Articolo 44 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413
Articolo 43Articolo 45
Versione
1 gennaio 1992
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Versione
25 marzo 1993
Art. 44. 1. Le controversie in materia di imposta sul valore aggiunto, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano intervenuti accertamento definitivo o pronunzia non piu' impugnabile, possono essere definite con il solo pagamento di un importo pari al 60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata, ((dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale)) , diminuita del 25 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione e, in ogni caso, in misura non inferiore al 20 per cento della maggiore imposta accertata; in caso di eccedenza di credito non riconosciuta ((ai sensi degli articoli 54 e 55)) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , la controversia puo' essere definita con il solo pagamento di un importo pari al 50 per cento di tale eccedenza. 2. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata la decisione della commissione tributaria di primo grado e penda ancora controversia, la controversia stessa si estingue con il pagamento di un importo pari al 50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio e, comunque, non inferiore al 70 per cento dell'imposta o della maggiore imposta determinata dalla commissione tributaria. 3. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata la decisione successiva a quella di primo grado e penda ancora controversia, la controversia stessa si estingue con il pagamento di un importo pari al 30 per cento dell'imposto o della maggiore imposta accertata dall'ufficio e, comunque, non inferiore all'80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta determinata dalla commissione di secondo grado, dalla commissione centrale o dalla Corte d'appello. 4. Nelle ipotesi di dichiarazioni a credito, le percentuali di cui ai commi 2 e 3 devono essere applicate, nei relativi casi, alla eccedenza di credito non riconosciuta rispettivamente dall'ufficio o dalle commissioni tributarie, aumentata della eventuale imposta richiesta dall'ufficio o determinata dalle commissioni. 5. L'imposta versata ai sensi dell' articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni viene computata in detrazione dagli ammontari risultanti dall'applicazione delle percentuali anzidette. (( 6. La eventuale eccedenza di imposta gia' versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potra' essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie gia' pagate. )) 7. La definizione di cui ai commi da 1 a 6 si rende applicabile agli accertamenti notificati entro il 30 settembre 1991. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 23 GENNAIO 1993, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 1993, N. 75)) .
Entrata in vigore il 25 marzo 1993
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