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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/10/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA,
All'udienza del 23.10.25 innanzi alla dott. Vincenza Randazzo, delegata dal Presidente della Corte, è chiamata la causa n. 231/2025 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] Parte_1
(ME), il 09/04/1971, rapp.to e difeso da C.F._1 sé stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c. appellante
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, C.F. , P.IVA_1
appellato contumace
Ogg: opposizione a decreto di liquidazione del PSS, emesso dalla Corte d'Appello di Messina, sezione penale
E' comparso l'avv. P. Pino il quale discute la causa, riportandosi all'atto introduttivo ed alle note già depositate
Il Giudice designato
Si ritira in camera di consiglio e ritornato in aula, pronuncia- ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c- la seguente
S E N T E N Z A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 Con ricorso depositato il 14.2.25 l'avv. ha proposto Parte_1 opposizione al Decreto di liquidazione compensi al difensore di persona ammessa al PSS, emesso dalla Corte d'appello di
Messina, sezione penale, il 12.2.25 (letto in udienza) dolendosi:
1) Che la liquidazione sia stata fatta senza distinguere le singole fasi processuali, il che ha impedito sia la verifica delle somme liquidate per ciascuna di esse, sia del rispetto dei minimi di tariffa;
ciò, sebbene risultasse dagli atti che il difensore istante aveva patrocinato in tutte le fasi;
2) Che non siano stati comunque rispettati i valori minimi di cui all'art. 12 del D.M. 55/2014. Infatti, non è stata fornita alcuna motivazione delle ragioni per le quali la Corte ha decurtato del
50% i valori medi, non potendosi considerare tale la stereotipata affermazione di cui al decreto opposto (“ritenuta l'opera prestata e la complessità del processo, in linea con valori di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in applicazione dell'art. 82 d.P.R. 115/2002 secondo i parametri vigenti di cui all'art. 12 D.M. cit.”);
3) Che non gli siano stati riconosciuti i valori medi ed in ogni caso una somma non inferiore ad euro 1.418,00 già ridotta di un terzo ex lege (così determinata: € 236,50 per la fase studio, €
472,50 per la fase introduttiva, € 709,00 per la fase istruttoria ed
€ 709,00 per la fase decisionale;
dunque € 2.127,00: 3x2=
1418,009 oltre al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA.
Non si è costituito il resistente. CP_1
* * *
2 -Va dichiarata la contumacia del , non costituitosi CP_1 nonostante la regolare notificazione del ricorso in opposizione e del decreto con cui è stata fissata la trattazione.
-Risulta dagli atti e dalla stessa liquidazione effettuata dalla Corte
d'Appello che l'avv. P. Pino ha difeso Parte_2 innanzi alla sezione penale, in esito al gravame proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. n. 861/2023, del 23 giugno 2023, nel procedimento penale iscritto al N.
550/2019 R.G.T. e N. 1197/2017 R.G.N.R., con cui la Pt_2 veniva dichiarata colpevole dei reati ascritti e, previa concessione delle attenuanti generiche, prevalenti sulle contestate aggravanti,
e ritenuta la continuazione, condannata alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, e dei danni in favore delle costituite parti civili, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale.
In particolare, sono stati prodotti: l'atto di appello, contenente l'articolazione di 5 motivi;
i verbali di 4 udienze, di cui una istruttoria, l'ordinanza istruttoria emessa dal collegio, le conclusioni scritte per l'udienza del 12.6.24, la sentenza, con cui la -che rispondeva di ben 5 capi d'imputazione- è stata Pt_2 assolta dai capi a), b), d), e), perché il fatto non sussiste, e dal capo c), perché il fatto non costituisce reato.
Orbene, appare esigua la liquidazione di € 916,00 a titolo di compensi, operata dalla sezione penale, atteso che è inferiore ai minimi e che l'entità ed il pregio dell'opera prestata, visti anche alla luce dell'esito conseguito, ossia il ribaltamento della decisione emessa dal Tribunale, legittimavano -stante,
3 comunque, la non complessità dei fatti- l'applicazione di compensi compresi tra i valori minimi ed medi, in ragione di €
250 per la fase studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 750,00 per la fase dibattimentale, ed € 750,00 per la fase decisione, per un complessivo importo di € 2.250,00, che ridotto di 1/3 si determina in € 1.500, oltre spese generali al 15%, iva e cassa.
In tal senso, quindi, va rideterminato l'importo di cui al decreto impugnato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i minimi dello scaglione di valore (fino ad € 1.100,00).
P.Q.M.
Il Giudice delegato, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'avv. , avverso il decreto di liquidazione compensi Parte_1 al difensore di soggetto ammesso al PSS, emesso nel procedimento n. 279/24 R.G.A., ridetermina gli importi liquidati a favore del suddetto in € 1.500,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa.
Condanna il al pagamento in favore dell'opponente CP_1 delle spese del presente procedimento, che liquida in € 464,20, di cui € 127,20 per spese ed € 337,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
Il Giudice delegato dott. Vincenza Randazzo
4
All'udienza del 23.10.25 innanzi alla dott. Vincenza Randazzo, delegata dal Presidente della Corte, è chiamata la causa n. 231/2025 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] Parte_1
(ME), il 09/04/1971, rapp.to e difeso da C.F._1 sé stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c. appellante
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, C.F. , P.IVA_1
appellato contumace
Ogg: opposizione a decreto di liquidazione del PSS, emesso dalla Corte d'Appello di Messina, sezione penale
E' comparso l'avv. P. Pino il quale discute la causa, riportandosi all'atto introduttivo ed alle note già depositate
Il Giudice designato
Si ritira in camera di consiglio e ritornato in aula, pronuncia- ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c- la seguente
S E N T E N Z A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 Con ricorso depositato il 14.2.25 l'avv. ha proposto Parte_1 opposizione al Decreto di liquidazione compensi al difensore di persona ammessa al PSS, emesso dalla Corte d'appello di
Messina, sezione penale, il 12.2.25 (letto in udienza) dolendosi:
1) Che la liquidazione sia stata fatta senza distinguere le singole fasi processuali, il che ha impedito sia la verifica delle somme liquidate per ciascuna di esse, sia del rispetto dei minimi di tariffa;
ciò, sebbene risultasse dagli atti che il difensore istante aveva patrocinato in tutte le fasi;
2) Che non siano stati comunque rispettati i valori minimi di cui all'art. 12 del D.M. 55/2014. Infatti, non è stata fornita alcuna motivazione delle ragioni per le quali la Corte ha decurtato del
50% i valori medi, non potendosi considerare tale la stereotipata affermazione di cui al decreto opposto (“ritenuta l'opera prestata e la complessità del processo, in linea con valori di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in applicazione dell'art. 82 d.P.R. 115/2002 secondo i parametri vigenti di cui all'art. 12 D.M. cit.”);
3) Che non gli siano stati riconosciuti i valori medi ed in ogni caso una somma non inferiore ad euro 1.418,00 già ridotta di un terzo ex lege (così determinata: € 236,50 per la fase studio, €
472,50 per la fase introduttiva, € 709,00 per la fase istruttoria ed
€ 709,00 per la fase decisionale;
dunque € 2.127,00: 3x2=
1418,009 oltre al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA.
Non si è costituito il resistente. CP_1
* * *
2 -Va dichiarata la contumacia del , non costituitosi CP_1 nonostante la regolare notificazione del ricorso in opposizione e del decreto con cui è stata fissata la trattazione.
-Risulta dagli atti e dalla stessa liquidazione effettuata dalla Corte
d'Appello che l'avv. P. Pino ha difeso Parte_2 innanzi alla sezione penale, in esito al gravame proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. n. 861/2023, del 23 giugno 2023, nel procedimento penale iscritto al N.
550/2019 R.G.T. e N. 1197/2017 R.G.N.R., con cui la Pt_2 veniva dichiarata colpevole dei reati ascritti e, previa concessione delle attenuanti generiche, prevalenti sulle contestate aggravanti,
e ritenuta la continuazione, condannata alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, e dei danni in favore delle costituite parti civili, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale.
In particolare, sono stati prodotti: l'atto di appello, contenente l'articolazione di 5 motivi;
i verbali di 4 udienze, di cui una istruttoria, l'ordinanza istruttoria emessa dal collegio, le conclusioni scritte per l'udienza del 12.6.24, la sentenza, con cui la -che rispondeva di ben 5 capi d'imputazione- è stata Pt_2 assolta dai capi a), b), d), e), perché il fatto non sussiste, e dal capo c), perché il fatto non costituisce reato.
Orbene, appare esigua la liquidazione di € 916,00 a titolo di compensi, operata dalla sezione penale, atteso che è inferiore ai minimi e che l'entità ed il pregio dell'opera prestata, visti anche alla luce dell'esito conseguito, ossia il ribaltamento della decisione emessa dal Tribunale, legittimavano -stante,
3 comunque, la non complessità dei fatti- l'applicazione di compensi compresi tra i valori minimi ed medi, in ragione di €
250 per la fase studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 750,00 per la fase dibattimentale, ed € 750,00 per la fase decisione, per un complessivo importo di € 2.250,00, che ridotto di 1/3 si determina in € 1.500, oltre spese generali al 15%, iva e cassa.
In tal senso, quindi, va rideterminato l'importo di cui al decreto impugnato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i minimi dello scaglione di valore (fino ad € 1.100,00).
P.Q.M.
Il Giudice delegato, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'avv. , avverso il decreto di liquidazione compensi Parte_1 al difensore di soggetto ammesso al PSS, emesso nel procedimento n. 279/24 R.G.A., ridetermina gli importi liquidati a favore del suddetto in € 1.500,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa.
Condanna il al pagamento in favore dell'opponente CP_1 delle spese del presente procedimento, che liquida in € 464,20, di cui € 127,20 per spese ed € 337,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
Il Giudice delegato dott. Vincenza Randazzo
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