Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Ufficio procedure concorsuali Il Tribunale di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:
Dott. Carlo Calvaresi Presidente
Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede;
decidendo sul ricorso depositato in data 21/02/2024, iscritto al n. r.g. p.u. 27-1/2024, da: rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bonanni ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Prato (PO), alla Via A. Simintendi, n. 29, in forza di procura in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di
Controparte_1
-resistente contumace- ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto domanda di apertura di liquidazione giudiziale;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Letto il ricorso depositato in data 21/02/2024 con il quale la ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della resistente;
rilevato che la resistente non si è costituita nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e ritenuto doversi pertanto dichiararne la contumacia;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che parte resistente ha la propria sede legale nel circondario del medesimo Ufficio, in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), da oltre un anno dal deposito del ricorso;
ritenuto che
non osti alla delibazione della istanza di apertura della liquidazione giudiziale avanzata dalla ricorrente la intervenuta estinzione del procedimento di liquidazione giudiziale incardinato su impulso della medesima ricorrente essendo stato pronunciato detto provvedimento per ragioni meramente processuali, nella specie a seguito della mancata comparizione di parte ricorrente alla prima udienza (Cass. n. 13909/2014); rilevato che, nel costituirsi nel procedimento predetto, la resistente ha dichiarato di non opporsi alla
“istanza di liquidazione giudiziale per cui è procedimento”; rilevato che la creditrice istante vanta nei confronti della resistente un credito di euro 74.990,60, oltre interessi e spese, in forza di decreto ingiuntivo n. 2955/2022 del Tribunale di Firenze, non opposto e pertanto dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 28/10/2022, decreto cui hanno fatto seguito un primo atto di precetto notificato in data 18/11/2022 per euro 88.465,17 lordi ed un successivo atto di precetto in rinnovazione per euro 85.359,40 lordi;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere dalla ricorrente ed alla esposizione debitoria gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali, pari a complessivi euro 16.970,87 al 22/03/2024 ed a complessivi euro 17.052,81 al 18/06/2024 (cfr. note informative di Agenzia delle Entrate Riscossione acquisite in data 22/03/2024 ed in data 18/06/2024); considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale l'attività commerciale di produzione, taglio, ricamo, confezione e commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio, di capi d'abbigliamento, dei loro accessori, dei beni analoghi (cfr. visura camerale in atti);
534.624,00, con conseguente superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), n. 1 e n. 2 CCII nel medesimo esercizio e con conseguente assoggettabilità della resistente alla liquidazione giudiziale, essendo sufficiente a tale fine anche il superamento di una sola delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), n. 1, 2 e 3 CCII in uno solo dei tre esercizi anteriori alla data di deposito del ricorso;
ritenuto che
la resistente, che risulta inattiva dalla visura camerale storica in atti, versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dai seguenti elementi sintomatici: inadempimento del debito in essere nei confronti della ricorrente nonostante la rituale notifica del ricorso presso la pec ancora attiva;
mancata costituzione nel presente procedimento al fine di contrastare la istanza di apertura della liquidazione giudiziale nonostante la rituale notifica del ricorso presso la pec ancora attiva;
stato di inattività e conseguente impossibilità di ripianare l'esposizione debitoria complessivamente gravante su di essa con il ricavato dell'attività di impresa;
ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara la contumacia della Controparte_1 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (P. Iva Controparte_1
) con sede legale in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), alla via Pietro Nenni, n. 29; P.IVA_1 nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura;
nomina la Dott.ssa Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base dei Persona_1 presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 14/05/2025 alle ore 9:45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 17/01/2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi