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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16897 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Erminio Colazingari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 73832 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma Via Piemonte 39/A presso lo studio dell'Avv. Edmondo
SE (c.f. ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._2 delega in calce all'atto introduttivo
- parte opponente -
CONTRO
(già in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria, giusta procura speciale rappresentata e difesa dell'Avv. Lucio Ghia, (c.f. Controparte_2
) e dall'Avv. Enrica Maria Ghia, (c.f. C.F._3
la quale ai fini della presente procedura, elegge domicilio C.F._4 presso e nello studio dell'Avv. Enrica Maria Ghia, sito in Via Filippo Corridoni, 1
- 20122 Milano (MI).
- parte opposta -
********************* Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 12171/2022 del 12.07.2022, nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 34510/2022,
Conclusioni: come da verbale dell'11.7.2025.
************************
L'opposizione a decreto ingiuntivo è inammissibile. Ai fini della decisione, si ritiene assorbente l'eccezione preliminare sollevata da parte opposta sull'inammissibilità dell'atto di opposizione per la tardività della notifica.
A tal riguardo, dagli atti di causa emerge che l'atto di opposizione in oggetto è stato notificato da a controparte in data 6.12.2022, Parte_1 dunque oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c., perfezionatasi in data 24.10.2022.
Ed infatti, parte opposta ha depositato l'avviso di ricevimento di raccomandata spedita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 13.10.2022 con la conseguenza che la notificazione si è perfezionata al compimento del decimo giorno dalla predetta spedizione (Cfr. C. Cost 3/2010) e nella fattispecie il girono successivo a quella della decorrenza del decimo giorno che cadeva di . Per_1
Pertanto, l'opposizione risulta inammissibile in quanto proposta oltre i quaranta giorni dal perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti dell'ingiunta, in assenza di domande diverse e/o riconvenzionali da parte dell'opponente.
Per quanto detto va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento previsti dal DM n. 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Roma, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 12171/2022 del 12.07.2022, emesso nel procedimento monitorio
R.G. 34510/2022;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Roma, 27/11/2025
Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Erminio Colazingari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 73832 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma Via Piemonte 39/A presso lo studio dell'Avv. Edmondo
SE (c.f. ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._2 delega in calce all'atto introduttivo
- parte opponente -
CONTRO
(già in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria, giusta procura speciale rappresentata e difesa dell'Avv. Lucio Ghia, (c.f. Controparte_2
) e dall'Avv. Enrica Maria Ghia, (c.f. C.F._3
la quale ai fini della presente procedura, elegge domicilio C.F._4 presso e nello studio dell'Avv. Enrica Maria Ghia, sito in Via Filippo Corridoni, 1
- 20122 Milano (MI).
- parte opposta -
********************* Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 12171/2022 del 12.07.2022, nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 34510/2022,
Conclusioni: come da verbale dell'11.7.2025.
************************
L'opposizione a decreto ingiuntivo è inammissibile. Ai fini della decisione, si ritiene assorbente l'eccezione preliminare sollevata da parte opposta sull'inammissibilità dell'atto di opposizione per la tardività della notifica.
A tal riguardo, dagli atti di causa emerge che l'atto di opposizione in oggetto è stato notificato da a controparte in data 6.12.2022, Parte_1 dunque oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c., perfezionatasi in data 24.10.2022.
Ed infatti, parte opposta ha depositato l'avviso di ricevimento di raccomandata spedita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 13.10.2022 con la conseguenza che la notificazione si è perfezionata al compimento del decimo giorno dalla predetta spedizione (Cfr. C. Cost 3/2010) e nella fattispecie il girono successivo a quella della decorrenza del decimo giorno che cadeva di . Per_1
Pertanto, l'opposizione risulta inammissibile in quanto proposta oltre i quaranta giorni dal perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti dell'ingiunta, in assenza di domande diverse e/o riconvenzionali da parte dell'opponente.
Per quanto detto va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento previsti dal DM n. 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Roma, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 12171/2022 del 12.07.2022, emesso nel procedimento monitorio
R.G. 34510/2022;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Roma, 27/11/2025
Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari