Cass. civ., sez. II, sentenza 06/10/1962, n. 2838
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Sentenza 6 ottobre 1962

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Per il disposto dell'art 453 cod proc civ, relativo alle controversie individuali di lavoro, applicabile anche in materia di previdenza ed assistenza in forza del richiamo contenuto nell'art 465 cod proc civ, e obbligatoria in appello la nomina di un consulente tecnico quando l'impugnazione verta su punti che abbiano costituito oggetto di accertamenti tecnici in primo grado ed il cui riesame comporti nuovi giudizi ed apprezzamenti di ordine tecnico. Nel caso di domanda tendente ad ottenere la pensione di invalidita per dedotta diminuzione della capacita di guadagno nei limiti di legge non e sufficiente per escludere la necessita di una nuova consulenza in appello la Mancanza di contestazioni sulla parte della consulenza di primo grado relativa all'accertamento delle singole cause di invalidazione dell'assicurato, giacche anche la capacita di guadagno deve essere accertata con consulenza medico-legale, poiche essa va determinata in base alla valutazione, di ordine prevalentemente tecnico, della idoneita dell'assicurato ad impiegare le sue residue energie lavorative nell'ambito delle concrete possibilita di lavoro offerte dal mercato. ( V 840/62, 1411/61).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/10/1962, n. 2838
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2838
    Data del deposito : 6 ottobre 1962

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