Sentenza breve 29 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 29/10/2021, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/10/2021
N. 01309/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00742/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 742 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Rigotti, Enrico Varali, Cristina Bono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Questura-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'annullamento
del silenzio serbato sull'istanza presentata dal ricorrente in data 14.10.2019 volta a ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ex art. 9 del d.lgs. 286/1998, nonché accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza con un provvedimento espresso conclusivo del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 la dott.ssa Alessandra Farina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a., notificato via pec il 30 giugno 2021 e depositato il successivo 15 luglio 2021, è stato chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione intimata in ordine all’istanza presentata dal ricorrente, volta al rilascio del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti previa conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui era titolare, con conseguente condanna dell’amministrazione a provvedere con provvedimento espresso sull’istanza di conversione.
L’amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, rilevava preliminarmente il difetto di giurisdizione e comunque l’improcedibilità del ricorso, avendo la Questura di-OMISSIS- provveduto in ordine all’istanza del ricorrente.
Con nota depositata in data 15 ottobre 2021 la difesa istante dava atto della cessazione dello stato di inerzia del procedimento, essendo pervenuta al ricorrente la comunicazione della convocazione presso la Questura di-OMISSIS- per il giorno 17 agosto 2021 ai fini della consegna del permesso, da cui la cessazione della materia del contendere.
Il ricorso è stato quindi chiamato alla Camera di Consiglio del 20 ottobre 2021 e quindi trattenuto in decisione, come da verbale.
Il Collegio, ritenuta la sussistenza della giurisdizione, trattandosi di questione devoluta alla competenza del giudice amministrativo, preso atto della dichiarazione resa dal difensore di parte ricorrente, essendo venuta meno l’inerzia dell’amministrazione, non può che dichiarare cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, attesa la tempistica che ha connotato il procedimento de quo, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO