CASS
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da ZI SA NA IC - Presidente - Sent. n. sez. 1438/2025 RI IT SL NI CC - 01/10/2025 EGLE PILLA R.G.N. 21506/2025 IA EL EL PIERANGELO CI - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: IO SS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE DI CASSAZIONE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIULIO MONFERINI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 1. AN SI, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza del 25 settembre 2024, con la quale la Prima Sezione di questa Corte aveva rigettato l’impugnazione avverso la sentenza del 4 dicembre 2023 della Corte di assise di appello di Catania, che aveva confermato la condanna, resa dal Giudice Penale Sent. Sez. 5 Num. 923 Anno 2026 Presidente: IC ZI SA NA Relatore: CI PIERANGELO Data Udienza: 01/10/2025 2 per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, che aveva condannato l’AN alla pena di anni trenta di reclusione, per il reato di omicidio pluriaggravato. Oggetto del procedimento era l'omicidio, avvenuto in data 17 marzo 2001, di NO PP, il quale, mentre si trovava a bordo della sua vettura, veniva attinto da alcuni colpi di pistola al volto, esplosi da due individui travisati con caschi integrali, che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, viaggiavano a bordo di un motociclo di tipo enduro. Nonostante il NO fosse stato colpito, l'autovettura proseguiva la marcia e con una brusca manovra, dopo aver percorso circa 30 metri, andava a schiantarsi sul muro di cinta del supermercato “Beldì”, sito alla Via Elorina di Siracusa. 2. Il ricorrente sostiene che la sentenza della Prima Sezione di questa Corte sarebbe viziata da una serie di errori percettivi. 2.1. Con un primo motivo, rappresenta che la Prima sezione, a pagina 15 della sentenza, ha scritto che, «in merito alla perizia balistica da cui sarebbe risultato che a esplodere i colpi di pistola sono stati sicari a bordo di un automobile – demolendo dunque la tesi accusatoria dei killer in moto –, il ricorrente non ha indicato specifici elementi per reputarla decisiva». Il ricorrente contesta tale affermazione, sostenendo che sarebbero «sfuggite alla Corte le prove fotografiche prodotte nel corso del giudizio, e nuovamente allegate nel ricorso per cassazione, ritraenti due persone a bordo di una moto enduro che mimano gli spari all'indirizzo di una Fiat 126, da cui emerge che le traiettorie che si sarebbero prodotte sarebbero del tutto incompatibili con quelle riscontrate in sede di autopsia, foto che a loro volta erano state completamente ignorate dalla Corte di appello di Catania». Alla Prima Sezione sarebbero sfuggite anche le dichiarazioni del consulente tecnico dott. Bulla, che dimostrerebbero che i colpi sarebbero stati esplosi dal basso verso l’alto, circostanza incompatibile con l’uso di una moto. Così come sarebbero sfuggite le dichiarazioni del teste PA, che non avrebbe «descritto la scena del delitto con sicari che esplodevano dei colpi a bordo di una moto». La motivazione della Corte di appello non sarebbe stata adeguata e di conseguenza la perizia sarebbe rientrata nella categoria della prova decisiva. Infine, la Prima sezione avrebbe ritenuto che si contestasse un vizio di travisamento dei fatti per omissione quando invece si era eccepito il vizio di travisamento della prova. 2.2. Con un secondo motivo, rappresenta che la Prima sezione, a pagina 23 della sentenza, «sul tema della posizione precisa della vettura a bordo della quale viaggiava la vittima (mentre era ferma all'incrocio)», ha scritto che, «la Corte 3 territoriale svolge argomenti rendendo una ricostruzione ineccepibile, in base alle risultanze delle prove raccolte, spiegando, con ragionamento immune da illogicità manifesta, le ragioni dell'assoluta infondatezza della tesi difensiva». Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il fatto che l'auto con la vittima fosse ferma all'incrocio sarebbe una circostanza pacifica, perché emergente dalle dichiarazioni rese dal teste PA, dalla c.n.r. della Questura, dai rilievi Tecnici della Questura, dalle dichiarazioni del dott. Bulla. Sul punto, pertanto, la Prima Sezione sarebbe incorsa in una «disattenzione di ordine meramente percettivo». 2.3. Con un terzo motivo, rappresenta che la Prima sezione, a pagina 23 della sentenza, ha scritto che: «il ricorrente deduce che tutti i collaboratori escussi sono dichiaranti de relato ex parte, mentre, secondo la qualificazione ineccepibile resa da convergenti provvedimenti di merito, i dichiaranti OM e PA sono soggetti che hanno appreso i fatti non solo da AN, ma anche da IO LA (cfr. p. 79 della sentenza di secondo grado), cioè da un componente del medesimo gruppo di AN, denominato Bottaro-AN»; il ricorrente non si è effettivamente confrontato con tale elemento. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Prima Sezione sarebbe incorsa in un errore percettivo, in quanto il difensore si era diffusamente confrontato «con tale elemento richiamando il LA ben sei volte». 2.4. Con un quarto motivo, rappresenta che la Prima Sezione, a pagina 24 della sentenza, ha scritto che: «il sesto motivo è inammissibile in quanto reiterativo dell'appello e del contenuto della memoria del 5 settembre, entrambi esaminati dalla Corte territoriale con ragionamento completo e non manifestamente illogico»; «la sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso». Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la difesa non avrebbe «per nulla riproposto i motivi di appello, ignorando le esplicitazioni del giudice di appello», ma avrebbe «confutato una per una tutte le argomentazioni fallaci, contraddittorie e manifestamente illogiche» esposte dal giudice di secondo grado. La Corte di Cassazione, pertanto, avrebbe erroneamente ritenuto il ricorso aspecifico e una mera riproposizione dei motivi d’appello. 2.5. Con un quinto motivo, rappresenta che, in relazione al settimo motivo, la Prima Sezione, a pagina 25 della sentenza, ha scritto che: «il ricorrente non specifica l'intrinseca decisività del dato che si assume travisato e che il vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio». Tanto premesso, il ricorrente sostiene che, invece, la difesa avrebbe eccepito l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alle seguenti decisive circostanze: il 4 fatto che l’auto della vittima fosse ferma all’incrocio e non in movimento;
la confessione extragiudiziale di NC AV che avrebbe scagionato l’imputato; le foto che dimostrerebbero l’incompatibilità tra la dinamica dell’omicidio e l’uso di una moto;
le dichiarazioni del collaboratore ON che avrebbe riferito lo stupore di AN alla notizia dell’omicidio; l’impossibilità di uno scambio di persona tra la vittima e quella designata, per via delle evidenti differenze fisiche. Secondo il ricorrente, la Prima Sezione sarebbe incorsa in un evidente errore di percezione perché non sarebbe stato affatto eccepito il vizio di travisamento della prova, bensì la mancanza assoluta di motivazione su punti cruciali, idonei a disarticolare l'intero ragionamento probatorio. 2.6. Con un sesto motivo, rappresenta che la Prima sezione, a pagina 26 della sentenza, ha scritto che: «l'ottavo motivo è infondato», atteso che «non è stata esclusa l'utilizzabilità delle dichiarazioni di CI per violazione dell'art. 195, comma 3, cod. proc. pen., a fronte dell'intervenuto decesso di AC, cioè del teste riferito». Quando invece alle pagine 90-91 della sentenza della Corte di appello si legge che «lacono non avrebbe fornito alcun dettaglio relativo alla vicenda delittuosa e, soprattutto, essendo nelle more deceduto, non ha potuto offrire alcuna conferma alle dichiarazioni del collaborante CI». Per cui l'inutilizzabilità sarebbe «avvenuta in violazione dell'art. 195, comma 3, cod. proc. pen., impedendo al ricorrente di usufruire delle dichiarazioni di un collaboratore che lo scagionava completamente e che avrebbero comportato la sua assoluzione». 2.7. Con un settimo motivo, rappresenta che la Prima sezione, a pagina 26 della sentenza, ha scritto che: «il nono motivo è inammissibile in quanto integralmente versato in fatto e tendente all'assolta rivisitazione della ricostruzione resa dai convergenti provvedimenti di merito». Tanto premesso, il ricorrente sostiene che «tra i 19 riscontri alla ricostruzione alternativa della difesa vi era il n. 8 del tutto insuperabile», relativo all'arma del delitto, che «non era affatto il revolver calibro 38 asseritamente in possesso dell'AN il giorno dell'omicidio, ma era una "scacciacani" modificata», come desumibile dalla «operazione» che aveva «permesso di individuare sui reperti in questione alcune porzioni di striature parallele all'asse dei proiettili stessi attribuibili, verosimilmente, a una canna artigianale priva di rigature elicoidali». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 5 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Occorre premettere che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà̀, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco, incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità̀, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto – e sono, quindi, inoppugnabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193). Ebbene, nel caso in esame, la Prima Sezione di questa Corte non è incorsa in nessuno degli errori indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen., come sopra delineati. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. Deve essere precisato che la Prima Sezione, nella parte della sentenza contestata dal ricorrente, in realtà, si è limitata ad affermare che si trattava di «una richiesta istruttoria (perizia balistica) soltanto esplorativa e, comunque, riguardante una prova rispetto alla quale il ricorrente non ha indicato specifici elementi per reputarla decisiva». Ha, poi, osservato che: «la perizia, secondo l'indirizzo maggioritario di questa Corte di legittimità, non rientra nella categoria della prova cd. decisiva e il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione – come quella svolta nella specie – è insindacabile in sede di legittimità (tra le altre, Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253707); «nel caso al vaglio, peraltro, trattandosi di rito abbreviato, la prova ex art. 603 cod. proc. pen, deve essere introdotta ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. anche se si tratta di prova sopravvenuta»; «in ogni caso, si deve rilevare che la Corte territoriale sulla richiesta, già avanzata in sede di udienza preliminare e contenuta anche nei motivi di gravame, ha svolto ineccepibile motivazione non censurabile nella presente sede di legittimità». La motivazione della Prima Sezione, dunque, era essenzialmente basata su profili giuridici e su valutazioni rispetto alle quali non è dato rilevare alcun errore 6 percettivo. In realtà, il ricorrente deduce alcuni “frammenti di prova” per contestare la decisione della Corte di appello di non effettuare la perizia. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. La Prima Sezione, invero, nella parte della sentenza contestata dal ricorrente, in sostanza, si è limitata a rilevare che, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, a prescindere dalla posizione precisa nella quale si trovava la vettura a bordo della quale viaggiava la vittima (mentre percorreva Via Elorina o mentre era ferma all'incrocio), la tesi difensiva, secondo la quale i colpi sarebbero stati esplosi da un’altra vettura era assolutamente infondata, atteso che tale presunta altra vettura «mai aveva transitato sui luoghi e che, ove fosse comparsa sulla scena del delitto, non avrebbe potuto non essere notata dal teste oculare PA». Anche in tale caso, dunque, non è rilevabile alcun errore di tipo percettivo. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente opera il frazionamento di un’articolata motivazione con la quale la Prima Sezione ha ritenuto inammissibile il quarto motivo di ricorso, estrapolando da essa il solo riferimento a «IO LA», di per sé considerato. In realtà, la Prima Sezione aveva rilevato che la parte non si era confrontata con le articolate motivazioni dei giudici di merito in ordine all’autonomia genetica delle dichiarazioni rese dai collaboratori OM e AN, richiamando anche le pagine della sentenza di appello ove veniva affrontata la questione. In tale parte della sentenza di gravame, la Corte di appello aveva affrontato la questione posta dalla difesa, secondo la quale le dichiarazioni rese dai collaboranti OM e PA sarebbero state inutilizzabili, atteso che: i due avevano appreso i fatti da LA IO, che, a sua volta, era «fonte de relato»; non era stata mai identificata la fonte da cui il LA aveva appreso i fatti;
mai si era proceduto all'esame del LA. La Corte di appello aveva ritenuto infondata la tesi, con ampia e argomentata motivazione, basata anche su considerazioni di carattere giuridico (cfr. pagine 79 e 80 della sentenza di appello). Ebbene, risulta evidente che la Prima Sezione ha ritenuto inammissibile il quarto motivo di ricorso perché il ricorrente non si era confrontato con l’ampia e argomentata motivazione resa dalla Corte di appello e non con il mero riferimento al LA. Non si era, cioè, confrontato non solo con il fatto che i due collaboratori avevano appreso i fatti anche dal LA, ma anche con gli argomenti che avevano indotto i giudici di merito a dare rilievo alla “fonte LA”, superando i rilievi difensivi. 1.4. Il quarto motivo è inammissibile, atteso che, con esso, il ricorrente non deduce un errore percettivo, ma sostanzialmente contesta le valutazioni della Prima Sezione. 7 In particolare, si limita a contestare, in maniera generica e assertiva, la valutazione di inammissibilità di un motivo di ricorso effettuata dalla Prima Sezione. Al riguardo, va ribadito che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto – e sono, quindi, inoppugnabili – gli errori di valutazione e di giudizio, a meno che non siano dovuti a una svista o a un equivoco, incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità̀, il cui contenuto venga percepito in modo difforme da quello effettivo. 1.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Va rilevato che la Prima Sezione ha distinto le varie questioni poste con il settimo motivo dell’originario ricorso. Ha ritenuto che le dichiarazioni rese dai collaboratori in ordine alla posizione precisa dell'auto al momento dell'agguato non assumevano carattere decisivo, considerato che i dettagli relativi alle fasi esecutive dell'omicidio narrati dai collaboratori «sono molteplici e vengono considerati dai giudici di merito complessivamente, come espressione dell'affidabilità del ricordo e dell'autenticità delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese». Quanto alla questione che i collaboratori avrebbero appreso la dinamica dei fatti dai giornali, ha ritenuto che essa si basasse su un «ragionamento del tutto ipotetico e, in ogni caso, versato in fatto che non tiene conto, peraltro, della circostanza che le prime dichiarazioni dei collaboratori risalgono al 2013, dunque a molti anni dopo la divulgazione delle notizie di stampa ritraenti lo stato dei luoghi descritto dal ricorrente». Quanto agli altri profili dedotti con il settimo motivo del ricorso, la Prima Sezione ha inquadrato le deduzioni del ricorrente come un sostanziale travisamento per omissione: ha ritenuto che, nella sostanza, la questione si risolvesse in un'omessa valutazione della confessione extragiudiziale fatta dal NC, in un’omessa valutazione delle foto, e così via. Tale inquadramento potrebbe pure non essere condiviso, ma, comunque, non si tratterebbe di un errore percettivo deducibile con il ricorso straordinario. 1.6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. La Prima Sezione, invero, ha rilevato che non era «stata esclusa l'utilizzabilità delle dichiarazioni di CI per violazione dell'art. 195, comma 3, cod. proc. pen., a fronte dell'intervenuto decesso di AC», atteso che la Corte territoriale, invece, aveva ritenuto che le stesse fossero «rimaste prive di riscontro nella ricostruzione dei fatti che seguì l'omicidio, sulla base di un insieme di elementi, analiticamente esaminati, secondo un giudizio di fatto ineccepibile perché immune da illogicità manifesta e, dunque, non rivedibile nella presente sede». E dalla lettura della sentenza di appello emerge che, effettivamente, la Corte di appello si era ampiamente soffermata sull’inattendibilità delle dichiarazioni dal CI (cfr. pagine 88 e ss. della sentenza di appello), che dunque non erano state 8 ritenute inutilizzabili, ma erano state analizzate e ritenute inattendibili, all’esito di un’ampia e rigorosa valutazione. 1.7. Il settimo motivo è inammissibile. Anche con esso il ricorrente non deduce alcun errore percettivo, ma contesta la valutazione della Prima Sezione che ha ritenuto completamente versate in fatto le argomentazioni addotte con il nono motivo del ricorso originario. Va, peraltro, rilevato che il ricorrente contesta la decisione della Prima Sezione con deduzioni esclusivamente di merito, deducendo la particolare rilevanza di un elemento che, a suo dire, riscontrerebbe l’alternativa ricostruzione dei fatti, sostenuta dalla difesa. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 1° ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente PI IR AZ OS NN IC
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIULIO MONFERINI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 1. AN SI, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza del 25 settembre 2024, con la quale la Prima Sezione di questa Corte aveva rigettato l’impugnazione avverso la sentenza del 4 dicembre 2023 della Corte di assise di appello di Catania, che aveva confermato la condanna, resa dal Giudice Penale Sent. Sez. 5 Num. 923 Anno 2026 Presidente: IC ZI SA NA Relatore: CI PIERANGELO Data Udienza: 01/10/2025 2 per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, che aveva condannato l’AN alla pena di anni trenta di reclusione, per il reato di omicidio pluriaggravato. Oggetto del procedimento era l'omicidio, avvenuto in data 17 marzo 2001, di NO PP, il quale, mentre si trovava a bordo della sua vettura, veniva attinto da alcuni colpi di pistola al volto, esplosi da due individui travisati con caschi integrali, che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, viaggiavano a bordo di un motociclo di tipo enduro. Nonostante il NO fosse stato colpito, l'autovettura proseguiva la marcia e con una brusca manovra, dopo aver percorso circa 30 metri, andava a schiantarsi sul muro di cinta del supermercato “Beldì”, sito alla Via Elorina di Siracusa. 2. Il ricorrente sostiene che la sentenza della Prima Sezione di questa Corte sarebbe viziata da una serie di errori percettivi. 2.1. Con un primo motivo, rappresenta che la Prima sezione, a pagina 15 della sentenza, ha scritto che, «in merito alla perizia balistica da cui sarebbe risultato che a esplodere i colpi di pistola sono stati sicari a bordo di un automobile – demolendo dunque la tesi accusatoria dei killer in moto –, il ricorrente non ha indicato specifici elementi per reputarla decisiva». Il ricorrente contesta tale affermazione, sostenendo che sarebbero «sfuggite alla Corte le prove fotografiche prodotte nel corso del giudizio, e nuovamente allegate nel ricorso per cassazione, ritraenti due persone a bordo di una moto enduro che mimano gli spari all'indirizzo di una Fiat 126, da cui emerge che le traiettorie che si sarebbero prodotte sarebbero del tutto incompatibili con quelle riscontrate in sede di autopsia, foto che a loro volta erano state completamente ignorate dalla Corte di appello di Catania». Alla Prima Sezione sarebbero sfuggite anche le dichiarazioni del consulente tecnico dott. Bulla, che dimostrerebbero che i colpi sarebbero stati esplosi dal basso verso l’alto, circostanza incompatibile con l’uso di una moto. Così come sarebbero sfuggite le dichiarazioni del teste PA, che non avrebbe «descritto la scena del delitto con sicari che esplodevano dei colpi a bordo di una moto». La motivazione della Corte di appello non sarebbe stata adeguata e di conseguenza la perizia sarebbe rientrata nella categoria della prova decisiva. Infine, la Prima sezione avrebbe ritenuto che si contestasse un vizio di travisamento dei fatti per omissione quando invece si era eccepito il vizio di travisamento della prova. 2.2. Con un secondo motivo, rappresenta che la Prima sezione, a pagina 23 della sentenza, «sul tema della posizione precisa della vettura a bordo della quale viaggiava la vittima (mentre era ferma all'incrocio)», ha scritto che, «la Corte 3 territoriale svolge argomenti rendendo una ricostruzione ineccepibile, in base alle risultanze delle prove raccolte, spiegando, con ragionamento immune da illogicità manifesta, le ragioni dell'assoluta infondatezza della tesi difensiva». Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il fatto che l'auto con la vittima fosse ferma all'incrocio sarebbe una circostanza pacifica, perché emergente dalle dichiarazioni rese dal teste PA, dalla c.n.r. della Questura, dai rilievi Tecnici della Questura, dalle dichiarazioni del dott. Bulla. Sul punto, pertanto, la Prima Sezione sarebbe incorsa in una «disattenzione di ordine meramente percettivo». 2.3. Con un terzo motivo, rappresenta che la Prima sezione, a pagina 23 della sentenza, ha scritto che: «il ricorrente deduce che tutti i collaboratori escussi sono dichiaranti de relato ex parte, mentre, secondo la qualificazione ineccepibile resa da convergenti provvedimenti di merito, i dichiaranti OM e PA sono soggetti che hanno appreso i fatti non solo da AN, ma anche da IO LA (cfr. p. 79 della sentenza di secondo grado), cioè da un componente del medesimo gruppo di AN, denominato Bottaro-AN»; il ricorrente non si è effettivamente confrontato con tale elemento. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Prima Sezione sarebbe incorsa in un errore percettivo, in quanto il difensore si era diffusamente confrontato «con tale elemento richiamando il LA ben sei volte». 2.4. Con un quarto motivo, rappresenta che la Prima Sezione, a pagina 24 della sentenza, ha scritto che: «il sesto motivo è inammissibile in quanto reiterativo dell'appello e del contenuto della memoria del 5 settembre, entrambi esaminati dalla Corte territoriale con ragionamento completo e non manifestamente illogico»; «la sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso». Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la difesa non avrebbe «per nulla riproposto i motivi di appello, ignorando le esplicitazioni del giudice di appello», ma avrebbe «confutato una per una tutte le argomentazioni fallaci, contraddittorie e manifestamente illogiche» esposte dal giudice di secondo grado. La Corte di Cassazione, pertanto, avrebbe erroneamente ritenuto il ricorso aspecifico e una mera riproposizione dei motivi d’appello. 2.5. Con un quinto motivo, rappresenta che, in relazione al settimo motivo, la Prima Sezione, a pagina 25 della sentenza, ha scritto che: «il ricorrente non specifica l'intrinseca decisività del dato che si assume travisato e che il vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio». Tanto premesso, il ricorrente sostiene che, invece, la difesa avrebbe eccepito l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alle seguenti decisive circostanze: il 4 fatto che l’auto della vittima fosse ferma all’incrocio e non in movimento;
la confessione extragiudiziale di NC AV che avrebbe scagionato l’imputato; le foto che dimostrerebbero l’incompatibilità tra la dinamica dell’omicidio e l’uso di una moto;
le dichiarazioni del collaboratore ON che avrebbe riferito lo stupore di AN alla notizia dell’omicidio; l’impossibilità di uno scambio di persona tra la vittima e quella designata, per via delle evidenti differenze fisiche. Secondo il ricorrente, la Prima Sezione sarebbe incorsa in un evidente errore di percezione perché non sarebbe stato affatto eccepito il vizio di travisamento della prova, bensì la mancanza assoluta di motivazione su punti cruciali, idonei a disarticolare l'intero ragionamento probatorio. 2.6. Con un sesto motivo, rappresenta che la Prima sezione, a pagina 26 della sentenza, ha scritto che: «l'ottavo motivo è infondato», atteso che «non è stata esclusa l'utilizzabilità delle dichiarazioni di CI per violazione dell'art. 195, comma 3, cod. proc. pen., a fronte dell'intervenuto decesso di AC, cioè del teste riferito». Quando invece alle pagine 90-91 della sentenza della Corte di appello si legge che «lacono non avrebbe fornito alcun dettaglio relativo alla vicenda delittuosa e, soprattutto, essendo nelle more deceduto, non ha potuto offrire alcuna conferma alle dichiarazioni del collaborante CI». Per cui l'inutilizzabilità sarebbe «avvenuta in violazione dell'art. 195, comma 3, cod. proc. pen., impedendo al ricorrente di usufruire delle dichiarazioni di un collaboratore che lo scagionava completamente e che avrebbero comportato la sua assoluzione». 2.7. Con un settimo motivo, rappresenta che la Prima sezione, a pagina 26 della sentenza, ha scritto che: «il nono motivo è inammissibile in quanto integralmente versato in fatto e tendente all'assolta rivisitazione della ricostruzione resa dai convergenti provvedimenti di merito». Tanto premesso, il ricorrente sostiene che «tra i 19 riscontri alla ricostruzione alternativa della difesa vi era il n. 8 del tutto insuperabile», relativo all'arma del delitto, che «non era affatto il revolver calibro 38 asseritamente in possesso dell'AN il giorno dell'omicidio, ma era una "scacciacani" modificata», come desumibile dalla «operazione» che aveva «permesso di individuare sui reperti in questione alcune porzioni di striature parallele all'asse dei proiettili stessi attribuibili, verosimilmente, a una canna artigianale priva di rigature elicoidali». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 5 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Occorre premettere che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà̀, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco, incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità̀, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto – e sono, quindi, inoppugnabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193). Ebbene, nel caso in esame, la Prima Sezione di questa Corte non è incorsa in nessuno degli errori indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen., come sopra delineati. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. Deve essere precisato che la Prima Sezione, nella parte della sentenza contestata dal ricorrente, in realtà, si è limitata ad affermare che si trattava di «una richiesta istruttoria (perizia balistica) soltanto esplorativa e, comunque, riguardante una prova rispetto alla quale il ricorrente non ha indicato specifici elementi per reputarla decisiva». Ha, poi, osservato che: «la perizia, secondo l'indirizzo maggioritario di questa Corte di legittimità, non rientra nella categoria della prova cd. decisiva e il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione – come quella svolta nella specie – è insindacabile in sede di legittimità (tra le altre, Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253707); «nel caso al vaglio, peraltro, trattandosi di rito abbreviato, la prova ex art. 603 cod. proc. pen, deve essere introdotta ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. anche se si tratta di prova sopravvenuta»; «in ogni caso, si deve rilevare che la Corte territoriale sulla richiesta, già avanzata in sede di udienza preliminare e contenuta anche nei motivi di gravame, ha svolto ineccepibile motivazione non censurabile nella presente sede di legittimità». La motivazione della Prima Sezione, dunque, era essenzialmente basata su profili giuridici e su valutazioni rispetto alle quali non è dato rilevare alcun errore 6 percettivo. In realtà, il ricorrente deduce alcuni “frammenti di prova” per contestare la decisione della Corte di appello di non effettuare la perizia. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. La Prima Sezione, invero, nella parte della sentenza contestata dal ricorrente, in sostanza, si è limitata a rilevare che, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, a prescindere dalla posizione precisa nella quale si trovava la vettura a bordo della quale viaggiava la vittima (mentre percorreva Via Elorina o mentre era ferma all'incrocio), la tesi difensiva, secondo la quale i colpi sarebbero stati esplosi da un’altra vettura era assolutamente infondata, atteso che tale presunta altra vettura «mai aveva transitato sui luoghi e che, ove fosse comparsa sulla scena del delitto, non avrebbe potuto non essere notata dal teste oculare PA». Anche in tale caso, dunque, non è rilevabile alcun errore di tipo percettivo. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente opera il frazionamento di un’articolata motivazione con la quale la Prima Sezione ha ritenuto inammissibile il quarto motivo di ricorso, estrapolando da essa il solo riferimento a «IO LA», di per sé considerato. In realtà, la Prima Sezione aveva rilevato che la parte non si era confrontata con le articolate motivazioni dei giudici di merito in ordine all’autonomia genetica delle dichiarazioni rese dai collaboratori OM e AN, richiamando anche le pagine della sentenza di appello ove veniva affrontata la questione. In tale parte della sentenza di gravame, la Corte di appello aveva affrontato la questione posta dalla difesa, secondo la quale le dichiarazioni rese dai collaboranti OM e PA sarebbero state inutilizzabili, atteso che: i due avevano appreso i fatti da LA IO, che, a sua volta, era «fonte de relato»; non era stata mai identificata la fonte da cui il LA aveva appreso i fatti;
mai si era proceduto all'esame del LA. La Corte di appello aveva ritenuto infondata la tesi, con ampia e argomentata motivazione, basata anche su considerazioni di carattere giuridico (cfr. pagine 79 e 80 della sentenza di appello). Ebbene, risulta evidente che la Prima Sezione ha ritenuto inammissibile il quarto motivo di ricorso perché il ricorrente non si era confrontato con l’ampia e argomentata motivazione resa dalla Corte di appello e non con il mero riferimento al LA. Non si era, cioè, confrontato non solo con il fatto che i due collaboratori avevano appreso i fatti anche dal LA, ma anche con gli argomenti che avevano indotto i giudici di merito a dare rilievo alla “fonte LA”, superando i rilievi difensivi. 1.4. Il quarto motivo è inammissibile, atteso che, con esso, il ricorrente non deduce un errore percettivo, ma sostanzialmente contesta le valutazioni della Prima Sezione. 7 In particolare, si limita a contestare, in maniera generica e assertiva, la valutazione di inammissibilità di un motivo di ricorso effettuata dalla Prima Sezione. Al riguardo, va ribadito che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto – e sono, quindi, inoppugnabili – gli errori di valutazione e di giudizio, a meno che non siano dovuti a una svista o a un equivoco, incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità̀, il cui contenuto venga percepito in modo difforme da quello effettivo. 1.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Va rilevato che la Prima Sezione ha distinto le varie questioni poste con il settimo motivo dell’originario ricorso. Ha ritenuto che le dichiarazioni rese dai collaboratori in ordine alla posizione precisa dell'auto al momento dell'agguato non assumevano carattere decisivo, considerato che i dettagli relativi alle fasi esecutive dell'omicidio narrati dai collaboratori «sono molteplici e vengono considerati dai giudici di merito complessivamente, come espressione dell'affidabilità del ricordo e dell'autenticità delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese». Quanto alla questione che i collaboratori avrebbero appreso la dinamica dei fatti dai giornali, ha ritenuto che essa si basasse su un «ragionamento del tutto ipotetico e, in ogni caso, versato in fatto che non tiene conto, peraltro, della circostanza che le prime dichiarazioni dei collaboratori risalgono al 2013, dunque a molti anni dopo la divulgazione delle notizie di stampa ritraenti lo stato dei luoghi descritto dal ricorrente». Quanto agli altri profili dedotti con il settimo motivo del ricorso, la Prima Sezione ha inquadrato le deduzioni del ricorrente come un sostanziale travisamento per omissione: ha ritenuto che, nella sostanza, la questione si risolvesse in un'omessa valutazione della confessione extragiudiziale fatta dal NC, in un’omessa valutazione delle foto, e così via. Tale inquadramento potrebbe pure non essere condiviso, ma, comunque, non si tratterebbe di un errore percettivo deducibile con il ricorso straordinario. 1.6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. La Prima Sezione, invero, ha rilevato che non era «stata esclusa l'utilizzabilità delle dichiarazioni di CI per violazione dell'art. 195, comma 3, cod. proc. pen., a fronte dell'intervenuto decesso di AC», atteso che la Corte territoriale, invece, aveva ritenuto che le stesse fossero «rimaste prive di riscontro nella ricostruzione dei fatti che seguì l'omicidio, sulla base di un insieme di elementi, analiticamente esaminati, secondo un giudizio di fatto ineccepibile perché immune da illogicità manifesta e, dunque, non rivedibile nella presente sede». E dalla lettura della sentenza di appello emerge che, effettivamente, la Corte di appello si era ampiamente soffermata sull’inattendibilità delle dichiarazioni dal CI (cfr. pagine 88 e ss. della sentenza di appello), che dunque non erano state 8 ritenute inutilizzabili, ma erano state analizzate e ritenute inattendibili, all’esito di un’ampia e rigorosa valutazione. 1.7. Il settimo motivo è inammissibile. Anche con esso il ricorrente non deduce alcun errore percettivo, ma contesta la valutazione della Prima Sezione che ha ritenuto completamente versate in fatto le argomentazioni addotte con il nono motivo del ricorso originario. Va, peraltro, rilevato che il ricorrente contesta la decisione della Prima Sezione con deduzioni esclusivamente di merito, deducendo la particolare rilevanza di un elemento che, a suo dire, riscontrerebbe l’alternativa ricostruzione dei fatti, sostenuta dalla difesa. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 1° ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente PI IR AZ OS NN IC