Sentenza 4 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 6 maggio 2026
Commentario • 1
- 1. Il malfunzionamento delle piattaforme digitali nelle procedure di affidamentoBenedetta Sciuto · https://www.irpa.eu/pubblicazioni/contributi/ · 8 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 06/05/2026, n. 3536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3536 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03536/2026REG.PROV.COLL.
N. 08865/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8865 del 2025, proposto da
GO AT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B082BDC36E, rappresentato e difeso dagli avvocati Miriam Fersini, Guglielmo Panucci, con domicilio eletto presso lo studio Miriam Fersini in Pavia, viale Liberta' n. 24;
contro
Segretariato Generale della Difesa e Dir. Nazionale Armamenti - Dir. Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate 9^ Div, non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AL IA CE IA S.p.A., anche per conto del costituendo r.t.i., non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13209/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il Cons. EP LU AR e uditi per le parti gli avvocati Guglielmo Panucci in proprio e in delega dell'avv. Miriam Fersini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, pronunciando su due ricorsi riuniti, entrambi proposti dalla società GO AT s.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo r.t.i. (composto da GO AT s.r.l. – Intelsat Global Sales and Marketing Ltd – TIM S.p.a.) contro il Ministero della Difesa e nei confronti della AL IA CE IA s.p.a., ha deciso come segue:
A) quanto al ricorso iscritto al n. 14178/2024:
- ha respinto il ricorso introduttivo avente ad oggetto il provvedimento emesso dal Ministero della Difesa il 12 novembre 2024, di esclusione della ricorrente dalla procedura ristretta per “ la fornitura, lancio e messa in orbita di satellite per telecomunicazioni nonché della fornitura della stazione di terra ”;
- ha dichiarato irricevibili per tardività i motivi aggiunti depositati il 16 maggio 2025 aventi ad oggetto i provvedimenti di revoca della determinazione a contrarre e degli atti collegati, relativi alla revoca in autotutela dell’intera procedura;
B) quanto al ricorso iscritto al n. 5412/2025:
- ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento avente ad oggetto i provvedimenti assunti in autotutela dal Ministero della Difesa per revocare l’indizione della procedura di gara;
- ha respinto nel merito la domanda risarcitoria.
1.1. La sentenza ricostruisce come segue i fatti rilevanti ai fini della decisione:
- il provvedimento di esclusione contiene la seguente motivazione: “ il costituendo R.T.I. composto da GO AT S.r.l.,Intelsat Global Sales & Marketing Ltd, Tim S.p.a. è stato escluso dalla procedura di gara in oggetto ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 ”, in quanto nel termine perentorio del 25.07.2024, assegnato dalla Commissione di prequalifica per il soccorso istruttorio, non ha depositato la documentazione richiesta, riferendo solo in data 26.07.2024 (con p.e.c.) che l’adempimento era stato precluso a causa di asseriti disservizi della piattaforma telematica registrati in data 25.07.2024, la documentazione, pertanto, era stata successivamente trasmessa a mezzo PEC;
- infatti, con il verbale del 15.07.24 la Commissione di prequalifica, avendo rilevato la carenza di taluni elementi documentali richiesti dalla lex specialis ai fini della comprova dei requisiti, aveva ammesso entrambi gli operatori economici partecipanti alla selezione (i.e. il costituendo RTI composto da GO AT S.r.l., Intelsat Global Sales & Marketing Ltd, Tim S.p.a e il costituendo R.T.I. composto da Arianespace S.a.S., AL IA CE IA S.p.a., Telespazio S.p.a., AL IA CE France S.a.s.) al soccorso istruttorio da espletare entro il termine (perentorio) del 25.07.2024;
- il RTI GO non produceva i documenti richiesti nel termine assegnato e segnalava alla stazione appaltante, il giorno successivo alla scadenza, con p.e.c. in data 26.07.2024, che l’invio dei documenti integrativi era stato impedito dal malfunzionamento della piattaforma telematica dedicata alla gara, che non le aveva consentito di caricare la documentazione richiesta;
- considerato il disservizio segnalato dalla GO e in ragione dell’automatismo espulsivo previsto dall’art. 101, co. 2 del D. Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante, con la lettera prot. 19907 del 30.09.2024, chiedeva alla NS S.p.a., in qualità di responsabile della piattaforma, di confermare attraverso accesso alle informazioni di sistema se “ il mancato caricamento, nell’area comunicazioni delle risposte al soccorso istruttorio della GO – SA S.r.l. fosse dovuto ad un effettivo disservizio della piattaforma telematica nel giorno 25.07.2024 ”;
-tuttavia, con il riscontro fornito in data 09.10.24, NS S.p.a. escludeva malfunzionamenti del sistema che potevano aver impedito all’operatore economico GO – SA S.r.l. di accedere al sistema ed inviare la documentazione richiesta dalla stazione appaltante attraverso l’Area Comunicazioni nella giornata del 25.07.2024;
- pertanto la Commissione, con il verbale del 22.10.2024, ha ritenuto che l’inadempimento della GO – SA S.r.l., in qualità di mandataria del costituendo RTI, alla richiesta di soccorso istruttorio formulata dall’Amministrazione non era imputabile a terzi o diversamente giustificabile per causa forza maggiore ed ha avanzato proposta di esclusione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D. Lgs. n.36/2023;
- ad uguale esito la stazione appaltante è pervenuta anche con riferimento all’altro RTI concorrente e, pertanto, con i fogli prot. M_D A009822 REG2024 23312 e 23319 del 12.11.2024 ha rispettivamente comunicato ai due operatori l’esclusione dalla procedura di gara in argomento ai sensi dell’art. 101, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
1.2. Il Tribunale -esposti i quattro motivi di ricorso e dato atto della resistenza del Ministero della Difesa, nonché del deposito di relazione tecnica redatta da esperto informatico per conto della società ricorrente- ha illustrato le sopravvenienze procedurali - consistite nella revoca della procedura di gara con provvedimento ministeriale del 26 febbraio 2025 (del quale la sentenza riporta la motivazione) - e processuali -consistite nella presentazione, avverso tale ultimo provvedimento, del ricorso per motivi aggiunti (notificato il 3 maggio 2025 e depositato il 16 maggio 2025) e del separato concomitante ricorso n. 5412 del 2025 (notificato il 18 aprile 2025 e depositato il 2 maggio 2025), dei quali la sentenza riporta le censure, pressoché coincidenti, e la subordinata domanda di risarcimento del danno.
1.3. Il Tribunale, riuniti i ricorsi, ha trattato per primo il ricorso più risalente nel tempo, non solo per ragioni cronologiche ma anche di priorità logico-giuridica in quanto, essendo stato impugnato il provvedimento di esclusione, era in questione la legittimazione della ricorrente GO SA S.r.l. (e del costituendo RTI che la stessa era chiamata a rappresentare) a partecipare alla procedura selettiva per cui è causa.
1.3.1. Riepilogate le risultanze in atti, i motivi di ricorso sono stati trattati congiuntamente, avendo “ tutti, quale comune presupposto fondante, l’assunto fattuale relativo all’effettivo invio della documentazione richiesta, da parte di GO, nel rispetto del termine (25.7.2026), invio che, tuttavia, non sarebbe andato a buon fine a causa del malfunzionamento del sistema informatico che non avrebbe consentito all’operatore economico di portare ad effetto la trasmissione documentale, che pure era stata tentata dal medesimo nel rispetto delle indicazioni della lex specialis e del termine assegnato ”. Pertanto, “ la conseguenza del ritardo (i.e. l’esclusione dalla procedura), in questa ottica, non si sarebbe dovuta addebitare allo stesso operatore che avrebbe diligentemente operato ”.
1.3.2. Il Tribunale ha ritenuto non provata la tesi di parte ricorrente, per essere mancata, in particolare, “ la prova di natura oggettiva di una impossibilità non imputabile all’operatore economico, legata all’asserito (ma non dimostrato) malfunzionamento del sistema informatico, che avrebbe impedito il completamento del deposito documentale dichiaratamente tentato in data 25.7.2024 ”.
Per contro, ha ritenuto che vi fosse in atti la prova -fornita dal Ministero con la lettera del 9 ottobre 2024 della NS, in qualità di gestore della piattaforma, di trasmissione del registro dei data log di sistema e di chiarimenti- che nessun tentativo di accesso da parte della ricorrente fosse stato registrato dal sistema nel corso della giornata del 25 luglio 2024.
Ha escluso che inducesse a diversa conclusione quanto dedotto dal consulente tecnico di parte nominato dalla società nella relazione depositata il 12 febbraio 2025, per le ragioni esposte al punto 15 della motivazione (su cui si tornerà).
4. Ritenuta legittima la decisione della stazione appaltante di escludere l’operatore economico concorrente ai sensi dell’art. 101, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, e respinto il ricorso n. 14178/2024, le statuizioni ulteriori sono consistite -come detto sopra- nella dichiarazione di irricevibilità per tardività dei motivi aggiunti (non impugnata in appello), nella dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di annullamento di cui al ricorso n. 5412/2025 e nel rigetto nel merito della domanda risarcitoria contenuta in tale ultimo ricorso.
4.2. Le spese processuali sono state regolate secondo il criterio della soccombenza e poste a carico della società ricorrente ed a favore del Ministero della Difesa.
2. La GO AT s.r.l. ha proposto appello con due motivi di gravame.
Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria di mera forma.
2.1. All’udienza del 12 marzo 2026 la causa è stata discussa e assegnata a sentenza.
3. Col primo motivo, l’appellante -riepilogati i fatti, in termini sostanzialmente coincidenti con quelli sopra esposti- lamenta una “omessa pronuncia sulle richieste istruttorie” da parte del T.a.r., perché, invece di disporre la richiesta CTU sul funzionamento della piattaforma nella data del 25 luglio 2024, si sarebbe “ fidato ciecamente di un documento proveniente da un soggetto [n.d.r. NS] che ben potrebbe avere un interesse nel sostenere il funzionamento di una piattaforma che invece non funzionava a dovere ”.
Viene criticata in particolare l’affermazione della sentenza secondo la quale la ricorrente non avrebbe dato prova del disservizio della piattaforma, mentre, secondo l’appellante, tale prova sarebbe stata fornita riportando e riproducendo quanto riportato dallo strumento del Wayback Machine (c.d. WEB ARCHIVE ), gestito da “The Internet Archive” con sede in San Francisco, che segnalava sul sito NS l’indisponibilità del servizio il 25 luglio 2024.
L’appellante critica delle ragioni esposte in sentenza in merito alla portata non decisiva della relazione di parte basata sulle risultanze del WEB ARCHIVE , nonché in merito alla rilevanza da attribuire ai data log richiamati e indicati da NS, ritenuti da GO AT insufficienti a dimostrare il funzionamento della piattaforma.
A riscontro della propria buona fede, l’appellante evidenzia come la datazione di ogni documento oggetto del soccorso istruttorio è anteriore al 25 luglio 2024, quindi producibile entro tale ultima data. Per contro, il tempo impiegato dalla p.a. per comunicare l’esclusione, intervenuta in data 12 novembre 2024, in relazione a depositi effettuati in data 25 luglio 2024, non sarebbe rispondente ai principi di certezza e rapidità del subprocedimento ed avrebbe ingenerato in GO il ragionevole affidamento di accoglimento della propria integrazione.
3.1. Il motivo è infondato.
3.1.1. Esso si basa in principalità sulla relazione di parte depositata il 12 febbraio 2025 e sul rilievo ivi contenuto che – avendo recuperato dal WEB ARCHIVE la home page del sito www.acquistinretepa.it del 25 luglio 2024, come appariva salvata nell’archivio digitale gestito dalla “The Internet Archive” – risultava, dai salvataggi effettuati alle ore 16.05 e alle ore 16.55, che la sezione “News” del sito conteneva l’avviso pubblicato in data 22 luglio 2024 relativo ad un’attività di manutenzione ordinaria e programmata dalle ore 20.15 del 24 luglio alle ore 8.00 del 25 luglio; con la conseguenza -ritenuta dal consulente tecnico di parte- che l’attività di manutenzione della piattaforma fosse ancora in corso alle ore 16.55 (ovvero nella corrispondente, più tarda, ora italiana) del 25 luglio 2024, proprio perché detto avviso non era stato rimosso né aggiornato, né vi era alcun avviso di NS che confermasse l’avvenuto ripristino del servizio.
La conclusione del consulente di parte è stata disattesa dal T.a.r., non perché basata sui dati forniti da un’organizzazione non istituzionale quale è “The Internet Archive”, come mostra di presupporre l’appellante, sia pure sulla base di una premessa fatta in sentenza.
Piuttosto, nel merito, il Tribunale hanno dato rilievo al fatto che, mancando un contratto di servizio in grado di definire ed attestare modalità e periodicità del salvataggio delle pagine web sul WEB ARCHIVE , tale salvataggio risulta avvenire in base alla disponibilità dei server ed ai criteri di priorità fissati dalla stessa organizzazione (come esplicitato d’altronde nella nota presente in calce alla pagina web riportata anche in sentenza, dove si attesta che la visualizzazione consente di conoscere il numero di volte in cui il sito è stato salvato dalla Wayback Machine , ma non quante volte il sito è stato effettivamente aggiornato). In sintesi, lo strumento di cui si è avvalso il perito di parte funziona come archivio di salvataggio delle pagine web , ma non fornisce la conoscenza in tempo reale delle attività di gestione dei siti così come effettivamente compiute da relativi gestori.
Pertanto è da condividere la conclusione del Tribunale circa il fatto che “ l’accertamento condotto dal CTP sullo status della homepage del sito www.acquistinretepa.it alle ore 16:55 del 25 luglio 2024 non fornisce alcun elemento aggiuntivo che possa dimostrare l’asserito malfunzionamento della piattaforma ”.
3.1.2. Più nel dettaglio, la sentenza di primo grado sul punto va confermata, non perché la fonte di conoscenza del consulente di parte sia da reputare di per sé inattendibile, bensì perché, per un verso, le descritte modalità di funzionamento del WEB ARCHIVE non consentono di registrare con certezza gli aggiornamenti dei siti considerati e, per altro verso, perché, per quanto appena detto, il ragionamento del consulente di parte ha una portata soltanto presuntiva e, nel caso di specie, è confutato da risultanze dotate, all’opposto, di significativa evidenza probatoria. Tali risultanze sono esposte come segue nella sentenza gravata:
<< 1. l’avviso relativo all’attività di manutenzione riguardava un’attività di manutenzione ordinaria e programmata, con espressa indicazione dell’orario di inizio e fine dell’attività stessa, individuato da CONSIP, nella sua massima possibile durata, nell’arco temporale compreso tra le ore 20:15 del 24/07/24 alle ore 08:00 del 25/07/24, al fine di minimizzarne l’impatto sull’operatività. Non vi era l’esigenza, né può rilevarsi una prassi relativa ad una successiva comunicazione relativa al ripristino del servizio. Ad ogni buon fine, tale informazione nei confronti degli utenti avviene attraverso l’aggiornamento dell’apposita pagina dedicata alla manutenzione (doc. 2 res. dep. 25.2.2025) dalla quale si trae conferma che l’attività ha riguardato un mero intervento di manutenzione ordinaria, conclusosi alle ore 08:00 del 25 luglio 2024, come da programma dei lavori;
2. la mera conservazione dell’avviso del 22 luglio 2024 relativo dell’attività di manutenzione programmata, ancora visibile nella sezione “News” in data 25 luglio (doc. 3 dep. 25.2.25 res.), non può certo far presumere che l’attività manutentiva sia proseguita oltre il tempo stimato e specificamente indicato. Infatti, occorre evidenziare in tale sede che gli avvisi restano visibili fino allo scorrimento in “bacheca” conseguente all’inserzione di una nuova notizia. La stessa Wayback Machine dà evidenza della cancellazione dell’avviso non prima delle ore 17:44 del 28 luglio 2024 (doc. 4 dep. 25.2.25 res.), senza che da ciò possa presumersi che l’attività manutentiva si sia protratta fino al 28 luglio 2024, circostanza esclusa.
In ogni caso questo Collegio osserva che i data log registrati e comunicati dal gestore della piattaforma NS (vedi supra) appaiono idonei ad escludere il protrarsi di un malfunzionamento impeditivo per tutta la giornata del 25.7.2025 (stanti i plurimi accessi della controinteressata a fronte di “zero accessi” della ricorrente) […]>>.
3.2. Le argomentazioni appena riportate vanno condivise anche tenendo conto delle critiche dell’appellante sopra riassunte. Riguardo a queste ultime occorre precisare quanto segue:
- l’efficacia probatoria riconosciuta ai data log registrati e comunicati dal gestore della piattaforma non è inficiata, in mancanza di altri elementi di segno contrario, dal rilievo della società GO che si tratterebbe di soggetto “interessato”: in primo luogo, va considerato che NS è soggetto terzo rispetto alla stazione appaltante ed ai partecipanti alla procedura di gara; in secondo luogo, rileva che le attestazioni del gestore della piattaforma si basano su dati oggettivamente registrati dal sistema (nel registro dei data log di sistema), quindi non su dichiarazioni unilaterali prive di supporto documentale;
- inoltre, come evidenziato anche in sentenza, il disciplinare di gara prevedeva che: - “ Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all’operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. ” - “ Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. ”: tali previsioni -non impugnate- privano di rilevanza i rilievi del consulente di parte circa un’asserita carenza di conoscenza in capo agli operatori economici sulle modalità di funzionamento del “Sistema”;
- nel caso di specie, la registrazione di ben 3 operazioni di accesso, in orari diversi, da parte dell’altro operatore coinvolto e registrate nei log da 162 a 164 del giorno 25.7.2024, consente di ritenere che in tale data il servizio è stato operativo e funzionante.
3.3. In presenza di una situazione procedimentale e processuale quale quella appena precisata, va affermato che spetta all’operatore economico, che ne contesta la correttezza, dimostrare l’inattendibilità delle registrazioni di sistema o, quanto meno, fornire elementi, anche solo indiziari, di un malfunzionamento del sistema che renda dette registrazioni inattendibili.
Soltanto in tale seconda eventualità, qualora cioè gli elementi contrari forniti dal ricorrente -pur non comprovando di per sé il malfunzionamento del sistema- ne forniscano una prova indiretta, o indiziaria, è valutabile la richiesta istruttoria di disporre una consulenza tecnica d’ufficio.
In caso contrario, cioè in mancanza di elementi indiziari idonei anche soltanto a mettere in dubbio le registrazioni del sistema di gestione della piattaforma telematica (che l’operatore economico partecipante alla gara ha riconosciuto avere valenza di “piena prova” nei suoi confronti), una consulenza tecnica d’ufficio avrebbe mero carattere esplorativo, comunque surrogatorio dell’onere della prova spettante alla parte ricorrente ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a.
Dato ciò, è corretta la sentenza di primo grado nella parte in cui, sia pure implicitamente, ha disatteso la corrispondente richiesta istruttoria della GO AT.
3.4. Onde corroborare la conclusione di rigetto della richiesta di CTU anche in appello, va aggiunto che:
- in un primo tempo, la ricorrente aveva basato il ricorso su una dichiarazione sottoscritta dal sig. AL - persona autorizzata da GO AT all’accesso alla piattaforma NS, area dedicata, per la gestione della partecipazione alla gara - il quale ha dichiarato che in data 25.07.2024 avrebbe eseguito sulla piattaforma NS il deposito documentale richiesto, anche in collaborazione con i delegati delle altre aziende in costituendo raggruppamento: tale dichiarazione è stata reputata non utile dal Tribunale, in mancanza dell’effettivo caricamento della documentazione e della prova dell’accesso; la relativa statuizione non è stata gravata in appello;
- le tre operazioni di accesso da parte della controinteressata, registrate dal sistema, sono contestate dalla GO sostenendo che, comunque, nemmeno l’altro r.t.i. concorrente sarebbe riuscito a caricare la documentazione richiesta dalla stazione appaltante: la contestazione non coglie nel segno, considerato che, nei confronti di GO AT, manca la registrazione anche soltanto del tentativo di accesso al sistema ed anzi vi è in atti la prova che nessun tentativo in tale senso è stato registrato dal sistema nel corso della giornata del 25 luglio 2024 (come da disamina dei data log , richiamati in sentenza);
- il Tribunale ha inoltre osservato -senza che l’osservazione risulti confutata dall’appellante- che << la società ricorrente non ha neanche dato tempestivo avviso dell’asserito malfunzionamento della piattaforma attraverso l’invio (certamente possibile) di una semplice PEC all’Amministrazione nel rispetto della data di scadenza, né ha provveduto in tempo utile alla trasmissione dei documenti tramite un qualsiasi strumento alternativo, condotta che, per quanto non espressamente consentita dal disciplinare, avrebbe quanto meno consentito alla S.A. di aprire alla possibilità di valutare la condotta dell’operatore sul piano della diligenza, nella segnalazione delle proprie difficoltà operative e nella trasmissione dei documenti richiesti nel rispetto del termine assegnato, per quanto tentata (in tale ipotesi) con uno strumento “eccentrico” >>; al contrario “ la PEC di segnalazione, come visto, è stata inviata soltanto nella tarda mattinata del 26.7.2024, giorno successivo alla scadenza del termine perentorio di cui all’art. 101, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023 ”;
- non costituisce elemento indiziario utile alla società ricorrente la circostanza -sottolineata nell’atto di appello- che i documenti richiesti risultano essere stati formati prima del 25 luglio 2024, sicché la società non avrebbe avuto alcun motivo per non ottemperare all’ordine della loro produzione: l’esclusione sancita dall’art. 101, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023 scatta automaticamente nel caso di mancato rispetto del termine perentorio ivi previsto, senza lasciare alcun margine di valutazione discrezionale alla stazione appaltante, in specie con riguardo alle ragioni dell’inadempimento; di conseguenza, tali ragioni -purché imputabili all’operatore economico, pure nel caso di mero errore nell’utilizzazione dello strumento telematico- sono irrilevanti al fine di evitare l’esclusione;
- analoghe considerazioni, in ordine all’automatismo espulsivo, rendono irrilevanti le argomentazioni dell’appellante basate su un asserito legittimo affidamento determinato dalla condotta dilatoria della stazione appaltante nel rispondere alla richiesta di integrazione documentale tardiva avanzata dalla società: essendo mancato il caricamento della documentazione richiesta nel termine perentorio all’uopo concesso, in mancanza di malfunzionamenti del sistema, la GO AT non avrebbe potuto fare affidamento alcuno sulla rimessione in termini, che sarebbe stata in contrasto con la previsione normativa dell’art. 101, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023.
3.5. Ai sensi di tale norma, l’omissione dell’adempimento prescritto nel termine all’uopo assegnato determina l’esclusione del concorrente rimasto inerte all’invito rivoltogli, come accaduto nel caso di specie.
3.5.1. Il primo motivo di appello va respinto.
Va quindi confermata la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso iscritto col n. 14178/2024.
3.5.2. Data la ritenuta legittimità dell’esclusione dalla gara della società GO AT e del costituendo r.t.i., la sentenza va confermata anche quanto alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di legittimazione e di interesse ad agire relativamente alla domanda di annullamento del provvedimento di revoca in autotutela di cui al ricorso riunito iscritto col n. 5412/2025.
4. Col secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento del danno contenuta in tale ultimo ricorso.
4.1. L’appellante sostiene che in primo grado sarebbero stati “illustrati” tutti gli elementi necessari per disporre il chiesto risarcimento.
4.2. Il motivo non merita favorevole apprezzamento.
4.2.1. La causa petendi della domanda risarcitoria -avanzata in subordine rispetto alla domanda di annullamento del provvedimento di revoca della procedura di gara- è stata individuata dalla ricorrente nella “lesione dell’affidamento incolpevole” in cui consiste la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione ex art. 1338 cod. civ. per violazione delle regole di correttezza e buona fede che vanno osservate anche nella conduzione della fase pubblicistica di scelta del contraente (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2018, n.5 e id., Ad. Plen., 29 novembre 2021, n. 21).
Nel caso di specie, è da escludere che l’adozione del provvedimento di revoca della procedura di gara in autotutela, asseritamente contraria a buona fede, sia stata causa della lesione della libertà di autodeterminazione negoziale, e quindi dell’affidamento (c.d. danno evento), lamentata dalla ricorrente, e comunque è da escludere che le conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno conseguenza) da risarcire (consistenti non tanto nella perdita della possibilità di aggiudicarsi la commessa, cui si accenna in sentenza, quanto nelle perdite economiche collegate alla inutile partecipazione alla gara e nell’eventuale perdita di occasioni contrattuali alternative) siano causalmente connesse alla condotta, che si assume contraria a buona fede, del Ministero della Difesa.
L’esclusione dell’operatore economico (determinata dal mancato rispetto da parte sua delle regole di gara in tema di soccorso istruttorio, con conseguente violazione del termine perentorio ex art. 101, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023), precludendo la partecipazione alla procedura della GO AT, -in disparte il fatto che, avendo preceduto il provvedimento di revoca, ha inciso sulla stessa legittimazione di GO anche ad azionare la domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale e comunque ha inciso sulla legittimità ed incolpevolezza dell’affidamento della stessa GO sulla conclusione della procedura di gara- si pone comunque essa stessa come causa sia della perdita della possibilità di aggiudicarsi la commessa (a monte della revoca della gara) sia dell’inutilità degli esborsi economici affrontati per accedervi e dell’eventuale perdita di occasioni contrattuali alternative (a valle della detta revoca).
In particolare, dal punto di vista giuridico, la legittima esclusione dell’operatore economico dalla gara si configura come fatto interruttivo del nesso di causalità tra la condotta asseritamente scorretta dell’amministrazione e l’evento di danno dedotto come da risarcire (che costituisce elemento costitutivo della responsabilità della p.a., anche ai sensi dell’art. 1337 e 1173 cod. civ.: cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5/2018 cit., punto 51).
Tale ragione della decisione è stata esposta -sia pure in termini non del tutto coincidenti, comunque sintetici (essendo stato ritenuto non configurabile un “danno patrimoniale risarcibile” proprio a causa dell’avvenuta esclusione dalla gara della GO) - già nella sentenza gravata.
La ratio decidendi in parola non è stata espressamente censurata dall’appellante.
4.2.2. La società GO AT si è invero soffermata unicamente sulla seconda ratio decidendi (sintetizzata in sentenza come “ totale carenza di allegazioni in merito alle voci di danno lamentate e alla quantificazione del danno ”), peraltro da reputarsi espressa ad abundantiam , attesa la portata assorbente della prima ratio decidendi .
4.3. La mancata censura della principale ragione della decisione di rigetto della domanda risarcitoria -idonea da sola a sorreggere la statuizione negativa- rende il motivo d’appello inammissibile.
5. L’appello va quindi respinto.
5.1. Le spese del grado si compensano per giusti motivi, avendo l’appellante limitato i motivi di gravame alle questioni più nuove e controverse in tema di prova del malfunzionamento delle piattaforme telematiche di gestione delle procedure di gara.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE NT, Presidente FF
EP LU AR, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| EP LU AR | TE NT |
IL SEGRETARIO