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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/11/2025, n. 3115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3115 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2386/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2386/2024 promossa da:
nato il [...] a [...] - SI, di Parte_1 cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]dos Cristais n. 305 [C.F. ], in C.F._1 proprio e unitamente alla sig.ra nata il Parte_2
25/12/1981 a Joao Pessoa, SI, in rappresentanza dei minori Persona_1
nata il [...] a [...] – SI,
[...] CP_1
nato il [...] a [...] - SI e nato il
[...] Parte_3
31/12/2016 a San Paolo - SI, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore Avv. Luigi Colombino del Foro di Torino come da procure in atti
RICORRENTI ONtro
, Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. CI AR,
a scioglimento della riserva assunta in data 25/11/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. Fatto e Diritto 1. I ricorrenti
nato il [...] a [...] - SI, di Parte_1 cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]dos Cristais n. 305 [C.F. ], in C.F._1 proprio e unitamente alla sig.ra nata il Parte_2
25/12/1981 a Joao Pessoa, SI, in rappresentanza dei minori Persona_1
nata il [...] a [...] – SI,
[...] CP_1
nato il [...] a [...] - SI e nato il
[...] Parte_3
31/12/2016 a San Paolo – SI hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di: (alias , cittadino italiano mai naturalizzatosi Parte_4 Persona_2 brasiliano, nato il [...] a [...] al RubiONe (FO) – Italia, come comprova l'Estratto per riassunto del Registro degli atti di Nascita, rilasciato dal predetto comune (doc.4 in atti) emigrato in SI e deceduto senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificazioni in atti, tradotti e legalizzati. In particolare, l'avo indicato sposava da cui nasceva il01/09/1922 a Ururahy - SI la sig.ra Persona_3 Pt_5
la quale ONtraeva matrimonio il 06/09/1941 a Alvares Florence – SI ON
[...]
e dalla loro unione nasceva il 01/10/1955 la sig.ra Persona_4 Persona_5
la quale ONtraeva matrimonio il 30/04/1977 a Votuporanga – SI ON
[...]
e dalla loro unione nasceva il 07/09/1979 il sig. CP_4 Parte_1
odierno ricorrente; il quale ONtraeva matrimonio il 24/10/2009 a Campinas –
[...]
SI ON , da cui nascevano il 29/05/2014 Parte_2 il minore , il 31/12/2016 il minore Controparte_1 Parte_3
ed il 08/03/2019 la minore
[...] Persona_1
(anch'essi ricorrenti) (in atti documenti di nascita e matrimonio debitamente tradotti e apostillati e albero genealogico). 2. I medesimi hanno richiesto il riONoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando d'avere adito preliminarmente l'amministrazione ONvenuta, presentando formale richiesta di riONoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo (come provato dalla ricevuta della comunicazione telematica inviata al , ONtenente la menzionata domanda, cfr. doc.1), senza Parte_6 tuttavia la ONcreta possibilità di ottenere ONgrua e tempestiva risposta, atteso che dalle informazioni desumibili dal sito internet del Consolato Generale d'Italia in San Paolo si ricava che l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la ONvocazione per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza nel 2011 sicché è previsto un tempo di attesa per i richiedenti non inferiore a oltre undici anni, ON ONseguente notevole incertezza sulle tempistiche relative all'esame e accoglimento della domanda. Con provvedimenti del 06/02/25 e 31/03/25 e 30/06/25 veniva dato termine per notifica del ricorso a parte ONvenuta e disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva quindi posta in decisione. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le ONclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione entro il termine indicato del 25/11/25. 3. Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, ONvertito, ON modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le ONtroversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della ONtroversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, seONdo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle ONtroversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Le procure alle liti sono regolari, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la ONtumacia della resistente. 4. Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla ONtroparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «seONdo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riONoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla ONtroparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2. Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana. A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente ONcludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe ONdizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne ONsegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto ONsapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è ONtraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di cassazione ha dunque ONcluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in SI alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali seONdo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria ONdizione di vita, possa ONsiderarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022). 5. Infine l'azione appare legittimamente promossa anche ON riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per ONto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a ONservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla ONservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riONoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione ON un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01). Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come ONvertito ON modifiche in legge n° 74/2025. 6. Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e ON argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , CP_2 pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni ONtraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la ONtumacia del Controparte_2
ACCERTA la cittadinanza italiana di
nato il [...] a [...] - SI, di Pt_1 Parte_1 cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]dos Cristais n. 305 [C.F. ], C.F._1
nata il [...] a [...] – Per_1 Parte_2
SI,
nato il [...] a [...] - SI e Controparte_1
nato il [...] a [...] - SI Parte_3 DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti ONseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Si comunichi. Bologna, 25 novembre 2025
Il GOP
CI AR
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2386/2024 promossa da:
nato il [...] a [...] - SI, di Parte_1 cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]dos Cristais n. 305 [C.F. ], in C.F._1 proprio e unitamente alla sig.ra nata il Parte_2
25/12/1981 a Joao Pessoa, SI, in rappresentanza dei minori Persona_1
nata il [...] a [...] – SI,
[...] CP_1
nato il [...] a [...] - SI e nato il
[...] Parte_3
31/12/2016 a San Paolo - SI, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore Avv. Luigi Colombino del Foro di Torino come da procure in atti
RICORRENTI ONtro
, Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. CI AR,
a scioglimento della riserva assunta in data 25/11/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. Fatto e Diritto 1. I ricorrenti
nato il [...] a [...] - SI, di Parte_1 cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]dos Cristais n. 305 [C.F. ], in C.F._1 proprio e unitamente alla sig.ra nata il Parte_2
25/12/1981 a Joao Pessoa, SI, in rappresentanza dei minori Persona_1
nata il [...] a [...] – SI,
[...] CP_1
nato il [...] a [...] - SI e nato il
[...] Parte_3
31/12/2016 a San Paolo – SI hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di: (alias , cittadino italiano mai naturalizzatosi Parte_4 Persona_2 brasiliano, nato il [...] a [...] al RubiONe (FO) – Italia, come comprova l'Estratto per riassunto del Registro degli atti di Nascita, rilasciato dal predetto comune (doc.4 in atti) emigrato in SI e deceduto senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificazioni in atti, tradotti e legalizzati. In particolare, l'avo indicato sposava da cui nasceva il01/09/1922 a Ururahy - SI la sig.ra Persona_3 Pt_5
la quale ONtraeva matrimonio il 06/09/1941 a Alvares Florence – SI ON
[...]
e dalla loro unione nasceva il 01/10/1955 la sig.ra Persona_4 Persona_5
la quale ONtraeva matrimonio il 30/04/1977 a Votuporanga – SI ON
[...]
e dalla loro unione nasceva il 07/09/1979 il sig. CP_4 Parte_1
odierno ricorrente; il quale ONtraeva matrimonio il 24/10/2009 a Campinas –
[...]
SI ON , da cui nascevano il 29/05/2014 Parte_2 il minore , il 31/12/2016 il minore Controparte_1 Parte_3
ed il 08/03/2019 la minore
[...] Persona_1
(anch'essi ricorrenti) (in atti documenti di nascita e matrimonio debitamente tradotti e apostillati e albero genealogico). 2. I medesimi hanno richiesto il riONoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando d'avere adito preliminarmente l'amministrazione ONvenuta, presentando formale richiesta di riONoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo (come provato dalla ricevuta della comunicazione telematica inviata al , ONtenente la menzionata domanda, cfr. doc.1), senza Parte_6 tuttavia la ONcreta possibilità di ottenere ONgrua e tempestiva risposta, atteso che dalle informazioni desumibili dal sito internet del Consolato Generale d'Italia in San Paolo si ricava che l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la ONvocazione per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza nel 2011 sicché è previsto un tempo di attesa per i richiedenti non inferiore a oltre undici anni, ON ONseguente notevole incertezza sulle tempistiche relative all'esame e accoglimento della domanda. Con provvedimenti del 06/02/25 e 31/03/25 e 30/06/25 veniva dato termine per notifica del ricorso a parte ONvenuta e disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva quindi posta in decisione. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le ONclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione entro il termine indicato del 25/11/25. 3. Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, ONvertito, ON modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le ONtroversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della ONtroversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, seONdo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle ONtroversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Le procure alle liti sono regolari, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la ONtumacia della resistente. 4. Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla ONtroparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «seONdo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riONoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla ONtroparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2. Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana. A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente ONcludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe ONdizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne ONsegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto ONsapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è ONtraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di cassazione ha dunque ONcluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in SI alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali seONdo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria ONdizione di vita, possa ONsiderarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022). 5. Infine l'azione appare legittimamente promossa anche ON riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per ONto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a ONservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla ONservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riONoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione ON un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01). Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come ONvertito ON modifiche in legge n° 74/2025. 6. Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e ON argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , CP_2 pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni ONtraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la ONtumacia del Controparte_2
ACCERTA la cittadinanza italiana di
nato il [...] a [...] - SI, di Pt_1 Parte_1 cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]dos Cristais n. 305 [C.F. ], C.F._1
nata il [...] a [...] – Per_1 Parte_2
SI,
nato il [...] a [...] - SI e Controparte_1
nato il [...] a [...] - SI Parte_3 DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti ONseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Si comunichi. Bologna, 25 novembre 2025
Il GOP
CI AR