Articolo 6 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3
Articolo 5Articolo 7
Versione
5 febbraio 1976
Art. 6. Incarichi dell'autorita' giudiziaria
e delle amministrazioni pubbliche

Gli incarichi relativi all'attivita' professionale sono affidati dall'autorita' giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti negli albi.
Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1976
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