Versione
20 novembre 1985
20 novembre 1985
Art. 4. Osservazioni e opposizioni 1. Avverso gli atti con cui si nega o si limita ai cittadini la fruibilita' delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni ed opposizioni in via amministrativa redatte in carta semplice, da presentarsi, entro quindici giorni dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto contro cui intende osservare od opporsi, al comitato di gestione della unita' sanitaria locale, che decide in via definitiva entro quindici giorni.
2. La presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce ne' preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale.
2. La presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce ne' preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale.
Giurisprudenza • 8
- 1. TAR Torino, sez. II, decreto decisorio 12/04/2010, n. 1772Provvedimento: […] dei provvedimenti di cui alle note rispettivamente prot. n. 011543 del 16-7-1996 e n. 012969 del 9-8-1996 (ivi compresa la deliberazione citata n. 1730/182/31/96 del 12-7-1996), con i quali l'Azienda Regionale U.S.L. n. 5 e l'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino in persona dei rispettivi legali rappresentanti hanno respinto il ricorso in opposizione presentato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 4 Legge n. 595/1985 avverso il provvedimento di diniego di accesso all'assistenza indiretta e degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento.Leggi di più...