Ordinanza cautelare 26 luglio 2012
Sentenza 28 agosto 2013
Parere definitivo 10 giugno 2014
Accoglimento
Sentenza 26 settembre 2018
Accoglimento
Sentenza 12 febbraio 2020
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/02/2020, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/02/2020
N. 01058/2020REG.PROV.COLL.
N. 09832/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9832 del 2018, proposto da
Leuca Gest di IO AL & C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pierlino Benatti, Ermes Coffrini e Massimo Colarizi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 49;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Unione dei Comuni Terra di Leuca, Comune di Gagliano del Capo (Le), Comune di Alessano (Le), Comune di Corsano (Le), Comune di Morciano di Leuca (Le), Comune di Patù (Le), Comune di Salve (Le), Comune di Tiggiano (Le) non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato n. 5529/2018, con la quale è stato accolto l’ appello proposto dal Ministero avverso la sentenza del T.A.R. per la Puglia n. 1275/2013 e, per l'effetto, è stato respinto il ricorso proposto dalla società Leuca Gest di IO AL e C. sas.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Le Province di Lecce, Brindisi e Taranto e di Ministero per i Beni e Le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2020 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Ermes Coffrini e dello stato Lucrezia Fiandaca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La società ricorrente è proprietaria, nel comune di Gagliano del Capo, in località “Vora”, di un complesso immobiliare denominato Scogliera del Gabbiano.
2 - In data 28 marzo 1986, la società ricorrente aveva presentato al comune di Gagliano del Capo istanza di condono edilizio, ai sensi della legge 47/1985.
La domanda ha ottenuto il parere positivo della commissione locale per il paesaggio nella seduta del 24 maggio 2011; mentre, la Soprintendenza di Lecce ha espresso parere contrario, per ragioni di non compatibilità ambientale.
3 - Contro tale atto, la società ha proposto ricorso al T.A.R. per la Puglia, sede di Lecce, che con la sentenza n. 1275 del 2013 ha annullato gli atti impugnati.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero per i beni e le attività culturali.
La sentenza di questa Sezione n. 5529 del 2018, pubblicata il 26 settembre 2018, ha accolto l’appello e per l’effetto ha rigettato il ricorso di primo grado, con la conseguente riviviscenza dei provvedimenti della Soprintendenza impugnati, rifacendosi alla giurisprudenza di questo Consiglio che si è consolidata nell’affermare che l’art. 33 della legge n. 47 del 1985 ha vietato l’accoglimento di domande di condono quando si tratti di opere abusive, realizzate sulle aree disciplinate dall’art. 51, primo comma, lettera f), della legge della Regione Puglia n. 56 del 1980.
4 – La società, già ricorrente in primo grado, ha proposto ricorso per revocazione di quest’ultima sentenza.
A tal fine, sostiene che la sentenza ha supposto la sussistenza di circostanze, la cui verità sarebbe incontestabilmente esclusa, ed in particolare la sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta precedente l’esecuzione dei lavori; mentre i lavori sarebbero stati effettuati ben prima di quando il vincolo di tutela ambientale è stato apposto.
5 - Prima di scrutinare le censure di parte ricorrente giova ricordare che l’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà processuale e cioè in una svista - obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti di causa ovvero la inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti risulti invece positivamente accertato.
Inoltre, occorre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta la pronuncia del giudice, perché in tal caso sussiste semmai un errore di diritto ( cfr . C.G.A., 3 marzo 1999, n. 83) e con la revocazione si verrebbe in sostanza a censurare la valutazione e l’interpretazione delle risultanze processuali ( cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 febbraio 1980, n. 208).
6 – La sentenza all’esame del Collegio basa la propria decisione, affermando e dando per scontato che le opere abusive siano state eseguite nella vigenza delle disposizioni che prevedevano il vincolo di inedificabilità assoluto sull’area, e segnatamente dell’art. 51, primo comma, lettera f), della legge della Regione Puglia n. 56 del 1980 che vieta costruzioni residenziali nel raggio di 300 metri dal mare.
6.1 - Tale circostanza - e cioè la realizzazione dell’opera abusiva nella vigenza del vincolo di inedificabilità - risulta smentita dagli atti del giudizio e non ha neppure costituito oggetto del contendere all’interno della controversia.
Invero, già nel ricorso di primo grado, nella propria narrazione in fatto, la società ricorrente precisava che l’opera si riferiva ad una costruzione realizzata negli anni 70, come comprovato, tra l’altro, dallo stralcio fotografico della zona, dalle fatture emesse in quegli anni e dalla dichiarazione del costruttore stesso (sig. D’Aprile Rocco da Gagliano del Capo).
Tali circostanze, atte a comprovare l’epoca di realizzazione dell’immobile, erano documentate tra gli allegati prodotti nel corso del giudizio di primo grado.
Alcuna contestazione è sorta in ordine all’attendibilità degli stessi; né il Ministero durante il giudizio di primo grado ha contraddetto l’epoca di realizzazione del fabbricato così come dichiarata da parte ricorrente.
Del resto, anche con l’appello, il Ministero non ha svolto alcuna specifica censura atta a mettere in discussione tale circostanza; ha invece basato le proprie doglianze su questioni prettamente giuridiche e precisamente sull’orientamento della giurisprudenza relativo all’art. 51, primo comma, lettera f), della legge della Regione Puglia n. 56 del 1980 in rapporto all’art. 33 della n. 47 del 1985.
6.2 – Il descritto fraintendimento in fatto è stato determinante ai fini della decisione, dal momento che l’art. 33 L. 47/85, al primo comma, è testuale nel precisare che le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria, quando sono in contrasto con i vincoli elencati dal prosieguo dell’articolo, “ qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere ”. Dunque, il tenore della norma è chiaro nello specificare che i vincoli in questione debbano essere stati imposti “prima della esecuzione delle opere”.
La revocanda sentenza si è rifatta ai precedenti della giurisprudenza ed ha ricondotto il vincolo temporaneo di cui alla legge regionale nell’alveo dell’art. 33, con l’effetto di escludere la sanabilità dell’opera.
Tale operazione ermeneutica si basa tuttavia sull’erronea convinzione che l’opera sia stata edificata nella vigenza del vincolo, da cui la ravvisata impossibilità di sanarla.
Come già osservato, gli atti del giudizio ed il suo evolversi escludono tale circostanza, dal momento che la costruzione è precedente all’apposizione del vincolo.
In questi casi, la giurisprudenza ( cfr . Cons. St., sez. VI, 12 novembre 2014, n. 5549, e 6 maggio 2013, n. 2409) ha chiarito che, in base agli artt. 32 e 33 della l. 47/1985, non è precluso puramente e semplicemente il rilascio della sanatoria, rientrandosi invece nella previsione generale dell’art. 32, comma 1, e quindi deve ritenersi possibile la sanatoria se vi è il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Più precisamente, in questi casi, le valutazioni dell’autorità preposta alla tutela del vincolo devono essere rapportate al caso concreto, e non tradursi nella mera applicazione delle norme vincolistiche, posto che, se ciò avvenisse, non potrebbe che trattarsi di un parere negativo, perché ci si trova di fronte ad un’inedificabilità, che non consentirebbe in linea generale di realizzare opera alcuna.
6.3 – La conclusione che precede rende superfluo esaminare il secondo motivo di revocazione - con cui si contesta la destinazione d’uso del fabbricato, che non sarebbe di civile abitazione, bensì di insediamento turistico – dovendosi invero in ogni caso procedere all’annullamento della sentenza impugnata e procedere allo scrutinio dei motivi di appello a suo tempo proposti dal Ministero nei confronti della sentenza n. 1275 del 2013 del T.A.R. per la Puglia.
7 – Venendo alla fase rescissoria del giudizio, deve evidenziarsi che l’appello contiene un’unica censura - rubricata “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 33 della L 47/85 e dell'art. 51 lett. f) della legge regionale n.56 del 1980. Difetto di motivazione. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e normativi. Illegittimità della sanatoria dell'opera, in virtù di quanto statuito dal D.M. 26-3¬1970 e dall'art. 3.07.4 delle NTA del PUTT .” – ed è interamente volto ad escludere in radice la sanabilità dell’opera in ragione del vincolo di inedificabilità nei seguenti termini.
Secondo l’appellante: “ la sentenza è erronea e gravemente lesiva degli interessi del Ministero appellante, ove si consideri che, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, sia la normativa statale che quella regionale (in particolare la legge n. 47/1985 e la L.R. n. 56/1980) e sia il PUTT nel concreto applicato, escludono che una casa di civile abitazione possa essere edificata nella fascia di rispetto vicina alla costa ed entro il limite di 300 metri dal mare ”.
L’appello prosegue nel sostenere che “ In tale fascia … il vincolo stabilito dalla LR 56/80 dell'art. 51 c. 1 lett.f, è un vincolo di inedificabilità assoluto ai sensi dell'art. 33 della L 47/85 e quindi preclusivo per il rilascio del provvedimento di sanatoria ”.
7.1 – Alla luce delle considerazioni già esposte, gli argomenti spesi nell’atto di appello e la giurisprudenza ivi richiamata devono ritenersi irrilevanti, dovendosi invero escludere che, in ragione dell’epoca di realizzazione dell’abuso, l’art. 51 lett. f Legge Regionale 56/80 e N.T.A. del PUTT.P / Puglia possano escludere in assoluto la condonabilità dell’immobile.
Ciò porta evidentemente al rigetto della censura del Ministero che, nel richiamare i precedenti che hanno interessato la specificità della norma regionale citata, ha completamente trascurato la circostanza che, nel caso di specie, l’opera deve farsi risalire ad un epoca precedente alla stessa, con quanto ne consegue, nei termini già innanzi spiegati, in riferimento all’incidenza di un sopravvenuto vincolo di inedificabilità assoluta.
Invero, in questo caso, non è precluso puramente e semplicemente il rilascio della sanatoria, dovendosi ritenere possibile la sanatoria se vi è il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Ne è conferma che la stessa Sovrintendenza nel parere oggetto del presente giudizio effettua una valutazione in concreto circa la compatibilità dell’opera con l’ambiente circostante, senza escludere in radice la condonabilità.
7.2 – Più precisamente, nell’atto impugnato si legge: “ Considerato che le opere edilizie eseguite in assenza del titolo edilizio consistenti nella realizzazione di una civile abitazione per forma, dimensioni, ubicazione e violazione dell’art. 51 lett. f Legge Regionale 56/80 e N.T.A. del PUTT.P / Puglia art. 3.07.04, si pongono in contrasto con le valenze paesistiche e panoramiche da e verso il mare del contesto caratterizzato da zona costiera con scogliera alta digradante verso il mare già alterata dalla presenza di edifici costruiti negli anni 70 e che non ammette ulteriori incrementi di volumi, presenza di manufatti a secco, esprime, ai sensi del c. 8 del medesimo articolo, parere contrario ”.
7.3 – Secondo il T.A.R., tale valutazione condotta dalla Soprintendenza: “ è tuttavia illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione…Al richiamo dell' art. 3.07.4 delle N.T.A. del PUTT la Soprintendenza ha fatto seguire una considerazione relativa all'aspetto esteriore dei luoghi interessati ed una valutazione di incompatibilità estetica, senza dar conto della ubicazione dell'abuso nell'area litoranea o nella prima o seconda fascia, della profondità ciascuna di metri 100, della area annessa e senza specificare le ragioni del contrasto con le prescrizioni d'uso relative alla fascia di specifico interesse ”.
7.4 - Rispetto a tale specifico passaggio motivazionale, come già osservato, l’appello non ha svolto alcuna critica specifica, sicché non può trovare accoglimento e per l’effetto la sentenza del T.A.R. deve essere confermata.
8 – In definitiva, deve trovare accoglimento il ricorso in revocazione sia in riferimento alla sua fase rescindente, con conseguente annullamento della sentenza n. 5529/2018; sia in riferimento alla sua fase rescissoria, dovendosi respingere l’appello del Ministero e, dunque, confermarsi la sentenza di primo grado
La complessità della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso in revocazione e, per l’effetto, annulla la sentenza di questa Sezione n. 5529/2018 che ha accolto l’appello del Ministero;
2) rigetta detto appello e, conseguentemente, conferma la sentenza del T.A.R. per la Puglia n. 1275/2013;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO