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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 08/07/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2015 136
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
In persona del Giudice Unico dott.ssa Giulia Ferratini ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa n. R.G. 136/2015
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1
Mirabella Imbaccari, via Turati n.6, p.iva. elettivamente domiciliata in Mirabella P.IVA_1
Imbaccari, via Garibaldi n.85, presso lo studio dell'avv. Marco Falcone che la rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Mirabella Imbaccari, via Francesco D'Assisi s.n., p.iva. , elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Catania, via Monfalcone n.11, presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Zappia e Sara Granato, che la rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19/03/2025 tenutasi in modalità c.d. “cartolare” la sola parte opponente ha precisato le proprie conclusioni, insistendo nei propri atti. La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1 giudizio la al fine di ottenere l'annullamento e comunque la revoca Controparte_1 del decreto ingiuntivo n.429 del 2014 emesso in data 24.11.2014 nei suoi confronti da questo
Tribunale e a favore della società convenuta per l'importo complessivo pari a €6.011,67 oltre interessi legali nonché spese di lite liquidate in €685,50 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA per la fornitura di merce indicata dalle fatture n. 54/2013, n. 97/2013 e n. 265/2014 allegate al ricorso del procedimento monitorio.
In particolare, la società opponente evidenziava che il credito portato dalle fatture n.54 e 97 del 2013 era stato in realtà prontamente estinto con pagamento in contanti come si evincerebbe dagli scontrini fiscali emessi dalla società opposta.
Evidenziava altresì che il credito derivante dalla fattura n.265 dell'8/09/2014 era invece del tutto inesistente in quanto “nessuna fornitura di merce è stata mai eseguita in favore di parte opponente nel mese di settembre 2014”.
Tanto premesso, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la riduzione dell'importo del decreto ingiuntivo in considerazione dei pagamenti effettuati oltre la condanna della società opposta ex art.96 c.p.c e alle spese di lite secondo le regole della soccombenza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 04/06/2015, si costituiva in giudizio la
[...] la quale chiedeva il rigetto integrale della opposizione, rilevando anzitutto che la Controparte_1 società opponente, a pagamento della fattura n.54 del 19/02/2013 dell'importo di €381,39 e della n.97 del 9/04/2013 dell'importo di €1.487,48 e dunque in totale €1.868,87, emise in favore dell'opposta, in data 10/06/2013, l'assegno bancario n.7200760717-07, allegato al fascicolo del procedimento monitorio, dell'importo di €1.869,00, rimasto impagato in quanto il conto corrente del traente era stato nel frattempo estinto.
Rilevava altresì che, nei mesi seguenti, l'odierna opposta, rassicurata dal legale rappresentante della il quale si era impegnato a saldare il debito in breve tempo, Parte_1 effettuava ulteriore fornitura di merce in favore di quest'ultima e a fronte della quale emetteva la fattura n.265 del 8/09/2014 dell'importo di €4.142,80, anche questa non saldata.
Per tali ragioni, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c., con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e di quelle della fase monitoria.
2 Instaurato il contraddittorio, venivano concessi i termini ex art.183 comma 6°.
Il G.I. ritenuta la causa di natura documentale, considerata inammissibile e irrilevante la prova per testi richiesta dalla parte opposta giacché vertente su circostanze non Controparte_1 demandabili a testi, in quanto oggetto di prova documentale, rinviava per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 02/02/2017.
Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 19/03/2025 svoltasi nella modalità c.d. cartolare ex art. 127 ter c.p.c. parte opponente precisava le conclusioni e il Giudice poneva la causa in decisione assegnando i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§
Tanto premesso, esaminati gli atti e documenti di causa, occorre dapprima soffermarsi sulla questione relativa all'effettivo pagamento del prezzo portato dalle fatture n.54 e n.97 del 2013, essendo di per sé pacifica tra le parti la circostanza della avvenuta fornitura della merce indicata nelle predette due fatture.
Ciò posto, è appena il caso di precisare che secondo le ordinarie regole sull'onere della prova, data la certezza giuridica sulla fornitura della merce, avendo la società venditrice affermato che il prezzo non
è stato pagato ed avendo altresì prodotto un assegno bancario emesso dalla società acquirente per l'importo esatto delle due fatture di cui si tratta e rimasto impagato per la chiusura del relativo conto corrente, spetta all'odierna opponente provare di aver pagato il prezzo.
Sul punto, la società opponente afferma che il pagamento delle stesse può desumersi dalla emissione degli scontrini fiscali da parte della società opposta. Tale assunto non è tuttavia condivisibile.
Ed infatti si deve evidenziare che, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, secondo un principio condiviso da questo Giudice, “data la natura obbligatoria dello scontrino fiscale, il quale viene emesso al momento della consegna della merce all'acquirente, a prescindere dal concreto pagamento del prezzo relativo, la sua produzione ai fini della prova circa l'avvenuto versamento del corrispettivo di un bene oggetto di un contratto di compravendita, è irrilevante”
(Cass. Civ. n.2147/2014).
Dunque, in applicazione del suddetto principio di diritto, la prova del pagamento del prezzo in contanti da parte della , fondata esclusivamente sulla produzione Parte_1 degli scontrini fiscali, non può dirsi raggiunta né la parte ha fornito allegazioni o prove ulteriori a sostegno del pagamento che assume essere stato effettuato.
Per quanto riguarda invece la fattura n.265 del 8/09/2014, la valutazione impegna una diversa considerazione, atteso che la parte opponente non contesta di per sé il mancato pagamento, bensì lo
3 imputa al fatto che nessuna merce le era mai stata consegnata in relazione alla suddetta fattura e, pertanto, nessun credito poteva essere vantato dalla società opposta.
Al riguardo, l'onere della prova sulla fornitura della merce incombe stavolta sulla società venditrice ed odierna opposta, la quale ha invero all'uopo prodotto in giudizio i buoni di consegna relativi ai beni mobili descritti nella predetta fattura.
Orbene, tali buoni non sono stati contestati dall'opponente, né per il contenuto né per le firme apposte in calce. Pertanto, deve ritenersi raggiunta la prova della consegna della merce de quo da parte della società venditrice con la conseguenza che la stessa ha diritto di percepirne il corrispettivo.
Per quanto detto sopra, l'opposizione proposta da risulta Parte_1 infondata e va rigettata.
§
La regolamentazione delle spese di lite del presente procedimento segue la regola della soccombenza e le spese vanno pertanto poste a carico di parte opponente. La determinazione delle stesse viene operata secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55 del 2014 e 147 del 2022 tenendo conto del valore della causa (da €5.201,00 a €26.000,00) della complessità della stessa e dall'attività effettivamente espletata dalle parti, nell'importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.429 del 2014:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da per le ragioni di cui in Parte_1 parte motiva;
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n.429 del 2014 emesso dal Tribunale di Caltagirone in data
24/11/2014;
3. CONDANNA la società opponente a rifondere a favore della società opposta le spese del presente giudizio che si liquidano per l'intero in: euro 1.689,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali sulla somma che precede;
IVA e CPA come per legge.
Caltagirone, 8.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
In persona del Giudice Unico dott.ssa Giulia Ferratini ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa n. R.G. 136/2015
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1
Mirabella Imbaccari, via Turati n.6, p.iva. elettivamente domiciliata in Mirabella P.IVA_1
Imbaccari, via Garibaldi n.85, presso lo studio dell'avv. Marco Falcone che la rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Mirabella Imbaccari, via Francesco D'Assisi s.n., p.iva. , elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Catania, via Monfalcone n.11, presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Zappia e Sara Granato, che la rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19/03/2025 tenutasi in modalità c.d. “cartolare” la sola parte opponente ha precisato le proprie conclusioni, insistendo nei propri atti. La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1 giudizio la al fine di ottenere l'annullamento e comunque la revoca Controparte_1 del decreto ingiuntivo n.429 del 2014 emesso in data 24.11.2014 nei suoi confronti da questo
Tribunale e a favore della società convenuta per l'importo complessivo pari a €6.011,67 oltre interessi legali nonché spese di lite liquidate in €685,50 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA per la fornitura di merce indicata dalle fatture n. 54/2013, n. 97/2013 e n. 265/2014 allegate al ricorso del procedimento monitorio.
In particolare, la società opponente evidenziava che il credito portato dalle fatture n.54 e 97 del 2013 era stato in realtà prontamente estinto con pagamento in contanti come si evincerebbe dagli scontrini fiscali emessi dalla società opposta.
Evidenziava altresì che il credito derivante dalla fattura n.265 dell'8/09/2014 era invece del tutto inesistente in quanto “nessuna fornitura di merce è stata mai eseguita in favore di parte opponente nel mese di settembre 2014”.
Tanto premesso, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la riduzione dell'importo del decreto ingiuntivo in considerazione dei pagamenti effettuati oltre la condanna della società opposta ex art.96 c.p.c e alle spese di lite secondo le regole della soccombenza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 04/06/2015, si costituiva in giudizio la
[...] la quale chiedeva il rigetto integrale della opposizione, rilevando anzitutto che la Controparte_1 società opponente, a pagamento della fattura n.54 del 19/02/2013 dell'importo di €381,39 e della n.97 del 9/04/2013 dell'importo di €1.487,48 e dunque in totale €1.868,87, emise in favore dell'opposta, in data 10/06/2013, l'assegno bancario n.7200760717-07, allegato al fascicolo del procedimento monitorio, dell'importo di €1.869,00, rimasto impagato in quanto il conto corrente del traente era stato nel frattempo estinto.
Rilevava altresì che, nei mesi seguenti, l'odierna opposta, rassicurata dal legale rappresentante della il quale si era impegnato a saldare il debito in breve tempo, Parte_1 effettuava ulteriore fornitura di merce in favore di quest'ultima e a fronte della quale emetteva la fattura n.265 del 8/09/2014 dell'importo di €4.142,80, anche questa non saldata.
Per tali ragioni, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c., con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e di quelle della fase monitoria.
2 Instaurato il contraddittorio, venivano concessi i termini ex art.183 comma 6°.
Il G.I. ritenuta la causa di natura documentale, considerata inammissibile e irrilevante la prova per testi richiesta dalla parte opposta giacché vertente su circostanze non Controparte_1 demandabili a testi, in quanto oggetto di prova documentale, rinviava per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 02/02/2017.
Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 19/03/2025 svoltasi nella modalità c.d. cartolare ex art. 127 ter c.p.c. parte opponente precisava le conclusioni e il Giudice poneva la causa in decisione assegnando i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§
Tanto premesso, esaminati gli atti e documenti di causa, occorre dapprima soffermarsi sulla questione relativa all'effettivo pagamento del prezzo portato dalle fatture n.54 e n.97 del 2013, essendo di per sé pacifica tra le parti la circostanza della avvenuta fornitura della merce indicata nelle predette due fatture.
Ciò posto, è appena il caso di precisare che secondo le ordinarie regole sull'onere della prova, data la certezza giuridica sulla fornitura della merce, avendo la società venditrice affermato che il prezzo non
è stato pagato ed avendo altresì prodotto un assegno bancario emesso dalla società acquirente per l'importo esatto delle due fatture di cui si tratta e rimasto impagato per la chiusura del relativo conto corrente, spetta all'odierna opponente provare di aver pagato il prezzo.
Sul punto, la società opponente afferma che il pagamento delle stesse può desumersi dalla emissione degli scontrini fiscali da parte della società opposta. Tale assunto non è tuttavia condivisibile.
Ed infatti si deve evidenziare che, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, secondo un principio condiviso da questo Giudice, “data la natura obbligatoria dello scontrino fiscale, il quale viene emesso al momento della consegna della merce all'acquirente, a prescindere dal concreto pagamento del prezzo relativo, la sua produzione ai fini della prova circa l'avvenuto versamento del corrispettivo di un bene oggetto di un contratto di compravendita, è irrilevante”
(Cass. Civ. n.2147/2014).
Dunque, in applicazione del suddetto principio di diritto, la prova del pagamento del prezzo in contanti da parte della , fondata esclusivamente sulla produzione Parte_1 degli scontrini fiscali, non può dirsi raggiunta né la parte ha fornito allegazioni o prove ulteriori a sostegno del pagamento che assume essere stato effettuato.
Per quanto riguarda invece la fattura n.265 del 8/09/2014, la valutazione impegna una diversa considerazione, atteso che la parte opponente non contesta di per sé il mancato pagamento, bensì lo
3 imputa al fatto che nessuna merce le era mai stata consegnata in relazione alla suddetta fattura e, pertanto, nessun credito poteva essere vantato dalla società opposta.
Al riguardo, l'onere della prova sulla fornitura della merce incombe stavolta sulla società venditrice ed odierna opposta, la quale ha invero all'uopo prodotto in giudizio i buoni di consegna relativi ai beni mobili descritti nella predetta fattura.
Orbene, tali buoni non sono stati contestati dall'opponente, né per il contenuto né per le firme apposte in calce. Pertanto, deve ritenersi raggiunta la prova della consegna della merce de quo da parte della società venditrice con la conseguenza che la stessa ha diritto di percepirne il corrispettivo.
Per quanto detto sopra, l'opposizione proposta da risulta Parte_1 infondata e va rigettata.
§
La regolamentazione delle spese di lite del presente procedimento segue la regola della soccombenza e le spese vanno pertanto poste a carico di parte opponente. La determinazione delle stesse viene operata secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55 del 2014 e 147 del 2022 tenendo conto del valore della causa (da €5.201,00 a €26.000,00) della complessità della stessa e dall'attività effettivamente espletata dalle parti, nell'importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.429 del 2014:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da per le ragioni di cui in Parte_1 parte motiva;
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n.429 del 2014 emesso dal Tribunale di Caltagirone in data
24/11/2014;
3. CONDANNA la società opponente a rifondere a favore della società opposta le spese del presente giudizio che si liquidano per l'intero in: euro 1.689,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali sulla somma che precede;
IVA e CPA come per legge.
Caltagirone, 8.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini
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