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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/08/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 263/25 P.U.
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione Civile ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Luca Fuzio - Presidente estensore dott. Luca Verzeni - Giudice dott. Maria Magrì - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 263/25 P.U. promosso con ricorso ex art. 40 C.C.I.I. per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 07.07.2025
da
(P.I./C.F.: Parte_1
), in persona dell'Amministratrice Unica Legale Rappresentante pro P.IVA_1 tempore Sig.ra con sede legale in Bergamo (BG) via San Giorgio CP_1
6
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Mazza del Foro di Varese, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Varese, Via Piave n. 3
ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio depositato in data 07.07.2025 da
[...]
(P.I./C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratrice Unica Legale Rappresentante pro tempore Sig.ra
[...] con sede legale in Bergamo (BG) via San Giorgio 6 ; CP_1
considerato che la debitrice nel costituirsi ha prodotto la documentazione contabile richiesta;
pagina1 di 3 rilevato che all'udienza del 13.08.2025 la ricorrente ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale: nello specifico, i bilanci prodotti dalla ricorrente attestano inequivocabilmente il superamento di tutti i parametri richiesti dall'art. 2 1° c. lett. d) C.C.I.I.; considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in Bergamo, Comune sede dell'intestato Tribunale;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa avente ad oggetto, tra l'altro, “il commercio all'ingrosso, al dettaglio ed anche per corrispondenza, in italia e all'estero, di articoli promozionali e oggetti da regalo, di articoli erboristici preselezionati, di articoli parasanitari e di cosmesi, nonche' di alimentari, con promozioni a mezzo stampa, radiofoniche, televisive e sponsorizzazioni varie, ai fini della vendita dei prodotti commercializzati, nonche' l'organizzazione di incontri per vendite a domicilio, per conto di altre aziende, anche in settori diversi.…”, e non è provato che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto, infine, che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come manifestamente confessato in ricorso dalla medesima società e come prova l'elevato ammontare dei debiti maturati, e che ricorra l'incapacità di farvi fronte come pacificamente ammessa dalla stessa ricorrente;
ritenuto di indicare come curatore il rag. con Studio in Persona_1
Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n. 12 e, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
(P.I./C.F.: , in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratrice Unica Legale Rappresentante pro tempore Sig.ra con sede legale in Bergamo (BG) via San Giorgio 6; CP_1
Nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
Nomina Curatore il rag. con Studio in Bergamo, Passaggio Persona_1
Canonici Lateranensi n. 12;
pagina2 di 3 Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 16.12.2025, ore 11.00; Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 13 agosto 2025
Il Presidente estensore
Dott. Luca Fuzio
pagina3 di 3
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione Civile ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Luca Fuzio - Presidente estensore dott. Luca Verzeni - Giudice dott. Maria Magrì - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 263/25 P.U. promosso con ricorso ex art. 40 C.C.I.I. per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 07.07.2025
da
(P.I./C.F.: Parte_1
), in persona dell'Amministratrice Unica Legale Rappresentante pro P.IVA_1 tempore Sig.ra con sede legale in Bergamo (BG) via San Giorgio CP_1
6
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Mazza del Foro di Varese, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Varese, Via Piave n. 3
ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio depositato in data 07.07.2025 da
[...]
(P.I./C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratrice Unica Legale Rappresentante pro tempore Sig.ra
[...] con sede legale in Bergamo (BG) via San Giorgio 6 ; CP_1
considerato che la debitrice nel costituirsi ha prodotto la documentazione contabile richiesta;
pagina1 di 3 rilevato che all'udienza del 13.08.2025 la ricorrente ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale: nello specifico, i bilanci prodotti dalla ricorrente attestano inequivocabilmente il superamento di tutti i parametri richiesti dall'art. 2 1° c. lett. d) C.C.I.I.; considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in Bergamo, Comune sede dell'intestato Tribunale;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa avente ad oggetto, tra l'altro, “il commercio all'ingrosso, al dettaglio ed anche per corrispondenza, in italia e all'estero, di articoli promozionali e oggetti da regalo, di articoli erboristici preselezionati, di articoli parasanitari e di cosmesi, nonche' di alimentari, con promozioni a mezzo stampa, radiofoniche, televisive e sponsorizzazioni varie, ai fini della vendita dei prodotti commercializzati, nonche' l'organizzazione di incontri per vendite a domicilio, per conto di altre aziende, anche in settori diversi.…”, e non è provato che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto, infine, che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come manifestamente confessato in ricorso dalla medesima società e come prova l'elevato ammontare dei debiti maturati, e che ricorra l'incapacità di farvi fronte come pacificamente ammessa dalla stessa ricorrente;
ritenuto di indicare come curatore il rag. con Studio in Persona_1
Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n. 12 e, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
(P.I./C.F.: , in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratrice Unica Legale Rappresentante pro tempore Sig.ra con sede legale in Bergamo (BG) via San Giorgio 6; CP_1
Nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
Nomina Curatore il rag. con Studio in Bergamo, Passaggio Persona_1
Canonici Lateranensi n. 12;
pagina2 di 3 Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 16.12.2025, ore 11.00; Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 13 agosto 2025
Il Presidente estensore
Dott. Luca Fuzio
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