Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 1978 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 1978 |
Commentari • 4
- 1. Organizzazioni sindacaliMauro · https://www.wikilabour.it/ · 29 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Nicola Gaudenzi e Alexander Bell Scheda sintetica Le rappresentanze sindacali sono da sempre portatrici di interessi collettivi di parte: hanno cioè il compito di rappresentare un interesse comune a più individui (nel caso specifico di lavoratori). Tale obiettivo di rappresentanza non deve essere assimilato alla rappresentanza prevista dal diritto privato: esso infatti non ha come fine il perseguimento di uno specifico interesse individuale (come nel rapporto civilistico tra rappresentante e rappresentato), ma l'individuazione di un interesse “mediato” tra quelli individuali affidati alla singola organizzazione sindacale: un interesse proprio di ogni …
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Giurisprudenza • 11
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 08/07/2025, n. 326Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Milano Sezione Lavoro N. R.G. 5/2025 Dott.ssa IL MA RA Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera Dott.ssa GI OS Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Milano (est. Capelli) n. 2654/2024 promossa da Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Domenico Vitiello, presso il cui studio in Castellammare di Stabia, via Cosenza n. 77, è elettivamente domiciliato, - APPELLANTE - contro CP_ rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Peco, con il quale è elettivamente domiciliato …Leggi di più...
- minimale contributivo·
- lavoro intermittente·
- assenze non retribuite·
- art. 14 d.lgs. 151/2015·
- opposizione avviso di addebito·
- spese di lite·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- contratto collettivo comparativamente più rappresentativo·
- onere della prova·
- art. 13 d.lgs. 81/2015
Versioni del testo
- Art. 1.
I patrimoni residui delle organizzazioni fasciste dei lavoratori e dei datori di lavoro, soppresse con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 , sono attribuiti in proprieta', ciascuno nella misura del 93 per cento, alle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti indicate al punto A dell'allegata tabella ed alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi costituite per lo stesso settore ed indicate al punto B della detta tabella.
Per la determinazione dei valori patrimoniali si fa riferimento alle stime effettuate dagli uffici tecnici erariali alla data del 31 dicembre 1976. - Art. 2.
Il rimanente 7 per cento dei patrimoni indicati nell'articolo precedente e' attribuito in proprieta' alle altre confederazioni ed associazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro, costituite al 1 gennaio 1974 e che siano maggiormente rappresentative tenuto conto: della consistenza numerica dei soggetti rappresentati; dell'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; della loro partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro; della loro effettiva partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro. - Art. 3.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le associazioni di cui agli articoli che precedono e che intendono partecipare alla ripartizione dei patrimoni appartenenti ai corrispondenti settori delle disciolte confederazioni fasciste ne danno comunicazione scritta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma viene accertata, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la sussistenza, nelle associazioni di cui all'articolo 2, dei requisiti indicati nello stesso articolo.