Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2024, n. 12220
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Sentenza 26 gennaio 2024

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In tema di reati tributari, la causa di non punibilità dell'adesione all'accertamento, prevista dall'art. 13, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con riguardo ai reati dichiarativi di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, d.lgs. citato per il caso di integrale pagamento del debito tributario effettuato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, non trova applicazione analogica relativamente ai più gravi reati di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5, escludendolo l'assetto complessivo della disciplina dettata dal medesimo d.lgs., che prevede, per essi, la diversa causa di non punibilità del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13, comma 2, d.lgs. citato, nel caso di condotta estintiva del debito tributario esplicitata dall'autore del reato all'Amministrazione finanziaria prima di aver avuto conoscenza dell'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o un trattamento sanzionatorio più mite, ex art. 13-bis, comma 1, nel caso di attività collaborativa iniziata successivamente alla presa di conoscenza dei menzionati accertamenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2024, n. 12220
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12220
    Data del deposito : 26 gennaio 2024

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