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3 febbraio 1996
3 febbraio 1996
Art. 3. 1. All'onere annuo di lire 4.000 milioni derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede, per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, per gli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamentorelativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. All'onere annuo di lire 800 milioni derivante dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede, per gli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'onere annuo di lire 800 milioni derivante dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede, per gli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 8
- 1. TAR Catania, sez. I, sentenza 25/06/2020, n. 1512Provvedimento: […] La richiesta di tutela cautelare è stata accolta con ordinanza n. 1975/98, sul rilievo che l'Amministrazione avrebbe dovuto applicare la riserva di cui all'art. 20 delle legge regionale n. 27/991, integrato dall'art. 19 della legge regionale n. 25/1993, nel testo modificato dall'art. 3, secondo comma, della legge regionale n. 24/1996.Leggi di più...
- art. 23 della legge n. 67/1988·
- interesse ai fini risarcitori·
- sospensione dell'attività lavorativa·
- tutela cautelare·
- riserva di posti per disabili·
- art. 111 Costituzione·
- art. 34 c.p.a.·
- art. 20 della legge regionale n. 27/1991·
- esecuzione delle pronunce cautelari·
- principio di ragionevole durata del processo·
- eccesso di potere·
- graduatoria di assunzione·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- improcedibilità del ricorso·
- domanda risarcitoria nel processo amministrativo