Sentenza 4 aprile 2006
Massime • 1
La nuova formulazione dell'art. 163 cod. pen. - introdotta con la Legge 11 giugno 2004, n. 145, in virtù della quale si tiene conto per la sospensione condizionale della pena solo di quella detentiva, si applica anche ai procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore della legge era stato già celebrato il giudizio di appello. Pertanto, nel caso in cui la modifica intervenuta renda possibile l'applicazione del beneficio, il giudice di legittimità, investito della questione, deve disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per consentire la necessaria valutazione di merito sulla questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2006, n. 17480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17480 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 04/04/2006
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 531
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 031961/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA BE N. IL 01/03/1974;
avverso SENTENZA del 21/04/2004 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO GIOACCHINO che ha concluso per l'annullamento con rinvio quanto all'invocata sospensione, rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
HO LL propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che, in data 21 aprile 2004, confermava la sentenza con la quale il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Trieste, in sede di giudizio abbreviato, riconoscendo la penale responsabilità del predetto per i reati di cui agli artt. 81, 110, 416 c.p. e L. n. 40 del 1998, art. 10 commi 1 e 3, lo aveva condannato alla pena anni due di reclusione e lire 12.000.000 di multa.
Il ricorrente eccepisce:
Violazione degli articoli 224 e 137 c.p.p. per aver ritenuto accertato che la voce dell'interlocutore delle telefonate effettuate dall'utenza intestata a HO LL fosse del predetto sulla base della opinione espressa da un interprete senza disporre una perizia fonica e che, in ogni caso, non risultava verbalizzata la dichiarazione del predetto interprete, (art. 606 c.p.p., lett. c);
Erronea applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, nn. 1, 3, 5 per aver ritenuto realizzato il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, benché dalle telefonate emergesse che l'interlocutore si preoccupava di persone già entrate in Italia, e non già che egli fosse partecipe di attività rivolte ad organizzare o a favorire tale ingresso (art.606 c.p.p., lett. b);
Difetto di motivazione in ordine alla spiegazione formulata della separazione fra lo MM e l'HO LL da una parte e LU DR e BE AT dall'altra che sarebbe stata puramente momentanea in attesa di reincontrarsi in un luogo più tranquillo e, comunque, manifesta illogicità della spiegazione fornita (art.606 c.p.p. lett. e));
Erronea applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10, n. 1 e n. 3 per non aver rilevato che l'ipotesi di cui al n. 3 sopra citato rappresenta una aggravante del reato base previsto al n. 1, con la conseguenza che la concessione delle attenuanti generiche, sia pure equivalenti, comportava l'applicazione della pena prevista dal predetto n. 1; e difetto di motivazione in ordine all'applicazione di una pena che si avvicina al massimo consentito (art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e)). Con motivo aggiunto il ricorrente, premesso che dopo dieci giorni dalla presentazione del ricorso era stata emanata la L. 11 giugno 2004, n. 145 in virtù della quale si è resa possibile la concessione della sospensione condizionale della pena anche nel caso vi sia condanna alla pena pecuniaria oltre a quella detentiva di anni due, chiedeva in ogni caso l'applicazione del predetto beneficio previo annullamento della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno disattesi i primi quattro motivi di ricorso.
Con i primi due, infatti, il ricorrente si limita a riproporre in questa sede questioni già sottoposte all'esame della corte di merito alle quali quest'ultima ha già fornito risposta logica ed esauriente.
In relazione al primo motivo, infatti, il giudice d'appello ha chiarito che l'identificazione della voce del HO LL, di cui alle intercettazioni telefoniche, sarebbe stata fatta da un interprete nominato ausiliario di p.g. per l'intero procedimento penale ed ha precisato anche, con motivazione assolutamente logica e congruente, in relazione alla quale il ricorrente non ha fornito in questa sede rilievi specifici, le ragioni per le quali aveva ritenuta raggiunta con certezza la prova dell'identificazione (punto 11.1. della sentenza impugnata).
Sostanzialmente, dunque, la corte di merito ha ritenuto, con valutazione insindacabile in questa sede, raggiunta la prova della riconducibilità dei dialoghi intercettati al ricorrente sulla base di una serie di elementi, si ribadisce, tutti specificamente indicati, ne' in presenza di diverse possibilità di accertamento si può ritenere sussistere per il giudice l'obbligo di disporre comunque la perizia.
Questa Corte ha già chiarito, infatti, che in tema di intercettazione di conversazioni telefoniche e ambientali, qualora venga contestata dall'imputato l'identificazione delle persone colloquianti, non è indispensabile che venga disposta una perizia fonica per il relativo accertamento, ben potendo il giudice trarre il suo convincimento in base a circostanze che consentano di risalire alla loro identità con certezza (Sez., 6, n. 24438 del 06/05/2005 Rv. 231856). La sentenza si sofferma in maniera logica ed esaustiva specificamente anche sul ruolo di collaborazione avuto dal ricorrente nell'ingresso illegale dei suoi connazionali, citando al riguardo specifiche telefonate ed evidenziando anche che uno degli interlocutori - MI -, il quale aveva definito la propria posizione con sentenza di patteggiamento, aveva confermato al PM prima ed al GIP poi non solo la penetrazione in Italia dei clandestini di origine Bengalese dall'Ucraina, ma anche la conoscenza di HO LL - che aveva fatto entrare in Italia anche molti suoi parenti - fin dal Bangla Desh;
nonché la circostanza che ZA era insieme con HO nell'incontro di Mestre con UC, nel quale quest'ultimo doveva ricevere del danaro dal primo. E, dunque, appare senz'altro adeguata ed esente da censure sul piano della logica e della correttezza motivazionale la decisione impugnata anche in relazione al secondo ed al terzo motivo di ricorso.
Del resto, e ciò vale per tutti i motivi sin qui esaminati, vanno sempre ricordati i limiti del sindacato della Corte sulle sentenze impugnate.
Al riguardo le Sezioni Unite hanno affermato, infatti, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (SU 1997 n. 6402, Rv 207944, Dessimone ed altri).
Infondato appare, infine, anche il quarto motivo di ricorso. La decisione di appello conferma, infatti la motivazione di primo grado secondo cui, per effetto del giudizio di equiparazione delle circostanze attenuanti ed aggravanti, il reato di cui al D.Lgs. n.268 del 1998, art. 12, commi 1 e 3 - ritenuto più grave rispetto agli altri ipotizzati - doveva essere ricondotto quoad poenam alla previsione del comma 1.
Quanto alle circostanze ostative ad un più mite trattamento sanzionatorio la corte di merito, con motivazione ancora una volta ineccepibile sotto il profilo della legittimità, adempie all'onere di indicare le ragioni per le quali ritiene di non potere aderire alle richieste dell'appellante HO essenzialmente individuandole nella reiterazione degli episodi criminosi e nella mancanza di segnali di resipiscenza e di rimeditazione dei comportamenti criminosi.
È invece accoglibile il quinto motivo di ricorso consentendo effettivamente ora la L. n. 145 del 2004 la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena in relazione alla entità della pena inflitta.
Trattandosi, in ogni caso di decisione subordinata a specifica valutazione di merito, questa Corte deve disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente a questo aspetto in modo da consentire, in sede di rinvio, lo specifico esame della questione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2006