Art. 3. 1. Costituiscono entrate proprie dell'Istituto:
a) i corrispettivi dei servizi prestati agli operatori economici pubblici o privati, come indicati dall'articolo 2, comma 1, e determinati con delibere del consiglio di amministrazione soggette all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero ovvero adottate su sua richiesta;
b) assegnazioni annuali, a carico del bilancio dello Stato, a fronte di servizi prestati a richiesta delle amministrazioni dello Stato o compresi nel programma promozionale.
2. A fronte delle spese generali non coperte dalle entrate di cui al comma 1, e' attribuito all'Istituto un contributo alle spese di funzionamento in Italia e all'estero, in conformita' a quanto previsto dalla tabella D della legge finanziaria per il 1989 alla voce Ministero del commercio con l'estero - legge 31 maggio 1975, n. 185 , pari a lire 190 miliardi per il 1989, 195 miliardi per il 1990 e 200 miliardi per il 1991. Alla determinazione del contributo negli anni successivi si provvede a norma dell' articolo 11-quater della legge 5 agosto 1978, n. 468 , adeguandolo con riferimento al tasso di inflazione ovvero riducendolo in relazione ai risultati delle analisi di cui al successivo comma 3. All'erogazione del contributo si provvede in unica soluzione, all'inizio di ciascun anno finanziario, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.
3. In allegato alla relazione di cui al comma 2 dell'articolo 1, l'Istituto fornisce dettagliati elementi informativi, sulla base del proprio sistema di contabilita' analitica di tipo industriale, sui costi delle attivita' espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare:
a) la quota dei costi generali non ripartibili;
b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attivita' espletate o dei servizi prestati;
c) la differenza, per i servizi prestati dietro corrispettivo, tra il prezzo di mercato e le tariffe agevolate in concreto applicate.
Note all'art. 3:
- La tabella D allegata alla legge n. 451/1988 (Legge finanziaria 1989) concerne "Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria".
- La legge n. 185/1975 concerne il potenziamento e la razionalizzazione dell'attivita' di promozione delle esportazioni italiane.
- Il testo dell' art. 11-quater della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), aggiunto dall' art. 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , e' il seguente:
"Art. 11-quater (Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente). - 1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonche' le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge finanziaria puo' annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva a norma dell'art. 11, comma 3, lettera c).
2. Le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge finanziaria. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
3. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge finanziaria a norma dell'art. 11, comma 3, lettera d).
4. Il disegno di legge finanziaria indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'art. 11, comma 3, lettera c), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilita' speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data".
L'articolo surriportato richiama l'art. 11, comma 3, lettere c) e d), della legge stessa, il cui testo e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
(Omissis);
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".
a) i corrispettivi dei servizi prestati agli operatori economici pubblici o privati, come indicati dall'articolo 2, comma 1, e determinati con delibere del consiglio di amministrazione soggette all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero ovvero adottate su sua richiesta;
b) assegnazioni annuali, a carico del bilancio dello Stato, a fronte di servizi prestati a richiesta delle amministrazioni dello Stato o compresi nel programma promozionale.
2. A fronte delle spese generali non coperte dalle entrate di cui al comma 1, e' attribuito all'Istituto un contributo alle spese di funzionamento in Italia e all'estero, in conformita' a quanto previsto dalla tabella D della legge finanziaria per il 1989 alla voce Ministero del commercio con l'estero - legge 31 maggio 1975, n. 185 , pari a lire 190 miliardi per il 1989, 195 miliardi per il 1990 e 200 miliardi per il 1991. Alla determinazione del contributo negli anni successivi si provvede a norma dell' articolo 11-quater della legge 5 agosto 1978, n. 468 , adeguandolo con riferimento al tasso di inflazione ovvero riducendolo in relazione ai risultati delle analisi di cui al successivo comma 3. All'erogazione del contributo si provvede in unica soluzione, all'inizio di ciascun anno finanziario, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.
3. In allegato alla relazione di cui al comma 2 dell'articolo 1, l'Istituto fornisce dettagliati elementi informativi, sulla base del proprio sistema di contabilita' analitica di tipo industriale, sui costi delle attivita' espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare:
a) la quota dei costi generali non ripartibili;
b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attivita' espletate o dei servizi prestati;
c) la differenza, per i servizi prestati dietro corrispettivo, tra il prezzo di mercato e le tariffe agevolate in concreto applicate.
Note all'art. 3:
- La tabella D allegata alla legge n. 451/1988 (Legge finanziaria 1989) concerne "Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria".
- La legge n. 185/1975 concerne il potenziamento e la razionalizzazione dell'attivita' di promozione delle esportazioni italiane.
- Il testo dell' art. 11-quater della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), aggiunto dall' art. 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , e' il seguente:
"Art. 11-quater (Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente). - 1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonche' le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge finanziaria puo' annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva a norma dell'art. 11, comma 3, lettera c).
2. Le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge finanziaria. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
3. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge finanziaria a norma dell'art. 11, comma 3, lettera d).
4. Il disegno di legge finanziaria indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'art. 11, comma 3, lettera c), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilita' speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data".
L'articolo surriportato richiama l'art. 11, comma 3, lettere c) e d), della legge stessa, il cui testo e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
(Omissis);
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".