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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 618 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Pizza e Riccardo La Femina, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Daniele D'Amato, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 18 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 618/2020 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 05/04/2017, la conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al GDP di Maddaloni, la (da ora in poi per Controparte_2
Cont brevità per ivi sentirla condannare al pagamento, in suo favore, della somma di € 3.976,53 a titolo risarcitorio dei danni subiti a seguito di mancanza di merce
Cont verificatasi nei magazzini gestiti da Precisamente la a sostegno Parte_1
della pretesa, produceva in giudizio la fattura n. 462/2015, contenente l'indicazione del costo totale delle sue merci mancanti in magazzino, pari a €
15.540,26, in ordine al quale aveva operato una compensazione con il
Cont corrispettivo delle prestazioni effettuate dalla nell' interesse della in Pt_1
virtu' di incarichi conferiti, ammontanti in totale ad € 11.563,73. Pertanto
residuava un credito in favore della di € 3.976,53. Tale era l'importo Pt_1
azionato da nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Maddaloni. Pt_1
Cont In tale giudizio si costituiva che eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e conseguentemente, in via riconvenzionale, chiedeva che la fosse dichiarata Pt_1
tenuta al pagamento della somma di € 11.563,73, come portata dalle fatture che allegava.
Il Giudice di Pace di Maddaloni, con sentenza n. 313/2018, accoglieva la domanda proposta da rigettava le eccezioni preliminari e di merito Parte_1
Cont avanzate da dichiarando, in particolare insussistente l'eccepito difetto di
Cont legittimazione passiva, e condannando la al pagamento della somma di €
3.976,53 oltre interessi moratori ex art. 231/2002. Dichiarava anche la propria
Cont incompetenza per valore a decidere sulla domanda riconvenzionale di per la
Proc. n. 618/2020 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. condanna di al pagamento della somma di € 11.563,73. Pt_1
Cont Avverso la sentenza del Giudice di Pace proponeva appello la
Cont Successivamente la notificava alla Logita ricorso ex art. 702 bis cod. proc.
civ. per la riassunzione del processo dinanzi al Tribunale di Lecce, ritenuto competente, chiedendo la condanna della Logita al pagamento della somma di €
11.563,73 in virtù delle fatture emesse per prestazioni di servizi di logistica eseguite nell'interesse di quest'ultima.
Si costituiva la che impugnando l'atto di riassunzione ex art. 50 cod. proc. Pt_1
civ., eccepiva: a) l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis;
b) l'inammissibilità
e/o improcedibilità del ricorso per la sussistenza della litispendenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 cod. proc. civ. con altro giudizio pendente innanzi al
Tribunale di S. Maria C.V., in funzione di Giudice d'appello (R.G. n. 8786/18)
introdotto dalla per la riforma della sentenza n. Controparte_2
313/2018 del GdP di Maddaloni, che l'aveva vista condannare al risarcimento in favore di per € 3.976,53; evidenziava, sul punto, che l'oggetto della Parte_1
domanda del giudizio riassunto da era la condanna Controparte_2
al pagamento della somma di € 11.563,73 nei confronti della per le Parte_1
operazioni di logistica eseguite in suo favore e che tale domanda era già coperta dalla pronuncia del GdP di Maddaloni (sentenza n. 313/18) – appellata dalla
[...]
innanzi al Tribunale di S. Maria C.V., come ut supra Controparte_3
Cont richiamato – il quale condannava, l'allora convenuta al pagamento della somma per differenza di € 3.976,53 a titolo di risarcimento danni in favore della accertando che il credito risarcitorio vantato da quest'ultima, Parte_1
scaturiva dalla compensazione, operata tra le parti in causa, dell'importo di cui
Proc. n. 618/2020 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Cont sopra richiesto dalla per le prestazioni di logistica eseguite pari ad €
11.563,73, con quello maggiore portato dalla richiesta risarcitoria vantata dalla di cui alla fattura n. 462 del 31/03/2015 di € 15.540,26. Pertanto, la Parte_1
Cont evidenziava che la avendo richiesto il gravame della sentenza del Pt_1
GdP di Maddaloni e, successivamente, proceduto alla riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Lecce, insistendo per la condanna di al Parte_1
pagamento di € 11.563,73, aveva determinato un'illegittima coesistenza di più
domande inerenti il medesimo rapporto giuridico intercorso tra le parti in causa ed aventi fondamento nel medesimo fatto costitutivo. Per tali motivi chiedeva la cancellazione della causa dal ruolo poiché introdotta successivamente. Nel
Contr merito, contestava l'insussistenza del credito vantato dalla
In accoglimento dell'eccezione preliminare sub a) formulata dalla il Tri- Pt_1
bunale disponeva il mutamento del rito.
La causa, istruita unicamente a mezzo produzione documentale, veniva decisa con sentenza n. 1593/2020, pubblicata in data 03/07/2020, con la quale il Tri-
bunale di Lecce accoglieva la domanda condannando la al pagamento in Pt_1
Cont favore della ella somma di € 11.563,73.
Il giudice rigettava l'eccezione di litispendenza sostenendo che l'oggetto del giu-
dizio innanzi alla sua cognizione era diverso rispetto all'oggetto del giudizio pen-
dente in appello innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. anche se la causa petendi
presentava delle “innegabili connessioni”, riteneva insussistente per assenza di prova
Cont il credito risarcitorio vantato dalla Logita e incontestato il credito vantato da
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello con atti di ci- Parte_1
tazione del 23/07/2020 chiedendone la riforma con due motivi.
Proc. n. 618/2020 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Cont Si è costituita esistendo al gravame chiedendone il rigetto.
Con le note di trattazione scritta del 09/11/2022 la ha dedotto Pt_1
l'acquisizione al giudizio della sentenza n. 3206/2021 emessa dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, in sede di appello, rilevante per il giudizio.
La Corte sciogliendo la riserva del 09/11/2022, con ordinanza del 12/11/2024
ha rimesso la causa sul suolo, invitando le parti a documentare “se la sentenza n
3206/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sia passata in giudicato e,
nella negativa, in che fase si trovi il giudizio nel corso del quale la stessa è stata pronunciata”.
Con le note scritte del 16/12/2024 ha allegato prova del passaggio in giu- Pt_1
dicato della sentenza di appello n. 3206/2021 emessa dal Tribunale di Santa Ma-
ria Capua Vetere.
All'udienza Collegiale del 18 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclu-
sioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in deci-
sione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la impugna la sentenza per illogicità manifesta per Pt_1
avere rigettato l'eccezione di litispendenza tra il presente giudizio e quello pen-
dente in appello presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Con il secondo motivo censura la sentenza per errata ovvero insufficiente valuta-
zione del materiale probatorio, laddove ha erroneamente a ritenere non provato il danno per la sottrazione delle merci.
I due motivi sono fondati anche se per motivi diversi da quelli rappresentati dall'appellante.
Risulta acquisita agli atti del presente giudizio la sentenza n. 13/2017 del GdP di
Proc. n. 618/2020 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Maddaloni che, pronunciandosi in ordine alla domanda di pagamento della
Cont somma di € 3.976,53, richiesta da a titolo di danni , somma derivan- Pt_1
te dalla compensazione operata da tra la fattura n. 462/2015, prodotta da Pt_1
per la merce mancante in magazzino pari a € 15.540,26, e le fatture della Pt_1
Cont per i servizi resi pari a € 11.563,73, ha accertato l'esistenza di un rapporto di deposito tra le parti e ha riconosciuto come atto di ricognizione di debito, per le richieste risarcitorie, il documento prodotto dalla (mail del 27/03/2015) Pt_1
Cont così accogliendo la domanda di e condannando la l pagamento in fa- Pt_1
vore di della somma di € 3.976,53. Pt_1
Cont Tale sentenza è stata appellata da
Il giudice di appello adito, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con senten-
za n. 3206/2021 pubblicata il 30/09/2021, passata in giudicato (prodotta in atti con l'attestazione del passaggio in giudicato nel presente giudizio), ha rigettato l'appello. La sentenza di appello ha definitamente riconosciuto come atto di rico-
gnizione del debito il documento prodotto dalla (mail del Parte_1
27/03/2015) – cfr. pag. 5 rigo 3 della sentenza – accertando, pertanto, la sussi-
stenza del suo maggior credito risarcitorio pari ad € 3.976,53 determinato nel suo ammontare dalla compensazione (come espressamente previsto dalla medesima pronuncia cfr. pag. 2 rigo 10 della sentenza) con il controcredito portato
Cont dall'odierna appellata i € 11.563,73.
Si rileva quindi che le statuizioni passate in giudicato in ordine allo stesso rappor-
to dedotto in giudizio fanno sì che deve ritenersi definitivamente accertato il cre-
Cont dito risarcitorio della portato alla fattura n. 462/2015 di € 15.540,26 e il cre-
Cont dito per prestazioni rese da portato alle fatture n. 202/2014, 225/2014,
Proc. n. 618/2020 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 17/2015, 30/2015, 31/2015 e 37/2015 per un importo di € 11.563,73 e la com-
pensabilità dei due crediti che porta ad un credito di € 3.976,53 a favore della
Pt_1
Cont Ne consegue, quale logica conseguenza, che la domanda di non può essere accolta atteso che il suo credito azionato nel presente giudizio risulta completa-
mente annullato per la compensazione operata col controcredito della Logita
come accertato definitivamente con la sentenza di appello innanzi citata.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza rigetta la domanda;
condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del dop-
pio grado che liquida quanto al primo in complessivi € 2.000,00 oltre IVA, CAP
e RF al 15% e quanto al secondo in complessivi € 2.355,50 di cui € 355,50 per spese oltre IVA, CAP e RF al 15%, il tutto da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellante dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 618/2020 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 618 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Pizza e Riccardo La Femina, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Daniele D'Amato, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 18 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 618/2020 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 05/04/2017, la conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al GDP di Maddaloni, la (da ora in poi per Controparte_2
Cont brevità per ivi sentirla condannare al pagamento, in suo favore, della somma di € 3.976,53 a titolo risarcitorio dei danni subiti a seguito di mancanza di merce
Cont verificatasi nei magazzini gestiti da Precisamente la a sostegno Parte_1
della pretesa, produceva in giudizio la fattura n. 462/2015, contenente l'indicazione del costo totale delle sue merci mancanti in magazzino, pari a €
15.540,26, in ordine al quale aveva operato una compensazione con il
Cont corrispettivo delle prestazioni effettuate dalla nell' interesse della in Pt_1
virtu' di incarichi conferiti, ammontanti in totale ad € 11.563,73. Pertanto
residuava un credito in favore della di € 3.976,53. Tale era l'importo Pt_1
azionato da nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Maddaloni. Pt_1
Cont In tale giudizio si costituiva che eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e conseguentemente, in via riconvenzionale, chiedeva che la fosse dichiarata Pt_1
tenuta al pagamento della somma di € 11.563,73, come portata dalle fatture che allegava.
Il Giudice di Pace di Maddaloni, con sentenza n. 313/2018, accoglieva la domanda proposta da rigettava le eccezioni preliminari e di merito Parte_1
Cont avanzate da dichiarando, in particolare insussistente l'eccepito difetto di
Cont legittimazione passiva, e condannando la al pagamento della somma di €
3.976,53 oltre interessi moratori ex art. 231/2002. Dichiarava anche la propria
Cont incompetenza per valore a decidere sulla domanda riconvenzionale di per la
Proc. n. 618/2020 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. condanna di al pagamento della somma di € 11.563,73. Pt_1
Cont Avverso la sentenza del Giudice di Pace proponeva appello la
Cont Successivamente la notificava alla Logita ricorso ex art. 702 bis cod. proc.
civ. per la riassunzione del processo dinanzi al Tribunale di Lecce, ritenuto competente, chiedendo la condanna della Logita al pagamento della somma di €
11.563,73 in virtù delle fatture emesse per prestazioni di servizi di logistica eseguite nell'interesse di quest'ultima.
Si costituiva la che impugnando l'atto di riassunzione ex art. 50 cod. proc. Pt_1
civ., eccepiva: a) l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis;
b) l'inammissibilità
e/o improcedibilità del ricorso per la sussistenza della litispendenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 cod. proc. civ. con altro giudizio pendente innanzi al
Tribunale di S. Maria C.V., in funzione di Giudice d'appello (R.G. n. 8786/18)
introdotto dalla per la riforma della sentenza n. Controparte_2
313/2018 del GdP di Maddaloni, che l'aveva vista condannare al risarcimento in favore di per € 3.976,53; evidenziava, sul punto, che l'oggetto della Parte_1
domanda del giudizio riassunto da era la condanna Controparte_2
al pagamento della somma di € 11.563,73 nei confronti della per le Parte_1
operazioni di logistica eseguite in suo favore e che tale domanda era già coperta dalla pronuncia del GdP di Maddaloni (sentenza n. 313/18) – appellata dalla
[...]
innanzi al Tribunale di S. Maria C.V., come ut supra Controparte_3
Cont richiamato – il quale condannava, l'allora convenuta al pagamento della somma per differenza di € 3.976,53 a titolo di risarcimento danni in favore della accertando che il credito risarcitorio vantato da quest'ultima, Parte_1
scaturiva dalla compensazione, operata tra le parti in causa, dell'importo di cui
Proc. n. 618/2020 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Cont sopra richiesto dalla per le prestazioni di logistica eseguite pari ad €
11.563,73, con quello maggiore portato dalla richiesta risarcitoria vantata dalla di cui alla fattura n. 462 del 31/03/2015 di € 15.540,26. Pertanto, la Parte_1
Cont evidenziava che la avendo richiesto il gravame della sentenza del Pt_1
GdP di Maddaloni e, successivamente, proceduto alla riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Lecce, insistendo per la condanna di al Parte_1
pagamento di € 11.563,73, aveva determinato un'illegittima coesistenza di più
domande inerenti il medesimo rapporto giuridico intercorso tra le parti in causa ed aventi fondamento nel medesimo fatto costitutivo. Per tali motivi chiedeva la cancellazione della causa dal ruolo poiché introdotta successivamente. Nel
Contr merito, contestava l'insussistenza del credito vantato dalla
In accoglimento dell'eccezione preliminare sub a) formulata dalla il Tri- Pt_1
bunale disponeva il mutamento del rito.
La causa, istruita unicamente a mezzo produzione documentale, veniva decisa con sentenza n. 1593/2020, pubblicata in data 03/07/2020, con la quale il Tri-
bunale di Lecce accoglieva la domanda condannando la al pagamento in Pt_1
Cont favore della ella somma di € 11.563,73.
Il giudice rigettava l'eccezione di litispendenza sostenendo che l'oggetto del giu-
dizio innanzi alla sua cognizione era diverso rispetto all'oggetto del giudizio pen-
dente in appello innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. anche se la causa petendi
presentava delle “innegabili connessioni”, riteneva insussistente per assenza di prova
Cont il credito risarcitorio vantato dalla Logita e incontestato il credito vantato da
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello con atti di ci- Parte_1
tazione del 23/07/2020 chiedendone la riforma con due motivi.
Proc. n. 618/2020 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Cont Si è costituita esistendo al gravame chiedendone il rigetto.
Con le note di trattazione scritta del 09/11/2022 la ha dedotto Pt_1
l'acquisizione al giudizio della sentenza n. 3206/2021 emessa dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, in sede di appello, rilevante per il giudizio.
La Corte sciogliendo la riserva del 09/11/2022, con ordinanza del 12/11/2024
ha rimesso la causa sul suolo, invitando le parti a documentare “se la sentenza n
3206/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sia passata in giudicato e,
nella negativa, in che fase si trovi il giudizio nel corso del quale la stessa è stata pronunciata”.
Con le note scritte del 16/12/2024 ha allegato prova del passaggio in giu- Pt_1
dicato della sentenza di appello n. 3206/2021 emessa dal Tribunale di Santa Ma-
ria Capua Vetere.
All'udienza Collegiale del 18 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclu-
sioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in deci-
sione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la impugna la sentenza per illogicità manifesta per Pt_1
avere rigettato l'eccezione di litispendenza tra il presente giudizio e quello pen-
dente in appello presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Con il secondo motivo censura la sentenza per errata ovvero insufficiente valuta-
zione del materiale probatorio, laddove ha erroneamente a ritenere non provato il danno per la sottrazione delle merci.
I due motivi sono fondati anche se per motivi diversi da quelli rappresentati dall'appellante.
Risulta acquisita agli atti del presente giudizio la sentenza n. 13/2017 del GdP di
Proc. n. 618/2020 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Maddaloni che, pronunciandosi in ordine alla domanda di pagamento della
Cont somma di € 3.976,53, richiesta da a titolo di danni , somma derivan- Pt_1
te dalla compensazione operata da tra la fattura n. 462/2015, prodotta da Pt_1
per la merce mancante in magazzino pari a € 15.540,26, e le fatture della Pt_1
Cont per i servizi resi pari a € 11.563,73, ha accertato l'esistenza di un rapporto di deposito tra le parti e ha riconosciuto come atto di ricognizione di debito, per le richieste risarcitorie, il documento prodotto dalla (mail del 27/03/2015) Pt_1
Cont così accogliendo la domanda di e condannando la l pagamento in fa- Pt_1
vore di della somma di € 3.976,53. Pt_1
Cont Tale sentenza è stata appellata da
Il giudice di appello adito, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con senten-
za n. 3206/2021 pubblicata il 30/09/2021, passata in giudicato (prodotta in atti con l'attestazione del passaggio in giudicato nel presente giudizio), ha rigettato l'appello. La sentenza di appello ha definitamente riconosciuto come atto di rico-
gnizione del debito il documento prodotto dalla (mail del Parte_1
27/03/2015) – cfr. pag. 5 rigo 3 della sentenza – accertando, pertanto, la sussi-
stenza del suo maggior credito risarcitorio pari ad € 3.976,53 determinato nel suo ammontare dalla compensazione (come espressamente previsto dalla medesima pronuncia cfr. pag. 2 rigo 10 della sentenza) con il controcredito portato
Cont dall'odierna appellata i € 11.563,73.
Si rileva quindi che le statuizioni passate in giudicato in ordine allo stesso rappor-
to dedotto in giudizio fanno sì che deve ritenersi definitivamente accertato il cre-
Cont dito risarcitorio della portato alla fattura n. 462/2015 di € 15.540,26 e il cre-
Cont dito per prestazioni rese da portato alle fatture n. 202/2014, 225/2014,
Proc. n. 618/2020 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 17/2015, 30/2015, 31/2015 e 37/2015 per un importo di € 11.563,73 e la com-
pensabilità dei due crediti che porta ad un credito di € 3.976,53 a favore della
Pt_1
Cont Ne consegue, quale logica conseguenza, che la domanda di non può essere accolta atteso che il suo credito azionato nel presente giudizio risulta completa-
mente annullato per la compensazione operata col controcredito della Logita
come accertato definitivamente con la sentenza di appello innanzi citata.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza rigetta la domanda;
condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del dop-
pio grado che liquida quanto al primo in complessivi € 2.000,00 oltre IVA, CAP
e RF al 15% e quanto al secondo in complessivi € 2.355,50 di cui € 355,50 per spese oltre IVA, CAP e RF al 15%, il tutto da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellante dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 618/2020 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.