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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/12/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 203/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 203/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
HI AM, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(C.F. ), non costituito nel presente giudizio;
CP_1 C.F._2
- resistente contumace
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
*** OGGETTO: “divorzio giudiziale”
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 6/11/2025 per parte ricorrente (unica costituita) il difensore “chiede che la causa venga trattenuta in decisione in data odierna con riguardo a tutte le domande svolte […] precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel ricorso introduttivo, con rinuncia all'assegnazione dei termini per scritti conclusivi”; vengono di seguito riportate le conclusioni richiamate “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Signori e , in data 16.05.94 a Parte_1 CP_1
RM (Ap), con atto trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune, al n. 5, parte 2, serie A, - anno 1994- Atto n. 19, con ordine ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge. Si chiede fin d'ora che il Tribunale emetta sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 4, comma 12, L. n. 898/1970; b) dichiarare che nessun assegno divorzile è dovuto tra le parti, vista la reciproca autosufficienza economica;
c) dichiarare economicamente autosufficiente il figlio , pertanto eliminare formalmente il mantenimento in suo favore previsto in sede di Persona_1 separazione;
d) dichiarare che ciascuna delle parti nulla vanta nei riguardi dell'altra per alcun titolo o ragione;
Con conferma delle ulteriori condizioni economiche e di uso previste in sede di sentenza di separazione. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13/2/2025, ha instaurato il Parte_1 presente procedimento al fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a RM il 16/5/1994 - trascritto nei Registri degli CP_1
Atti di Matrimonio del Comune di RM, anno 1994, numero 19, parte II, serie A.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che: a) dall'unione coniugale è nato un figlio, ; b) a far data dalla omologa della separazione - avvenuta con decreto Persona_1 del 12/1/2005 nell'ambito del giudizio RG 2435/2004 istaurato dinanzi al Tribunale di
RM – i coniugi hanno sempre vissuto separati e non vi è stata alcuna forma di riconciliazione ed è pertanto maturato il presupposto per lo scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3 co.1 lett. b) n.2 L.898/1970; c) il predetto accordo omologato di separazione prevedeva che “
1. Il figlio minore viene affidato alla madre, che vivrà con lui, con facoltà del padre Per_1 di averlo con sé tutte le volte che sarà possibile, avuto riguardo agli impegni ludici e scolastici del minore;
2. per contribuire al mantenimento del minore, il Sig. verserà alla Sig.ra , entro il giorno CP_1 Parte_1
2 cinque di ogni mese, la somma di euro 300,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente, secondo le indicizzazioni Istat;
3. le spese scolastiche, quelle mediche non mutuabili e in generale quelle straordinarie annuali per il minore, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
4. i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
5. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio”; d) nell'attualità il figlio
è maggiorenne ed economicamente indipendente ed entrambi i coniugi sono Per_1 economicamente autonomi – atteso che la ricorrente è “lavoratrice autonoma” e vive nella casa coniugale sita a Porto San Giorgio, di cui è proprietaria;
mentre il resistete “vive e lavora stabilmente nella Repubblica Domenicana”.
Conseguentemente, in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, la ricorrente ha domandato di: “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Signori
e , in data 16.05.94 a RM (Ap), con atto trascritto nei registri di Parte_1 CP_1 stato civile del medesimo Comune, al n. 5, parte 2, serie A, - anno 1994- Atto n. 19, con ordine ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge. Si chiede fin d'ora che il Tribunale emetta sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 4, comma 12,
L. n. 898/1970; b) dichiarare che nessun assegno divorzile è dovuto tra le parti, vista la reciproca autosufficienza economica;
c) dichiarare economicamente autosufficiente il figlio , pertanto Persona_1 eliminare formalmente il mantenimento in suo favore previsto in sede di separazione;
d) dichiarare che ciascuna delle parti nulla vanta nei riguardi dell'altra per alcun titolo o ragione;
Con conferma delle ulteriori condizioni economiche e di uso previste in sede di sentenza di separazione”.
2. Il resistente non si è costituito nel presente giudizio e va, pertanto CP_1 dichiarato contumace – verificata la regolarità della notifica perfezionatasi presso la casa comunale di RM luogo di nascita ed ultima residenza nota in Italia del destinatario (cfr. certificato storico di residenza in atti), non essendo andata a buon fine la pregressa notifica all'indirizzo risultante dall'IR (essendo il destinatario risultato irreperibile, come da nota dell'ambasciata – documentazione depositata in data 30/5/2025).
3. All'udienza del 6/11/2025 autorizzato dal giudice il difensore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra riportate, rinunciando all'assegnazione dei termini ex art. 473 bis 28 c.p.c. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione al Collegio.
4. Risulta adeguatamente comprovato che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita - evincendosi dagli atti come successivamente alla separazione pronunciata il 12/1/2005 i 3 coniugi non abbiano più ripreso la convivenza e come nell'attualità tra i medesimi sia del tutto venuta meno l'affectio coniugalis. Sussistono, pertanto, i presupposti di legge previsti dall' art 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898 per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Quanto alle ulteriori domande formulate dalla ricorrente – di modifica delle statuizioni contenute nella pronuncia di separazione in ordine al contributo al mantenimento del figlio
(ormai divenuto maggiorenne) ed ai rapporti economici tra le parti – si precisa che la sentenza di divorzio necessariamente prevale e sostituisce in toto la pronuncia di separazione, senza che sia necessario domandare una pronuncia specifica di modifica della prima sotto tutti i rapporti dalla stessa regolati (cfr. in motivazione Cass. 2948/2014; anche
Cass. 21245/2010 e 12034/1991).
6. Considerata la natura del giudizio e la contumacia del convenuto le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di RM, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e a RM il 16/5/1994 – trascritto nei Registri degli Atti di
[...] CP_1
Matrimonio del Comune di RM, anno 1994, numero 19, parte II, serie A;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RM di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in RM, nella Camera di Consiglio del 4/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 203/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
HI AM, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(C.F. ), non costituito nel presente giudizio;
CP_1 C.F._2
- resistente contumace
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
*** OGGETTO: “divorzio giudiziale”
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 6/11/2025 per parte ricorrente (unica costituita) il difensore “chiede che la causa venga trattenuta in decisione in data odierna con riguardo a tutte le domande svolte […] precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel ricorso introduttivo, con rinuncia all'assegnazione dei termini per scritti conclusivi”; vengono di seguito riportate le conclusioni richiamate “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Signori e , in data 16.05.94 a Parte_1 CP_1
RM (Ap), con atto trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune, al n. 5, parte 2, serie A, - anno 1994- Atto n. 19, con ordine ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge. Si chiede fin d'ora che il Tribunale emetta sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 4, comma 12, L. n. 898/1970; b) dichiarare che nessun assegno divorzile è dovuto tra le parti, vista la reciproca autosufficienza economica;
c) dichiarare economicamente autosufficiente il figlio , pertanto eliminare formalmente il mantenimento in suo favore previsto in sede di Persona_1 separazione;
d) dichiarare che ciascuna delle parti nulla vanta nei riguardi dell'altra per alcun titolo o ragione;
Con conferma delle ulteriori condizioni economiche e di uso previste in sede di sentenza di separazione. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13/2/2025, ha instaurato il Parte_1 presente procedimento al fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a RM il 16/5/1994 - trascritto nei Registri degli CP_1
Atti di Matrimonio del Comune di RM, anno 1994, numero 19, parte II, serie A.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che: a) dall'unione coniugale è nato un figlio, ; b) a far data dalla omologa della separazione - avvenuta con decreto Persona_1 del 12/1/2005 nell'ambito del giudizio RG 2435/2004 istaurato dinanzi al Tribunale di
RM – i coniugi hanno sempre vissuto separati e non vi è stata alcuna forma di riconciliazione ed è pertanto maturato il presupposto per lo scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3 co.1 lett. b) n.2 L.898/1970; c) il predetto accordo omologato di separazione prevedeva che “
1. Il figlio minore viene affidato alla madre, che vivrà con lui, con facoltà del padre Per_1 di averlo con sé tutte le volte che sarà possibile, avuto riguardo agli impegni ludici e scolastici del minore;
2. per contribuire al mantenimento del minore, il Sig. verserà alla Sig.ra , entro il giorno CP_1 Parte_1
2 cinque di ogni mese, la somma di euro 300,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente, secondo le indicizzazioni Istat;
3. le spese scolastiche, quelle mediche non mutuabili e in generale quelle straordinarie annuali per il minore, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
4. i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
5. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio”; d) nell'attualità il figlio
è maggiorenne ed economicamente indipendente ed entrambi i coniugi sono Per_1 economicamente autonomi – atteso che la ricorrente è “lavoratrice autonoma” e vive nella casa coniugale sita a Porto San Giorgio, di cui è proprietaria;
mentre il resistete “vive e lavora stabilmente nella Repubblica Domenicana”.
Conseguentemente, in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, la ricorrente ha domandato di: “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Signori
e , in data 16.05.94 a RM (Ap), con atto trascritto nei registri di Parte_1 CP_1 stato civile del medesimo Comune, al n. 5, parte 2, serie A, - anno 1994- Atto n. 19, con ordine ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge. Si chiede fin d'ora che il Tribunale emetta sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 4, comma 12,
L. n. 898/1970; b) dichiarare che nessun assegno divorzile è dovuto tra le parti, vista la reciproca autosufficienza economica;
c) dichiarare economicamente autosufficiente il figlio , pertanto Persona_1 eliminare formalmente il mantenimento in suo favore previsto in sede di separazione;
d) dichiarare che ciascuna delle parti nulla vanta nei riguardi dell'altra per alcun titolo o ragione;
Con conferma delle ulteriori condizioni economiche e di uso previste in sede di sentenza di separazione”.
2. Il resistente non si è costituito nel presente giudizio e va, pertanto CP_1 dichiarato contumace – verificata la regolarità della notifica perfezionatasi presso la casa comunale di RM luogo di nascita ed ultima residenza nota in Italia del destinatario (cfr. certificato storico di residenza in atti), non essendo andata a buon fine la pregressa notifica all'indirizzo risultante dall'IR (essendo il destinatario risultato irreperibile, come da nota dell'ambasciata – documentazione depositata in data 30/5/2025).
3. All'udienza del 6/11/2025 autorizzato dal giudice il difensore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra riportate, rinunciando all'assegnazione dei termini ex art. 473 bis 28 c.p.c. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione al Collegio.
4. Risulta adeguatamente comprovato che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita - evincendosi dagli atti come successivamente alla separazione pronunciata il 12/1/2005 i 3 coniugi non abbiano più ripreso la convivenza e come nell'attualità tra i medesimi sia del tutto venuta meno l'affectio coniugalis. Sussistono, pertanto, i presupposti di legge previsti dall' art 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898 per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Quanto alle ulteriori domande formulate dalla ricorrente – di modifica delle statuizioni contenute nella pronuncia di separazione in ordine al contributo al mantenimento del figlio
(ormai divenuto maggiorenne) ed ai rapporti economici tra le parti – si precisa che la sentenza di divorzio necessariamente prevale e sostituisce in toto la pronuncia di separazione, senza che sia necessario domandare una pronuncia specifica di modifica della prima sotto tutti i rapporti dalla stessa regolati (cfr. in motivazione Cass. 2948/2014; anche
Cass. 21245/2010 e 12034/1991).
6. Considerata la natura del giudizio e la contumacia del convenuto le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di RM, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e a RM il 16/5/1994 – trascritto nei Registri degli Atti di
[...] CP_1
Matrimonio del Comune di RM, anno 1994, numero 19, parte II, serie A;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RM di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in RM, nella Camera di Consiglio del 4/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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