Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 21/05/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 484/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
Tra
rapp.ta e difesa dagli Avv. Francesco Americo Parte_1
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
e
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_1
-d'essere dipendente del con la Controparte_1
qualifica di collaboratrice scolastica (Area A personale ATA di scuola pubblica statale), avendo stipulato contratto a tempo indeterminato quale personale ATA del comparto scuola, con il profilo di Collaboratore
Scolastico presso il Liceo Classico “G.D. Cassini” di Sanremo a decorrere
-d'aver in precedenza ha prestato servizio con contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti periodi:
- a.s. 2000/01 dal 18.09.2000 al 31.08.2001 con orario settimanale completo;
- a.s. 2002/03 dal 28.11.2002 al 08.07.2003 con orario settimanale completo;
- a.s. 2004/05 dal 01.09.2004 al 31.08.2005 con orario settimanale completo;
- a.s. 2005/06 dal 01.09.2005 al 31.08.2006 con orario settimanale completo;
- a.s. 2006/07 dal 01.09.2006 al 31.08.2007 con orario settimanale completo;
- a.s. 2007/08 dal 01.09.2007 al 31.08.2008 con orario settimanale completo
;
- a.s. 2008/09 dal 01.09.2008 al 31.08.2009 con orario settimanale completo;
- a.s. 2009/10 dal 01.09.2009 al 31.08.2010 con orario settimanale completo;
- a.s. 2010/11 dal 01.09.2010 al 31.08.2011 con orario settimanale completo;
-d'aver sempre svolto le stesse mansioni proprie dei collaboratori scolastici, assunti con contratto a tempo indeterminato;
-d'aver ottenuto la ricostruzione della sua carriera con decreto MIUR prot.
n. 157 del 05.02.2015 (doc. 6);
-con tale decreto, tuttavia si è avuta una valorizzazione solo parziale del lungo periodo di precariato ai fini giuridici ed economici: la normativa vigente in materia di ricostruzioni di carriera del personale ATA, infatti, prevede il riconoscimento del servizio pre ruolo utilmente svolto con le seguenti modalità (ex 569 e ss. D.Lgs 297/1994): ai fini sia giuridici (per il conseguimento della classe stipendiale superiore) che economici (per gli aumenti biennali) 4 anni per l'intero ed ulteriori 2/3 del restante periodo maturato;
ai soli fini economici (per gli aumenti biennali): il residuo 1/3 del servizio pre ruolo svolto;
-d'aver pertanto ottenuto una valutazione giuridica ed economica del servizio pre ruolo svolto limitata a soli 8 anni, 0 mesi e 26 giorni rispetto ad un totale effettivo di 10 anni, 1 mesi e 10 giorni;
-in base al servizio pre ruolo effettivamente svolto, ella avrebbe dovuto essere inquadrata nella fascia stipendiale 9-14 sin dalla stessa data di immissione in ruolo (01.09.2011) e con anzianità di permanenza nella suddetta fascia pari ad anni 1, mesi 1 e giorni 10, e quindi, successivamente avrebbe dovuto essere collocata in fascia 15-20 dal 01.07.2017;
-d'aver invece ricevuto una ricostruzione di carriera che le ha riconosciuto un inquadramento stipendiale corrispondente a fascia stipendiale 0-8 e lo scorrimento nella successiva fascia 9-14 soltanto a decorrere dal 01.08.2012, con conseguente consistente penalizzazione economica;
.
-l'art 569 del D. Lgs 297/94 si poneva infatti in contrasto con La Direttiva
Comunitaria 1999/70/CE (soltanto parzialmente attuata nell'ordinamento interno con il D. Lgs. n. 368 del 2001), la quale alla clausola n. 4, rubricata
“Principio di non discriminazione”, che “i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1) e che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (punto 4);
-la Cassazione, infatti, con sentenza n. 31150 del 28 novembre 2019 ha chiarito che sussiste il diritto del personale scuola appartenente all'area professionale ATA alla ricostruzione integrale di carriera, con la conseguenza che nel settore scolastico, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, nella parte in cui limita il riconoscimento al personale definitivamente immesso in ruolo di un'anzianità pari al servizio pre ruolo effettivo prestato, “si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e va pertanto disapplicato”.
-già con sentenza n. 22258/2016 la Suprema Corte aveva disposto l'equiparazione integrale anche ai fini giuridici del trattamento economico della progressione professionale del personale scuola rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, cioè rispetto al personale di ruolo, applicando direttamente la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e il principio di non discriminazione, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia;
-quest'ultima aveva da tempo ormai chiarito la portata generale della direttiva
99/70 e del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, affermando che: “la mera circostanza che un impiegato sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego di uno Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva
1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari” (così :
Corte di Giustizia 13 settembre 2007 C-307/5 punto 29; Corte di Per_1
Giustizia 22 dicembre 2010 C-444/09 Gaviero e C-456/09 Torres punto 43).
-infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell'impiego poichè “Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell'Accordo
Quadro” (Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 cit. punto 57), scopi individuati dalla stessa corte nella “garanzia della parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni (...) al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato” (punti 47 e 48);
-come puntualizzato nella sentenza e e ribadito Per_2 Per_3
dall'ordinanza 9 febbraio 2012, causa C 556/11, punti 47, Persona_4
48, 49 e 50, le ragioni oggettive che, ai sensi dell'art. 4 punto 1 della direttiva, legittimano la differenza di trattamento non possono consistere nel fatto che questa sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale la legge o il contratto collettivo, ma riguardano “la sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”; -la Corte di Giustizia aveva ulteriormente confermato il proprio orientamento con Ordinanza del 4.9.2014 (causa C-152/14), nella quale si statuisce, tra l'altro che “la clausola 4 dell'Accordo Quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità di quest'ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo, nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, allorché le funzioni esercitate nell'espletamento del contratto di lavoro a tempo determinato coincidano con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa autorità, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o
4 della clausola di cui sopra, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia svolto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere;
l'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico non può costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'Accordo Quadro quando, come nel procedimento principale, la normativa nazionale controversa esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione”
Ciò premesso, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale: “ 1in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale del servizio pre ruolo svolto, pari complessivamente ad anni 10, mesi 1 e giorni 10, al conseguente collocamento nella fascia stipendiale 21 a decorrere dal 1 luglio 2022 e/o alla diversa data ritenuta di giustizia nonché alle differenze retributive maturate;
2. previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale contrastante e/o incompatibile, accertare e dichiarare il diritto della vedersi riconosciuto l'anno di Pt_1
servizio svolto nel 2013 ai fini giuridici e previdenziali nonché economici (pro quota), mediante computo del medesimo anno lavorato ai fini del conseguimento delle progressioni di carriera, secondo la disciplina sulle progressioni economiche di anzianità prevista per il personale scolastico dalla contrattazione collettiva di comparto vigente e dal d.lgs
297/1994;
3. per l'effetto, condannare il , in persona del ministro Controparte_1
p.t., all'emanazione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera che contempli il riconoscimento del servizio pre ruolo per cui è causa nonché dell'anno 2013 con conseguente collocamento della ricorrente nella fascia stipendiale 21 a decorrere dal 1 luglio 2022 e al pagamento in favore della stessa delle differenze retributive maturate quantificate in euro
2.337,54;
4. condannare l'amministrazione scolastica convenuta a procedere alla regolarizzazione contributiva e previdenziale della ricorrente in seguito al riconoscimento delle differenze retributive maturate;
5. il tutto, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
6. in aggiunta o alternativa, condannare in via generica la controparte ex art. 2116 c.c. al risarcimento del danno previdenziale in caso di accertata prescrizione di tutto o parte del credito contributivo”
Il rimaneva contumace. Controparte_1
L' si costituiva, rimettendosi in buona sostanza alla decisione del CP_2
giudicante, salvo eccepire la prescrizione quinquennale dei contributi.
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La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo al riconoscimento integrale della pregressa anzianità maturata dal personale
ATA assunto a tempo determinato prima che esso fosse collocato stabilmente in ruolo.
Con l'emanazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" la materia in esame è stata disciplinata dall'art. 589, che testualmente dispone "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà… 4 “I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Il successivo art. 570, aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569,
è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo".
Il comma 1 dell'art. 569 è stato poi novellato dall'art. 14, comma 1 Lett. C,
D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 103/2023.
L'attuale formulazione è la seguente “Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/ 2024 il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici”….”.
Il Legislatore parrebbe, dunque, aver scelto di modificare radicalmente la norma, limitandosi a prevedere l'integrale riconoscimento dell'anzianità pregressa soltanto al personale ATA che sia stata immesso in ruolo con decorrenza 2023/2024.
Nulla, pertanto, risulta previsto in ordine ai dipendenti scolastici stabilizzati prima della suddetta epoca.
Ai fini della decisione ciò, però, è irrilevante poiché deve farsi applicazione del principio tempus regit actum ossia applicare la normativa che regolava i fatti costitutivi del diritto fatto valere ovvero il previgente art. 569. Invero, nel caso di specie, pur essendo il ricorso in esame stato depositato il
2/8/2024, la controversia inerisce al riconoscimento del periodo di servizio a tempo determinato che la prestò prima d'essere immessa in ruolo, il Pt_1
1/9/2011, come s'evince dal decreto di ricostruzione della carriera (all. 5) ossia in via ininterrotta dall'anno scolastico 2000/01 all'anno scolastico
2010/11, come risulta dal decreto in questione e come attestato dallo Stato
Matricolare (all. 7).
D'altronde se così non fosse, dovrebbe concludersi che, sulla base della successione di norme tra loro eterogenee, si sia ritenuto di non attribuire più rilevanza alcuna al servizio prestato antecedentemente al 2023/2024 nel periodo in cui il personale era stato assunto a tempo determinato, il che sarebbe inspiegabile, se non assurdo, poiché una simile disposizione risulterebbe palesemente incostituzionale (art. 3), oltre a contrastare, come ci si accinge a illustrare, con il diritto comunitario.
Ben più ragionevole ritenere, invece, il Legislatore abbia preso atto della giurisprudenza formatasi in ordine al personale ATA stabilizzato prima dell'anno scolastico 2023/2024.
Tale questione, qual è quella per cui è causa, è stata ripetutamente risolta in senso favorevole ai ricorrenti sia dalla giurisprudenza di merito che di quella di legittimità.
Al riguardo particolarmente significativa è la sentenza n. 31150 del
28/11/2019 (espressamente citata dalla ricorrente a sostegno della propria tesi), nella quale la Cassazione ha diffusamente argomentato nei termini che testualmente si trascrivono relativamente ai passaggi più significativi: - “….l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado
Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-
305/11, Valenza ed altri, punto 36);
-….va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, Per_5
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo
[...]
Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356,
26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale
ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
-nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_6
Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi
153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo
Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di
Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia
4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
-i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa
C466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, Per_7
la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".
-quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere Per_7
fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
-nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale (pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche"
(art. 49 CCNL 1995). -una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perchè, come già ricordato nel punto
8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di
Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56).
Tutto ciò premesso, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: "il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato".
Tale dictum è stato ripreso da numerose successive pronunce di merito
(Tribunale Macerata sent. n. 104/23; Tribunale Nocera Inferiore, Sent., n.
1105/2023; Tribunale Roma, Sent. n. 7423/2023; Tribunale Napoli, Sent. n.
3832/2022; Corte di Appello di Genova, sent. n. 63/2020, ecc.). Alla luce di quanto sopra il ricorso va accolto.
La infatti, risulta aver lavorato alle dipendenze del Pt_1 [...]
con plurimi contratti a tempo determinato nel succitato arco Controparte_1
cronologico per complessivi anni 10 anni, 1 mesi e 10 giorni di cui, però soltanto 8 anni e 26 giorni riconosciuti nel decreto.
Ne consegue che il previgente comma 1 dell'art. 569 va disapplicato e ricompreso nell'anzianità di servizio della ricorrente anche il periodo di anni
1, mesi 9 e giorni 5 illegittimamente decurtato.
Occorre però esaminare la questione del blocco degli scatti stipendiali per l'anno 2013, questione diffusamente trattata dalla ricorrente alle pag. 16-25 dell'atto introduttivo.
L'art. 9, comma 21, DL 78 del 2010, convertito in Legge n. 122 del 2010 e improntato all'esigenza di contenimento della spesa pubblica, così disponeva:
“I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo
24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e
2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
Per ciò che atteneva agli ATA il comma 23 recitava: “Per il personale docente,
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e
2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14.”
Tale misura fu successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall'art. 1 comma 1 lett. b del DPR n.122/2013.
Sull'argomento intervenne la Corte Costituzionale, che con sentenza n. 178/
2015 statuì: “…dichiara l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015)”.
Il nucleo essenziale delle ragioni della pronuncia può essere riassunto nel seguente passaggio: “L'estensione fino al 2015 delle misure che inibiscono la contrattazione economica e che, già per il 2013-2014, erano state definite eccezionali, svela, al contrario, un assetto durevole di proroghe. In ragione di una vocazione che mira a rendere strutturale il regime del “blocco”, si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39, primo comma, Cost.”, soggiungendosi “Se i periodi di sospensione delle procedure “negoziali e contrattuali” non possono essere ancorati al rigido termine di un anno, individuato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione a misure diverse e a un diverso contesto di emergenza (sentenza n. 245 del 1997, ordinanza n. 299 del 1999), è parimenti innegabile che tali periodi debbano essere comunque definiti e non possano essere protratti ad libitum”.
In sintesi, “il blocco stipendiale” legislativo comprimeva in maniera intollerabile il diritto di libertà di contrattazione collettiva dei dipendenti del settore dell'istruzione.
La problematica relativa all'anno 2013, tuttavia, rimaneva e rimane poiché la
Corte Costituzionale dichiarò inammissibili le censure d'illegittimità sollevate sulla limitazione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, e dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013 e dall'art. 1, comma 453, della legge n. 147 del 2013, con riguardo alla sospensione delle procedure contrattuali e negoziali per la parte economica per il periodo 2013-2014. Sul punto va segnalata l'ord. n. 16133/2014 della Cassazione, la quale, in buona sostanza, s'è limitata ad esplicitare ciò che l'art. 23 D.L. 78/2010 già conteneva in nuce ossia che il blocco ineriva soltanto alla progressione economica, ma non anche all'anzianità e cioè alla progressione in carriera.
Tale impostazione è stata seguita da numerose decisioni dei giudici di merito
(Tribunale di Bari Sezione Lavoro n. 1156/2025 Tribunale Rimini, Sent.,
11/03/2025, n. 79; Tribunale di Roma n. 10617/2024; Corte d'Appello di
Firenze n. 66/2024, ecc.), dovendosi evidenziare che anche prima dell'emissione del provvedimento della Suprema Corte, alcuni Tribunali avevano già espresso il medesimo principio (ad es. Tribunale di Macerata, sent. n. 104/2023 del 17-08-2023)
Alla ricorrente, pertanto, va riconosciuto anche il servizio prestato nell'anno
2013 ai soli fini della progressione in carriera, ma non anche ai fini economici, restando tutt'ora vigente, poiché non abrogato né dichiarato incostituzionale,
l'art. 1 comma 1 lett. b del DPR n.122/2013.
Il ricorso va pertanto accolto, dovendosi previamente disapplicare l'art. 579
D.Lgs. n. 297 del 1994 nella sua originaria formulazione.
Da ciò consegue che la ha diritto alle differenze retributive che le Pt_1
sarebbero spettate se l'amministrazione avesse computato, nella ricostruzione della carriera da lei richiesta, tutti gli anni di servizio svolti in regime di precariato senza l'abbattimento previsto dalla norma, con conseguente condanna del ad effettuare la ricostruzione della carriera, nonché ad attribuire alla l'inquadramento superiore che le compente Pt_3 nonché a corrispondere le differenze retributive derivanti dalla maggiorata anzianità di servizio, escluso lo scatto stipendiale relativo all'anno 2013.
Riguardo la domanda con cui si chiede la condanna del al pagamento dell'importo complessivo di € 2.337,54 a titolo di differenze retributive, si rileva che i conteggi depositati dall'attrice sono particolarmente sintetici, il che non consente di verificarne la correttezza.
Stante la palese economicità del licenziamento officioso d'una Ctu, ci si limiterà ad emanare una pronuncia di condanna generica, come, peraltro, domandato in via subordinata.
Quanto alla pretesa avanzata sub capo 4 delle conclusioni, s'osserva che l'eccezione di prescrizione sollevata dall' circa l'obbligo del di CP_2
versare i contributi previdenziali sulle differenze retributive va ritenuta inammissibile.
Invero, non è dato vedere quale sarebbe l'interesse dell'ente previdenziale (se non in ragione della “solidarietà” tra organismi pubblici) a proporla, atteso che esso è il soggetto potenzialmente creditore per la riscossione, come tale titolare in via di principio d'un interesse opposto.
L'unico soggetto legittimato ad invocare la prescrizione quinquennale è semmai la controparte datoriale ovvero il , il quale però ha scelto di restare contumace.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono CP_1
liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della modesta complessità della vertenza, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale. Nulla per le spese riguardo la posizione dell se non altro in quanto le CP_2
domande sono state spiegate soltanto nei confronti del .
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_4
Previa disapplicazione del disposto del previgente l'art. 569 D.Lgs. n. 297 del
1994, accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera, tenendosi conto a tal fine degli integrali periodi di servizio prestati ininterrottamente dall'anno scolastico 2000/01 all'anno scolastico 2010/11 alle dipendenze del convenuto, senza decurtazione alcuna.
Condanna il a collocare, a decorrere dal Controparte_4
1 luglio 2022, la ricorrente nella fascia stipendiale che le compete in ragione dell'anzianità supplementare riconosciuta nel precedente capo di sentenza.
Condanna il al pagamento delle Controparte_4
maggior somme dovute a titolo di differenze retributive, oltre a quanto dovuto per rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ad eccezione dello scatto stipendiale relativo all'anno 2013.
Condanna il alla regolarizzazione Controparte_4
contributiva e previdenziale della ricorrente in ragione del riconoscimento delle differenze retributive maturate di cui al precedente capo.
Condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in € 600,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase decisionale, € 49,00 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Imperia 21-5-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli