Art. 3.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le associazioni di cui agli articoli che precedono e che intendono partecipare alla ripartizione dei patrimoni appartenenti ai corrispondenti settori delle disciolte confederazioni fasciste ne danno comunicazione scritta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma viene accertata, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la sussistenza, nelle associazioni di cui all'articolo 2, dei requisiti indicati nello stesso articolo.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le associazioni di cui agli articoli che precedono e che intendono partecipare alla ripartizione dei patrimoni appartenenti ai corrispondenti settori delle disciolte confederazioni fasciste ne danno comunicazione scritta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma viene accertata, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la sussistenza, nelle associazioni di cui all'articolo 2, dei requisiti indicati nello stesso articolo.