Sentenza 9 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE AN ER, VA ZI, VA TO, elettivamente domiciliate in ROMA VIALE GIULIO CESARE 223, presso l'avvocato MICHELE DE LUCA, rappresentate e difese dagli avvocati ANGELO PIETROSANTI, MARIO LAURO PIETROSANTI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI NETTUNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 47, presso l'avvocato LUCIO ANELLI, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2681/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 31/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2003 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il resistente l'Avvocato ANELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo e rigetto del terzo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma dichiarò inammissibile l'appello proposto dal comune di Nettuno avverso la sentenza del Tribunale di Velletri che lo aveva condannato al pagamento della somma di L. 554.196.500 in favore di TE De AN, IZ DR e EL DR, astenendosi altresì per questa ragione dal prendere in esame la richiesta delle appellate di correzione di un presunto errore materiale nel quale sarebbero incorsi sia il C.T.U. sia il tribunale nella determinazione dell'importo del loro credito.
Rilevarono i giudici d'appello che, come dedotto in comparsa conclusionale dalle appellate, l'impugnazione era stata proposta dal sindaco dal comune appellante senza previa autorizzazione;
ma, considerata la tardiva deduzione dell'invalida instaurazione del giudizio d'appello e i possibili dubbi circa l'estensione dell'autorizzazione rilasciata per il giudizio di primi grado, compensarono integralmente le spese del giudizio di secondo grado. Contro questa decisione hanno proposto ricorso per Cassazione le attrici, che deducono tre motivi d'impugnazione illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso il comune di Nettuno. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo e il secondo motivo del ricorso le ricorrenti deducono violazione degli art. 287 e 334 C.p.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Lamentano che illegittimamente i giudici d'appello hanno omesso di pronunciarsi sulla correzione del denunciato errore materiale, essendo indiscussa in giurisprudenza la possibilità di procedere alla correzione anche quando risulti inammissibile l'appello incidentale con il quale era stata richiesta.
I motivi sono inammissibili, perché, stante la natura amministrativa della decisione ricordata dalle stesse ricorrenti, "il provvedimento reso sull'istanza di correzione di una sentenza, in esito al procedimento contemplato dall'art. 288 c.p.c., non è impugnabile con ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della costituzione, per difetto di natura decisoria, non soltanto quando detta istanza venga accolta (salva restando l'impugnabilità della sentenza relativamente alla parte corretta), ma anche quando sia respinta" (Cass., sez. 1^, 2 marzo 1990, n. 1646, m. 465634). In realtà nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che "nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello" (Cass., sez. L, 16 maggio 2003, n. 7706, m. 563222). Per questa ragione, "ove l'istanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza" (Cass., sez. 2^, 21 ottobre 1998, n. 10447, m. 519939). D'altro canto l'art. 287 c.p.c. riserva al giudice che ha pronunciato la sentenza la competenza a correggerne gli errori materiali, mentre il giudice d'appello può provvedere solo quando un appello sia stato effettivamente proposto;
sicché deve ritenersi che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello principale precluda ogni decisione in ordine alla richiesta di correzione formulata dall'appellante o dell'appellato, perché, essendo stato invalidamente proposto il giudizio d'impugnazione, rivive la competenza del giudice di primo grado.
2. Con il terzo motivo le ricorrenti deducono violazione dell'art. 91 c.p.c. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che ingiustificatamente siano state compensate le spese del giudizio di gravame, con una motivazione contraddittoria per quanto attiene agli ipotizzati dubbi di interpretazione dell'autorizzazione rilasciata al sindaco del comune di Nettuno per il solo giudizio di primo grado.
Anche questo motivo è inammissibile.
Invero è indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che "la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sedo di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che a fondamento della decisione del giudice di merito di compensare le spese siano addotte ragioni palesemente illogiche ed erronee" (Cass., sez. 2^, 14 novembre 2002, n. 16012, m. 558474, Cass., sez. 1^, 2 agosto 2002, n. 11597, m. 556566). Orbene nel caso in esame certamente non risulta violato l'art. 91 c.p.c., perché le spese non furono poste a carico della parte vittoriosa, ne' risulta illogica la giustificazione esibita dai giudici del merito a sostegno della decisione di compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso delle spese in favore del comune di Nettuno, liquidandole in complessivi Euro 3.100,00 (tremilacento), di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004