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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/12/2024, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto:
dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 494/2024 ed instaurata da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Paolucci, per procura congiunta Parte_1 al ricorso;
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. Agnese Salomone, per procura congiunta alla Controparte_1 comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 5.03.2024, ha adito questo Tribunale, Parte_1 domandando di pronunciare la separazione personale dal coniuge, e di porre a carico del Controparte_1 marito un contributo per il mantenimento della moglie pari ad euro 350,00 mensili.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio civile in Vallerotonda (FR), il
26.04.1973; dalla relazione matrimoniale nascevano quattro figli, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
il rapporto coniugale veniva meno a causa di intollerabili incompatibilità caratteriali;
la moglie, pertanto, abbandonava la casa coniugale e si trasferiva in un immobile di proprietà, sito in Castro dei Volsci
(FR), alla via Porterina n. 9; durante la convivenza coniugale, al mantenimento della moglie provvedeva il marito.
1 si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione elevata dalla moglie e Controparte_1 chiedendo di rigettare la richiesta avversaria di contribuzione al mantenimento della moglie;
in via subordinata, di porre a proprio carico un contributo per il mantenimento della moglie pari ad euro 150,00 mensili.
Il resistente ha, perciò, rappresentato che: in costanza di matrimonio, la coppia contava sui proventi tratti dall'attività lavorativa del marito;
questi aveva, infatti, lavorato alle dipendenze dello Stato, mentre la moglie non aveva mai svolto attività lavorativa;
il nucleo familiare aveva tenuto un tenore di vita modesto, anche alla luce della presenza dei quattro figli;
il era percettore di pensione di circa euro 755,00 mensili CP_1 per tredici mensilità, oltre ad euro 3.100,00 annui di pensione estera;
dopo la separazione di fatto dei coniugi, egli aveva condotto in locazione un alloggio Ater, il cui canone mensile era pari ad euro 60,00, cui si aggiungevano le spese per le utenze e per l'autovettura, ammontanti a complessivi euro 500,00 circa.
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato alla trattazione, i Procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse e chiesto l'omologa delle condizioni di separazione concordate. Sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio per l'omologa della separazione.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 150 e 151 c.c., c.p.c..
Quanto alle condizioni della separazione, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime risultante dall'accordo riportato nel verbale dell'udienza del 15.11.2024.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 96 d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutiva necessaria del giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vallerotonda (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge per l'annotazione ai sensi dell'art. 96 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1973, Numero 5, Parte
II, Serie A, Ufficio 3);
− conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti espresso nel verbale dell'udienza del
15.11.2024;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.12.2024
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Paolo Sordi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto:
dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 494/2024 ed instaurata da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Paolucci, per procura congiunta Parte_1 al ricorso;
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. Agnese Salomone, per procura congiunta alla Controparte_1 comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 5.03.2024, ha adito questo Tribunale, Parte_1 domandando di pronunciare la separazione personale dal coniuge, e di porre a carico del Controparte_1 marito un contributo per il mantenimento della moglie pari ad euro 350,00 mensili.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio civile in Vallerotonda (FR), il
26.04.1973; dalla relazione matrimoniale nascevano quattro figli, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
il rapporto coniugale veniva meno a causa di intollerabili incompatibilità caratteriali;
la moglie, pertanto, abbandonava la casa coniugale e si trasferiva in un immobile di proprietà, sito in Castro dei Volsci
(FR), alla via Porterina n. 9; durante la convivenza coniugale, al mantenimento della moglie provvedeva il marito.
1 si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione elevata dalla moglie e Controparte_1 chiedendo di rigettare la richiesta avversaria di contribuzione al mantenimento della moglie;
in via subordinata, di porre a proprio carico un contributo per il mantenimento della moglie pari ad euro 150,00 mensili.
Il resistente ha, perciò, rappresentato che: in costanza di matrimonio, la coppia contava sui proventi tratti dall'attività lavorativa del marito;
questi aveva, infatti, lavorato alle dipendenze dello Stato, mentre la moglie non aveva mai svolto attività lavorativa;
il nucleo familiare aveva tenuto un tenore di vita modesto, anche alla luce della presenza dei quattro figli;
il era percettore di pensione di circa euro 755,00 mensili CP_1 per tredici mensilità, oltre ad euro 3.100,00 annui di pensione estera;
dopo la separazione di fatto dei coniugi, egli aveva condotto in locazione un alloggio Ater, il cui canone mensile era pari ad euro 60,00, cui si aggiungevano le spese per le utenze e per l'autovettura, ammontanti a complessivi euro 500,00 circa.
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato alla trattazione, i Procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse e chiesto l'omologa delle condizioni di separazione concordate. Sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio per l'omologa della separazione.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 150 e 151 c.c., c.p.c..
Quanto alle condizioni della separazione, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime risultante dall'accordo riportato nel verbale dell'udienza del 15.11.2024.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 96 d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutiva necessaria del giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vallerotonda (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge per l'annotazione ai sensi dell'art. 96 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1973, Numero 5, Parte
II, Serie A, Ufficio 3);
− conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti espresso nel verbale dell'udienza del
15.11.2024;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.12.2024
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Paolo Sordi
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