Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 09/12/2025, n. 3509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3509 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03509/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02369/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2369 del 2025, proposto dai sig.ri
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Lombardo e Daniele Moira Berretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del Decreto di revoca di nulla osta all'ingresso a motivo di lavoro subordinato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. EA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento recante prot. n. -OMISSIS-del 10 ottobre 2025, la Regione Siciliana - Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del Sig. -OMISSIS-, su richiesta della datrice di lavoro Sig.ra -OMISSIS-, per mancata presentazione dei documenti utili al perfezionamento dell’istanza.
Avverso il suddetto provvedimento propongono ricorso, notificato il 7 novembre 2025 e depositato il 12 novembre 2025, i Sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- censurandolo sotto concorrenti profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare, i ricorrenti sostengono l’illegittimità della revoca impugnata in quanto:
- il fatto storico posto a base del provvedimento (la mancata produzione di "documentazione utile") sarebbe giuridicamente inidoneo a integrare il presupposto normativo richiesto ("l'accertamento di elementi ostativi"); talché il potere sarebbe stato esercitato nel difetto della condizione fattuale che sola avrebbe potuto legittimarne l’attivazione e con sviamento dalla sua causa tipica;
- la revoca sarebbe inficiata dalla contraddittorietà della condotta procedimentale del S.U.I. che, dopo il preavviso di rigetto, avrebbe nondimeno adottato un nuovo atto d’impulso procedimentale; con la conseguenza che il provvedimento impugnato sarebbe lesivo dell’affidamento ingenerato nelle parti circa l’effettiva volontà dell’Amministrazione di completare l’iter;
- non sarebbe dato comprendere le ragioni alla base della decisione assunta dall’Amministrazione.
Resistono al ricorso il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Catania.
Formulato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., di un possibile profilo d’inammissibilità del ricorso -per mancata notifica all’Amministrazione regionale che ha adottato l’atto impugnato- e di eventuale definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Come da rituale avviso reso in udienza, il ricorso è manifestamente inammissibile.
Osserva il Collegio che:
- il provvedimento impugnato è stato adottato dalla Regione Siciliana - Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania, come inequivocabilmente risulta dal timbro apposto in calce al ricorso;
- nondimeno, il ricorso non risulta notificato alla Regione Siciliana.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in un caso analogo a quello oggetto di causa, ha condivisibilmente chiarito che:
“- l’art. 41 Cod. proc. Amm. stabilisce che qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso, a pena di decadenza, deve essere notificato entro il termine di legge alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato;
- la violazione di tale onere determina pertanto l’inammissibilità del ricorso per originario e assoluto difetto del contraddittorio;
- l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2018 ha chiarito che l’art. 41 Cod. proc. amm. identifica l’amministrazione cui deve essere notificato il ricorso giudiziale amministrativo esclusivamente in quella che ha emesso l’atto impugnato, escludendo che l’atto introduttivo del giudizio debba essere notificato anche ad amministrazioni o enti che a diverso titolo abbiano avuto modo di partecipare al procedimento, adempimento che è necessario solo quando l’atto finale sia imputabile a più amministrazioni (concerti, accordi di programma etc.). Ciò in quanto le partecipazioni al procedimento, anche laddove giuridicamente qualificate (come quelle concernenti il potere di iniziativa o di proposta, la partecipazione all’intesa che abbia preceduto l’adozione del provvedimento finale ovvero gli atti preparatori), in carenza di una formale imputazione del provvedimento finale a una pluralità di amministrazioni, non sono idonee a estendere la veste di parte necessaria del giudizio a soggetti diversi dall’autorità emanante ” (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 10 novembre 2023, nn. 764, 765 e 766; nello stesso senso, T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 14 marzo 2023, nn. 823, 827 e 828; 24 giugno 2024, n. 2309; 30 ottobre 2024, n. 3597; 20 gennaio 2025, n. 222).
Tanto chiarito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo l’atto oggetto di impugnativa adottato dalla Regione Siciliana - Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania, cui l’interessato non ha notificato il ricorso e che non si è costituita in giudizio.
Esclude, peraltro, il Collegio che possa rilevare la notifica del gravame all’Ufficio Territoriale del Governo di Catania, posto che la trattazione di eventuali questioni di difetto di attribuzione e di incompetenza, “ presuppone la rituale instaurazione del gravame nei confronti dell’amministrazione che ha adottato l’atto gravato, condizione nella fattispecie insussistente ” (cfr. C.G.A.R.S. nn. 764, 765 e 766/2023 cit.).
Né sussiste una condizione di errore scusabile in capo al ricorrente, in condivisione all’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ nel processo amministrativo il rimedio del riconoscimento dell’errore scusabile, codificato dall’art. 37 cod. proc. amm., presuppone una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto tale da provocare - senza alcuna colpa della parte interessata - menomazioni o maggiore difficoltà nell’esercizio dei diritti di difesa; la disposizione è di stretta interpretazione, in quanto relativa ad un istituto di carattere eccezionale, dal momento che un uso troppo ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone può compromettere il principio di parità delle parti (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 marzo 2021 n. 2166) ” (Cons. Stato, Sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1346), non essendo l’assenza della notifica alla Regione Siciliana riconducibile a nessuna delle due ipotesi.
In conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non potendosi nemmeno disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., atteso che nel caso di specie non si tratta di nullità della notificazione, ma di notifica radicalmente inesistente, in quanto non effettuata (cfr. T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 14 marzo 2023, n. 823).
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura formale della pronuncia, con l’eccezione di quanto corrisposto a titolo di contributo unificato da parte ricorrente, che rimane a carico di quest’ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara inammissibile;
- compensa le spese di lite, salvo quanto corrisposto a titolo di contributo unificato da parte ricorrente, che rimane a carico di quest’ultima.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
US GI, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
EA MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA MA | US GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.