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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 05/06/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 549/2024
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 13/5/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. R.G. 549/2024 avente per oggetto “opposizione intimazione di pagamento” promosso da:
, difesa dall'avv. Mario PIETRUNTI Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo
NUCCIARONE
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella GAMBERALE
OPPOSTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.06.2024, notificato il 20.06.2024, evocava Parte_1 in giudizio l e l proponendo opposizione, CP_1 Controparte_3 per la parte riferita a crediti contributivi , avverso l'intimazione di pagamento n. CP_1
02720249001229732/000, notificatagli in data 8.05.2024, fondata sui seguenti atti:
pagina 1 di 7 ➢ cartella esattoriale n. 02720040000212665000 avente quale ente impositore l CP_1
anno 2002, importo euro 14.355,15;
➢ cartella esattoriale n. 02720050000104886000 avente quale ente impositore l CP_1
anno 2001, importo euro 15.379,03;
➢ cartella esattoriale n. 02720060015700262000 avente quale ente impositore l CP_1
anno 2004, importo euro 22.064,25;
➢ cartella esattoriale n. 02720070000829646000 avente quale ente impositore l CP_1
anni 2002-2003-2004, importo euro 277.505,14;
➢ cartella esattoriale n. 02720090000078635000 avente quale ente impositore l CP_1
anno 2004, importo euro 19.720,75;
➢ avviso di addebito n. 32720130000024871000, avente quale ente impositore l CP_1
anno 2006, importo euro 21.664,64
Al fine di ottenere la declaratoria di nullità dell'impugnata intimazione, parte opponente sollevava le seguenti contestazioni:
➢ omessa notifica degli atti presupposti su cui si fondavano le pretese creditorie, con conseguente prescrizione delle somme pretese;
➢ intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle cartelle esattoriali e dall'avviso di addebito di cui all'impugnata intimazione;
➢ erronea determinazione delle somme intimate in pagamento ed eccessiva onerosità degli importi sanzionatori applicati.
Si costituiva l evidenziando l'intervenuta regolare notifica, perfezionatasi in data CP_1
12.03.2013, dell'avviso di addebito n. 32720130000024871000, prodromico all'impugnata intimazione, nonché delle cartelle esattoriali di competenza dell' che, pertanto, in difetto CP_4
di opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, avevano assunto la valenza di titoli esecutivi irretrattabili, con conseguente inammissibilità nel presente giudizio di ogni questione attinente al merito della pretesa contributiva.
Quanto all'eccezione di prescrizione successiva alla notifica degli atti prodromici, sollevata dalla parte ricorrente, l evidenziava la legittimazione esclusiva dell'Agente della CP_1
Riscossione, rappresentando, in ogni caso, che l'odierno opponente, quale titolare della ditta individuale Tecnosviluppo, era stato assoggettato a procedura fallimentare dichiarata con sentenza n. 116/2006, emessa dal Tribunale di Campobasso, conclusa con decreto del
4.03.2016.
pagina 2 di 7 Precisava l che, nell'ambito della indicata procedura fallimentare, in seguito ad CP_1
opposizione, i crediti portati dalle cartelle esattoriali n.02720040000212665000, n.
02720050000104886000, n.02720060015700262000 e n. 02720070000829646000 erano stati accertati con sentenze definitive, che pure allegava, ed ammessi al passivo fallimentare.
Nello specifico:
➢ i crediti portati dalle cartelle esattoriali n. 02720040000212665000,
n.02720050000104886000 risultavano accertati con sentenza del Tribunale di
Campobasso n.106/12;
➢ i crediti portati dalla cartella esattoriale n.02720060015700262000 risultavano accertati con sentenza del Tribunale di Campobasso n.107/12;
➢ i crediti portati dalla cartella esattoriale n.02720070000829646000 risultavano accertati con sentenza del Tribunale di Campobasso n.168/12.
Pertanto, in considerazione dell'esistenza dei menzionati titoli giudiziali, l riteneva CP_1 operante, il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2943 c.c. che, rimasto sospeso nel corso della procedura fallimentare, avrebbe cominciato a decorrere solo dalla data della chiusura del fallimento, ossia dal 4.03.2016.
L'Istituto opposto, inoltre, insisteva per il rigetto delle contestazioni sollevate dal ricorrente in ordine all'ammontare degli importi richiesti a titolo sanzionatorio, attesa la genericità delle censure ed il fatto che gli importi erano stati correttamente determinati nella misura di legge, come risultava dall'imputazione degli stessi indicata negli atti di riferimento.
Chiedeva, dunque, l'integrale rigetto della proposta opposizione.
Si costituiva l , che ribadiva la regolarità della notifica Controparte_3 delle cartelle di pagamento sottese all'impugnata intimazione, alla quale era seguita, nell'anno 2009, quella di n. 3 intimazioni di pagamento che avevano interrotto il decorso della prescrizione.
Rilevava, altresì, l'inammissibilità e l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza della pretesa creditoria, atteso che i crediti erano stati oggetto di ammissione al passivo fallimentare e che nel periodo di svolgimento della procedura fallimentare i termini di prescrizione erano rimasti sospesi in considerazione dell'effetto interruttivo determinato dalla domanda di ammissione al passivo.
L'Agenzia resistente precisava, inoltre, nel ribadire quanto rilevato dall' relativamente CP_1
alle cartelle n. 02720040000212665000, n. 02720050000104886000 n.
02720060015700262000 e n. 02720070000829646000, che si fondavano su crediti accertati pagina 3 di 7 con sentenze del Tribunale di Campobasso n.106/12, n.107/12 e n.168/12, che nell'ambito della procedura fallimentare era stata richiesta ed ottenuta l'ammissione al passivo anche per i crediti portati dall'avviso di addebito n. 32720130000024871000 e dalla cartella di pagamento n. 02720060015700262000.
L'Agenzia resistente insisteva, quindi, per il rigetto della proposta opposizione.
Parte ricorrente, all'esito della costituzione dei resistenti, replicava deducendo l'assenza di elementi che consentissero di ritenere che i crediti di cui alle insinuazioni nel fallimento della fossero i medesimi crediti portati dai titoli sottesi Controparte_5 all'impugnata intimazione di pagamento, chiedendo, pertanto, che detta riferibilità venisse accertata dal Tribunale adito, sostenendo, in ogni caso, che -pur in caso di positivo accertamento della predetta circostanza- tali crediti dovevano ritenersi comunque prescritti in considerazione dell'assenza di atti interruttivi successivi alla chiusura della procedura fallimentare e sino alla notifica dell'impugnata intimazione.
________
1. Quanto alla censura dell'opponente incentrata sull'omessa notifica degli atti prodromici, sottesi all'impugnata intimazione di pagamento, si osserva che le parti resistenti, e CP_1
, hanno provato documentalmente l'avvenuta notifica di tali atti mediante la produzione CP_4
delle copie degli stessi e dei relativi avvisi di consegna.
Dalle produzioni documentali emerge infatti che:
➢ la cartella esattoriale n. 02720040000212665000 risulta notificata in data 28/4/2004 presso la residenza dell'opponente e ricevuta da persona incaricata (doc. 4 – fascicolo
); CP_4
➢ la cartella esattoriale n. 02720050000104886000 risulta notificata in data 18/2/2005 presso la residenza dell'opponente e ricevuta da persona incaricata (doc. 4 – fascicolo
); CP_4
➢ la cartella esattoriale n. 02720060015700262000 risulta notificata in data 13/12/2006 presso la residenza dell'opponente e ricevuta da familiare convivente (doc. 4 – fascicolo ); CP_4
➢ la cartella esattoriale n. 02720070000829646000 risulta notificata in data 29/6/2007 presso il curatore fallimentare dott. e da questi ricevuta (doc. 4 – Persona_1
fascicolo ); CP_4
➢ l'avviso di addebito n. 32720130000024871000 risulta notificato in data 12/3/2013 presso la residenza dell'opponente (doc. 3 – fascicolo ). CP_1
pagina 4 di 7 Non appare superfluo ricordare che <In tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione>> (Cass.
Sez. 5, Ord. n. 6251 del 09/03/2025).
Pertanto, la regolare notifica degli atti prodromici all'intimazione comporta l'inammissibilità nel presente giudizio di questioni che ineriscano al merito delle pretese creditorie, dato che non risulta proposta opposizione alcuna nei termini di legge, ossia entro quelli previsti dall'art. 24
d.lgs n. 46/99.
In ordine alla cartella n. 02720090000078635000, sebbene non risulti prodotta dall' la CP_4 prova dell'avvenuta notifica, il credito su cui si fonda (contributi dovuti per l'anno 2004) risulta oggetto di richiesta di ammissione al passivo nell'anno 2009 e di conseguente ammissione in data 30.10.2009 (doc. VI – fascicolo ), con interruzione del termine prescrizionale CP_4
quinquennale da ricollegarsi alla domanda di insinuazione.
2. Riguardo alle eccezioni sollevate dall'opponente in ordine all'effettiva coincidenza dei crediti sottesi all'impugnata intimazione a quelli ammessi al passivo nell'ambito della procedura fallimentare, va evidenziato che dalla documentazione prodotta in allegato alle richieste di ammissione al passivo (cfr. estratti di ruolo - doc. VI – fascicolo ) emerge CP_4
l'identità dei crediti portati dalla cartella n. 02720090000078635000 e dall'avviso di addebito n. 32720130000024871000 rispetto a quelli oggetto delle relative richieste di ammissione al passivo fallimentare.
Dunque, è documentalmente provato che le domande d'insinuazione al passivo, poiché corredate dagli estratti di ruolo, che inglobano la cartella n. 02720090000078635000 e l'avviso di addebito n. 32720130000024871000, hanno ad oggetto i crediti su cui si fondano i menzionati titoli.
Nessun dubbio di riconducibilità sussiste con riferimento ai crediti portati dalle cartelle esattoriali n.02720040000212665000, n.02720050000104886000, n.
02720060015700262000 e n. 02720070000829646000, che risultano ammessi al passivo fallimentare con sentenze del Tribunale di Campobasso n.106/12 (le prime due cartelle) e nn.107/12 e 168/12 (la altre), pronunce in cui le indicate cartelle esattoriali sono esplicitamente richiamate (docc. VII, VIII e IX – fascicolo ). CP_4
pagina 5 di 7 3. Tanto premesso, quanto alla eccepita prescrizione “successiva” alla notifica degli atti prodromici, deve in primo luogo osservarsi che il termine prescrizionale è risultato sospeso fino alla data di chiusura del fallimento ed è ricominciato a decorrere dalla data di pronuncia del decreto di chiusura della procedura fallimentare, ossia dal 3.03.2016.
In proposito, va osservato che la domanda di ammissione allo stato passivo, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945 c.c., comma 2, l'interruzione del termine prescrizionale con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale
(Cass., Sez. I, 9 luglio 2020, n. 14527; Cass., Sez. Lav., 20 novembre 2002, n. 16380).
Tuttavia, va pure affermato che né il decreto di chiusura del fallimento né il decreto che rende esecutivo lo stato passivo producono effetti assimilabili a quelli richiesti dall'art. 2953 c.c. di giudicato sostanziale: nel primo caso, infatti, il provvedimento non contiene alcuna specifica statuizione, nell'altro tale valenza è espressamente esclusa dall'art. 96, ult. comma, L.F., ai sensi del quale tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso>>.
Pertanto: per i crediti oggetto di richiesta di ammissione allo stato passivo non interessati dai giudizi di opposizione allo stato passivo (in questo caso quelli portati dalla cartella n.
02720090000078635000 e all'avviso di addebito n. 32720130000024871000 – cfr. doc. VI – fascicolo ) il termine di prescrizione, iniziato nuovamente a decorrere dalla chiusura del CP_4
fallimento, è quello quinquennale, connesso alla natura contributiva della pretesa creditoria;
analogamente, per i crediti oggetto delle statuizioni endofallimentari di ammissione al passivo, conseguenti alle sentenze n.106/12, n.107/12 e n.168/12, non può ritenersi operativo il termine prescrizionale decennale (ex art. 2953 c.c.), applicabile alla sola ipotesi in cui il titolo sia costituito da una sentenza di condanna (cfr. Cass. civ. n. 25790/09 e Cass. civ. n. 668/14) oppure da decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale
(vedi, per tutte Cass. n.1650/2014, Cass. civ. n. 25191/2017) o anche da decreto o sentenza penale di condanna divenuti definitivi.
Ne deriva, dunque, che anche le decisioni che vengono adottate in sede di opposizione allo stato passivo producono - ai sensi dell'art. 96, comma 5, LF - effetti soltanto ai fini del concorso (cd. giudicato endofallimentare), sicché l'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti al di fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, L. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della pagina 6 di 7 domanda di ammissione, precludendone il riesame (Corte di Cassazione, sez. I, civ., ordinanza 3 dicembre 2020 n. 27709; Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 11 marzo 2022 n. 8010; Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 12 aprile 2022, n.
11808).
Pertanto, nel caso di specie, vertendosi in materia di crediti contributivi, è da ritenersi che, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia accertato con valore di giudicato l'esistenza del credito e abbia determinato la conversione in dieci anni della durata del termine prescrizionale, ex art. 2953 c.c. -e tali non possono essere considerati, per le motivazioni precedentemente addotte, né le sentenze nn.106/12, 107/12 e 168/12 emesse dal Tribunale di Campobasso nell'ambito della procedura fallimentare, né il decreto di chiusura del fallimento - continui a trovare applicazione il termine prescrizionale quinquennale.
A ciò consegue che, poiché l'intimazione di pagamento oggetto della odierna opposizione risulta notificata in data 8.05.2024 e, dunque, evidentemente, oltre il quinquennio successivo alla chiusura del fallimento, avvenuta in data 3.03.2016, in assenza di comprovati ulteriori atti interruttivi, i crediti su cui si fonda risultano prescritti per decorso del termine di cinque anni computato a partire dal 3.03.2016.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza delle parti resistenti e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara insussistente il diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione per i crediti di cui alla intimazione di pagamento impugnata;
2) condanna l e l , in solido, al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 CP_4 dell'opponente, , spese che liquida in euro 5.800,00 per compensi, Parte_1
oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 5 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 13/5/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. R.G. 549/2024 avente per oggetto “opposizione intimazione di pagamento” promosso da:
, difesa dall'avv. Mario PIETRUNTI Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo
NUCCIARONE
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella GAMBERALE
OPPOSTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.06.2024, notificato il 20.06.2024, evocava Parte_1 in giudizio l e l proponendo opposizione, CP_1 Controparte_3 per la parte riferita a crediti contributivi , avverso l'intimazione di pagamento n. CP_1
02720249001229732/000, notificatagli in data 8.05.2024, fondata sui seguenti atti:
pagina 1 di 7 ➢ cartella esattoriale n. 02720040000212665000 avente quale ente impositore l CP_1
anno 2002, importo euro 14.355,15;
➢ cartella esattoriale n. 02720050000104886000 avente quale ente impositore l CP_1
anno 2001, importo euro 15.379,03;
➢ cartella esattoriale n. 02720060015700262000 avente quale ente impositore l CP_1
anno 2004, importo euro 22.064,25;
➢ cartella esattoriale n. 02720070000829646000 avente quale ente impositore l CP_1
anni 2002-2003-2004, importo euro 277.505,14;
➢ cartella esattoriale n. 02720090000078635000 avente quale ente impositore l CP_1
anno 2004, importo euro 19.720,75;
➢ avviso di addebito n. 32720130000024871000, avente quale ente impositore l CP_1
anno 2006, importo euro 21.664,64
Al fine di ottenere la declaratoria di nullità dell'impugnata intimazione, parte opponente sollevava le seguenti contestazioni:
➢ omessa notifica degli atti presupposti su cui si fondavano le pretese creditorie, con conseguente prescrizione delle somme pretese;
➢ intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle cartelle esattoriali e dall'avviso di addebito di cui all'impugnata intimazione;
➢ erronea determinazione delle somme intimate in pagamento ed eccessiva onerosità degli importi sanzionatori applicati.
Si costituiva l evidenziando l'intervenuta regolare notifica, perfezionatasi in data CP_1
12.03.2013, dell'avviso di addebito n. 32720130000024871000, prodromico all'impugnata intimazione, nonché delle cartelle esattoriali di competenza dell' che, pertanto, in difetto CP_4
di opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, avevano assunto la valenza di titoli esecutivi irretrattabili, con conseguente inammissibilità nel presente giudizio di ogni questione attinente al merito della pretesa contributiva.
Quanto all'eccezione di prescrizione successiva alla notifica degli atti prodromici, sollevata dalla parte ricorrente, l evidenziava la legittimazione esclusiva dell'Agente della CP_1
Riscossione, rappresentando, in ogni caso, che l'odierno opponente, quale titolare della ditta individuale Tecnosviluppo, era stato assoggettato a procedura fallimentare dichiarata con sentenza n. 116/2006, emessa dal Tribunale di Campobasso, conclusa con decreto del
4.03.2016.
pagina 2 di 7 Precisava l che, nell'ambito della indicata procedura fallimentare, in seguito ad CP_1
opposizione, i crediti portati dalle cartelle esattoriali n.02720040000212665000, n.
02720050000104886000, n.02720060015700262000 e n. 02720070000829646000 erano stati accertati con sentenze definitive, che pure allegava, ed ammessi al passivo fallimentare.
Nello specifico:
➢ i crediti portati dalle cartelle esattoriali n. 02720040000212665000,
n.02720050000104886000 risultavano accertati con sentenza del Tribunale di
Campobasso n.106/12;
➢ i crediti portati dalla cartella esattoriale n.02720060015700262000 risultavano accertati con sentenza del Tribunale di Campobasso n.107/12;
➢ i crediti portati dalla cartella esattoriale n.02720070000829646000 risultavano accertati con sentenza del Tribunale di Campobasso n.168/12.
Pertanto, in considerazione dell'esistenza dei menzionati titoli giudiziali, l riteneva CP_1 operante, il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2943 c.c. che, rimasto sospeso nel corso della procedura fallimentare, avrebbe cominciato a decorrere solo dalla data della chiusura del fallimento, ossia dal 4.03.2016.
L'Istituto opposto, inoltre, insisteva per il rigetto delle contestazioni sollevate dal ricorrente in ordine all'ammontare degli importi richiesti a titolo sanzionatorio, attesa la genericità delle censure ed il fatto che gli importi erano stati correttamente determinati nella misura di legge, come risultava dall'imputazione degli stessi indicata negli atti di riferimento.
Chiedeva, dunque, l'integrale rigetto della proposta opposizione.
Si costituiva l , che ribadiva la regolarità della notifica Controparte_3 delle cartelle di pagamento sottese all'impugnata intimazione, alla quale era seguita, nell'anno 2009, quella di n. 3 intimazioni di pagamento che avevano interrotto il decorso della prescrizione.
Rilevava, altresì, l'inammissibilità e l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza della pretesa creditoria, atteso che i crediti erano stati oggetto di ammissione al passivo fallimentare e che nel periodo di svolgimento della procedura fallimentare i termini di prescrizione erano rimasti sospesi in considerazione dell'effetto interruttivo determinato dalla domanda di ammissione al passivo.
L'Agenzia resistente precisava, inoltre, nel ribadire quanto rilevato dall' relativamente CP_1
alle cartelle n. 02720040000212665000, n. 02720050000104886000 n.
02720060015700262000 e n. 02720070000829646000, che si fondavano su crediti accertati pagina 3 di 7 con sentenze del Tribunale di Campobasso n.106/12, n.107/12 e n.168/12, che nell'ambito della procedura fallimentare era stata richiesta ed ottenuta l'ammissione al passivo anche per i crediti portati dall'avviso di addebito n. 32720130000024871000 e dalla cartella di pagamento n. 02720060015700262000.
L'Agenzia resistente insisteva, quindi, per il rigetto della proposta opposizione.
Parte ricorrente, all'esito della costituzione dei resistenti, replicava deducendo l'assenza di elementi che consentissero di ritenere che i crediti di cui alle insinuazioni nel fallimento della fossero i medesimi crediti portati dai titoli sottesi Controparte_5 all'impugnata intimazione di pagamento, chiedendo, pertanto, che detta riferibilità venisse accertata dal Tribunale adito, sostenendo, in ogni caso, che -pur in caso di positivo accertamento della predetta circostanza- tali crediti dovevano ritenersi comunque prescritti in considerazione dell'assenza di atti interruttivi successivi alla chiusura della procedura fallimentare e sino alla notifica dell'impugnata intimazione.
________
1. Quanto alla censura dell'opponente incentrata sull'omessa notifica degli atti prodromici, sottesi all'impugnata intimazione di pagamento, si osserva che le parti resistenti, e CP_1
, hanno provato documentalmente l'avvenuta notifica di tali atti mediante la produzione CP_4
delle copie degli stessi e dei relativi avvisi di consegna.
Dalle produzioni documentali emerge infatti che:
➢ la cartella esattoriale n. 02720040000212665000 risulta notificata in data 28/4/2004 presso la residenza dell'opponente e ricevuta da persona incaricata (doc. 4 – fascicolo
); CP_4
➢ la cartella esattoriale n. 02720050000104886000 risulta notificata in data 18/2/2005 presso la residenza dell'opponente e ricevuta da persona incaricata (doc. 4 – fascicolo
); CP_4
➢ la cartella esattoriale n. 02720060015700262000 risulta notificata in data 13/12/2006 presso la residenza dell'opponente e ricevuta da familiare convivente (doc. 4 – fascicolo ); CP_4
➢ la cartella esattoriale n. 02720070000829646000 risulta notificata in data 29/6/2007 presso il curatore fallimentare dott. e da questi ricevuta (doc. 4 – Persona_1
fascicolo ); CP_4
➢ l'avviso di addebito n. 32720130000024871000 risulta notificato in data 12/3/2013 presso la residenza dell'opponente (doc. 3 – fascicolo ). CP_1
pagina 4 di 7 Non appare superfluo ricordare che <In tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione>> (Cass.
Sez. 5, Ord. n. 6251 del 09/03/2025).
Pertanto, la regolare notifica degli atti prodromici all'intimazione comporta l'inammissibilità nel presente giudizio di questioni che ineriscano al merito delle pretese creditorie, dato che non risulta proposta opposizione alcuna nei termini di legge, ossia entro quelli previsti dall'art. 24
d.lgs n. 46/99.
In ordine alla cartella n. 02720090000078635000, sebbene non risulti prodotta dall' la CP_4 prova dell'avvenuta notifica, il credito su cui si fonda (contributi dovuti per l'anno 2004) risulta oggetto di richiesta di ammissione al passivo nell'anno 2009 e di conseguente ammissione in data 30.10.2009 (doc. VI – fascicolo ), con interruzione del termine prescrizionale CP_4
quinquennale da ricollegarsi alla domanda di insinuazione.
2. Riguardo alle eccezioni sollevate dall'opponente in ordine all'effettiva coincidenza dei crediti sottesi all'impugnata intimazione a quelli ammessi al passivo nell'ambito della procedura fallimentare, va evidenziato che dalla documentazione prodotta in allegato alle richieste di ammissione al passivo (cfr. estratti di ruolo - doc. VI – fascicolo ) emerge CP_4
l'identità dei crediti portati dalla cartella n. 02720090000078635000 e dall'avviso di addebito n. 32720130000024871000 rispetto a quelli oggetto delle relative richieste di ammissione al passivo fallimentare.
Dunque, è documentalmente provato che le domande d'insinuazione al passivo, poiché corredate dagli estratti di ruolo, che inglobano la cartella n. 02720090000078635000 e l'avviso di addebito n. 32720130000024871000, hanno ad oggetto i crediti su cui si fondano i menzionati titoli.
Nessun dubbio di riconducibilità sussiste con riferimento ai crediti portati dalle cartelle esattoriali n.02720040000212665000, n.02720050000104886000, n.
02720060015700262000 e n. 02720070000829646000, che risultano ammessi al passivo fallimentare con sentenze del Tribunale di Campobasso n.106/12 (le prime due cartelle) e nn.107/12 e 168/12 (la altre), pronunce in cui le indicate cartelle esattoriali sono esplicitamente richiamate (docc. VII, VIII e IX – fascicolo ). CP_4
pagina 5 di 7 3. Tanto premesso, quanto alla eccepita prescrizione “successiva” alla notifica degli atti prodromici, deve in primo luogo osservarsi che il termine prescrizionale è risultato sospeso fino alla data di chiusura del fallimento ed è ricominciato a decorrere dalla data di pronuncia del decreto di chiusura della procedura fallimentare, ossia dal 3.03.2016.
In proposito, va osservato che la domanda di ammissione allo stato passivo, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945 c.c., comma 2, l'interruzione del termine prescrizionale con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale
(Cass., Sez. I, 9 luglio 2020, n. 14527; Cass., Sez. Lav., 20 novembre 2002, n. 16380).
Tuttavia, va pure affermato che né il decreto di chiusura del fallimento né il decreto che rende esecutivo lo stato passivo producono effetti assimilabili a quelli richiesti dall'art. 2953 c.c. di giudicato sostanziale: nel primo caso, infatti, il provvedimento non contiene alcuna specifica statuizione, nell'altro tale valenza è espressamente esclusa dall'art. 96, ult. comma, L.F., ai sensi del quale tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso>>.
Pertanto: per i crediti oggetto di richiesta di ammissione allo stato passivo non interessati dai giudizi di opposizione allo stato passivo (in questo caso quelli portati dalla cartella n.
02720090000078635000 e all'avviso di addebito n. 32720130000024871000 – cfr. doc. VI – fascicolo ) il termine di prescrizione, iniziato nuovamente a decorrere dalla chiusura del CP_4
fallimento, è quello quinquennale, connesso alla natura contributiva della pretesa creditoria;
analogamente, per i crediti oggetto delle statuizioni endofallimentari di ammissione al passivo, conseguenti alle sentenze n.106/12, n.107/12 e n.168/12, non può ritenersi operativo il termine prescrizionale decennale (ex art. 2953 c.c.), applicabile alla sola ipotesi in cui il titolo sia costituito da una sentenza di condanna (cfr. Cass. civ. n. 25790/09 e Cass. civ. n. 668/14) oppure da decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale
(vedi, per tutte Cass. n.1650/2014, Cass. civ. n. 25191/2017) o anche da decreto o sentenza penale di condanna divenuti definitivi.
Ne deriva, dunque, che anche le decisioni che vengono adottate in sede di opposizione allo stato passivo producono - ai sensi dell'art. 96, comma 5, LF - effetti soltanto ai fini del concorso (cd. giudicato endofallimentare), sicché l'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti al di fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, L. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della pagina 6 di 7 domanda di ammissione, precludendone il riesame (Corte di Cassazione, sez. I, civ., ordinanza 3 dicembre 2020 n. 27709; Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 11 marzo 2022 n. 8010; Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 12 aprile 2022, n.
11808).
Pertanto, nel caso di specie, vertendosi in materia di crediti contributivi, è da ritenersi che, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia accertato con valore di giudicato l'esistenza del credito e abbia determinato la conversione in dieci anni della durata del termine prescrizionale, ex art. 2953 c.c. -e tali non possono essere considerati, per le motivazioni precedentemente addotte, né le sentenze nn.106/12, 107/12 e 168/12 emesse dal Tribunale di Campobasso nell'ambito della procedura fallimentare, né il decreto di chiusura del fallimento - continui a trovare applicazione il termine prescrizionale quinquennale.
A ciò consegue che, poiché l'intimazione di pagamento oggetto della odierna opposizione risulta notificata in data 8.05.2024 e, dunque, evidentemente, oltre il quinquennio successivo alla chiusura del fallimento, avvenuta in data 3.03.2016, in assenza di comprovati ulteriori atti interruttivi, i crediti su cui si fonda risultano prescritti per decorso del termine di cinque anni computato a partire dal 3.03.2016.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza delle parti resistenti e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara insussistente il diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione per i crediti di cui alla intimazione di pagamento impugnata;
2) condanna l e l , in solido, al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 CP_4 dell'opponente, , spese che liquida in euro 5.800,00 per compensi, Parte_1
oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 5 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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