Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.2.2025 , nella causa iscritta al n. 3093 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...] , elettivamente domiciliato in Parte_1
Benevento alla via Salvator Rosa, 75 presso e nello studio degli avv.ti Giampiero e Fabrizio
Rossi che la rappresentano e difendono giusta procura alla liti apposta su foglio separato,
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rapp.to e difeso, dall'Avv. Stefania Rettore ed elettivamente domiciliato in Benevento, via F.Flora n.76 in virtù di procura generale in atti,
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.8.2023 il ricorrente in epigrafe identificato, premesso di essere titolare di una rendita vitalizia pari al 21% (ventuno); di avere richiesto un aggravamento della stessa e che l' ha ridotto la rendita dal 21% al 16%., ha chiesto di CP_1 riconoscere una rendita pari o superiore al 25% o, in subordine, al 16% di condannare l' CP_1 nella persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento della rendita;
con vittoria di spese ed attribuzione.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
Disposta ed eseguita Ctu medico – legale, alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il presente giudizio verta unicamente sulla misura della rendita spettante a parte ricorrente.
Al fine di accertare il requisito medico-legale di legge per il conseguimento del diritto al riconoscimento del beneficio preteso in ricorso è stato affidato l'incarico al CTU dott.
[...]
Per_1
Il CTU nominato da questo Tribunale, sulla base dell'allegata documentazione medico- sanitaria, della storia clinica e dell'esame obiettivo, ha ritenuto che l'esame obiettivo riportato nel verbale del 12/01/2022 appare completamente sovrapponibile a quanto riportato CP_1 nei verbali acclusi alle domande del 06/09/2017 (rachide lombare) e 18/09/2018 (spalle), indicando gli stessi sanitari assenza di variazioni.
Sulla scorta di tali considerazioni il CTU ha ritenuto che nella vicenda del signor Pt_1
la percentuale del 21% attribuita dall' come danno biologico per le
[...] CP_1 malattie professionali riconosciute su domanda del 06/09/2017 (spondilodiscopatie del tratto lombare – 10%) e del 06/09/2018 (sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla – 7%
a dx e 5% a sinistra) non ha subito alcuna variazione alla data del 01/07/2021 ed è presente nella stessa misura (21% - ventuno%) all'atto della visita (23/10/2024).
Ritiene il tribunale di dover fare proprie le conclusioni di cui alla consulenza tecnica di ufficio in atti, che appaiono immuni da vizi logici e compatibili con le risultanze istruttorie e la documentazione sanitaria in atti.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono, come già detto, essere fatte proprie da questo giudice.
Va, pertanto, accolta la domanda e, per l'effetto, va condannato l' a pagare a parte CP_1 ricorrente la rendita, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del
21%.con decorrenza dalla domanda di aggravamento, oltre interessi dalla maturazione del diritto e fino al saldo.
* Le spese del giudizio vanno compensate nella misura del 50% considerato che l'ausiliare ha riconosciuto una percentuale di invalidità inferiore a quella richiesta da parte ricorrente . Le spese di consulenza tecnica vanno poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' a pagare a parte ricorrente la CP_1 rendita, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 21%. con decorrenza dalla domanda di aggravamento, oltre interessi dalla maturazione del diritto al saldo;
2. compensa le spese nella misura del 50% e condanna l' al pagamento, in favore del CP_1 ricorrente, (oltre delle spese di consulenza tecnica come da separato decreto) di €800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione.
Benevento ,22.2.2025
Il Giudice d.ssa Adriana Mari