Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2006, n. 17480
CASS
Sentenza 4 aprile 2006

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La nuova formulazione dell'art. 163 cod. pen. - introdotta con la Legge 11 giugno 2004, n. 145, in virtù della quale si tiene conto per la sospensione condizionale della pena solo di quella detentiva, si applica anche ai procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore della legge era stato già celebrato il giudizio di appello. Pertanto, nel caso in cui la modifica intervenuta renda possibile l'applicazione del beneficio, il giudice di legittimità, investito della questione, deve disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per consentire la necessaria valutazione di merito sulla questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2006, n. 17480
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17480
    Data del deposito : 4 aprile 2006

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