Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 923
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Errore percettivo in relazione alla perizia balistica

    La Corte ha precisato che la Prima Sezione si è limitata ad affermare che la richiesta di perizia era esplorativa e che il ricorrente non aveva indicato elementi specifici per reputarla decisiva. Ha inoltre sottolineato che la perizia non rientra nella categoria della prova decisiva e che il diniego, se motivato, è insindacabile in sede di legittimità. La motivazione della Prima Sezione era basata su profili giuridici e valutazioni, senza errori percettivi.

  • Inammissibile
    Errore percettivo in relazione alla posizione della vettura della vittima

    La Corte ha rilevato che la Prima Sezione si è limitata a constatare che, indipendentemente dalla posizione esatta della vettura, la tesi difensiva di un'altra vettura coinvolta era infondata, poiché tale vettura non aveva transitato sui luoghi e sarebbe stata notata da testimoni oculari. Non è stato riscontrato alcun errore percettivo.

  • Rigettato
    Errore percettivo in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

    La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, spiegando che la Prima Sezione aveva ritenuto inammissibile il motivo di ricorso perché il ricorrente non si era confrontato con le articolate motivazioni dei giudici di merito sull'autonomia genetica delle dichiarazioni dei collaboratori, e non solo con il riferimento a 'IO LA'. La Corte di appello aveva ampiamente motivato sul dare rilievo alla 'fonte LA'.

  • Inammissibile
    Errore di valutazione della Prima Sezione sull'ammissibilità di un motivo di ricorso

    La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, poiché il ricorrente non deduce un errore percettivo, ma contesta le valutazioni della Prima Sezione, limitandosi a contestare in modo generico e assertivo la valutazione di inammissibilità di un motivo di ricorso.

  • Rigettato
    Errore percettivo in relazione alla decisività di alcuni elementi probatori

    La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, spiegando che la Prima Sezione aveva distinto le varie questioni, ritenendo che i dettagli sulle fasi esecutive dell'omicidio narrati dai collaboratori fossero molteplici e complessivamente considerati come espressione dell'affidabilità del ricordo. Ha anche ritenuto che la questione basata su un ragionamento ipotetico circa l'apprendimento dei fatti dai giornali fosse infondata. L'inquadramento come travisamento per omissione, pur non condividibile, non costituirebbe errore percettivo deducibile con ricorso straordinario.

  • Rigettato
    Errore percettivo in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore CI

    La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, precisando che la Prima Sezione aveva rilevato che non era stata esclusa l'utilizzabilità delle dichiarazioni di CI per violazione dell'art. 195, comma 3, cod. proc. pen., ma che la Corte territoriale aveva ritenuto che le stesse fossero rimaste prive di riscontro nella ricostruzione dei fatti e, quindi, inattendibili, all'esito di un'ampia e rigorosa valutazione.

  • Inammissibile
    Errore di valutazione della Prima Sezione sulla natura fattuale di un motivo di ricorso

    La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, poiché il ricorrente non deduce alcun errore percettivo, ma contesta la valutazione della Prima Sezione che ha ritenuto le argomentazioni addotte versate in fatto. Il ricorrente contesta la decisione con deduzioni esclusivamente di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 923
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 923
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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