Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/1995, n. 848
CASS
Sentenza 24 novembre 1995

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L'attività sacerdotale, in particolare quella di parroco, può essere qualificata come "professione", intesa come attività prevalentemente intellettuale, fondata su studi specifici, che di fatto costituisce fonte di reddito. Tuttavia, deve escludersi che essa sia di per sè rumorosa, sia pure con riguardo al suono delle campane, finalizzato al richiamo dei fedeli al culto, in quanto lo scampanio rientra nelle consuetudini della vita della comunità, e costituisce fatto periodico e di breve durata, normalmente privo di intensità tale da porre problemi di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. (Fattispecie relativa all'installazione, nel campanile di una chiesa, di un dispositivo elettronico emanante suoni che superavano i limiti di rumorosità prescritti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, arrecando disturbo al riposo e all'occupazione delle persone. Con riferimento a tale fatto, la S.C., nell'escludere la sua sussumibilità nel reato di cui all'art. 659, comma secondo, cod. pen., ha ritenuto configurabile in astratto l'ipotesi di cui al primo comma dello stesso articolo, annullando con rinvio la sentenza di merito).

Il giudice di rinvio non può aggravare il trattamento sanzionatorio dell'imputato impugnante, allorché, in sede di annullamento della Corte di cassazione, nel fatto così come contestato, sia stata ritenuta configurabile un'ipotesi di reato più grave di quella per cui era stata pronunciata condanna. (Fattispecie in tema di annullamento di condanna per l'ipotesi di reato prevista dall'art. 659, comma secondo, cod. pen. e di ritenuta configurabilità dell'ipotesi di reato prevista dal primo comma dello stesso articolo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/1995, n. 848
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 848
    Data del deposito : 24 novembre 1995

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