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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/06/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
R.G. 1174/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo il 23.11.2023, promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
da
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa nella presente causa dall'avv.to Michele Ometto;
attrici in riassunzione
nei confronti di
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall' avv. Paola Orlando;
convenuta in riassunzione
Oggetto: “Proprietà” (in realtà: “Possesso”); giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2359/2019 (R.G. n. 2185/2018) con ordinanza della
Corte di Cassazione n. 7374/2023, depositata il 14.3.2023.
1 CONCLUSIONI
per l'attrice in riassunzione:
“Nel merito: in ragione della cassazione delle precedenti sentenze di merito, e, in particolare, della sentenza n. 740/2018 emessa dal Tribunale di Venezia in data 5.3.2018 (recte: 5.4.20148),
pubblicata in data 5.4.2018, e del conseguente venir meno dell'efficacia delle ordinanze emesse in data 25.9.2015 dal Giudice della fase sommaria e in data 17.2.2016 dal Tribunale di Venezia quale Giudice del reclamo, nonché della sentenza n. 2359/2019 della Corte d'Appello di Venezia, accertarsi e dichiararsi:
a) che la SI.ra , nel momento della proposizione del ricorso in reintegra Parte_1
(16.2.2015), era nel pieno e legittimo possesso sia del mappale n. 238 che di quello contrassegnato dal n. 371 alla Partita n. 2572 del foglio 6 del NCT del Comune di Camponogara
(VE);
b) accertarsi e dichiararsi che detto possesso che non era mai venuto meno prima dello spoglio oggetto del presente procedimento;
c) accertarsi e dichiararsi che la recinzione visibile dal doc. 11 del ricorso in reintegra costituisce spoglio del legittimo possesso goduto dalla SI.ra sui due mappali innanzi citati (n. 238 e Pt_1
371 del foglio 6 del NCT del comune di Camponogara) e, per l'effetto, condannarsi la ad CP_1 asportare la recinzione da essa realizzata entro un termine breve e certo decorrente dall'emananda decisione, autorizzando, in caso di inadempimento, l'attrice a farlo con spese a carico della convenuta.
Fata salva ogni ragione di danno che sarà oggetto di separato giudizio.
Condannare la SI.ra alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio, ivi Controparte_1
compreso quello di legittimità e della presente fase di rinvio.
Condannarsi l'appellata SI.ra ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni nella misura che CP_1
la Corte riterrà di giustizia, avendo essa resistito in giudizio con mala fede”;
2 per la convenuta in riassunzione:
“Nel Merito: Rigettarsi, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla signora , confermando le ordinanze emesse dal Tribunale di Venezia quale Parte_1
Giudice della fase sommaria e quella del Tribunale di Venezia quale Giudice del reclamo nonché
la sentenza n.740/2018 pubblicata dal Tribunale di Venezia in data 05/04/2018.
Rigettarsi, inoltre, la domanda attorea con riguardo alla rifusione delle spese ed onorari legali dei giudizi nonché al risarcimento dei danni dovuti ex art. 96 c.p.c. non sussistendone motivo alcuno.
Vittoria di spese e competenze di tutti i gradi del giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 febbraio 2015 avanti al Tribunale di Venezia, Parte_1
domandava di essere reintegrata nel possesso degli appezzamenti siti nel Comune di
Camponogara, censiti al catasto terreni di detto Comune ai mappali nn. 238 e 371 del foglio n.
6, asserendo di esserne stata spogliata nel possesso da , che aveva recintato tali Controparte_1
terreni alla fine del 2014, chiudendo tale recinzione con un lucchetto di cui ella sola aveva le chiavi.
Nella resistenza della con ordinanza del 25 settembre 2015, a conclusione della fase CP_1
interdittale, il ricorso era rigettato per difetto di prova dell'attualità del possesso in favore della ricorrente.
Proposto da questa reclamo, esso era rigettato con ordinanza collegiale del 17 febbraio 2016.
Con atto di citazione notificato il 6 aprile 2016, insisteva nell'accoglimento della Parte_1
domanda di reintegrazione nel possesso, instaurando il giudizio di merito possessorio, svolgendo deduzioni analoghe a quelle già proposte nella precedente fase.
Si costituiva , la quale instava per il rigetto della domanda di reintegrazione nel Controparte_1 possesso, negando che l'istante avesse avuto il possesso dei terreni nell'ultimo anno e comunque affermando di avere la piena proprietà di tali terreni e di averli legittimamente recintati.
3 Nel corso di tale giudizio l'attrice produceva copia della sentenza n. 1209/2017 del Tribunale di
Venezia, che aveva dichiarato la proprietaria, nei confronti di proprio Pt_1 Controparte_1 dei mappali oggetto dell'azione di spoglio nn. 238 e 371, in forza di acquisto per usucapione ordinaria ventennale.
Con sentenza n. 740/2018, depositata il 5 agosto 2018, il Tribunale di Venezia rigettava la domanda di reintegrazione nel possesso dei terreni, confermando che vi era carenza di prova sull'attualità del possesso in capo alla , nel momento in cui sarebbero stati perpetrati i Pt_1
contestati atti di spoglio.
proponeva appello, lamentando che il possesso di entrambi i terreni identificati Parte_1
dai citati mappali seguiva, iure hereditatis, il possesso che su quegli stessi beni era stato esercitato dai suoi genitori, sicché non sarebbe stata onerata di dimostrare il suo possesso attuale sui cespiti.
Si costituiva nel giudizio di gravame , che resisteva all'impugnazione Controparte_1
ritenendola infondata in fatto e in diritto.
La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 2359/2019 pubblicata il 18.6.2019, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata, rilevando che la parte che lamenta lo spoglio ha l'onere, nelle specie inadempiuto, di provare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assumeva sovvertita dall'altrui comportamento violento ed occulto, potere di fatto che doveva essere dimostrato in concreto, non potendo l'esistenza e l'estensione di questo essere desunta dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente.
Avverso la sentenza d'appello proponeva ricorso per cassazione , sulla base di due Parte_1
motivi.
Con il primo motivo la ricorrente denunciava, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2909 c.c., per avere la Corte di merito disatteso l'azione di reintegrazione nel possesso sulla scorta della ritenuta carenza di prova dell'esercizio del possesso al momento della
4 perpetrazione delle condotte di spoglio, benché fossero passate in giudicato altre pronunce che attestavano l'attualità del possesso in favore della ricorrente su tali cespiti.
Con il secondo motivo la ricorrente contestava, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,
la violazione o falsa applicazione degli artt. 1143, 1146 e 2697 c.c. nonché dell'art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale negato l'attualità del possesso al momento della proposizione dell'azione di reintegrazione, trascurando che la signoria di fatto sui terreni era stata comprovata dalla sentenza passata in giudicato di usucapione, in forza di un possesso in cui lo spoliatus era succeduto dai suoi genitori.
È rimasta intimata . Controparte_1
Con ordinanza n. 7374/2023, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
ha riassunto il giudizio con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato il 5.6.2023, Parte_1
affermando, sulla base delle statuizioni espresse nel provvedimento di rinvio, che, applicato il principio di diritto consegnato dalla Suprema Corte, debba ritenersi provato il possesso attuale
(id est al momento dello spoglio) in capo alla stessa attrice in riassunzione, conseguendone l'accoglimento delle domande proposte fin dal primo grado di giudizio.
Si è costituita , osservando che il principio di diritto espresso nell'ordinanza Controparte_1
della Corte di Cassazione non implicava nessun automatismo nell'accertamento in fatto demandato al giudice di rinvio circa la prova del possesso in capo all'attrice al momento dello spoglio, ulteriormente negato il quale concludeva per il rigetto delle pretese attoree.
Precisate dalle parti le conclusioni e depositati dalle stesse gli scritti conclusivi nei termini di legge, all'udienza del 24.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
5 La Corte di Cassazione ha, nell'ordinanza con la quale è stato investito il giudice del rinvio, espresso il seguente principio di diritto: “In tema di azione di reintegrazione del possesso, allorché il titolo prodotto da cui il deducente trae lo ius possidendi sia rappresentato da una pronuncia dichiarativa dell'acquisto della proprietà per usucapione, passata in cosa giudicata, tale titolo deve essere valutato dal giudice, ai fini dell'accertamento dell'attualità del possesso eventualmente in esso attestato al momento del perpetrato spoglio”.
Si deve premettere che già nel corso del giudizio di primo grado l'attrice aveva prodotto la sentenza n. 1209/2017 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 23 maggio 2017, con la quale è
stato accertato in suo favore l'acquisto per usucapione ordinaria ventennale della proprietà dei terreni di cui ai mappali nn. 238 e 371, oggetto dell'azione di reintegrazione nel possesso
(pronuncia poi confermata in sede di gravame con sentenza n. 1409/2019, pubblicata il 2 aprile
2019, della Corte d'appello di Venezia e passata in giudicato).
Il Tribunale aveva escluso la rilevanza della pronuncia nel giudizio di merito possessorio postulando che “la questione petitoria… va tenuta separata da quella possessoria, oggetto del presente giudizio”.
Similmente il giudice d'appello aveva osservato:
“- oggetto di questo giudizio è un'azione di reintegrazione nel possesso, diretta soltanto al ripristino di una situazione di fatto, rimanendo estranea in merito ogni questione relativa alla
legittimità del possesso e alla sua rispondenza ad un valido titolo (e, quindi, prescindendosi da
ogni indagine sulla sussistenza o meno di un diritto a possedere dello spogliato);
- il ricorrente ha l'onere di provare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità,
la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od
occulto;
- l'esercizio del possesso va provato in concreto, non potendo l'esistenza e l'estensione di questo
essere desunta dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente (Cass.
6 1274/99): in altri termini, come già evidenziato con l'ordinanza resa in sede interdittale, colui che esperisce l'azione di spoglio deve provare i fatti materiali integranti la situazione di cui
chiede il ripristino e deve, in particolare, dimostrare di aver esercitato il possesso in epoca
prossima allo spoglio lamentato (Cass. 24026/04), risultando irrilevante quale delle due parti in causa abbia posseduto il bene in contestazione in epoca anteriore (così Cass. 12790/93)”.
A fronte di tali statuizioni, la Corte di Cassazione ha invece osservato che “il principio secondo
cui, in tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente
trae lo ius possidendi può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e
chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui
comportamento violento od occulto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2032 del 24/01/2019; Sez. 2,
Sentenza n. 17567 del 31/08/2005; Sez. 2, Sentenza n. 1299 del 07/02/1998), non si estende all'ipotesi in cui il titolo prodotto sia rappresentato da una pronuncia dichiarativa dell'acquisto
(a titolo originario) della proprietà per usucapione ordinaria ventennale ex art. 1158 c.c., che
attesti la persistenza del potere di fatto al momento in cui è avvenuto il contestato spoglio.
Tale titolo, infatti, è dimostrativo dell'attualità del possesso, nel momento in cui è stata consumata la condotta di spoglio, appunto perché l'acquisto per usucapione postula l'esercizio pacifico, continuato e ininterrotto della signoria di fatto sulla res in tale frangente storico”.
Ha ulteriormente osservato la Suprema Corte: “Pur postulando la sentenza di accertamento dell'usucapione che il possesso ultraventennale sia maturato al momento in cui è stata proposta la relativa domanda (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13008 del 27/05/2010; Sez. 2, Sentenza n. 9090
del 16/04/2007), ciò non esclude che la persistenza di tale situazione di fatto sia verificata anche
nel corso del giudizio. Ove ciò sia, di tale verifica non può non tenersi conto nel giudizio possessorio.”
7 Sulla base di tali statuizioni, senza (poter) svolgere tale verifica che ha evidentemente demandato al giudice del rinvio una volta riscontrata l'erroneità in diritto della sentenza oggetto di ricorso per cassazione, con riguardo al caso di specie la Suprema Corte ha rilevato, con riguardo all'invocato giudicato formatosi con riguardo alla sentenza di usucapione: “In tale pronuncia si attesta, infatti, il possesso utile ad usucapionem, in favore di , successore nel Parte_1
possesso dei suoi genitori, in ordine ad entrambi i terreni di cui ai mappali nn. 238 e 371,
rispettivamente destinati a boschetto per la raccolta di legna ad uso domestico e a seminativo,
nei confronti di , come da deposizioni testimoniali rese all'udienza del 3 Controparte_1
novembre 2015, e ciò a fronte di uno spoglio perpetrato tra la fine del 2014 e gli inizi del 2015,
sicché detta pronuncia, passata in giudicato, deve essere valutata ai fini di verificarne
l'incidenza sul requisito dell'attualità del possesso al momento della consumazione dello spoglio”.
Come si nota chiaramente, la Corte, rilevata la potenziale rilevanza (negata in termini generali,
erroneamente, nella sentenza cassata) nel giudizio possessorio del giudicato formatosi all'esito della causa petitoria costituita con pronuncia dichiarativa dell'acquisto della proprietà per usucapione, ha demandato al giudice del rinvio di valutare se in quella pronuncia sia
“eventualmente” (v. principio di diritto) attestata e dunque accertata (anche) l'attualità del possesso con riferimento al momento del perpetrato spoglio.
Se così è, erra l'attrice in riassunzione nell'affermare, affidando la propria ragione unicamente agli effetti di quel giudicato: “La sentenza con cui la veniva dichiarata proprietaria dei Pt_1
due mappali in questione per usucapione era ovviamente fondata sul presupposto logico- giuridico che la stessa, sino a quel momento (2017), e per il ventennio precedente l'instaurazione della lite, fosse stata nel possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto (e, prima di lei, lo fossero i
suoi genitori, come riconosciuto nella medesima sentenza n. 1209/2017) e, quindi, doveva risultare a tutti evidente che un tale titolo era esplicativo dell'attualità del possesso della ” Pt_1
8 (comparsa conclusionale, pag. 2).
È infatti sufficiente leggere l'invocata sentenza n. 1209/2017 Trib. Venezia per avere conferma del contrario, essendosi il giudice chiaramente soffermato sulla (sufficiente ai fini di quel giudizio) constatazione del raggiungimento della prova relativa al possesso per un ventennio da parte dei genitori di : Parte_1
“Quanto alla situazione possessoria utile all'acquisto della proprietà tramite usucapione,
l'attrice deduce di essere succeduta nel possesso dei due terreni quale erede dei precedenti possessori: il padre, , deceduto in data 27.11.1979 e la madre, , Persona_1 Per_2
deceduta in data 7.11.1993 (doc. 12 e 13).
I genitori avrebbero utilizzato i due terreni svolgendo attività di coltivazione del fondo destinato
ai seminativi, di cui al mappale n. 371, e di raccolta della legna per il riscaldamento domestico
dal boschetto, sito nel terreno di cui al mappale n. 238.
Tale utilizzo risulta confermato dalle deposizioni dei testi e , Tes_1 Testimone_2
sentiti all'udienza del 3.11.2015. In particolare, il teste afferma: “ho sempre abitato dalla Pt_1
nascita (avvenuta in Scorzè il 5.12.1932) fino a quando mi sono sposato nel 1957 affianco ai
terreni corrispondenti al boschetto e al seminativo.
Confermo che ho sempre visto nel periodo in cui abitavo lì il padre e la madre di Pt_1 utilizzare il seminativo e il boschetto per la legna e l'acqua”. Circostanza confermata dal teste
“dal 1952 ad oggi abito vicino ai terreni di cui è causa, in particolare per più di Tes_2
venti anni ho visto che la famiglia di utilizzava il boschetto con il pozzo e il terreno Pt_1 seminativo”.
L'utilizzo esclusivo dei due terreni da parte della coppia risulta con sicurezza dalla Parte_2 deposizione del teste (“il terreno e il boschetto venivano utilizzati esclusivamente Tes_1 dai genitori della sig.ra ). Pt_1
Dalle testimonianze assunte risulta che i genitori dell'attrice avrebbero dunque posseduto il bene
9 uti dominus sin dalla prima metà del secolo scorso, ossia da prima del 1952, coltivando erba
medica nel terreno di cui al mappale n. 371 e raccogliendo legna da quello di cui al mappale n.
238, attività esercitate, come detto, in via esclusiva. Va pertanto rilevato che il possesso ad
usucapionem era già maturato in capo a , avendo lo stesso posseduto i fondi in Persona_1
modo pubblico, continuativo e non interrotto, in virtù della presunzione di cui all'art. 1142 c.c., quantomeno dal 1952 sino alla data della propria morte, avvenuta nel 1979.
A nulla rilevano le vicende successive, emerse nel giudizio possessorio, in particolare, le attività
compiute sui fondi dai signori e , i quali, in un periodo che si Parte_3 Parte_4
colloca successivamente alla morte del , avrebbero rispettivamente: coltivato Persona_1
per alcuni anni il fondo di cui al mappale n. 371 e tagliato l'erba dal medesimo terreno, quando lo stesso si presentava incolto (doc. 4 e 24 di parte attrice). Tali attività non possono inficiare
l'acquisto della proprietà già avvenuto in capo a e trasmesso da questo ai Persona_1
propri eredi.
Allo stesso modo, essendo già maturato un titolo idoneo a determinare l'acquisto della proprietà dei fondi oggetto di controversia, non rilevano in questa sede le modalità di utilizzo dei fondi da parte di e del marito di quest'ultima, in seguito alla morte della sig.ra Parte_1 Per_2
.
[...]
Pertanto va dichiarata l'intervenuta usucapione della proprietà dei due terreni siti in comune di
Camponogara (VE), catastalmente identificati al NCT del medesimo ente, Part. 2572, fg. 6,
mappali n. 238 di Ha 0.17.06 RDL 8.72, RAL 7.93 e n. 371, Ha 0.08.80, RDL 4.50, RAL 4.09, in capo a e da questi trasmessa in capo agli eredi”. Persona_1
Le medesime osservazioni sono espresse nella sentenza n. 1409/2019 della Corte d'Appello di
Venezia che ha rigettato il gravame proposto da avverso la sentenza or ora Controparte_1
citata:
“Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il giudice di prime cure ha condivisibilmente
10 accolto la domanda avendo accertato:
a) l'attrice è succeduta nel possesso dei due terreni quale erede dei genitori ( Persona_1
deceduto il 27/11/1979 e deceduta il 7/11/1993); Per_2
b) il possesso esclusivo e continuato da parte dei genitori di da prima del 1952, Parte_5
esercitato in modo pacifico e pubblico coltivando erba medica sul terreno seminativo di cui al mappale 371 e raccogliendo legna sull'altro terreno boschivo di cui al mappale 238, è stato confermato dai testi , abitante vicino ai terreni, e , abitante a Testimone_2 Tes_1
fianco fino al 1957;
c) il possesso ad usucapionem, poi trasmesso agli eredi, era già maturato in capo al padre
[...]
quanto meno dal 1952 al 1979 e pertanto sono irrilevanti le vicende successive, Per_1
emerse in un giudizio possessorio, e in particolare l'uso del fondo in seguito alla morte della madre, deceduta nel 1993, essendo già maturato un titolo idoneo a determinare Per_2
l'acquisto dei fondi contesi”.
La verifica demandata dalla Corte di Cassazione al giudice di rinvio circa l'eventualità che un accertamento del possesso al momento dello spoglio (fine 2014) potesse essere contenuto nella sentenza ora richiamata ha dunque esito negativo: non solo le prove prese in considerazione si riferiscono ad anni ben più risalenti ed al possesso esercitato dai genitori di ma, Parte_1 raggiunta la prova necessaria all'accoglimento della domanda, il giudice ha espressamente escluso che potesse rilevare il successivo utilizzo del fondo da parte della stessa o di altri.
Chiarito quanto sopra e dovendosi fare riferimento alle risultanze dell'istruttoria orale esperita nel giudizio possessorio, le conclusioni non possono che essere le stesse già raggiunte da tutti i giudici che in questo si sono già espressi (nella fase interdittale, nel reclamo, nel giudizio di merito possessorio di primo e di secondo grado), e d'altra parte l'attrice in riassunzione ad esse non ha dedicato nessuna attenzione nella presente sede, ben conoscendone l'esito.
I testimoni assunti non hanno infatti confermato che, all'epoca dello spoglio, Parte_1
11 esercitasse il possesso sui terreni in contestazione: gli informatori dalla stessa introdotti (suo genero ed il figlio ) hanno infatti fornito informazioni in parte Parte_6 Parte_7
generiche ed in parte ( ) de relato circa un utilizzo risalente (“sempre”) effettuato Parte_7
fino al 2014 dal marito della , che, nella parte in cui hanno indicato che una parte del Pt_1
terreno era tenuta ad orto ed una parte ad erba, sono peraltro smentite dal verbale dell'Ufficiale giudiziario del 2007 il quale, nell'immettere la nel possesso del bene a seguito di Pt_1
precedente controversia possessoria, lo ha indicato come incolto;
soprattutto, quanto dichiarato
è efficacemente contraddetto dalla più puntuale dichiarazione resa da , che ha Testimone_3
riferito che da circa dieci anni si recava sul fondo in contestazione due volte l'anno per tagliarvi l'erba su incarico della senza incontrare nessuno, rappresentando peraltro che il fondo era CP_1
sempre mantenuto a prato non essendovi mai stato un orto.
In un quadro probatorio come quello appena delineato nel quale mancano elementi probatori certi a sostegno della deduzione attorea, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass., n. 6760/2003).
Posto che l'esito della lite è sostanzialmente conforme a quello del giudizio d'appello (sentenza di questa Corte, n. 2359/2019), non vi è ragione logico-giuridica per provvedere nuovamente sulle spese del primo e secondo grado di giudizio, le cui statuizioni in punto spese rimangono ferme (cfr. Cass., Sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass., Sez. I, 25 agosto 2017, n. 20399).
Neppure vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non essendosi in quello costituita l'intimata . Controparte_1
Le spese del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza, con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese anticipate dalla parte vittoriosa, e con liquidazione in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/14 e succ. mod., in relazione al valore della
12 causa ed all'attività in concreto esperita, secondo importi prossimi ai medi per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta in quanto infondate le domande proposte da;
Parte_1
2. condanna alla rifusione delle spese di lite anticipate da Parte_1 Controparte_1
per il presente giudizio di rinvio, che liquida in € 3.966,00 per compenso professionale,
oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
13
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
R.G. 1174/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo il 23.11.2023, promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
da
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa nella presente causa dall'avv.to Michele Ometto;
attrici in riassunzione
nei confronti di
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall' avv. Paola Orlando;
convenuta in riassunzione
Oggetto: “Proprietà” (in realtà: “Possesso”); giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2359/2019 (R.G. n. 2185/2018) con ordinanza della
Corte di Cassazione n. 7374/2023, depositata il 14.3.2023.
1 CONCLUSIONI
per l'attrice in riassunzione:
“Nel merito: in ragione della cassazione delle precedenti sentenze di merito, e, in particolare, della sentenza n. 740/2018 emessa dal Tribunale di Venezia in data 5.3.2018 (recte: 5.4.20148),
pubblicata in data 5.4.2018, e del conseguente venir meno dell'efficacia delle ordinanze emesse in data 25.9.2015 dal Giudice della fase sommaria e in data 17.2.2016 dal Tribunale di Venezia quale Giudice del reclamo, nonché della sentenza n. 2359/2019 della Corte d'Appello di Venezia, accertarsi e dichiararsi:
a) che la SI.ra , nel momento della proposizione del ricorso in reintegra Parte_1
(16.2.2015), era nel pieno e legittimo possesso sia del mappale n. 238 che di quello contrassegnato dal n. 371 alla Partita n. 2572 del foglio 6 del NCT del Comune di Camponogara
(VE);
b) accertarsi e dichiararsi che detto possesso che non era mai venuto meno prima dello spoglio oggetto del presente procedimento;
c) accertarsi e dichiararsi che la recinzione visibile dal doc. 11 del ricorso in reintegra costituisce spoglio del legittimo possesso goduto dalla SI.ra sui due mappali innanzi citati (n. 238 e Pt_1
371 del foglio 6 del NCT del comune di Camponogara) e, per l'effetto, condannarsi la ad CP_1 asportare la recinzione da essa realizzata entro un termine breve e certo decorrente dall'emananda decisione, autorizzando, in caso di inadempimento, l'attrice a farlo con spese a carico della convenuta.
Fata salva ogni ragione di danno che sarà oggetto di separato giudizio.
Condannare la SI.ra alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio, ivi Controparte_1
compreso quello di legittimità e della presente fase di rinvio.
Condannarsi l'appellata SI.ra ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni nella misura che CP_1
la Corte riterrà di giustizia, avendo essa resistito in giudizio con mala fede”;
2 per la convenuta in riassunzione:
“Nel Merito: Rigettarsi, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla signora , confermando le ordinanze emesse dal Tribunale di Venezia quale Parte_1
Giudice della fase sommaria e quella del Tribunale di Venezia quale Giudice del reclamo nonché
la sentenza n.740/2018 pubblicata dal Tribunale di Venezia in data 05/04/2018.
Rigettarsi, inoltre, la domanda attorea con riguardo alla rifusione delle spese ed onorari legali dei giudizi nonché al risarcimento dei danni dovuti ex art. 96 c.p.c. non sussistendone motivo alcuno.
Vittoria di spese e competenze di tutti i gradi del giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 febbraio 2015 avanti al Tribunale di Venezia, Parte_1
domandava di essere reintegrata nel possesso degli appezzamenti siti nel Comune di
Camponogara, censiti al catasto terreni di detto Comune ai mappali nn. 238 e 371 del foglio n.
6, asserendo di esserne stata spogliata nel possesso da , che aveva recintato tali Controparte_1
terreni alla fine del 2014, chiudendo tale recinzione con un lucchetto di cui ella sola aveva le chiavi.
Nella resistenza della con ordinanza del 25 settembre 2015, a conclusione della fase CP_1
interdittale, il ricorso era rigettato per difetto di prova dell'attualità del possesso in favore della ricorrente.
Proposto da questa reclamo, esso era rigettato con ordinanza collegiale del 17 febbraio 2016.
Con atto di citazione notificato il 6 aprile 2016, insisteva nell'accoglimento della Parte_1
domanda di reintegrazione nel possesso, instaurando il giudizio di merito possessorio, svolgendo deduzioni analoghe a quelle già proposte nella precedente fase.
Si costituiva , la quale instava per il rigetto della domanda di reintegrazione nel Controparte_1 possesso, negando che l'istante avesse avuto il possesso dei terreni nell'ultimo anno e comunque affermando di avere la piena proprietà di tali terreni e di averli legittimamente recintati.
3 Nel corso di tale giudizio l'attrice produceva copia della sentenza n. 1209/2017 del Tribunale di
Venezia, che aveva dichiarato la proprietaria, nei confronti di proprio Pt_1 Controparte_1 dei mappali oggetto dell'azione di spoglio nn. 238 e 371, in forza di acquisto per usucapione ordinaria ventennale.
Con sentenza n. 740/2018, depositata il 5 agosto 2018, il Tribunale di Venezia rigettava la domanda di reintegrazione nel possesso dei terreni, confermando che vi era carenza di prova sull'attualità del possesso in capo alla , nel momento in cui sarebbero stati perpetrati i Pt_1
contestati atti di spoglio.
proponeva appello, lamentando che il possesso di entrambi i terreni identificati Parte_1
dai citati mappali seguiva, iure hereditatis, il possesso che su quegli stessi beni era stato esercitato dai suoi genitori, sicché non sarebbe stata onerata di dimostrare il suo possesso attuale sui cespiti.
Si costituiva nel giudizio di gravame , che resisteva all'impugnazione Controparte_1
ritenendola infondata in fatto e in diritto.
La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 2359/2019 pubblicata il 18.6.2019, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata, rilevando che la parte che lamenta lo spoglio ha l'onere, nelle specie inadempiuto, di provare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assumeva sovvertita dall'altrui comportamento violento ed occulto, potere di fatto che doveva essere dimostrato in concreto, non potendo l'esistenza e l'estensione di questo essere desunta dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente.
Avverso la sentenza d'appello proponeva ricorso per cassazione , sulla base di due Parte_1
motivi.
Con il primo motivo la ricorrente denunciava, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2909 c.c., per avere la Corte di merito disatteso l'azione di reintegrazione nel possesso sulla scorta della ritenuta carenza di prova dell'esercizio del possesso al momento della
4 perpetrazione delle condotte di spoglio, benché fossero passate in giudicato altre pronunce che attestavano l'attualità del possesso in favore della ricorrente su tali cespiti.
Con il secondo motivo la ricorrente contestava, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,
la violazione o falsa applicazione degli artt. 1143, 1146 e 2697 c.c. nonché dell'art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale negato l'attualità del possesso al momento della proposizione dell'azione di reintegrazione, trascurando che la signoria di fatto sui terreni era stata comprovata dalla sentenza passata in giudicato di usucapione, in forza di un possesso in cui lo spoliatus era succeduto dai suoi genitori.
È rimasta intimata . Controparte_1
Con ordinanza n. 7374/2023, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
ha riassunto il giudizio con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato il 5.6.2023, Parte_1
affermando, sulla base delle statuizioni espresse nel provvedimento di rinvio, che, applicato il principio di diritto consegnato dalla Suprema Corte, debba ritenersi provato il possesso attuale
(id est al momento dello spoglio) in capo alla stessa attrice in riassunzione, conseguendone l'accoglimento delle domande proposte fin dal primo grado di giudizio.
Si è costituita , osservando che il principio di diritto espresso nell'ordinanza Controparte_1
della Corte di Cassazione non implicava nessun automatismo nell'accertamento in fatto demandato al giudice di rinvio circa la prova del possesso in capo all'attrice al momento dello spoglio, ulteriormente negato il quale concludeva per il rigetto delle pretese attoree.
Precisate dalle parti le conclusioni e depositati dalle stesse gli scritti conclusivi nei termini di legge, all'udienza del 24.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
5 La Corte di Cassazione ha, nell'ordinanza con la quale è stato investito il giudice del rinvio, espresso il seguente principio di diritto: “In tema di azione di reintegrazione del possesso, allorché il titolo prodotto da cui il deducente trae lo ius possidendi sia rappresentato da una pronuncia dichiarativa dell'acquisto della proprietà per usucapione, passata in cosa giudicata, tale titolo deve essere valutato dal giudice, ai fini dell'accertamento dell'attualità del possesso eventualmente in esso attestato al momento del perpetrato spoglio”.
Si deve premettere che già nel corso del giudizio di primo grado l'attrice aveva prodotto la sentenza n. 1209/2017 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 23 maggio 2017, con la quale è
stato accertato in suo favore l'acquisto per usucapione ordinaria ventennale della proprietà dei terreni di cui ai mappali nn. 238 e 371, oggetto dell'azione di reintegrazione nel possesso
(pronuncia poi confermata in sede di gravame con sentenza n. 1409/2019, pubblicata il 2 aprile
2019, della Corte d'appello di Venezia e passata in giudicato).
Il Tribunale aveva escluso la rilevanza della pronuncia nel giudizio di merito possessorio postulando che “la questione petitoria… va tenuta separata da quella possessoria, oggetto del presente giudizio”.
Similmente il giudice d'appello aveva osservato:
“- oggetto di questo giudizio è un'azione di reintegrazione nel possesso, diretta soltanto al ripristino di una situazione di fatto, rimanendo estranea in merito ogni questione relativa alla
legittimità del possesso e alla sua rispondenza ad un valido titolo (e, quindi, prescindendosi da
ogni indagine sulla sussistenza o meno di un diritto a possedere dello spogliato);
- il ricorrente ha l'onere di provare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità,
la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od
occulto;
- l'esercizio del possesso va provato in concreto, non potendo l'esistenza e l'estensione di questo
essere desunta dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente (Cass.
6 1274/99): in altri termini, come già evidenziato con l'ordinanza resa in sede interdittale, colui che esperisce l'azione di spoglio deve provare i fatti materiali integranti la situazione di cui
chiede il ripristino e deve, in particolare, dimostrare di aver esercitato il possesso in epoca
prossima allo spoglio lamentato (Cass. 24026/04), risultando irrilevante quale delle due parti in causa abbia posseduto il bene in contestazione in epoca anteriore (così Cass. 12790/93)”.
A fronte di tali statuizioni, la Corte di Cassazione ha invece osservato che “il principio secondo
cui, in tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente
trae lo ius possidendi può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e
chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui
comportamento violento od occulto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2032 del 24/01/2019; Sez. 2,
Sentenza n. 17567 del 31/08/2005; Sez. 2, Sentenza n. 1299 del 07/02/1998), non si estende all'ipotesi in cui il titolo prodotto sia rappresentato da una pronuncia dichiarativa dell'acquisto
(a titolo originario) della proprietà per usucapione ordinaria ventennale ex art. 1158 c.c., che
attesti la persistenza del potere di fatto al momento in cui è avvenuto il contestato spoglio.
Tale titolo, infatti, è dimostrativo dell'attualità del possesso, nel momento in cui è stata consumata la condotta di spoglio, appunto perché l'acquisto per usucapione postula l'esercizio pacifico, continuato e ininterrotto della signoria di fatto sulla res in tale frangente storico”.
Ha ulteriormente osservato la Suprema Corte: “Pur postulando la sentenza di accertamento dell'usucapione che il possesso ultraventennale sia maturato al momento in cui è stata proposta la relativa domanda (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13008 del 27/05/2010; Sez. 2, Sentenza n. 9090
del 16/04/2007), ciò non esclude che la persistenza di tale situazione di fatto sia verificata anche
nel corso del giudizio. Ove ciò sia, di tale verifica non può non tenersi conto nel giudizio possessorio.”
7 Sulla base di tali statuizioni, senza (poter) svolgere tale verifica che ha evidentemente demandato al giudice del rinvio una volta riscontrata l'erroneità in diritto della sentenza oggetto di ricorso per cassazione, con riguardo al caso di specie la Suprema Corte ha rilevato, con riguardo all'invocato giudicato formatosi con riguardo alla sentenza di usucapione: “In tale pronuncia si attesta, infatti, il possesso utile ad usucapionem, in favore di , successore nel Parte_1
possesso dei suoi genitori, in ordine ad entrambi i terreni di cui ai mappali nn. 238 e 371,
rispettivamente destinati a boschetto per la raccolta di legna ad uso domestico e a seminativo,
nei confronti di , come da deposizioni testimoniali rese all'udienza del 3 Controparte_1
novembre 2015, e ciò a fronte di uno spoglio perpetrato tra la fine del 2014 e gli inizi del 2015,
sicché detta pronuncia, passata in giudicato, deve essere valutata ai fini di verificarne
l'incidenza sul requisito dell'attualità del possesso al momento della consumazione dello spoglio”.
Come si nota chiaramente, la Corte, rilevata la potenziale rilevanza (negata in termini generali,
erroneamente, nella sentenza cassata) nel giudizio possessorio del giudicato formatosi all'esito della causa petitoria costituita con pronuncia dichiarativa dell'acquisto della proprietà per usucapione, ha demandato al giudice del rinvio di valutare se in quella pronuncia sia
“eventualmente” (v. principio di diritto) attestata e dunque accertata (anche) l'attualità del possesso con riferimento al momento del perpetrato spoglio.
Se così è, erra l'attrice in riassunzione nell'affermare, affidando la propria ragione unicamente agli effetti di quel giudicato: “La sentenza con cui la veniva dichiarata proprietaria dei Pt_1
due mappali in questione per usucapione era ovviamente fondata sul presupposto logico- giuridico che la stessa, sino a quel momento (2017), e per il ventennio precedente l'instaurazione della lite, fosse stata nel possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto (e, prima di lei, lo fossero i
suoi genitori, come riconosciuto nella medesima sentenza n. 1209/2017) e, quindi, doveva risultare a tutti evidente che un tale titolo era esplicativo dell'attualità del possesso della ” Pt_1
8 (comparsa conclusionale, pag. 2).
È infatti sufficiente leggere l'invocata sentenza n. 1209/2017 Trib. Venezia per avere conferma del contrario, essendosi il giudice chiaramente soffermato sulla (sufficiente ai fini di quel giudizio) constatazione del raggiungimento della prova relativa al possesso per un ventennio da parte dei genitori di : Parte_1
“Quanto alla situazione possessoria utile all'acquisto della proprietà tramite usucapione,
l'attrice deduce di essere succeduta nel possesso dei due terreni quale erede dei precedenti possessori: il padre, , deceduto in data 27.11.1979 e la madre, , Persona_1 Per_2
deceduta in data 7.11.1993 (doc. 12 e 13).
I genitori avrebbero utilizzato i due terreni svolgendo attività di coltivazione del fondo destinato
ai seminativi, di cui al mappale n. 371, e di raccolta della legna per il riscaldamento domestico
dal boschetto, sito nel terreno di cui al mappale n. 238.
Tale utilizzo risulta confermato dalle deposizioni dei testi e , Tes_1 Testimone_2
sentiti all'udienza del 3.11.2015. In particolare, il teste afferma: “ho sempre abitato dalla Pt_1
nascita (avvenuta in Scorzè il 5.12.1932) fino a quando mi sono sposato nel 1957 affianco ai
terreni corrispondenti al boschetto e al seminativo.
Confermo che ho sempre visto nel periodo in cui abitavo lì il padre e la madre di Pt_1 utilizzare il seminativo e il boschetto per la legna e l'acqua”. Circostanza confermata dal teste
“dal 1952 ad oggi abito vicino ai terreni di cui è causa, in particolare per più di Tes_2
venti anni ho visto che la famiglia di utilizzava il boschetto con il pozzo e il terreno Pt_1 seminativo”.
L'utilizzo esclusivo dei due terreni da parte della coppia risulta con sicurezza dalla Parte_2 deposizione del teste (“il terreno e il boschetto venivano utilizzati esclusivamente Tes_1 dai genitori della sig.ra ). Pt_1
Dalle testimonianze assunte risulta che i genitori dell'attrice avrebbero dunque posseduto il bene
9 uti dominus sin dalla prima metà del secolo scorso, ossia da prima del 1952, coltivando erba
medica nel terreno di cui al mappale n. 371 e raccogliendo legna da quello di cui al mappale n.
238, attività esercitate, come detto, in via esclusiva. Va pertanto rilevato che il possesso ad
usucapionem era già maturato in capo a , avendo lo stesso posseduto i fondi in Persona_1
modo pubblico, continuativo e non interrotto, in virtù della presunzione di cui all'art. 1142 c.c., quantomeno dal 1952 sino alla data della propria morte, avvenuta nel 1979.
A nulla rilevano le vicende successive, emerse nel giudizio possessorio, in particolare, le attività
compiute sui fondi dai signori e , i quali, in un periodo che si Parte_3 Parte_4
colloca successivamente alla morte del , avrebbero rispettivamente: coltivato Persona_1
per alcuni anni il fondo di cui al mappale n. 371 e tagliato l'erba dal medesimo terreno, quando lo stesso si presentava incolto (doc. 4 e 24 di parte attrice). Tali attività non possono inficiare
l'acquisto della proprietà già avvenuto in capo a e trasmesso da questo ai Persona_1
propri eredi.
Allo stesso modo, essendo già maturato un titolo idoneo a determinare l'acquisto della proprietà dei fondi oggetto di controversia, non rilevano in questa sede le modalità di utilizzo dei fondi da parte di e del marito di quest'ultima, in seguito alla morte della sig.ra Parte_1 Per_2
.
[...]
Pertanto va dichiarata l'intervenuta usucapione della proprietà dei due terreni siti in comune di
Camponogara (VE), catastalmente identificati al NCT del medesimo ente, Part. 2572, fg. 6,
mappali n. 238 di Ha 0.17.06 RDL 8.72, RAL 7.93 e n. 371, Ha 0.08.80, RDL 4.50, RAL 4.09, in capo a e da questi trasmessa in capo agli eredi”. Persona_1
Le medesime osservazioni sono espresse nella sentenza n. 1409/2019 della Corte d'Appello di
Venezia che ha rigettato il gravame proposto da avverso la sentenza or ora Controparte_1
citata:
“Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il giudice di prime cure ha condivisibilmente
10 accolto la domanda avendo accertato:
a) l'attrice è succeduta nel possesso dei due terreni quale erede dei genitori ( Persona_1
deceduto il 27/11/1979 e deceduta il 7/11/1993); Per_2
b) il possesso esclusivo e continuato da parte dei genitori di da prima del 1952, Parte_5
esercitato in modo pacifico e pubblico coltivando erba medica sul terreno seminativo di cui al mappale 371 e raccogliendo legna sull'altro terreno boschivo di cui al mappale 238, è stato confermato dai testi , abitante vicino ai terreni, e , abitante a Testimone_2 Tes_1
fianco fino al 1957;
c) il possesso ad usucapionem, poi trasmesso agli eredi, era già maturato in capo al padre
[...]
quanto meno dal 1952 al 1979 e pertanto sono irrilevanti le vicende successive, Per_1
emerse in un giudizio possessorio, e in particolare l'uso del fondo in seguito alla morte della madre, deceduta nel 1993, essendo già maturato un titolo idoneo a determinare Per_2
l'acquisto dei fondi contesi”.
La verifica demandata dalla Corte di Cassazione al giudice di rinvio circa l'eventualità che un accertamento del possesso al momento dello spoglio (fine 2014) potesse essere contenuto nella sentenza ora richiamata ha dunque esito negativo: non solo le prove prese in considerazione si riferiscono ad anni ben più risalenti ed al possesso esercitato dai genitori di ma, Parte_1 raggiunta la prova necessaria all'accoglimento della domanda, il giudice ha espressamente escluso che potesse rilevare il successivo utilizzo del fondo da parte della stessa o di altri.
Chiarito quanto sopra e dovendosi fare riferimento alle risultanze dell'istruttoria orale esperita nel giudizio possessorio, le conclusioni non possono che essere le stesse già raggiunte da tutti i giudici che in questo si sono già espressi (nella fase interdittale, nel reclamo, nel giudizio di merito possessorio di primo e di secondo grado), e d'altra parte l'attrice in riassunzione ad esse non ha dedicato nessuna attenzione nella presente sede, ben conoscendone l'esito.
I testimoni assunti non hanno infatti confermato che, all'epoca dello spoglio, Parte_1
11 esercitasse il possesso sui terreni in contestazione: gli informatori dalla stessa introdotti (suo genero ed il figlio ) hanno infatti fornito informazioni in parte Parte_6 Parte_7
generiche ed in parte ( ) de relato circa un utilizzo risalente (“sempre”) effettuato Parte_7
fino al 2014 dal marito della , che, nella parte in cui hanno indicato che una parte del Pt_1
terreno era tenuta ad orto ed una parte ad erba, sono peraltro smentite dal verbale dell'Ufficiale giudiziario del 2007 il quale, nell'immettere la nel possesso del bene a seguito di Pt_1
precedente controversia possessoria, lo ha indicato come incolto;
soprattutto, quanto dichiarato
è efficacemente contraddetto dalla più puntuale dichiarazione resa da , che ha Testimone_3
riferito che da circa dieci anni si recava sul fondo in contestazione due volte l'anno per tagliarvi l'erba su incarico della senza incontrare nessuno, rappresentando peraltro che il fondo era CP_1
sempre mantenuto a prato non essendovi mai stato un orto.
In un quadro probatorio come quello appena delineato nel quale mancano elementi probatori certi a sostegno della deduzione attorea, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass., n. 6760/2003).
Posto che l'esito della lite è sostanzialmente conforme a quello del giudizio d'appello (sentenza di questa Corte, n. 2359/2019), non vi è ragione logico-giuridica per provvedere nuovamente sulle spese del primo e secondo grado di giudizio, le cui statuizioni in punto spese rimangono ferme (cfr. Cass., Sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass., Sez. I, 25 agosto 2017, n. 20399).
Neppure vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non essendosi in quello costituita l'intimata . Controparte_1
Le spese del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza, con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese anticipate dalla parte vittoriosa, e con liquidazione in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/14 e succ. mod., in relazione al valore della
12 causa ed all'attività in concreto esperita, secondo importi prossimi ai medi per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta in quanto infondate le domande proposte da;
Parte_1
2. condanna alla rifusione delle spese di lite anticipate da Parte_1 Controparte_1
per il presente giudizio di rinvio, che liquida in € 3.966,00 per compenso professionale,
oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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