Sentenza 24 novembre 1995
Massime • 2
L'attività sacerdotale, in particolare quella di parroco, può essere qualificata come "professione", intesa come attività prevalentemente intellettuale, fondata su studi specifici, che di fatto costituisce fonte di reddito. Tuttavia, deve escludersi che essa sia di per sè rumorosa, sia pure con riguardo al suono delle campane, finalizzato al richiamo dei fedeli al culto, in quanto lo scampanio rientra nelle consuetudini della vita della comunità, e costituisce fatto periodico e di breve durata, normalmente privo di intensità tale da porre problemi di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. (Fattispecie relativa all'installazione, nel campanile di una chiesa, di un dispositivo elettronico emanante suoni che superavano i limiti di rumorosità prescritti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, arrecando disturbo al riposo e all'occupazione delle persone. Con riferimento a tale fatto, la S.C., nell'escludere la sua sussumibilità nel reato di cui all'art. 659, comma secondo, cod. pen., ha ritenuto configurabile in astratto l'ipotesi di cui al primo comma dello stesso articolo, annullando con rinvio la sentenza di merito).
Il giudice di rinvio non può aggravare il trattamento sanzionatorio dell'imputato impugnante, allorché, in sede di annullamento della Corte di cassazione, nel fatto così come contestato, sia stata ritenuta configurabile un'ipotesi di reato più grave di quella per cui era stata pronunciata condanna. (Fattispecie in tema di annullamento di condanna per l'ipotesi di reato prevista dall'art. 659, comma secondo, cod. pen. e di ritenuta configurabilità dell'ipotesi di reato prevista dal primo comma dello stesso articolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/1995, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1995 |
Testo completo
848
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
24/17/95del 24 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE N.1563 SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: حم ار کھنا Dott. Marcello De Filla Presidente 1. Dott. Maria Schianati Consigliere REGISTRO GENERALE
» N.25126/8
» Vite Lefort 2. 3. » Disse Macali
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4. name Mabellian » UFFICIO COPIE
Rilasciata coria studio ha pronunciato la seguente per diritti 11/2000 al SIG. SENTENZA
$ 29 PEN 1996 sul ricorso proposto da RI РЕ LERE
Carre il 18/5/51
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Rilasclata copia studio al SIG. per diritti 12000
# 29 DEN 1998 11/4/94 he tradi IL CANCELLIEREavverso la sentenza DIRITTI DTerima CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio.
NC dal Sig. per diritti L. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, 03011.2000
IK CANCELLIERE Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
A. Spinosi Roma Mod. 82
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. Verder che ha concluso per il rigeltsdel ricone, Com are All m eliner h e
Udita il difensore Q Del Fiume, he
' ente r re Oggetto del ricorso e motivi della decisione
Con sentenza 11.4.95 il Pretore di Torino- Sezione I
distaccata di Moncalieri- dichiarava RI GE colpevole
"del reato di cui all'art. 659, C. 2, c.p., in quanto, quale responsabile della parrocchia Santa Giovanni Antida, ometteva di porre in essere le opportune cautele atte ad evitare che il suono del dispositivo elettronico installato nel campanile superasse limiti di rumorosità prescritti dal D.P.C.N. dell'1.3.1991,
arrecando disturbo al riposso ed alle occupazioni delle persone",
e lo condannava alla pena di L. 600.000 di ammenda, al risarcimento dei danni, liquidati in L.
1.000.000 alla parte civile costituita.
Riteneva che quella di parroco fosse una professione, e che la rumorosità di un'attività dovesse essere esaminata non in astratto ma in concreto, così che la specie contestata rientrava nella previsione del secondo comma dell'art. 659 c.p.
II- Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che deduce erronea applicazione dell'art. 659 cpv.
c.p. L'attività sacerdotale non costituirebbe professione o mestiere. La rumorosità richiesta dall'art. 659 C. 2 C.P. deve essere comunque intriseca all'attività svolta, e non frutto di un
abuso, nel qual caso troverebbe applicazione il primo comma dello steso articolo.
III- Il ricorso è fondato.
L'attività sacerdotale, in particolare quella di parroco,
intesa può essere effettivamente qualificata come "professione",
come attività prevalentemente intellettuale, fondata s studi n specifici, che di fatto costituisca fonte di reddito.
Ор 1 Deve peraltro escludersi che essa sia di per sè rumorosa,
sia pure con riferimento al suono attuato per richiamare i fedeli al culto. Lo scampanío, infatti, rientra nelle consuetudini costituisce fatto periodico e didella vita della comunità,
breve durata, normalmente privo di intensità tale da porre problemi inerenti al "disturbo delle occupazioni ° del riposo delle persone" a norma dell'art. 659 c.p. Il suono delle campane,
in altre parole, non caratterizza la "professione" di parroco in modo tale da farla ritenere per sua natura rumorosa, così da rientrare nella previsione del secondo comma dell'art. 659 c.p.
Il caso sottoposto all'esame di questa Corte esula in concreto dalla entità del rumore che il suono usuale delle campane determina, poichè il fatto contestato, e ritenuto dal giudice di merito, concerne un dispositivo elettronico installato nel campanile che supererebbe i limiti di normale tollerabilità. Non
si tratta quindi di valutare le conseguenze di un'attività
professionale di per sè rumorosa, bensì di giudicare se il rumore prodotto in concreto, pur non tipico dell'attività che ne
è la causa, disturbi le occupazioni o il riposo delle persone. La
specie descritta rientra nella previsione del primo comma, e non
del secondo, dell'art. 659 c.p.
La sentenza impugnata deve essere conseguentemente
annullata con rinvio, la specie dovrà essere riesaminata con
riferimento al dettato di cui al primo comma dell'art. 659 c.p..
Pur se il legislatore ha punito più gravemente il comportamento descritto nel primo comma dell'art. 659, che prevede l'arresto come alternativo alla ammenda, in rapporto gm 2 all'assenza di motivazioni che in qualche modo giustifichino il come tali darumore prodotto, considerate nel secondo comma consigliare la sola pena pecuniaria, in sede di rinvio il giudice dovrà tenero conto nella statuizione che in nessun caso l'impugnazione proposta in questa sede può portare ad un aggravamento del trattamento sanzionatorio, in virtù del divieto di "reformatio in peius" nei confronti della parte processuale impugnante.
P.Q.M.
rinvia per nuovo giudizio alla annulla la sentenza impugnata
Pretura circondariale di Torino.
Così deciso il 24.11.1995
Il Consigliere rel. Il Presidente вително be Lillo
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA DEPOSITATA
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2 GEN. 1993 icclonus w