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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/05/2025, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5016/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Immigrazione
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati
Rosario Maria Annibale Cupri Presidente
Stefania Muratore Giudice rel.-est.
Rossella Vittorini Giudice riunito in camera di consiglio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 5016/2023 promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PARAVIZZINI Parte_1 C.F._1
GIULIA come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE - contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note del 21/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., depositato in data 7.04.2023, nato il Parte_1
7.12.1999 a Gunjur, in Gambia, , ha impugnato il provvedimento n. Cat. C.F._2
A.12/Imm./n.121/2023, emesso dalla Questura di Catania in data 09.03.2023 e notificato in pari data, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di annullare il provvedimento impugnato e, per l'effetto, di riconoscere il proprio diritto al rinnovo del permesso di soggiorno pagina 1 di 8 per protezione speciale previsto dall'art. 32, comma 3, D. Lvo 25/08 e dall'art. 19 co. 1 e 1.1 D.lgs.
286/1998.
Con decreto del 17.07.2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 5 e 19 ter D Lgs. 150/2011, e fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza, per cui ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del
18/02/2025.
Il P.M. ha espresso parere contrario.
Da ultimo, con ordinanza del 19/02/2025, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale l'udienza collegiale del
08/05/2025, assegnando alle parti termine fino al 21/03/2025 per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni ed un ulteriore termine fino al 05/04/2025 per note conclusionali e, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la data di udienza è stata sostituita dal deposito di note.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso (vedi note del 21/03/2025), con note conclusionali del 04/04/2025 ha insistito e ulteriormente argomentato la domanda e, infine, ha depositato note ex art. 127 ter c.p.c. in data 07/05/2025.
II. Occorre precisare che parte resistente del presente giudizio è il , il quale è Controparte_1 tenuto a costituirsi tramite difesa tecnica dell'Avvocatura distrettuale, non essendo prevista dalla legge nel presente rito semplificato di cognizione la possibilità di costituzione tramite il funzionario dell'articolazione periferica dell'amministrazione statale. Pertanto, non potrà essere presa in considerazione la memoria depositata dalla tramite il proprio dirigente e per Controparte_2 tale ragione è già stata dichiarata la contumacia del all'udienza del Controparte_1
18/02/2025.
III. Ciò premesso, l'art. 5 comma 6 del d. lgs. n. 286/1998 (nella formulazione anteriore al D.L.
113/2018, entrato in vigore il 05.10.2018, convertito con L. 132/18), prevedeva che “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Il ricorrere o la permanenza dei motivi suddetti imponeva alle Commissioni Territoriali -e al Giudice, in sede di impugnazione dei provvedimenti pagina 2 di 8 di diniego- la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso (a norma dell'art. 32 D. lgs. 25/2008, nella sua formulazione originaria) o il parere favorevole sul rinnovo.
Com'è noto, il D.L. 113/2018, ha sostanzialmente cancellato tale misura, statuendo, al comma 1, lett. b), che “all'art. 5 del D. Lgs. n. 286/1998 – al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole “per motivi umanitari” sono sostituite dalle seguenti: “per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli artt. 18, 18-bis, 20-bis, 22, co. 12-quater e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3 del D. Lgs. 28.01.2008 n. 25”.
Tuttavia, secondo l'indirizzo interpretativo maggioritario della Suprema Corte, confermato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 29470 del 2019, per il generale principio di irretroattività della legge (art. 11 “Disposizioni sulla legge in generale”) e per la natura del diritto soggettivo in esame, rientrante nel novero dei diritti garantiti dagli art. 2 e 10 della Costituzione e dagli artt. 3 e 8 della CEDU, le norme di cui al d.l. 113/2018, conv. con modificazioni con L.
113/2018, non trovavano applicazione ai procedimenti amministrativi già iniziati davanti alle
Commissioni Territoriali o ai giudizi in corso avverso i provvedimenti di accertamento o diniego del diritto;
dovendo, in particolare, escludersi, anche attesa la natura meramente ricognitiva del giudizio cui il diritto era assoggettato sia in sede amministrativa che giudiziale, che il comma 9 dell'art. 1 del decreto citato potesse interpretarsi nel senso di precludere l'accertamento del diritto alla protezione umanitaria se la Commissione Territoriale non l'avesse già riconosciuto alla data della entrata in vigore del decreto stesso (in tal senso, Cass., Sez. I, n. 4890/2019).
In ogni caso, la normativa transitoria (art. 1, co. 8 del D.L. 113/2018, conv. con mod. in L.
132/2018), prevedeva che “Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. In sostanza, spettava alle
Commissioni Territoriali, per i permessi ancora in corso di validità, valutare, in relazione ai singoli casi, l'operatività dei divieti di respingimento come previsti dall'art. 19, co. 1 e 1.1 del T.U.I.
Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (in Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2020, n. 261), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha reintrodotto le protezioni pagina 3 di 8 complementari, assorbendole nella nuova protezione speciale ex art. 19, co. 1 e 1.1. TUI rubricato
“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”.
La nuova normativa ha ancora una volta modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I., restringendo nuovamente il potere di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno al richiedente quando ciò sia incompatibile con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano, e, con la legge di conversione, ha opportunamente ampliato le modifiche già apportate all'art. 19 stesso Testo
Unico.
In particolare, al comma 1, che prevedeva che “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, dopo la parola: «sesso» sono state inserite le parole « di orientamento sessuale, di identità di genere» e, per quanto in questa sede rileva, il comma 1.1 è stato sostituito dal seguente: «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Dopo il comma 1.1, è stato inoltre inserito il seguente: «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione pagina 4 di 8 speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commission territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale».
Con la protezione speciale, con disciplina retroattiva per effetto della disposizione di cui all'art. 15 del D.L. 130/2020, conv. con L. 173/2020, è tornata quindi ad espandersi l'operatività delle protezioni interne, destinate a coprire situazioni nelle quali, pur non ricorrendo i presupposti per le protezioni maggiori, l'espulsione violerebbe principi di carattere internazionale o costituzionale. La protezione speciale nei casi di violazione degli obblighi costituzionali o internazionali di cui all'art. 5, co. 6 TUI è stata peraltro disegnata come divieto assoluto di refoulment dall'art. 19 T.U. I., che si ricollega anche all' “esistenza, nel Paese di Origine, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”; la protezione speciale riconosciuta in adempimento dell'art. 8 CEDU (rispetto della vita privata e familiare), pur nel temperamento introdotto attraverso il richiamo alla Convenzione di Ginevra, è invece limitabile per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute.
L'art. 7 del decreto legge n. 20/2023 («Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare»), convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023, ha tra l'altro modificato la disciplina della protezione speciale, espungendo il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, e quindi l'esplicito riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare. Ha inoltre espunto la seconda parte del comma 1.2, che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della commissione territoriale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno. Ha, infine, escluso (espungendo la lett. a dall'art. 6, comma 1-bis, d.lgs n. 286/98) la sua convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Al comma 2 l'art. 7 ha inoltre previsto una particolare disciplina transitoria, stabilendo che, per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continui ad applicarsi la disciplina previgente.
pagina 5 di 8 Ciò chiarito in diritto, l'odierno ricorrente ha avanzato la richiesta di conversione del permesso per casi speciali in permesso per protezione speciale in data 10.05.2021, per cui trova applicazione la disciplina antecedente all'entrata in vigore del d.l. 20/2023.
Nel caso in esame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 d. lgs. 286/1998 (come già detto, nel testo anteriore al d.l. 20/2023) per il riconoscimento della protezione speciale, stante che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, considerata inammissibile non solo dal richiamato art. 19, c. 1.1
D.lgs. 286/98, ma anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Il ricorrente, infatti, giunto in Italia da minorenne, ha innanzitutto provato di aver frequentato, ancora in minore età, un corso di apprendimento della lingua italiana di livello A2 da gennaio a giugno 2017, conseguendo il relativo attestato (vedi all. D della comparsa di costituzione nuovo procuratore del 14/02/2025).
Il ricorrente ha inoltre documentato la propria integrazione sociale e lavorativa, risultando dalla documentazione in atti lo svolgimento delle seguenti attività lavorative:
- nel 2019, è stato assunto con contratto a tempo determinato dall'8.08.2019 al 31.08.2019 dalla società Lido La Terrazza s.a.s. di La Prua s.r.l. con la mansione di lavapiatti (vedi all.9 del ricorso); successivamente, è stato assunto dalla società con la mansione di addetto alle Controparte_3 pulizie, con contratto a tempo determinato dal 18.10.2019 al 31.12.2019 (vedi all.10 del ricorso);
- nel 2021, è stato nuovamente assunto dalla società Lido La Terrazza s.a.s. di La Prua s.r.l. con contratto a tempo determinato dal 9.06.2021 al 30.06.2021, successivamente prorogato fino al
30.09.2021 (vedi all.11 del ricorso introduttivo);
- nel 2024, è stato assunto con contratto a tempo determinato dal 19.03.24 al 30.04.24 da
[...]
con la qualifica di bracciante agricolo (vedi all. B della comparsa di costituzione di nuovo Pt_2 procuratore del 14/02/2025) e con contratto a tempo determinato dal 18.06.2024 al 31.07.2024, prorogato fino al 31.08.2024, dalla società “Superconcas supermercati s.r.l.” (vedi all. C della comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 14/02/2025);
- nel 2025, è stato assunto dalla “Azienda Agricola Oliveri Giuseppe” con contratto di lavoro a tempo determinato dal 1.04.2025 al 31.12.2025 (vedi allegato 1 note del 04/04/2025).
pagina 6 di 8 Il ricorrente ha infine dato atto di godere di una autonomia abitativa, essendo ospite presso l'abitazione di un amico, sita in Licata (AG), Via Agrigento, 23 (vedi all. E della comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 14/02/2025).
La documentazione in atti attesta un sufficiente livello di integrazione del ricorrente nel territorio nazionale. È certamente ravvisabile un serio rischio di compromissione della sua vita privata in relazione alle difficoltà di pari reinserimento, soprattutto lavorativo, economico e sociale, che egli potrebbe incontrare in caso di rientro nel Paese.
Nel caso di specie, peraltro, essendo applicabile la normativa in materia di protezione speciale, non sarà neppure necessario il giudizio di comparazione tra la situazione del richiedente in Italia e quella che egli troverebbe nel proprio paese di origine, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass., Sez. Un., 9/09/2021, n. 24413; Cass. Sez. Un. 13/11/2019, n. 29459) ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
Per riconoscere la protezione speciale ex art. 19 c.
1.1. D.lgs. 286/1998 (nel testo anteriore al d.l.
20/2023), è invero sufficiente rilevare la presenza di una vita privata del richiedente da tutelare, in quanto autonomo oggetto di un diritto, anche indipendentemente dall'esistenza di rapporti familiari (in tal senso, Corte EDU, 14/02/2019, Narjis c. Italia), ricomprendendo la protezione di cui all'art. 8 CEDU “l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche
(si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»” (Cass., Sez. Un., 9/09/2021,
n. 24413).
Non appare ricorrere, infine, nel caso di specie, alcuna ragione di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica o protezione della salute, tale da ritenere ammissibile il respingimento del ricorrente anche in presenza del radicamento sul territorio nazionale.
Va, quindi, riconosciuta al ricorrente la protezione speciale, ai sensi degli artt. 19, c.
1.1 e 1.2 e 5 c.
6 D.lgs. 286/1998, e riconosciuto, altresì, il diritto al rilascio del conseguente permesso di soggiorno, dal momento che il respingimento dello stesso costituirebbe un'inammissibile violazione del diritto al rispetto della vita privata.
pagina 7 di 8 IV. Considerato che la maggior parte della documentazione attestante i requisiti per il riconoscimento della protezione speciale è stata prodotta soltanto nel presente giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, accoglie il ricorso avanzato e, per l'effetto, dichiara il diritto di Pt_1 al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1.1 e
[...]
1.2 del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.L. n. 130/2020 convertito in L. n. 173/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ex art. 6, D.Lgs. n. 286/1998, non sussistendo cause di esclusione;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 15/05/2025.
Il presidente
Rosario Maria Annibale Cupri
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Immigrazione
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati
Rosario Maria Annibale Cupri Presidente
Stefania Muratore Giudice rel.-est.
Rossella Vittorini Giudice riunito in camera di consiglio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 5016/2023 promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PARAVIZZINI Parte_1 C.F._1
GIULIA come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE - contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note del 21/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., depositato in data 7.04.2023, nato il Parte_1
7.12.1999 a Gunjur, in Gambia, , ha impugnato il provvedimento n. Cat. C.F._2
A.12/Imm./n.121/2023, emesso dalla Questura di Catania in data 09.03.2023 e notificato in pari data, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di annullare il provvedimento impugnato e, per l'effetto, di riconoscere il proprio diritto al rinnovo del permesso di soggiorno pagina 1 di 8 per protezione speciale previsto dall'art. 32, comma 3, D. Lvo 25/08 e dall'art. 19 co. 1 e 1.1 D.lgs.
286/1998.
Con decreto del 17.07.2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 5 e 19 ter D Lgs. 150/2011, e fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza, per cui ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del
18/02/2025.
Il P.M. ha espresso parere contrario.
Da ultimo, con ordinanza del 19/02/2025, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale l'udienza collegiale del
08/05/2025, assegnando alle parti termine fino al 21/03/2025 per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni ed un ulteriore termine fino al 05/04/2025 per note conclusionali e, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la data di udienza è stata sostituita dal deposito di note.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso (vedi note del 21/03/2025), con note conclusionali del 04/04/2025 ha insistito e ulteriormente argomentato la domanda e, infine, ha depositato note ex art. 127 ter c.p.c. in data 07/05/2025.
II. Occorre precisare che parte resistente del presente giudizio è il , il quale è Controparte_1 tenuto a costituirsi tramite difesa tecnica dell'Avvocatura distrettuale, non essendo prevista dalla legge nel presente rito semplificato di cognizione la possibilità di costituzione tramite il funzionario dell'articolazione periferica dell'amministrazione statale. Pertanto, non potrà essere presa in considerazione la memoria depositata dalla tramite il proprio dirigente e per Controparte_2 tale ragione è già stata dichiarata la contumacia del all'udienza del Controparte_1
18/02/2025.
III. Ciò premesso, l'art. 5 comma 6 del d. lgs. n. 286/1998 (nella formulazione anteriore al D.L.
113/2018, entrato in vigore il 05.10.2018, convertito con L. 132/18), prevedeva che “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Il ricorrere o la permanenza dei motivi suddetti imponeva alle Commissioni Territoriali -e al Giudice, in sede di impugnazione dei provvedimenti pagina 2 di 8 di diniego- la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso (a norma dell'art. 32 D. lgs. 25/2008, nella sua formulazione originaria) o il parere favorevole sul rinnovo.
Com'è noto, il D.L. 113/2018, ha sostanzialmente cancellato tale misura, statuendo, al comma 1, lett. b), che “all'art. 5 del D. Lgs. n. 286/1998 – al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole “per motivi umanitari” sono sostituite dalle seguenti: “per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli artt. 18, 18-bis, 20-bis, 22, co. 12-quater e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3 del D. Lgs. 28.01.2008 n. 25”.
Tuttavia, secondo l'indirizzo interpretativo maggioritario della Suprema Corte, confermato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 29470 del 2019, per il generale principio di irretroattività della legge (art. 11 “Disposizioni sulla legge in generale”) e per la natura del diritto soggettivo in esame, rientrante nel novero dei diritti garantiti dagli art. 2 e 10 della Costituzione e dagli artt. 3 e 8 della CEDU, le norme di cui al d.l. 113/2018, conv. con modificazioni con L.
113/2018, non trovavano applicazione ai procedimenti amministrativi già iniziati davanti alle
Commissioni Territoriali o ai giudizi in corso avverso i provvedimenti di accertamento o diniego del diritto;
dovendo, in particolare, escludersi, anche attesa la natura meramente ricognitiva del giudizio cui il diritto era assoggettato sia in sede amministrativa che giudiziale, che il comma 9 dell'art. 1 del decreto citato potesse interpretarsi nel senso di precludere l'accertamento del diritto alla protezione umanitaria se la Commissione Territoriale non l'avesse già riconosciuto alla data della entrata in vigore del decreto stesso (in tal senso, Cass., Sez. I, n. 4890/2019).
In ogni caso, la normativa transitoria (art. 1, co. 8 del D.L. 113/2018, conv. con mod. in L.
132/2018), prevedeva che “Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. In sostanza, spettava alle
Commissioni Territoriali, per i permessi ancora in corso di validità, valutare, in relazione ai singoli casi, l'operatività dei divieti di respingimento come previsti dall'art. 19, co. 1 e 1.1 del T.U.I.
Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (in Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2020, n. 261), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha reintrodotto le protezioni pagina 3 di 8 complementari, assorbendole nella nuova protezione speciale ex art. 19, co. 1 e 1.1. TUI rubricato
“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”.
La nuova normativa ha ancora una volta modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I., restringendo nuovamente il potere di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno al richiedente quando ciò sia incompatibile con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano, e, con la legge di conversione, ha opportunamente ampliato le modifiche già apportate all'art. 19 stesso Testo
Unico.
In particolare, al comma 1, che prevedeva che “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, dopo la parola: «sesso» sono state inserite le parole « di orientamento sessuale, di identità di genere» e, per quanto in questa sede rileva, il comma 1.1 è stato sostituito dal seguente: «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Dopo il comma 1.1, è stato inoltre inserito il seguente: «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione pagina 4 di 8 speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commission territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale».
Con la protezione speciale, con disciplina retroattiva per effetto della disposizione di cui all'art. 15 del D.L. 130/2020, conv. con L. 173/2020, è tornata quindi ad espandersi l'operatività delle protezioni interne, destinate a coprire situazioni nelle quali, pur non ricorrendo i presupposti per le protezioni maggiori, l'espulsione violerebbe principi di carattere internazionale o costituzionale. La protezione speciale nei casi di violazione degli obblighi costituzionali o internazionali di cui all'art. 5, co. 6 TUI è stata peraltro disegnata come divieto assoluto di refoulment dall'art. 19 T.U. I., che si ricollega anche all' “esistenza, nel Paese di Origine, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”; la protezione speciale riconosciuta in adempimento dell'art. 8 CEDU (rispetto della vita privata e familiare), pur nel temperamento introdotto attraverso il richiamo alla Convenzione di Ginevra, è invece limitabile per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute.
L'art. 7 del decreto legge n. 20/2023 («Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare»), convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023, ha tra l'altro modificato la disciplina della protezione speciale, espungendo il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, e quindi l'esplicito riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare. Ha inoltre espunto la seconda parte del comma 1.2, che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della commissione territoriale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno. Ha, infine, escluso (espungendo la lett. a dall'art. 6, comma 1-bis, d.lgs n. 286/98) la sua convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Al comma 2 l'art. 7 ha inoltre previsto una particolare disciplina transitoria, stabilendo che, per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continui ad applicarsi la disciplina previgente.
pagina 5 di 8 Ciò chiarito in diritto, l'odierno ricorrente ha avanzato la richiesta di conversione del permesso per casi speciali in permesso per protezione speciale in data 10.05.2021, per cui trova applicazione la disciplina antecedente all'entrata in vigore del d.l. 20/2023.
Nel caso in esame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 d. lgs. 286/1998 (come già detto, nel testo anteriore al d.l. 20/2023) per il riconoscimento della protezione speciale, stante che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, considerata inammissibile non solo dal richiamato art. 19, c. 1.1
D.lgs. 286/98, ma anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Il ricorrente, infatti, giunto in Italia da minorenne, ha innanzitutto provato di aver frequentato, ancora in minore età, un corso di apprendimento della lingua italiana di livello A2 da gennaio a giugno 2017, conseguendo il relativo attestato (vedi all. D della comparsa di costituzione nuovo procuratore del 14/02/2025).
Il ricorrente ha inoltre documentato la propria integrazione sociale e lavorativa, risultando dalla documentazione in atti lo svolgimento delle seguenti attività lavorative:
- nel 2019, è stato assunto con contratto a tempo determinato dall'8.08.2019 al 31.08.2019 dalla società Lido La Terrazza s.a.s. di La Prua s.r.l. con la mansione di lavapiatti (vedi all.9 del ricorso); successivamente, è stato assunto dalla società con la mansione di addetto alle Controparte_3 pulizie, con contratto a tempo determinato dal 18.10.2019 al 31.12.2019 (vedi all.10 del ricorso);
- nel 2021, è stato nuovamente assunto dalla società Lido La Terrazza s.a.s. di La Prua s.r.l. con contratto a tempo determinato dal 9.06.2021 al 30.06.2021, successivamente prorogato fino al
30.09.2021 (vedi all.11 del ricorso introduttivo);
- nel 2024, è stato assunto con contratto a tempo determinato dal 19.03.24 al 30.04.24 da
[...]
con la qualifica di bracciante agricolo (vedi all. B della comparsa di costituzione di nuovo Pt_2 procuratore del 14/02/2025) e con contratto a tempo determinato dal 18.06.2024 al 31.07.2024, prorogato fino al 31.08.2024, dalla società “Superconcas supermercati s.r.l.” (vedi all. C della comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 14/02/2025);
- nel 2025, è stato assunto dalla “Azienda Agricola Oliveri Giuseppe” con contratto di lavoro a tempo determinato dal 1.04.2025 al 31.12.2025 (vedi allegato 1 note del 04/04/2025).
pagina 6 di 8 Il ricorrente ha infine dato atto di godere di una autonomia abitativa, essendo ospite presso l'abitazione di un amico, sita in Licata (AG), Via Agrigento, 23 (vedi all. E della comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 14/02/2025).
La documentazione in atti attesta un sufficiente livello di integrazione del ricorrente nel territorio nazionale. È certamente ravvisabile un serio rischio di compromissione della sua vita privata in relazione alle difficoltà di pari reinserimento, soprattutto lavorativo, economico e sociale, che egli potrebbe incontrare in caso di rientro nel Paese.
Nel caso di specie, peraltro, essendo applicabile la normativa in materia di protezione speciale, non sarà neppure necessario il giudizio di comparazione tra la situazione del richiedente in Italia e quella che egli troverebbe nel proprio paese di origine, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass., Sez. Un., 9/09/2021, n. 24413; Cass. Sez. Un. 13/11/2019, n. 29459) ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
Per riconoscere la protezione speciale ex art. 19 c.
1.1. D.lgs. 286/1998 (nel testo anteriore al d.l.
20/2023), è invero sufficiente rilevare la presenza di una vita privata del richiedente da tutelare, in quanto autonomo oggetto di un diritto, anche indipendentemente dall'esistenza di rapporti familiari (in tal senso, Corte EDU, 14/02/2019, Narjis c. Italia), ricomprendendo la protezione di cui all'art. 8 CEDU “l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche
(si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»” (Cass., Sez. Un., 9/09/2021,
n. 24413).
Non appare ricorrere, infine, nel caso di specie, alcuna ragione di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica o protezione della salute, tale da ritenere ammissibile il respingimento del ricorrente anche in presenza del radicamento sul territorio nazionale.
Va, quindi, riconosciuta al ricorrente la protezione speciale, ai sensi degli artt. 19, c.
1.1 e 1.2 e 5 c.
6 D.lgs. 286/1998, e riconosciuto, altresì, il diritto al rilascio del conseguente permesso di soggiorno, dal momento che il respingimento dello stesso costituirebbe un'inammissibile violazione del diritto al rispetto della vita privata.
pagina 7 di 8 IV. Considerato che la maggior parte della documentazione attestante i requisiti per il riconoscimento della protezione speciale è stata prodotta soltanto nel presente giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, accoglie il ricorso avanzato e, per l'effetto, dichiara il diritto di Pt_1 al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1.1 e
[...]
1.2 del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.L. n. 130/2020 convertito in L. n. 173/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ex art. 6, D.Lgs. n. 286/1998, non sussistendo cause di esclusione;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 15/05/2025.
Il presidente
Rosario Maria Annibale Cupri
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