti alla mobilità, anche in considerazione della pluralità di esigenze connesse alla mobilità che possono anche essere collegate all'esigenza di non lasciare vacanti alcuni specifici posti.
3 Né si rinvengono ulteriori disposizioni di legge che regolamentino, nella materia dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle PP.AA., una ripartizione o un ordine di priorità tra le operazioni di mobilità territoriale e quelle di reclutamento.
Infatti, analogo carattere programmatico deve attribuirsi anche all'art. 30, comma 2 bis,
d.lgs. n. 165 del 2001.
Anche tale disposizione, pur indicando la regola del previo esperimento della mobilità rispetto alla introduzione di una nuova procedura concorsuale, non precisa che la totalità dei posti vacanti e disponibili devono essere destinati alla mobilità, né individua specifiche percentuali.
Conseguentemente, l'amministrazione conserva il compito di individuare le modalità con cui contemperare i diversi interessi pubblici sottesi a tale attività, operazione che, nel caso di specie, è demandata alla contrattazione collettiva.
Pertanto, le clausole dell'art. 8 del CCNI 2019, che prevedono, nel quadro della graduazione dell'ordine delle operazioni di mobilità per ambiti territoriali, un accantonamento di posti per le immissioni in ruolo all'esito dell'esaurimento delle fasi prioritarie di mobilità, appaiono costituire una forma di coordinamento tra mobilità e reclutamento, in coerente attuazione con il principio generale di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e devono quindi ritenersi pienamente legittime.
Va dunque escluso che le suddette norme pongano un precetto imperativo nel senso della necessaria priorità della mobilità rispetto alle nuove immissioni in ruolo.
In tal senso si richiama altresì la giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lazio - sentenza n.13742/2020) secondo cui “L'art. 470 non pone una chiara regola precettiva idonea a incidere sulla validità del decreto impugnato. Nel dettaglio, la disposizione attribuisce uno specifico compito ai contratti collettivi rappresentato dalla definizione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. La disposizione, pertanto, non stabilisce una priorità assoluta e necessaria, ma conferisce alla contrattazione collettiva l'individuazione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo. D'altro canto anche il riferimento ai posti che rimangono vacanti dopo
4 il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico non si traduce in un obbligo per l'amministrazione di destinare la totalità dei posti alla mobilità, anche in considerazione della pluralità di esigenze connesse alla mobilità che possono anche essere collegate all'esigenza di non lasciare vacanti alcuni specifiche posti. Al tempo stesso, l'art. 30, comma 2 bis, d.lgs. n. 165 del 2001, se è vero che indica la regola del previo esperimento della mobilità rispetto alla introduzione di una nuova procedura concorsuale, non precisa che la totalità dei posti vacanti e disponibili devono essere destinati alla mobilità né ne indica specifica percentuali, lasciando all'amministrazione - rectius alla contrattazione collettiva nel caso di specie - le modalità con cui contemperare i diversi interessi pubblici sottesi a tale attività”.
Da tutte le considerazioni esposte, consegue la legittimità della procedura di mobilità mediante accantonamento dei posti per le immissioni in ruolo e la legittimità del mancato trasferimento della ricorrente nei limiti dei posti disponibili per la mobilità territoriale, pur tenuto conto della precedenza prevista dall'art. 13 comma 1 punto VI del CCNI 2019 – 2022 di cui la ricorrente è titolare.
In conclusione, il ricorso va rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione.
La sussistenza di orientamento giurisprudenziali difformi sulla questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
S. Maria Capua Vetere, il 18.4.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
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