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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/05/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2753/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2753/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LORENZO GIULIANELLI e dall'Avv. ILARIA SALA RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. SIMONA RUSSO
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 6/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09/05/2024, il ricorrente, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile in AZZANO SAN PAOLO in data 14/06/2014 con e CP_1
che dalla loro unione sono nati i figli, (nato il [...]), EN (nato il [...]1) e Per_1
(26/08/2016), chiedeva al Tribunale di pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile, Per_2
pagina 1 di 7 confermando le recenti statuizioni di cui alla sentenza di separazione n. 2056/2023, passata in giudicato.
Con comparsa di costituzione depositata in data 25/07/2024, si costituiva in giudizio, CP_1
aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo un contributo al mantenimento dei figli più elevato di quello proposto dal padre, nonché un assegno divorzile per sé in considerazione del ruolo endofamiliare assunto dalla stessa moglie durante il matrimonio e anche a seguito della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. tenutasi in data 26/09/2024, il Giudice relatore d., sentite le parti e lette le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali– richieste con il decreto di fissazione dell'udienza – confermava in via temporanea e urgente le statuizioni della sentenza n. 2056/2023 per quanto concerne il regime di affido e collocamento dei minori, nonché in ordine ai rapporti tra padre e figli e all'assegnazione della casa familiare, incaricando la di IN di mantenere la Parte_2
presa in carico del nucleo familiare e di verificare la possibilità di attuare un percorso per il ripristino dei contatti con il padre, interrotti da maggio 2023. Con il medesimo provvedimento, il Giudice rideterminava, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024, il contributo al mantenimento di
, nella somma complessiva di € 750 (€ 250 per ciascun figlio), ferma la suddivisione al Parte_1
50% tra i due genitori delle spese straordinarie necessarie per i figli minori e rigettava la domanda di assegno divorzile per sé formulata dalla resistente.
Alla successiva udienza del 18/02/2025 veniva dato atto della programmazione di incontri tra il padre con EN e stante il rifiuto di ad incontrare il genitore;
la difesa di parte Per_2 Per_1
resistente si riportava agli atti e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni.
Il Giudice, ritenendo opportuno fissare una successiva udienza per verificare l'effettiva organizzazione degli incontri tra padre e figli, nonché la possibilità di definire consensualmente la causa, viste anche le pendenti trattative tra le parti, rinviava alla data del 6/05/2025.
All'udienza così fissata, il Giudice, sentite le parti e preso atto dell'avvio di incontri facilitati tra il padre e i due figli EN ed formulava una proposta conciliativa cui le parti aderivano, Per_2
chiedendo di definire la causa alle condizioni così concordate. Il Giudice rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Ebbene, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Come risulta dai documenti prodotti,
i ricorrenti si separavano giudizialmente come da sentenza n. 2056/2023 del Tribunale di Bergamo, passata in giudicato. Entrambi i coniugi dichiaravano che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che,
pagina 2 di 7 pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n.
898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in adesione alla proposta conciliativa del Giudice, indicano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici.
In particolare, le condizioni concordate dalle parti prevedono la conferma del regime di affido super- esclusivo alla madre, già disposto all'esito del lungo giudizio di separazione, e ritenuto, anche alla luce delle relazioni dei Sevizi Sociali, un regime conforme alle esigenze della prole. In tale contesto, le parti hanno inoltre acconsentito alla prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi Sociali, ai quali deve essere demandato lo svolgimento degli interventi indicati in dispositivo.
Quanto invece ai rapporti economici, le parti hanno concordato che, a decorrere da maggio 2025 il padre versi un contributo al mantenimento ordinario dei tre figli in misura pari a € 900 complessivi (€
300 per ciascun figlio), con integrale accollo da parte della madre delle spese straordinarie come da nuovo Protocollo in uso presso il Tribunale, affidataria esclusiva dei minori e quindi percettrice per intero dell'assegno unico e universale come per legge. A tale specifico riguardo, deve precisarsi che parte ricorrente aveva contestato al ricorrente il mancato versamento di spese straordinarie arretrate, sostenute solo dalla madre, per totali € 6.543,00 a carico del padre. Quest'ultimo dava quindi atto della imminente erogazione, in favore della sig.ra quale collocataria dei minori, di una somma pari a CP_1
€ 7.226,77 come rendita dalla Svizzera per i minori a fronte dell'infortunio subito dal sig. Pt_1
durante la convivenza matrimoniale, allorquando lavorava in territorio elvetico. Le parti si accordavano quindi per la compensazione delle spese straordinarie arretrate sostenute solo dalla madre come sopra richiamate attraverso il trattenimento da parte della ricorrente delle somme che verranno accreditate dalla Svizzera in misura pari a € 7.226,77 come rendita per i minori a seguito dell'infortunio del padre.
In ragione di tali circostanze e della forte conflittualità ancora persistente tra le parti che ostacola il raggiungimento di accordi anche in ordine alle esigenze dei minori, il Tribunale ritiene che le condizioni così concordate, anche con riguardo al regime di affido dei minori e all'accollo integrale delle spese straordinarie da parte della madre – seppur in contrasto con il principio di proporzionalità dettato dall'art. 337 ter c.c. – siano rispondenti all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative, potendo pertanto essere poste a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.), alla luce degli esiti delle attività delegate ai Servizi Sociali e tenuto conto dei contenuti dell'accordo tra i genitori.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e rigettata ogni avversa istanza, così provvede:
pagina 3 di 7 1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
, in AZZANO SAN PAOLO in data 14/06/2014 (iscritto nei Registri dello CP_1
Stato civile del Comune di AZZANO SAN PAOLO, anno 2014, atto n. 2 parte I);
2. AFFIDA i tre figli minori (nato il [...]), (nato il Persona_3 Persona_4
24/11/20121) e (nata il [...]) in via esclusiva alla sig.ra Persona_5 CP_1 ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con collocamento presso la stessa, disponendo che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale.
Inoltre dispone che la madre possa provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative a rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei minori;
3. DISPONE che la madre comunichi al padre resistente le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della resistente;
4. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo le modalità e i tempi stabiliti dai Servizi Sociali di seguito incaricati;
5. INCARICA il Servizio Tutela Minori Ambito di IN di mantenere la presa in carico del nucleo familiare e in particolare di: a) proseguire il monitoraggio delle condizioni dei minori e la loro relazione con ciascun genitore, per almeno un biennio;
b) organizzare le visite padre/figli secondo i tempi e le modalità determinate dagli operatori secondo quanto maggiormente conforme all'interesse dei minori, con possibilità di prevedere progressiva liberalizzazione delle visite, ferma restando una ordinata calendarizzazione;
c) avviare ogni intervento di supporto per i minori e in particolare vigilare sulla frequenza di al centro diurno e Per_1 Parte_3
sostenendo quest'ultimo anche al fine di favorire il riavvicinamento del figlio al padre;
d) segnalare alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni ogni situazione di anomalia ovvero di pregiudizio per la prole;
6. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di versare, dalla mensilità di maggio 2025, alla resistente, a mezzo bonifico bancario entro il 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 900
(€ 300 per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori;
7. PONE A CARICO della madre resistente per intero le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per pagina 4 di 7 utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e)
pagina 5 di 7 alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €
200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso pagina 6 di 7 inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
8. COMPENSA le spese di lite;
9. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AZZANO SAN PAOLO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
10. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia ai Servizi
Sociali di IN.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 08/05/2025
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2753/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LORENZO GIULIANELLI e dall'Avv. ILARIA SALA RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. SIMONA RUSSO
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 6/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09/05/2024, il ricorrente, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile in AZZANO SAN PAOLO in data 14/06/2014 con e CP_1
che dalla loro unione sono nati i figli, (nato il [...]), EN (nato il [...]1) e Per_1
(26/08/2016), chiedeva al Tribunale di pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile, Per_2
pagina 1 di 7 confermando le recenti statuizioni di cui alla sentenza di separazione n. 2056/2023, passata in giudicato.
Con comparsa di costituzione depositata in data 25/07/2024, si costituiva in giudizio, CP_1
aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo un contributo al mantenimento dei figli più elevato di quello proposto dal padre, nonché un assegno divorzile per sé in considerazione del ruolo endofamiliare assunto dalla stessa moglie durante il matrimonio e anche a seguito della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. tenutasi in data 26/09/2024, il Giudice relatore d., sentite le parti e lette le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali– richieste con il decreto di fissazione dell'udienza – confermava in via temporanea e urgente le statuizioni della sentenza n. 2056/2023 per quanto concerne il regime di affido e collocamento dei minori, nonché in ordine ai rapporti tra padre e figli e all'assegnazione della casa familiare, incaricando la di IN di mantenere la Parte_2
presa in carico del nucleo familiare e di verificare la possibilità di attuare un percorso per il ripristino dei contatti con il padre, interrotti da maggio 2023. Con il medesimo provvedimento, il Giudice rideterminava, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024, il contributo al mantenimento di
, nella somma complessiva di € 750 (€ 250 per ciascun figlio), ferma la suddivisione al Parte_1
50% tra i due genitori delle spese straordinarie necessarie per i figli minori e rigettava la domanda di assegno divorzile per sé formulata dalla resistente.
Alla successiva udienza del 18/02/2025 veniva dato atto della programmazione di incontri tra il padre con EN e stante il rifiuto di ad incontrare il genitore;
la difesa di parte Per_2 Per_1
resistente si riportava agli atti e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni.
Il Giudice, ritenendo opportuno fissare una successiva udienza per verificare l'effettiva organizzazione degli incontri tra padre e figli, nonché la possibilità di definire consensualmente la causa, viste anche le pendenti trattative tra le parti, rinviava alla data del 6/05/2025.
All'udienza così fissata, il Giudice, sentite le parti e preso atto dell'avvio di incontri facilitati tra il padre e i due figli EN ed formulava una proposta conciliativa cui le parti aderivano, Per_2
chiedendo di definire la causa alle condizioni così concordate. Il Giudice rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Ebbene, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Come risulta dai documenti prodotti,
i ricorrenti si separavano giudizialmente come da sentenza n. 2056/2023 del Tribunale di Bergamo, passata in giudicato. Entrambi i coniugi dichiaravano che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che,
pagina 2 di 7 pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n.
898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in adesione alla proposta conciliativa del Giudice, indicano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici.
In particolare, le condizioni concordate dalle parti prevedono la conferma del regime di affido super- esclusivo alla madre, già disposto all'esito del lungo giudizio di separazione, e ritenuto, anche alla luce delle relazioni dei Sevizi Sociali, un regime conforme alle esigenze della prole. In tale contesto, le parti hanno inoltre acconsentito alla prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi Sociali, ai quali deve essere demandato lo svolgimento degli interventi indicati in dispositivo.
Quanto invece ai rapporti economici, le parti hanno concordato che, a decorrere da maggio 2025 il padre versi un contributo al mantenimento ordinario dei tre figli in misura pari a € 900 complessivi (€
300 per ciascun figlio), con integrale accollo da parte della madre delle spese straordinarie come da nuovo Protocollo in uso presso il Tribunale, affidataria esclusiva dei minori e quindi percettrice per intero dell'assegno unico e universale come per legge. A tale specifico riguardo, deve precisarsi che parte ricorrente aveva contestato al ricorrente il mancato versamento di spese straordinarie arretrate, sostenute solo dalla madre, per totali € 6.543,00 a carico del padre. Quest'ultimo dava quindi atto della imminente erogazione, in favore della sig.ra quale collocataria dei minori, di una somma pari a CP_1
€ 7.226,77 come rendita dalla Svizzera per i minori a fronte dell'infortunio subito dal sig. Pt_1
durante la convivenza matrimoniale, allorquando lavorava in territorio elvetico. Le parti si accordavano quindi per la compensazione delle spese straordinarie arretrate sostenute solo dalla madre come sopra richiamate attraverso il trattenimento da parte della ricorrente delle somme che verranno accreditate dalla Svizzera in misura pari a € 7.226,77 come rendita per i minori a seguito dell'infortunio del padre.
In ragione di tali circostanze e della forte conflittualità ancora persistente tra le parti che ostacola il raggiungimento di accordi anche in ordine alle esigenze dei minori, il Tribunale ritiene che le condizioni così concordate, anche con riguardo al regime di affido dei minori e all'accollo integrale delle spese straordinarie da parte della madre – seppur in contrasto con il principio di proporzionalità dettato dall'art. 337 ter c.c. – siano rispondenti all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative, potendo pertanto essere poste a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.), alla luce degli esiti delle attività delegate ai Servizi Sociali e tenuto conto dei contenuti dell'accordo tra i genitori.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e rigettata ogni avversa istanza, così provvede:
pagina 3 di 7 1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
, in AZZANO SAN PAOLO in data 14/06/2014 (iscritto nei Registri dello CP_1
Stato civile del Comune di AZZANO SAN PAOLO, anno 2014, atto n. 2 parte I);
2. AFFIDA i tre figli minori (nato il [...]), (nato il Persona_3 Persona_4
24/11/20121) e (nata il [...]) in via esclusiva alla sig.ra Persona_5 CP_1 ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con collocamento presso la stessa, disponendo che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale.
Inoltre dispone che la madre possa provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative a rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei minori;
3. DISPONE che la madre comunichi al padre resistente le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della resistente;
4. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo le modalità e i tempi stabiliti dai Servizi Sociali di seguito incaricati;
5. INCARICA il Servizio Tutela Minori Ambito di IN di mantenere la presa in carico del nucleo familiare e in particolare di: a) proseguire il monitoraggio delle condizioni dei minori e la loro relazione con ciascun genitore, per almeno un biennio;
b) organizzare le visite padre/figli secondo i tempi e le modalità determinate dagli operatori secondo quanto maggiormente conforme all'interesse dei minori, con possibilità di prevedere progressiva liberalizzazione delle visite, ferma restando una ordinata calendarizzazione;
c) avviare ogni intervento di supporto per i minori e in particolare vigilare sulla frequenza di al centro diurno e Per_1 Parte_3
sostenendo quest'ultimo anche al fine di favorire il riavvicinamento del figlio al padre;
d) segnalare alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni ogni situazione di anomalia ovvero di pregiudizio per la prole;
6. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di versare, dalla mensilità di maggio 2025, alla resistente, a mezzo bonifico bancario entro il 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 900
(€ 300 per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori;
7. PONE A CARICO della madre resistente per intero le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per pagina 4 di 7 utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e)
pagina 5 di 7 alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €
200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso pagina 6 di 7 inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
8. COMPENSA le spese di lite;
9. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AZZANO SAN PAOLO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
10. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia ai Servizi
Sociali di IN.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 08/05/2025
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
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