Versione
28 marzo 2000
28 marzo 2000
Art. 25. (Tavolo di concertazione). 1. Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di cui all'articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui partecipano:
a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui all'articolo 24, comma 2; b) il prefetto o un suo rappresentante; c) il presidente della provincia o un suo rappresentante; d) i presidenti delle comunita' montane o loro rappresentanti; e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali coinvolte nel piano; f) rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media e piccola impresa, del commercio, dei servizi, dell'artigianato e dell'agricoltura; g) rappresentanti sindacali dei lavoratori; h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle universita' presenti nel territorio; i) i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani, nonche' i rappresentanti delle aziende ferroviarie. 2. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 24, il sindaco promuove accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1. 3. In caso di emergenze o di straordinarie necessita' dell'utenza o di gravi problemi connessi al traffico e all'inquinamento, il sindaco puo' emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli orari. 4. Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad adeguare gli orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al comma 3. 5. I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi, attraverso la conferenza dei sindaci, la riorganizzazione territoriale degli orari. Alla conferenza partecipa un rappresentante del presidente della provincia.
a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui all'articolo 24, comma 2; b) il prefetto o un suo rappresentante; c) il presidente della provincia o un suo rappresentante; d) i presidenti delle comunita' montane o loro rappresentanti; e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali coinvolte nel piano; f) rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media e piccola impresa, del commercio, dei servizi, dell'artigianato e dell'agricoltura; g) rappresentanti sindacali dei lavoratori; h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle universita' presenti nel territorio; i) i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani, nonche' i rappresentanti delle aziende ferroviarie. 2. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 24, il sindaco promuove accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1. 3. In caso di emergenze o di straordinarie necessita' dell'utenza o di gravi problemi connessi al traffico e all'inquinamento, il sindaco puo' emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli orari. 4. Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad adeguare gli orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al comma 3. 5. I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi, attraverso la conferenza dei sindaci, la riorganizzazione territoriale degli orari. Alla conferenza partecipa un rappresentante del presidente della provincia.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 15/06/2026, n. 151Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CINA in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni ex art. 151 c.g.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 151/2026 nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 70190/C del registro di Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 16 gennaio 2026. Ad istanza di F.L. F. (C.F: OMISSIS) nata a [...] e residente in [...] elettivamente domiciliata presso lo Studio legale associato AL.FA.LE.TE., sito in Palermo nella via Libertà n. 167 e rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Alessandro …Leggi di più...
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