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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 31/07/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 7 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 261/2022 dell'anno 2022, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Oristano, presso lo studio dell'avv. Maria Parte_1
Gloria De Montis, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso la propria sede provinciale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Antonietta Canu e Laura Furcas, giusta procura generale alle liti
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Oristano, depositato il 1 ottobre 2018, aveva Parte_1
convenuto in giudizio l' e aveva premesso che, all'esito del procedimento per ATP da lei CP_2 introdotto ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il Tribunale intestato, con decreto di omologa del 13
settembre 2018, aveva riconosciuto il possesso, da parte sua, fin dalla data della domanda amministrativa del 1 giugno 2012, del requisito sanitario necessario per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1, legge 222/1984.
L' , dunque, aveva proseguito la ricorrente, avrebbe dovuto erogarle la prestazione dovuta, CP_2
visto che ella era, altresì, in possesso dei necessari requisiti assicurativi e contributivi, come previsti dall'art. 4, comma 2, legge 222/1984, cioè un'anzianità contributiva di cinque anni alla data della domanda e tre anni di contributi (pari a 156 contributi settimanali) maturati negli ultimi cinque anni.
In particolare, aveva osservato la norma appena richiamata, per gli operai Parte_1
agricoli, aveva elevato a 810 i contributi giornalieri da possedere nel quinquennio, cosicché lei,
che nel quinquennio anteriore alla domanda aveva maturato 78 settimane contributive quale coadiutore d'impresa e 270 contributi giornalieri come operaia agricola, era in possesso del requisito necessario, visto che alle 78 settimane occorreva aggiungere i 270 contributi giornalieri trasformati in settimane attraverso l'uso del coefficiente, riservato alle donne e ai giovani, pari a
0,50, con il risultato di 135 contributi settimanali risultanti dalla trasformazione e di 213
contributi settimanali di cui nel complesso poteva vantare il possesso ai fini pretesi.
La ricorrente, sul punto, aveva, in particolare, precisato come la circolare n. 185 del 17 CP_2
giugno 1994 avesse, infatti, previsto che, “in caso di contribuzione agricola mista a
contribuzione versata nella gestione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali,
l'accertamento dei requisiti per il diritto a pensione viene effettuato trasformando in settimane
tutta la contribuzione accreditata in favore dell'assicurato” e che “i contributi accreditati per
lavoro agricolo dipendente vengono trasformati in settimane sulla base dei seguenti coefficienti:
- 0,333 per i contributi giornalieri accreditati in qualità di operaio agricolo a tempo determinato
nei confronti degli uomini;
- 0,50 per i contributi giornalieri accreditati in qualità di operaio
agricolo a tempo determinato nei confronti delle donne e dei ragazzi”.
2 Ciò premesso, aveva concluso, domandando che, previo accertamento della Parte_1
sussistenza dei relativi requisiti contributivi, l' fosse condannato al pagamento, in suo CP_2
favore, dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1, legge 222/1984 a far data dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali con decorrenza di legge.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, eccependo, in via preliminare, la decadenza CP_2
nella quale, a suo dire, la ricorrente era incorsa ai sensi dell'art. 47, comma 2, DPR 639/1970,
per avere introdotto il presente giudizio ben oltre il termine previsto dalla legge, decorrente dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 1 giugno 2012.
Quanto al merito, l' aveva contestato la fondatezza del ricorso, considerato che, in realtà, CP_1
la circolare n. 262/1984 aveva stabilito che il triennio previsto dalla legge poteva ritenersi CP_2
sussistente solo in presenza di 36 contributi mensili ovvero 156 contributi settimanali ovvero ancora 810 contributi agricoli giornalieri, i quali, quindi, divisi per tre, consentivano di considerare i 270 contributi giornalieri in possesso della ricorrente equivalenti ad un'annualità di contributi e, quindi, a 52 contributi settimanali e non a 135 contributi settimanali come sostenuto dalla ricorrente.
La diversa circolare menzionata da quest'ultima, aveva precisato l' , afferiva, invece, ad un CP_2
diverso ambito di applicazione, quello, cioè, relativo al calcolo da effettuare per stabilire la contribuzione relativa alla pensione di anzianità e non all'assegno ordinario oggetto di causa.
L'ente convenuto aveva, quindi, concluso chiedendo che, in via preliminare, fosse dichiarata la decadenza dall'azione giudiziaria ovvero, nel merito, che il ricorso fosse rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto.
***
Il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 123/2022 del 6 maggio 2022, aveva rigettato la domanda proposta da e aveva compensato integralmente tra le parti le spese di Parte_1
3 lite, dando atto della presenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c.
Il primo giudice, in particolare, aveva osservato come, ai fini del calcolo contributivo, dovesse trovare applicazione, nella fattispecie, la circolare invocata dall' convenuto, la quale, al CP_1
punto 1.3.1, stabilisce che il triennio può ritenersi sussistente qualora si rinvengano 36 contributi mensili o 156 contributi settimanali, oppure 810 contributi agricoli giornalieri, requisiti richiesti anche in relazione agli iscritti alle gestioni autonome, mentre non trovava applicazione il calcolo previsto dalla circolare richiamata dalla ricorrente, in quanto applicata solo per stabilire il CP_2
calcolo della contribuzione relativa alla pensione di anzianità e non anche dell'assegno ordinario di invalidità.
Pertanto, aveva concluso il Tribunale di Oristano, la ricorrente non aveva provato di possedere,
alla data di presentazione della domanda amministrativa, i requisiti contributivi previsti dalla legge, cosicché la domanda dalla stessa proposta non poteva essere accolta.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito e ha proposto, a sua volta, appello incidentale. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“…l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della Sentenza N. 123/2022 del 6.05.2022 nel
procedimento iscritto al N. R.G. 611/2018, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e
conclusione, Voglia:
1) Previo accertamento della sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti di assicurazione e
di contribuzione di sui all'art. 4 della Legge 222\84, dichiarare l'illegittimità del provvedimento
di diniego della domanda di Assegno ordinario di inabilità della gestione commercianti e nel
Fondo commercianti n. 2211563100043, in favore della IG.ra ; Parte_1
4 2) Condannare l' di Oristano al pagamento in Controparte_3
favore della sig.ra dell'Assegno di ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della Parte_1
legge 222/84 a far data dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa
del 01/06/2012, oltre interessi legali con decorrenza di legge;
3) Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado giudizio, da distrarre a favore del
procuratore antistatario, che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Nell'interesse dell' appellato: CP_1
Voglia la Corte, “ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta
-rigettare l'appello principale e per l'effetto confermare la sentenza n.123/2022 del Tribunale di
Oristano-sezione lavoro nella parte in cui rigetta il ricorso per assenza del requisito
contributivo (tre anni nel quinquennio anteriore alla domanda di assegno ordinario del
01.06.20212);
-in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha
omesso di pronunciarsi sull'eccezione preliminare di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi
dell'art. 47, secondo comma, del DPR 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 4,
comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438;
-con vittoria di spese diritti ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello incidentale.
In considerazione della sua astratta idoneità a definire il giudizio, deve, innanzitutto, essere esaminato l'appello incidentale proposto dall' . CP_2
L' ha censurato la sentenza impugnata lamentando che il Tribunale di Oristano avesse CP_2
omesso di pronunciarsi sull'eccezione preliminare di decadenza dallo stesso Istituto formulata nella memoria di costituzione depositata in primo grado.
L'ente di previdenza ha, quindi, ribadito, in questa fase di appello, l'eccezione in questione,
sostenendo che l'attuale appellante, per evitare la decadenza, avrebbe dovuto radicare, entro e
5 non oltre il termine ultimo del 27 marzo 2016, apposito giudizio avverso il provvedimento di rigetto del 2 dicembre 2013 e il successivo provvedimento del 16 luglio 2014 di rigetto del ricorso amministrativo.
L'attuale procedimento, invece, ha osservato l' , era stato avviato solo in data 1 ottobre CP_2
2018, con il deposito del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, cosicché era irrimediabilmente maturata, carico di la decadenza dall'azione giudiziaria. Parte_1
***
L'appello incidentale è fondato.
L'art. 47, D.P.R. 639/1970, nel testo tuttora vigente e già vigente all'epoca dei fatti, prevede che
“Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere
proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della
decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del
termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei
termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere
dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
Come costantemente ribadito dalla Suprema Corte, a partire della sentenza n. 12718/2009 delle
Sezioni Unite, la norma sopra riportata, dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella
“scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, oltre la quale, qualunque attività tardiva delle parti, non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno).
6 Si tratta di una norma di chiusura, volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di decadenza.
L'istituto in questione è, infatti, istituto sostanziale “di ordine pubblico”, in quanto la sua funzione è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici e ha, perciò, carattere inderogabile, essendo finalizzato alla certezza e definizione dei rapporti giuridico-previdenziali, cosicché, come anche di recente precisato dalla
Suprema Corte “lo svolgimento della procedura amministrativa, oltre il termine massimo
previsto per la sua definizione, non potrebbe, infatti, mai incidere sul decorso della decadenza in
oggetto, spostando in avanti il dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (non
rileva, perciò, né un ricorso amministrativo tardivo, né un provvedimento amministrativo o una
decisione anch'essi tardivi)” (così Cass. 28671/2024).
Nella presente fattispecie, pertanto, come correttamente sostenuto dall' , l'azione giudiziale CP_2
avrebbe dovuto essere introdotta entro il termine massimo del 27 marzo 2016, ovvero tre anni e trecento giorni dopo la proposizione della domanda amministrativa del 1 giugno 2012.
È vero, come sostenuto dall'attuale appellante principale, che al fine di impedire la decadenza sarebbe stato sufficiente introdurre, entro la data di decadenza indicata dall'Istituto, il procedimento per ATP, disciplinato dall'art. 445 bis c.p.c., in quanto, a parere del Collegio,
l'introduzione di tale ultimo giudizio, costituendo un atto (necessario) di esercizio giudiziale del diritto vantato nel presente procedimento, come tale idoneo ad instaurare un rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice, sarebbe stato adeguato a soddisfare la condizione impeditiva della decadenza eccepita dall'appellante incidentale (si veda, pur per fattispecie differente di decadenza, Cass. 21985/2018).
Peraltro, come risulta dalla documentazione in atti, il predetto procedimento di istruzione preventiva era stato introdotto con ricorso depositato solo il 11 luglio 2017, quando il termine di decadenza era ormai già ampiamente ed irrimediabilmente maturato.
In virtù dell'intervenuta decadenza, il diritto azionato da con il presente giudizio Parte_1
7 deve, dunque, considerarsi definitivamente estinto.
***
Per effetto della dichiarata decadenza, l'appello principale, proposto da al fine di Parte_1
domandare la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva disconosciuto il possesso, da parte sua, dei requisiti contributivi previsti dalla legge per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità, deve, quindi, essere rigettato e la sentenza appellata, pur per ragioni diverse da quelle indicate dal primo giudice, deve essere integralmente confermata.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo l'appellante principale allegato e comprovato, mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del 26
settembre 2022, di non essere stata titolare, nell'anno 2021, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall'art. 42, co.11, D.L. 269/03 e non avendo la medesima comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello incidentale proposto dall' e rigetta l'appello principale proposto da CP_2
confermando integralmente la sentenza impugnata;
Parte_1
nulla dispone in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
8 Cagliari, 31 luglio 2025.
L'estensore……………………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu……………………… …………………dott. Maria Luisa Scarpa
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 7 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 261/2022 dell'anno 2022, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Oristano, presso lo studio dell'avv. Maria Parte_1
Gloria De Montis, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso la propria sede provinciale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Antonietta Canu e Laura Furcas, giusta procura generale alle liti
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Oristano, depositato il 1 ottobre 2018, aveva Parte_1
convenuto in giudizio l' e aveva premesso che, all'esito del procedimento per ATP da lei CP_2 introdotto ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il Tribunale intestato, con decreto di omologa del 13
settembre 2018, aveva riconosciuto il possesso, da parte sua, fin dalla data della domanda amministrativa del 1 giugno 2012, del requisito sanitario necessario per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1, legge 222/1984.
L' , dunque, aveva proseguito la ricorrente, avrebbe dovuto erogarle la prestazione dovuta, CP_2
visto che ella era, altresì, in possesso dei necessari requisiti assicurativi e contributivi, come previsti dall'art. 4, comma 2, legge 222/1984, cioè un'anzianità contributiva di cinque anni alla data della domanda e tre anni di contributi (pari a 156 contributi settimanali) maturati negli ultimi cinque anni.
In particolare, aveva osservato la norma appena richiamata, per gli operai Parte_1
agricoli, aveva elevato a 810 i contributi giornalieri da possedere nel quinquennio, cosicché lei,
che nel quinquennio anteriore alla domanda aveva maturato 78 settimane contributive quale coadiutore d'impresa e 270 contributi giornalieri come operaia agricola, era in possesso del requisito necessario, visto che alle 78 settimane occorreva aggiungere i 270 contributi giornalieri trasformati in settimane attraverso l'uso del coefficiente, riservato alle donne e ai giovani, pari a
0,50, con il risultato di 135 contributi settimanali risultanti dalla trasformazione e di 213
contributi settimanali di cui nel complesso poteva vantare il possesso ai fini pretesi.
La ricorrente, sul punto, aveva, in particolare, precisato come la circolare n. 185 del 17 CP_2
giugno 1994 avesse, infatti, previsto che, “in caso di contribuzione agricola mista a
contribuzione versata nella gestione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali,
l'accertamento dei requisiti per il diritto a pensione viene effettuato trasformando in settimane
tutta la contribuzione accreditata in favore dell'assicurato” e che “i contributi accreditati per
lavoro agricolo dipendente vengono trasformati in settimane sulla base dei seguenti coefficienti:
- 0,333 per i contributi giornalieri accreditati in qualità di operaio agricolo a tempo determinato
nei confronti degli uomini;
- 0,50 per i contributi giornalieri accreditati in qualità di operaio
agricolo a tempo determinato nei confronti delle donne e dei ragazzi”.
2 Ciò premesso, aveva concluso, domandando che, previo accertamento della Parte_1
sussistenza dei relativi requisiti contributivi, l' fosse condannato al pagamento, in suo CP_2
favore, dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1, legge 222/1984 a far data dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali con decorrenza di legge.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, eccependo, in via preliminare, la decadenza CP_2
nella quale, a suo dire, la ricorrente era incorsa ai sensi dell'art. 47, comma 2, DPR 639/1970,
per avere introdotto il presente giudizio ben oltre il termine previsto dalla legge, decorrente dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 1 giugno 2012.
Quanto al merito, l' aveva contestato la fondatezza del ricorso, considerato che, in realtà, CP_1
la circolare n. 262/1984 aveva stabilito che il triennio previsto dalla legge poteva ritenersi CP_2
sussistente solo in presenza di 36 contributi mensili ovvero 156 contributi settimanali ovvero ancora 810 contributi agricoli giornalieri, i quali, quindi, divisi per tre, consentivano di considerare i 270 contributi giornalieri in possesso della ricorrente equivalenti ad un'annualità di contributi e, quindi, a 52 contributi settimanali e non a 135 contributi settimanali come sostenuto dalla ricorrente.
La diversa circolare menzionata da quest'ultima, aveva precisato l' , afferiva, invece, ad un CP_2
diverso ambito di applicazione, quello, cioè, relativo al calcolo da effettuare per stabilire la contribuzione relativa alla pensione di anzianità e non all'assegno ordinario oggetto di causa.
L'ente convenuto aveva, quindi, concluso chiedendo che, in via preliminare, fosse dichiarata la decadenza dall'azione giudiziaria ovvero, nel merito, che il ricorso fosse rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto.
***
Il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 123/2022 del 6 maggio 2022, aveva rigettato la domanda proposta da e aveva compensato integralmente tra le parti le spese di Parte_1
3 lite, dando atto della presenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c.
Il primo giudice, in particolare, aveva osservato come, ai fini del calcolo contributivo, dovesse trovare applicazione, nella fattispecie, la circolare invocata dall' convenuto, la quale, al CP_1
punto 1.3.1, stabilisce che il triennio può ritenersi sussistente qualora si rinvengano 36 contributi mensili o 156 contributi settimanali, oppure 810 contributi agricoli giornalieri, requisiti richiesti anche in relazione agli iscritti alle gestioni autonome, mentre non trovava applicazione il calcolo previsto dalla circolare richiamata dalla ricorrente, in quanto applicata solo per stabilire il CP_2
calcolo della contribuzione relativa alla pensione di anzianità e non anche dell'assegno ordinario di invalidità.
Pertanto, aveva concluso il Tribunale di Oristano, la ricorrente non aveva provato di possedere,
alla data di presentazione della domanda amministrativa, i requisiti contributivi previsti dalla legge, cosicché la domanda dalla stessa proposta non poteva essere accolta.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito e ha proposto, a sua volta, appello incidentale. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“…l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della Sentenza N. 123/2022 del 6.05.2022 nel
procedimento iscritto al N. R.G. 611/2018, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e
conclusione, Voglia:
1) Previo accertamento della sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti di assicurazione e
di contribuzione di sui all'art. 4 della Legge 222\84, dichiarare l'illegittimità del provvedimento
di diniego della domanda di Assegno ordinario di inabilità della gestione commercianti e nel
Fondo commercianti n. 2211563100043, in favore della IG.ra ; Parte_1
4 2) Condannare l' di Oristano al pagamento in Controparte_3
favore della sig.ra dell'Assegno di ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della Parte_1
legge 222/84 a far data dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa
del 01/06/2012, oltre interessi legali con decorrenza di legge;
3) Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado giudizio, da distrarre a favore del
procuratore antistatario, che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Nell'interesse dell' appellato: CP_1
Voglia la Corte, “ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta
-rigettare l'appello principale e per l'effetto confermare la sentenza n.123/2022 del Tribunale di
Oristano-sezione lavoro nella parte in cui rigetta il ricorso per assenza del requisito
contributivo (tre anni nel quinquennio anteriore alla domanda di assegno ordinario del
01.06.20212);
-in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha
omesso di pronunciarsi sull'eccezione preliminare di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi
dell'art. 47, secondo comma, del DPR 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 4,
comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438;
-con vittoria di spese diritti ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello incidentale.
In considerazione della sua astratta idoneità a definire il giudizio, deve, innanzitutto, essere esaminato l'appello incidentale proposto dall' . CP_2
L' ha censurato la sentenza impugnata lamentando che il Tribunale di Oristano avesse CP_2
omesso di pronunciarsi sull'eccezione preliminare di decadenza dallo stesso Istituto formulata nella memoria di costituzione depositata in primo grado.
L'ente di previdenza ha, quindi, ribadito, in questa fase di appello, l'eccezione in questione,
sostenendo che l'attuale appellante, per evitare la decadenza, avrebbe dovuto radicare, entro e
5 non oltre il termine ultimo del 27 marzo 2016, apposito giudizio avverso il provvedimento di rigetto del 2 dicembre 2013 e il successivo provvedimento del 16 luglio 2014 di rigetto del ricorso amministrativo.
L'attuale procedimento, invece, ha osservato l' , era stato avviato solo in data 1 ottobre CP_2
2018, con il deposito del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, cosicché era irrimediabilmente maturata, carico di la decadenza dall'azione giudiziaria. Parte_1
***
L'appello incidentale è fondato.
L'art. 47, D.P.R. 639/1970, nel testo tuttora vigente e già vigente all'epoca dei fatti, prevede che
“Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere
proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della
decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del
termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei
termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere
dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
Come costantemente ribadito dalla Suprema Corte, a partire della sentenza n. 12718/2009 delle
Sezioni Unite, la norma sopra riportata, dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella
“scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, oltre la quale, qualunque attività tardiva delle parti, non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno).
6 Si tratta di una norma di chiusura, volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di decadenza.
L'istituto in questione è, infatti, istituto sostanziale “di ordine pubblico”, in quanto la sua funzione è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici e ha, perciò, carattere inderogabile, essendo finalizzato alla certezza e definizione dei rapporti giuridico-previdenziali, cosicché, come anche di recente precisato dalla
Suprema Corte “lo svolgimento della procedura amministrativa, oltre il termine massimo
previsto per la sua definizione, non potrebbe, infatti, mai incidere sul decorso della decadenza in
oggetto, spostando in avanti il dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (non
rileva, perciò, né un ricorso amministrativo tardivo, né un provvedimento amministrativo o una
decisione anch'essi tardivi)” (così Cass. 28671/2024).
Nella presente fattispecie, pertanto, come correttamente sostenuto dall' , l'azione giudiziale CP_2
avrebbe dovuto essere introdotta entro il termine massimo del 27 marzo 2016, ovvero tre anni e trecento giorni dopo la proposizione della domanda amministrativa del 1 giugno 2012.
È vero, come sostenuto dall'attuale appellante principale, che al fine di impedire la decadenza sarebbe stato sufficiente introdurre, entro la data di decadenza indicata dall'Istituto, il procedimento per ATP, disciplinato dall'art. 445 bis c.p.c., in quanto, a parere del Collegio,
l'introduzione di tale ultimo giudizio, costituendo un atto (necessario) di esercizio giudiziale del diritto vantato nel presente procedimento, come tale idoneo ad instaurare un rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice, sarebbe stato adeguato a soddisfare la condizione impeditiva della decadenza eccepita dall'appellante incidentale (si veda, pur per fattispecie differente di decadenza, Cass. 21985/2018).
Peraltro, come risulta dalla documentazione in atti, il predetto procedimento di istruzione preventiva era stato introdotto con ricorso depositato solo il 11 luglio 2017, quando il termine di decadenza era ormai già ampiamente ed irrimediabilmente maturato.
In virtù dell'intervenuta decadenza, il diritto azionato da con il presente giudizio Parte_1
7 deve, dunque, considerarsi definitivamente estinto.
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Per effetto della dichiarata decadenza, l'appello principale, proposto da al fine di Parte_1
domandare la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva disconosciuto il possesso, da parte sua, dei requisiti contributivi previsti dalla legge per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità, deve, quindi, essere rigettato e la sentenza appellata, pur per ragioni diverse da quelle indicate dal primo giudice, deve essere integralmente confermata.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo l'appellante principale allegato e comprovato, mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del 26
settembre 2022, di non essere stata titolare, nell'anno 2021, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall'art. 42, co.11, D.L. 269/03 e non avendo la medesima comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello incidentale proposto dall' e rigetta l'appello principale proposto da CP_2
confermando integralmente la sentenza impugnata;
Parte_1
nulla dispone in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
8 Cagliari, 31 luglio 2025.
L'estensore……………………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu……………………… …………………dott. Maria Luisa Scarpa
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