Articolo 4 della Legge 23 ottobre 1985, n. 595
Articolo 3Articolo 5
Versione
20 novembre 1985
Art. 4. Osservazioni e opposizioni 1. Avverso gli atti con cui si nega o si limita ai cittadini la fruibilita' delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni ed opposizioni in via amministrativa redatte in carta semplice, da presentarsi, entro quindici giorni dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto contro cui intende osservare od opporsi, al comitato di gestione della unita' sanitaria locale, che decide in via definitiva entro quindici giorni.
2. La presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce ne' preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale.
Entrata in vigore il 20 novembre 1985
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