Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle controversie riunite iscritte al n. 7571/2024 e 12073/2024 RG
TRA
C.F. , rapp.ta e difesa dall'avv. Nicola Pirozzi;
Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Vincenzo Gioiello;
resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente si opponeva alla intimazione di pagamento 07120249014147826000 notificata in data 04.5.2024 ed al sollecito di pagamento 07120249040897252000 notificato il 25.9.2024, nella misura in cui sono diretti alla riscossione dei crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n. 37120180012098390000, notificato 24/10/2018 secondo quanto emergente dalla suddetta intimazione.
Esponeva che l'anzidetto avviso di addebito non le era stato notificato;
deduceva la sussistenza di vizi formali che impedivano la conoscenza delle ragioni creditorie;
la violazione dell'art. 25 d. lgs. 46/99; che in relazione agli anni 2012 e 2015 non aveva superato il minimale ed aveva pagato il dovuto;
che era ormai maturata la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.
Si costituivano l' e l'agente della riscossione chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La controversia, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., essendo matura per la decisione in base alla documentazione depositata in atti, è stata decisa.
Deve preliminarmente accertarsi la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente a fronte dell'intimazione notificata.
La Corte di legittimità, con riferimento all'interesse ad agire in materia di contestazioni contenenti l'affermazione dell'inadempimento di una obbligazione contributiva provenienti da soggetti qualificati, afferma infatti che “Ove l'incertezza sulla situazione giuridica nasca dalla contestazione del diritto da parte di un terzo, o dalla affermazione di un obbligo giuridico,
l'interesse all'accertamento giudiziale della propria posizione soggettiva è concreto ed attuale quando la contestazione, per il soggetto da cui proviene, e per le modalità con cui è espressa, è tale da mettere in forse il diritto nei rapporti con gli altri o dal costituire seria minaccia di azione
1
che l'ente previdenziale è un soggetto qualificato a contestare l'inadempimento di tale obbligazione;
che esso, essendo soggetto al principio di legalità, non può astenersi dal perseguire l'inadempiente con i mezzi predisposti dall'ordinamento, e cioè con ordinanza ingiunzione o decreto ingiuntivo di pagamento” (cfr.
Cassazione civile sez. lav. n. 5366 del 2005).
La decadenza prevista dall'art. 24 D. Lgs. n. 46 del 1999, l'accertamento delle somme dovute e la prescrizione precedente alla notificazione dell'avviso di addebito. L'art. 30, DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010 , n. 78 (in Suppl. ordinario n. 114 alla Gazz. Uff.,
31 maggio 2010, n. 125), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, prevede per quello che qui interessa: “…4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_1 municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento…
14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, CP_1 costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.” Nella fattispecie concreta in esame l'avviso di addebito opposto è stato ritualmente notificato il 24.10.2018 (cfr. doc. prodotta dall' ). CP_1
Nel caso che ci occupa la notifica è stata ritualmente effettuata ai sensi dell'art. 30, comma 4 della sopra citata disposizione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, avendo la Corte di Legittimità (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011) affermato che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, conseguendone che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
2 Pertanto, ai sensi delle disposizioni menzionate, anche per contestare l'avviso di addebito, così come il ruolo, era necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
La Corte di legittimità ha infatti affermato “secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perchè diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.” (cfr.
Cassazione civile, sez. lav., 24/02/2014, n. 4338 che richiama Cass. n. 14692/2007; 17978/2008;
2835/2009; 8931/2011).
Nella fattispecie in esame l' ha prodotto documentazione probante la rituale notificazione CP_1 dell'avviso di addebito, essendo maturata la decadenza prevista dall'art. 24 D. Lgs. n. 46 del 1999 per quanto attiene all'azione diretta all'accertamento delle somme dovute ed all'accertamento della prescrizione precedente alla notificazione dell'avviso di addebito.
La prescrizione successiva alla notificazione dell'avviso di addebito.
Deve seguirsi nella fattispecie in esame il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la
L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953
c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1 previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del
2010)” (cfr. sentenza Cassazione civile, Sez. Un., n. 23397 del 2016).
Nella fattispecie in esame deve accertarsi che l' ha prodotto documentazione idonea a CP_1 provare la rituale notificazione dell'avviso di addebito e l'agente della riscossione ha interrotto la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi portati dall'avviso di addebito mediante la notificazione dell'intimazione di pagamento 07120249014147826000 notificata in data 04.5.2024 (cfr. doc. prodotta dall'agente della riscossione).
Deve specificarsi che secondo l'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020, infatti, sono sospesi i termini prescrizionali dal 23.2.2020 al 30.6.2020. Allo stesso modo, in base all'art. 11 co. 9 d.l.
183/2020 è prevista la sospensione dal 31.12.2020 al 30.6.2021.
3 L'art. 68 d.l. 18/2020, invece, è una diversa disposizione che ha un ambito applicativo più limitato in quanto prevede la sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 non della prescrizione di qualsiasi termine di pagamento ma solo ed esclusivamente dei termini dei versamenti in scadenza in tale arco di tempo solo se indicati nella relativa cartella di pagamento od avviso di addebito. In questo caso, infatti, il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. In altre parole, la disposizione in esame si applica solo in presenza delle seguenti condizioni cumulative:
1. credito già cristallizzato in una cartella di pagamento od avviso di addebito;
2. termine di pagamento, indicato espressamente dalla cartella o dall'avviso, ricadente nell'arco di tempo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021.
La ratio della disposizione, quindi, è rappresentata dalla volontà del legislatore di lasciare un maggior margine di tempo al debitore che riceve per la prima volta la notifica dell'atto impositivo. In questo caso, infatti, vi è il differimento del termine di pagamento alla scadenza del mese successivo al periodo di sospensione. Le altre due disposizioni, invece, riguardano qualsiasi pretesa creditoria.
Nel caso in esame, come emerge dal contenuto dell'avviso di addebito opposto, il termine di pagamento è di 60 gg dalla notifica.
Per tali ragioni, non si applica l'art. 68 d.l. 18/2020 ma i due periodi di sospensione previsti dall'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020.
Pertanto i crediti contributivi portati dall'avviso di addebito opposto non sono prescritti.
Deve, inoltre, accertarsi che l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi per quanto attiene ai vizi formali inerenti all'intimazione di pagamento, al difetto di motivazione ed all'eccezione di decadenza relativa all'art. 25 d. lgs. 46/99, in quanto l'opponente intende far valere vizi relativi alle modalità dell'esecuzione.
La suddetta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c., di tal che nella fattispecie in esame è stata proposta tardivamente.
Assorbente quanto sopra al fine di decidere, deve anche rilevarsi che non sussiste nella fattispecie in esame alcun vizio formale, avendo l'agente della riscossione indicato nella suddetta intimazione l'avviso di addebito e la data della notifica.
La Corte di Legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010) afferma, inoltre, che il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.
La Corte nella suddetta pronuncia ha affermato il seguente principio di diritto:
"Quando la cartella esattoriale non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, come è nel caso in cui il , ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, Parte_2 art. 21, procede alla riscossione dei contributi, essa deve essere motivata alla stregua di un atto
4 propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, atto del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità: l'atto di rinvio, quando si tratta di atti dei quali il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, (cosiddetto Statuto del contribuente) -, sempre che ne siano indicati nella cartella stessa i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione".
Orbene nel caso che ci occupa l'agente della riscossione ha indicato nella suddetta intimazione l'avviso di addebito e la data della notifica, essendo stato l'avviso di addebito ritualmente notificato dall' ; inoltre la notifica dell'intimazione ha comunque consentito al ricorrente di CP_1 avere conoscenza dell'intimazione di pagamento e di agire in giudizio per far valere i propri diritti, dovendosi evidenziare che nel caso che ci occupa parte ricorrente è entrata nel merito delle questioni.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza e pertanto vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite liquidate in CP_1
€1.150,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_2 di lite liquidate in €1.150,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso il 19.03.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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