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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 539/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
D'ALTERIO GERARDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4404/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbricato A4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250028864065000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250028864065000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006803PF2019 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 103641PF2020 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 205/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ricorre avverso la cartella di pagamento n. 0282025002886406500 notificata il 21/07/2025 relativa al mancato pagamento della tassa aut 2019-2020 per l'importo di €552,74.
Eccepisce la nullità ed illegittimità assoluta della richiesta di pagamento, in quanto l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato, ne chiede l'annullamento, con condanna alle spese con distrazione.
Si costituisce l'ADER che in primis dichiara il difetto di legittimazione passiva per l'attività precedente e chiama in causa l'ente impositore, successivamente difende il suo operato e chiede il rigetto del ricorso.
Non si costituisce la Regione Campania anche se chiamata in causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Questo Giudice osserva che nel caso in cui si contesti il regolare procedimento notificatorio degli atti, come nel caso di specie, la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione è ferma nell'onerare l'amministrazione di provare il corretto perfezionamento della procedura notificatoria. In materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del contribuente destinatario. Secondo tale considerazione l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale anche se regolarmente notificato. La notificazione non è difatti un elemento costitutivo dell'atto, ma condizione di efficacia (Cassazione SU n.
40543) e quella della cartella di pagamento equivale alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto
(Cassazione SU n. 7822/2020)).Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 546/92 di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli.
Nel caso di specie considerato che la Regione Campania non si è costituito in giudizio e conseguentemente non ha provato la regolarità del procedimento notificatorio degli atti, ne determina l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese di quest'ultima.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso , condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in € 200,00 oltre oneri di legge se dovuti a favore del procuratore costituito .
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
D'ALTERIO GERARDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4404/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbricato A4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250028864065000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250028864065000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006803PF2019 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 103641PF2020 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 205/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ricorre avverso la cartella di pagamento n. 0282025002886406500 notificata il 21/07/2025 relativa al mancato pagamento della tassa aut 2019-2020 per l'importo di €552,74.
Eccepisce la nullità ed illegittimità assoluta della richiesta di pagamento, in quanto l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato, ne chiede l'annullamento, con condanna alle spese con distrazione.
Si costituisce l'ADER che in primis dichiara il difetto di legittimazione passiva per l'attività precedente e chiama in causa l'ente impositore, successivamente difende il suo operato e chiede il rigetto del ricorso.
Non si costituisce la Regione Campania anche se chiamata in causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Questo Giudice osserva che nel caso in cui si contesti il regolare procedimento notificatorio degli atti, come nel caso di specie, la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione è ferma nell'onerare l'amministrazione di provare il corretto perfezionamento della procedura notificatoria. In materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del contribuente destinatario. Secondo tale considerazione l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale anche se regolarmente notificato. La notificazione non è difatti un elemento costitutivo dell'atto, ma condizione di efficacia (Cassazione SU n.
40543) e quella della cartella di pagamento equivale alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto
(Cassazione SU n. 7822/2020)).Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 546/92 di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli.
Nel caso di specie considerato che la Regione Campania non si è costituito in giudizio e conseguentemente non ha provato la regolarità del procedimento notificatorio degli atti, ne determina l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese di quest'ultima.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso , condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in € 200,00 oltre oneri di legge se dovuti a favore del procuratore costituito .