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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/10/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 774/202
N. R.G. 416/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa SI RI VA Presidente est. dott.ssa Serena Sommariva Consigliera dott.ssa Daniela Macaluso Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso in riassunzione a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 2347/2025, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano- sezione lavoro-
n.1148/2021, promosso da:
con l'avv. GIUSEPPE PATANE', l'avv. ROBERTA PATANE' e Parte_1
l'avv. DANIELA ALOI, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei predetti difensori: Email_1
Email_2 Email_3
contro con l'avv. CLAUDIO DANIELE MOSE' MORPURGO e l'avv. ANNA CP_1
MENICATTI, elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA DURINI, 20 20122
MILANO;
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Pagina 1 Per la parte RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI già rassegnate all'interno della comparsa difensiva depositata all'interno del procedimento annotato al NRG 445/2021 il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e ribadito e che di seguito si riporta e ribadisce
Voglia Codesta Corte d'Appello adita, totalmente rigettare il ricorso in appello notificato dalla per i motivi esposti Parte_2 nel presente atto e per l'effetto; confermare in ogni sua parte la impugnata sentenza n. 1839/2020 emessa dal Tribunale di
Milano, Sez. Lavoro, Giudice Dr. Di Leo nel procedimento già annotato al NRG 8807/2019 e pubblicata il 30/10/2020 e con essa confermare la sentenza non definitiva n. 1571/2020 emessa dal Tribunale di Milano il 14/10/20 nel predetto procedimento, assolutamente immune da vizi;
nella non temuta ipotesi di adesione di Codesta adita Corte alle richieste istruttorie proposte da parte appellante in via istruttoria, si chiede a Codesta Corte d'Appello, ove ne ravvisasse i presupposti in fatto e in diritto, la nomina di idoneo C.T.U. con il fine precipuo di verificare l'ammontare delle somme dovute dalla al sig. CP_1 Pt_1 condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 corrente in 20123 Milano, Piazza Cadorna, 14, iscritta alla CCIAA di Milano – REA
1909555, codice fiscale/partita IVA al pagamento delle spese, compensi P.IVA_1 professionali di causa del presente grado di giudizio e delle spese e compensi professionali del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari che ne fanno espressa dichiarazione
Per la RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza o deduzione, nel confermare integralmente la sentenza n. 1148/2021 della Corte di Appello di Milano, Giudice
Relatore dott. Andrea Onesti, nel giudizio avente r.g.n. 445/2021, pubblicata in data
24.11.2021, nel merito:
(i) rigettare e/o respingere, per i motivi di cui in atti, il ricorso in appello in riassunzione a seguito di Cassazione con rinvio, datato 22.4.2025, proposto dal sig. , in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto;
Pagina 2 (ii) in ogni caso, per la parte non coperta da giudicato, accogliersi le conclusioni già formulate da con il ricorso in appello proposto avanti a questa Ill.ma Corte adita, nel giudizio CP_1 avente n.r.g. 445/2021, che si ritrascrivono di seguito:
“riformarsi la sentenza di primo grado qui appellata n°1839/2020 pronunciata inter partes dal
Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Nicola Di Leo, nel procedimento R.G. n°8807/2019, pubblicata in data 30.10.2020, non notificata e con essa della sentenza non definitiva n°1839/2020 pubblicata in data 14.10.2020, non notificata e conseguentemente:
(i) accogliersi tutte le conclusioni già rassegnate nel corso del giudizio di primo grado che, di seguito, si ritrascrivono:
“in via principale:
(i) respingersi, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande avanzate dal Ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio;
in ogni caso:
(ii) rigettarsi il ricorso avversario;
(iii) con vittoria di spese, diritti e onorari;
”;
(ii) mandarsi, in ogni caso, assolta l'odierna Appellante da ogni pretesa;
(iii) con vittorie di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio;
In via istruttoria:
(iv) si rinnovano tutte le istanze istruttorie già dedotte e articolate nel giudizio di primo grado, che si intendono qui ritrascritte ad ogni effetto;
(v) si chiede, in ogni caso, l'acquisizione del fascicolo e dei verbali di causa del precedente grado di giudizio”.
(iii) mandarsi, in ogni caso, assolta da ogni pretesa;
CP_1
(iv) con vittorie di spese, diritti e onorari di tutti i gradi di giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 1148/2021 resa nella causa RG. 445/2021 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza n.1839/20 del Tribunale di Milano, ha respinto la domanda del sig. di accertamento del diritto all'indennità per il sesto giorno lavorato, di cui Pt_1 all'art. 83 CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie 20 luglio 2012, rimasto sostanzialmente immutato anche a seguito del rinnovo contrattuale del 2016, confermando, per il resto, le rimanenti statuizioni relative al computo dell'indennità di scorta e
Pagina 3 dell'indennità di riserva nella retribuzione dovuta durante le ferie e senza detrazione di quanto versato a titolo di patto di competitività e condannando rifondere al sig. CP_1 Pt_1 dipendente di con mansioni di capotreno, la quota di 2/3 delle spese di lite del CP_2 doppio grado di giudizio, liquidata in Euro 1.200,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari e con compensazione della residua quota.
Spiegato cosa dovesse intendersi per turni detti ribattuta/slittamento e per intacco su grs
(ossia, il giorno di riposo settimanale) e richiamati i testi degli artt. 27, punto 1.5., commi 2 e
3, e 83, comma 2, CCNL Attività Ferroviarie, considerava la Corte che l'interpretazione di tali clausole contrattuali porta a ritenere che queste si riferiscano ad un sistema che comprende – a fronte di specifiche e motivate esigenze aziendali – l'adozione generalizzata e stabile di un turno distribuito su sei giorni settimanali, mentre nella fattispecie di cui è causa la prestazione sul sesto giorno per ribattuta e intacco su grs, pur essendo conseguenza del complesso sistema di turni adottato da , è avvenuta in modo del tutto sporadico e CP_1 rarefatto, ovvero 27 volte nell'arco di 4 anni: non si poteva pertanto ritenere che tali evenienze possano essere ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 27 CCNL.
Nell'accogliere l'unico motivo di ricorso proposto dal sig. avverso tale decisione la Pt_1 corte di Cassazione con la sentenza n. 2437/2025, rigettato il ricorso incidentale, in accoglimento del ricorso principale, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte territoriale affinchè, in differente composizione, oltre a regolare le spese anche del giudizio di legittimità, riesaminasse il caso limitatamente alla domanda del lavoratore in merito all'indennità c.d. di sesto giorno lavorato sulla base del seguente articolato principio di diritto.
“5.5. La specifica previsione collettiva è oltremodo chiara, come si è visto, nell'introdurre una prestazione indennitaria di importo fisso, che ha come suo unico presupposto fattuale, ai fini dell'insorgenza del relativo diritto, l'espletamento della prestazione lavorativa nel 6° giorno, e non anche un disagio o detrimento di altro genere in concreto risentito dal singolo lavoratore per aver espletato la sua attività anche in quell'ulteriore giorno e che costui debba quindi dimostrare. Anzi, la trama delle disposizioni collettive sopra esaminate depone nel senso che la relativa maggior penosità del c.d. sesto giorno lavorato sia insita nel suo consistere in una modificazione dell'orario di lavoro settimanale normale, distribuito su 5 giorni;
il che, ovviamente, non viene meno nell'ipotesi, che ricorre in concreto nella specie, in cui la prestazione lavorativa nel sesto giorno sia dipesa da esigenze datoriali unilateralmente apprezzate, ma non rifletta un precedente accordo sindacale aziendale in proposito, di regola necessario.”
Pagina 4 Con ricorso depositato in data 22.04.2025 ha riassunto il giudizio, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Con memoria difensiva depositata in data 25.09.2025 si è costituita nel giudizio di rinvio contestando nel merito la domanda avversaria e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
In data 7 ottobre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Conviene in primo luogo ricordare che,” in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto;
in altri termini questa Corte, in sede di rinvio, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Inoltre, la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio - a seguito di cassazione della sentenza - instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione.”(così CDA Milano, causa RG 306/2022, sentenza del 15.09.2022 rel . BERTOLI)
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, decidendo in sede di rinvio, deve essere affermata la sussistenza del diritto del sig. alla indennità per il sesto giorno Pt_1 lavorato nella misura indicata in dispositivo.
La normativa di riferimento è costituita dalle seguenti disposizioni:
L'art. 27.1.5. del CCNL applicato al rapporto: “L'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni. In relazione a specifiche esigenze tecniche, produttive ed organizzative l'orario di lavoro settimanale potrà essere ripartito su 6 giorni.
La ripartizione dell'orario di lavoro settimanale su 6 giorni, fatti salvi gli accordi in essere, sarà oggetto di specifico accordo a livello di contrattazione aziendale con le strutture sindacali interessate dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente C.C.N.L. nell'ambito di una procedura negoziale da attivarsi almeno due mesi prima della sua applicazione e da concludersi entro 20 giorni dalla attivazione della procedura stessa”.
Pagina 5 L' art. 83, comma 2, del medesimo CCNL: “Nei casi di ripartizione concordata dell'orario di lavoro settimanale su 6 giorni secondo quanto stabilito al 2° e 3° comma del punto 1.5. dell'art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, ai lavoratori sarà corrisposta, per ogni 6° giorno lavorato, una indennità pari a € 15,00. Tale indennità non è corrisposta in caso di assenza a qualsiasi titolo, ad eccezione dei periodi continuativi di malattia o infortunio di durata superiore a 15 giorni”.
La Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio ha precisato che “5.2. Orbene, il tenore letterale delle riportate previsioni dell'art. 27.1.5. è chiaro nello stabilire, al comma 2°, che la possibilità di ripartire l'orario di lavoro settimanale su 6 giorni, invece che su 5 giorni
(ripartizione che è quella “normale”, come esplicitato dalla locuzione “di norma”, adottata nel comma 1 dello stesso punto 1.5.) è subordinata anzitutto al ricorrere di “specifiche esigenze tecniche, produttive od organizzative”.
Altrettanto chiaro è il seguente comma 3° dello stesso punto 1.5. dell'art. 27 nel delineare un'ulteriore garanzia in proposito, e cioè che la “ripartizione dell'orario di lavoro settimanale su 6 giorni” debba formare oggetto di “specifico accordo a livello di contrattazione aziendale”, da adottare nell'ambito di apposita “procedura negoziale”; la cui tempistica è pure disciplinata all'evidente scopo, da un lato, di non introdurre ex abrupto soprattutto rispetto ai lavoratori interessati tale ripartizione dell'orario lavorativo settimanale, diversa da quella ordinaria su 5 giorni, e, dall'altro, di assicurare che la conclusione dell'accordo specifico intervenga in un tempo breve, onde far sì che la ripartizione di tale orario su 6 giorni possa soddisfare rapidamente le esigenze datoriali rappresentate (tecniche, produttive od organizzative).
A sua volta, l'art. 83, comma 2, del CCNL, nel contemplare l'indennità in favore dei lavoratori interessati per il c.d. 6° giorno lavorato, fa esplicito riferimento ai “casi di ripartizione concordata dell'orario di lavoro settimanale su 6 giorni secondo quanto stabilito al 2° e 3° comma del punto 1.5. dell'art. 27 (Orario di lavoro) …”.
E', perciò, di tutta evidenza che, di regola, il primo presupposto precipuo di tale prestazione è costituito da una “ripartizione concordata” a livello di contrattazione aziendale apposita, già in essere secondo le specifiche previsioni della medesima fonte collettiva nazionale richiamate nel comma 2 dell'art. 83. E la prestazione così prevista, in quanto di natura esplicitamente indennitaria e di importo fisso per ogni 6° giorno lavorato (di norma, effettivamente lavorato, con le eccezioni su viste), va infatti a compensare l'assoggettamento dei lavoratori ad una ripartizione dell'orario di lavoro settimanale (in sé immutato quanto al numero di ore), che, sebbene concordata a livello collettivo aziendale, rappresenta comunque una modificazione di
Pagina 6 quello che costituiva in precedenza l'orario di lavoro settimanale “normale”, vale a dire su 5 giorni;
una modificazione che appunto comporta la doverosità della prestazione lavorativa anche in un 6° giorno.
5.3. Nel caso in esame è stato pacifico nei gradi di merito (come tuttora) che l'apposito accordo aziendale previsto dal comma 3° dell'art. 27.1.5. del CCNL non sia intervenuto.
E il ricorrente principale, infatti, in questa sede torna a perorare l'indirizzo interpretativo del primo giudice, secondo il quale, “ove tale contrattazione non avvenga, ma, comunque, la società, per esigenze organizzative, ritenga di stabilire una prestazione nel sesto giorno, non può per il solo difetto di tale negoziazione venir meno il diritto a un'indennità stabilita in modo preciso e specifico già dall'articolo 83, co. 2, cit., con norma che non richiede ulteriori integrazioni da parte dei contraenti collettivi”.
5.4. Tale tesi è condivisibile.”
Alla luce della riportata interpretazione in diritto, rilevato che la quantificazione della richiesta indennità ( limitata dal primo giudice alle prestazioni svolte nel 6° giorno effettivamente lavorato, eccetto che per le prestazioni retribuite come lavoro straordinario e quindi anche per i casi di “ribattuta”, “slittamento” e “intacco su grs”, ma non di riposo, non è stata oggetto di contestazione, e, in particolare, il conteggio è stato condiviso dalle parti (vedi verbale dell'udienza del 29/10/202 avanti il Tribunale di Milano), deve essere CP_2 condannata al pagamento in favore del ricorrente di tale importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo.
Ai fini della regolazione delle spese di lite, infine, deve tenersi conto del fatto che “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato”
(cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza n. 10245/19).
Considerato che se è vero che all'esito del giudizio di rinvio ha visto accogliere tutte Pt_1 le domande proposte in primo grado, è altrettanto vero che le somme riconosciute come spettanti sono inferiori a quelle richieste.
Per queste ragioni deve essere condannata a rifondere a i 2/3 delle CP_2 Pt_1 spese di lite di tutti i gradi, con compensazione della restante frazione tra le parti e con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Considerati il valore della causa, la natura della controversia, l'omesso svolgimento di attività istruttoria orale, nonché le tariffe professionali vigenti al tempo in cui l'attività processuale
Pagina 7 stessa è stata compiuta ed ha trovato esaurimento la liquidazione delle spese viene effettuata, per la quota di 2/3 in € 600,00 per il primo grado, € 1.200,00 per l'appello, € 400,00 per il giudizio di legittimità ed € 300,00 per il giudizio di rinvio- oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Conseguentemente, deve essere condannata a rifondere a la quota di CP_2 Pt_1 euro 2500,00 pari ai 2/3 delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio come sopra liquidate, con distrazione a favore dei difensori antistatari e con compensazione del residuo.
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio, condanna al pagamento in favore di CP_2 Pt_1 della somma di € 435,00 lordi a titolo di indennità per il sesto giorno lavorato oltre
[...] interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo.
Compensa per 1/ 3 le spese di tutti i gradi e condanna a rimborsare al ricorrente CP_2 le spese residue che liquida in complessivi € 2.500,00 -di cui € 600,00 per il primo grado, €
1.200,00 per l'appello, € 400,00 per il giudizio di legittimità ed € 300,00 per il giudizio di rinvio- oltre oneri accessori di legge e spese generali al 15% con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Milano, 07/10/2025
Presidente est.
SI RI VA
Pagina 8
N. R.G. 416/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa SI RI VA Presidente est. dott.ssa Serena Sommariva Consigliera dott.ssa Daniela Macaluso Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso in riassunzione a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 2347/2025, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano- sezione lavoro-
n.1148/2021, promosso da:
con l'avv. GIUSEPPE PATANE', l'avv. ROBERTA PATANE' e Parte_1
l'avv. DANIELA ALOI, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei predetti difensori: Email_1
Email_2 Email_3
contro con l'avv. CLAUDIO DANIELE MOSE' MORPURGO e l'avv. ANNA CP_1
MENICATTI, elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA DURINI, 20 20122
MILANO;
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Pagina 1 Per la parte RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI già rassegnate all'interno della comparsa difensiva depositata all'interno del procedimento annotato al NRG 445/2021 il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e ribadito e che di seguito si riporta e ribadisce
Voglia Codesta Corte d'Appello adita, totalmente rigettare il ricorso in appello notificato dalla per i motivi esposti Parte_2 nel presente atto e per l'effetto; confermare in ogni sua parte la impugnata sentenza n. 1839/2020 emessa dal Tribunale di
Milano, Sez. Lavoro, Giudice Dr. Di Leo nel procedimento già annotato al NRG 8807/2019 e pubblicata il 30/10/2020 e con essa confermare la sentenza non definitiva n. 1571/2020 emessa dal Tribunale di Milano il 14/10/20 nel predetto procedimento, assolutamente immune da vizi;
nella non temuta ipotesi di adesione di Codesta adita Corte alle richieste istruttorie proposte da parte appellante in via istruttoria, si chiede a Codesta Corte d'Appello, ove ne ravvisasse i presupposti in fatto e in diritto, la nomina di idoneo C.T.U. con il fine precipuo di verificare l'ammontare delle somme dovute dalla al sig. CP_1 Pt_1 condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 corrente in 20123 Milano, Piazza Cadorna, 14, iscritta alla CCIAA di Milano – REA
1909555, codice fiscale/partita IVA al pagamento delle spese, compensi P.IVA_1 professionali di causa del presente grado di giudizio e delle spese e compensi professionali del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari che ne fanno espressa dichiarazione
Per la RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza o deduzione, nel confermare integralmente la sentenza n. 1148/2021 della Corte di Appello di Milano, Giudice
Relatore dott. Andrea Onesti, nel giudizio avente r.g.n. 445/2021, pubblicata in data
24.11.2021, nel merito:
(i) rigettare e/o respingere, per i motivi di cui in atti, il ricorso in appello in riassunzione a seguito di Cassazione con rinvio, datato 22.4.2025, proposto dal sig. , in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto;
Pagina 2 (ii) in ogni caso, per la parte non coperta da giudicato, accogliersi le conclusioni già formulate da con il ricorso in appello proposto avanti a questa Ill.ma Corte adita, nel giudizio CP_1 avente n.r.g. 445/2021, che si ritrascrivono di seguito:
“riformarsi la sentenza di primo grado qui appellata n°1839/2020 pronunciata inter partes dal
Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Nicola Di Leo, nel procedimento R.G. n°8807/2019, pubblicata in data 30.10.2020, non notificata e con essa della sentenza non definitiva n°1839/2020 pubblicata in data 14.10.2020, non notificata e conseguentemente:
(i) accogliersi tutte le conclusioni già rassegnate nel corso del giudizio di primo grado che, di seguito, si ritrascrivono:
“in via principale:
(i) respingersi, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande avanzate dal Ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio;
in ogni caso:
(ii) rigettarsi il ricorso avversario;
(iii) con vittoria di spese, diritti e onorari;
”;
(ii) mandarsi, in ogni caso, assolta l'odierna Appellante da ogni pretesa;
(iii) con vittorie di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio;
In via istruttoria:
(iv) si rinnovano tutte le istanze istruttorie già dedotte e articolate nel giudizio di primo grado, che si intendono qui ritrascritte ad ogni effetto;
(v) si chiede, in ogni caso, l'acquisizione del fascicolo e dei verbali di causa del precedente grado di giudizio”.
(iii) mandarsi, in ogni caso, assolta da ogni pretesa;
CP_1
(iv) con vittorie di spese, diritti e onorari di tutti i gradi di giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 1148/2021 resa nella causa RG. 445/2021 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza n.1839/20 del Tribunale di Milano, ha respinto la domanda del sig. di accertamento del diritto all'indennità per il sesto giorno lavorato, di cui Pt_1 all'art. 83 CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie 20 luglio 2012, rimasto sostanzialmente immutato anche a seguito del rinnovo contrattuale del 2016, confermando, per il resto, le rimanenti statuizioni relative al computo dell'indennità di scorta e
Pagina 3 dell'indennità di riserva nella retribuzione dovuta durante le ferie e senza detrazione di quanto versato a titolo di patto di competitività e condannando rifondere al sig. CP_1 Pt_1 dipendente di con mansioni di capotreno, la quota di 2/3 delle spese di lite del CP_2 doppio grado di giudizio, liquidata in Euro 1.200,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari e con compensazione della residua quota.
Spiegato cosa dovesse intendersi per turni detti ribattuta/slittamento e per intacco su grs
(ossia, il giorno di riposo settimanale) e richiamati i testi degli artt. 27, punto 1.5., commi 2 e
3, e 83, comma 2, CCNL Attività Ferroviarie, considerava la Corte che l'interpretazione di tali clausole contrattuali porta a ritenere che queste si riferiscano ad un sistema che comprende – a fronte di specifiche e motivate esigenze aziendali – l'adozione generalizzata e stabile di un turno distribuito su sei giorni settimanali, mentre nella fattispecie di cui è causa la prestazione sul sesto giorno per ribattuta e intacco su grs, pur essendo conseguenza del complesso sistema di turni adottato da , è avvenuta in modo del tutto sporadico e CP_1 rarefatto, ovvero 27 volte nell'arco di 4 anni: non si poteva pertanto ritenere che tali evenienze possano essere ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 27 CCNL.
Nell'accogliere l'unico motivo di ricorso proposto dal sig. avverso tale decisione la Pt_1 corte di Cassazione con la sentenza n. 2437/2025, rigettato il ricorso incidentale, in accoglimento del ricorso principale, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte territoriale affinchè, in differente composizione, oltre a regolare le spese anche del giudizio di legittimità, riesaminasse il caso limitatamente alla domanda del lavoratore in merito all'indennità c.d. di sesto giorno lavorato sulla base del seguente articolato principio di diritto.
“5.5. La specifica previsione collettiva è oltremodo chiara, come si è visto, nell'introdurre una prestazione indennitaria di importo fisso, che ha come suo unico presupposto fattuale, ai fini dell'insorgenza del relativo diritto, l'espletamento della prestazione lavorativa nel 6° giorno, e non anche un disagio o detrimento di altro genere in concreto risentito dal singolo lavoratore per aver espletato la sua attività anche in quell'ulteriore giorno e che costui debba quindi dimostrare. Anzi, la trama delle disposizioni collettive sopra esaminate depone nel senso che la relativa maggior penosità del c.d. sesto giorno lavorato sia insita nel suo consistere in una modificazione dell'orario di lavoro settimanale normale, distribuito su 5 giorni;
il che, ovviamente, non viene meno nell'ipotesi, che ricorre in concreto nella specie, in cui la prestazione lavorativa nel sesto giorno sia dipesa da esigenze datoriali unilateralmente apprezzate, ma non rifletta un precedente accordo sindacale aziendale in proposito, di regola necessario.”
Pagina 4 Con ricorso depositato in data 22.04.2025 ha riassunto il giudizio, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Con memoria difensiva depositata in data 25.09.2025 si è costituita nel giudizio di rinvio contestando nel merito la domanda avversaria e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
In data 7 ottobre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Conviene in primo luogo ricordare che,” in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto;
in altri termini questa Corte, in sede di rinvio, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Inoltre, la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio - a seguito di cassazione della sentenza - instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione.”(così CDA Milano, causa RG 306/2022, sentenza del 15.09.2022 rel . BERTOLI)
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, decidendo in sede di rinvio, deve essere affermata la sussistenza del diritto del sig. alla indennità per il sesto giorno Pt_1 lavorato nella misura indicata in dispositivo.
La normativa di riferimento è costituita dalle seguenti disposizioni:
L'art. 27.1.5. del CCNL applicato al rapporto: “L'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni. In relazione a specifiche esigenze tecniche, produttive ed organizzative l'orario di lavoro settimanale potrà essere ripartito su 6 giorni.
La ripartizione dell'orario di lavoro settimanale su 6 giorni, fatti salvi gli accordi in essere, sarà oggetto di specifico accordo a livello di contrattazione aziendale con le strutture sindacali interessate dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente C.C.N.L. nell'ambito di una procedura negoziale da attivarsi almeno due mesi prima della sua applicazione e da concludersi entro 20 giorni dalla attivazione della procedura stessa”.
Pagina 5 L' art. 83, comma 2, del medesimo CCNL: “Nei casi di ripartizione concordata dell'orario di lavoro settimanale su 6 giorni secondo quanto stabilito al 2° e 3° comma del punto 1.5. dell'art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, ai lavoratori sarà corrisposta, per ogni 6° giorno lavorato, una indennità pari a € 15,00. Tale indennità non è corrisposta in caso di assenza a qualsiasi titolo, ad eccezione dei periodi continuativi di malattia o infortunio di durata superiore a 15 giorni”.
La Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio ha precisato che “5.2. Orbene, il tenore letterale delle riportate previsioni dell'art. 27.1.5. è chiaro nello stabilire, al comma 2°, che la possibilità di ripartire l'orario di lavoro settimanale su 6 giorni, invece che su 5 giorni
(ripartizione che è quella “normale”, come esplicitato dalla locuzione “di norma”, adottata nel comma 1 dello stesso punto 1.5.) è subordinata anzitutto al ricorrere di “specifiche esigenze tecniche, produttive od organizzative”.
Altrettanto chiaro è il seguente comma 3° dello stesso punto 1.5. dell'art. 27 nel delineare un'ulteriore garanzia in proposito, e cioè che la “ripartizione dell'orario di lavoro settimanale su 6 giorni” debba formare oggetto di “specifico accordo a livello di contrattazione aziendale”, da adottare nell'ambito di apposita “procedura negoziale”; la cui tempistica è pure disciplinata all'evidente scopo, da un lato, di non introdurre ex abrupto soprattutto rispetto ai lavoratori interessati tale ripartizione dell'orario lavorativo settimanale, diversa da quella ordinaria su 5 giorni, e, dall'altro, di assicurare che la conclusione dell'accordo specifico intervenga in un tempo breve, onde far sì che la ripartizione di tale orario su 6 giorni possa soddisfare rapidamente le esigenze datoriali rappresentate (tecniche, produttive od organizzative).
A sua volta, l'art. 83, comma 2, del CCNL, nel contemplare l'indennità in favore dei lavoratori interessati per il c.d. 6° giorno lavorato, fa esplicito riferimento ai “casi di ripartizione concordata dell'orario di lavoro settimanale su 6 giorni secondo quanto stabilito al 2° e 3° comma del punto 1.5. dell'art. 27 (Orario di lavoro) …”.
E', perciò, di tutta evidenza che, di regola, il primo presupposto precipuo di tale prestazione è costituito da una “ripartizione concordata” a livello di contrattazione aziendale apposita, già in essere secondo le specifiche previsioni della medesima fonte collettiva nazionale richiamate nel comma 2 dell'art. 83. E la prestazione così prevista, in quanto di natura esplicitamente indennitaria e di importo fisso per ogni 6° giorno lavorato (di norma, effettivamente lavorato, con le eccezioni su viste), va infatti a compensare l'assoggettamento dei lavoratori ad una ripartizione dell'orario di lavoro settimanale (in sé immutato quanto al numero di ore), che, sebbene concordata a livello collettivo aziendale, rappresenta comunque una modificazione di
Pagina 6 quello che costituiva in precedenza l'orario di lavoro settimanale “normale”, vale a dire su 5 giorni;
una modificazione che appunto comporta la doverosità della prestazione lavorativa anche in un 6° giorno.
5.3. Nel caso in esame è stato pacifico nei gradi di merito (come tuttora) che l'apposito accordo aziendale previsto dal comma 3° dell'art. 27.1.5. del CCNL non sia intervenuto.
E il ricorrente principale, infatti, in questa sede torna a perorare l'indirizzo interpretativo del primo giudice, secondo il quale, “ove tale contrattazione non avvenga, ma, comunque, la società, per esigenze organizzative, ritenga di stabilire una prestazione nel sesto giorno, non può per il solo difetto di tale negoziazione venir meno il diritto a un'indennità stabilita in modo preciso e specifico già dall'articolo 83, co. 2, cit., con norma che non richiede ulteriori integrazioni da parte dei contraenti collettivi”.
5.4. Tale tesi è condivisibile.”
Alla luce della riportata interpretazione in diritto, rilevato che la quantificazione della richiesta indennità ( limitata dal primo giudice alle prestazioni svolte nel 6° giorno effettivamente lavorato, eccetto che per le prestazioni retribuite come lavoro straordinario e quindi anche per i casi di “ribattuta”, “slittamento” e “intacco su grs”, ma non di riposo, non è stata oggetto di contestazione, e, in particolare, il conteggio è stato condiviso dalle parti (vedi verbale dell'udienza del 29/10/202 avanti il Tribunale di Milano), deve essere CP_2 condannata al pagamento in favore del ricorrente di tale importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo.
Ai fini della regolazione delle spese di lite, infine, deve tenersi conto del fatto che “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato”
(cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza n. 10245/19).
Considerato che se è vero che all'esito del giudizio di rinvio ha visto accogliere tutte Pt_1 le domande proposte in primo grado, è altrettanto vero che le somme riconosciute come spettanti sono inferiori a quelle richieste.
Per queste ragioni deve essere condannata a rifondere a i 2/3 delle CP_2 Pt_1 spese di lite di tutti i gradi, con compensazione della restante frazione tra le parti e con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Considerati il valore della causa, la natura della controversia, l'omesso svolgimento di attività istruttoria orale, nonché le tariffe professionali vigenti al tempo in cui l'attività processuale
Pagina 7 stessa è stata compiuta ed ha trovato esaurimento la liquidazione delle spese viene effettuata, per la quota di 2/3 in € 600,00 per il primo grado, € 1.200,00 per l'appello, € 400,00 per il giudizio di legittimità ed € 300,00 per il giudizio di rinvio- oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Conseguentemente, deve essere condannata a rifondere a la quota di CP_2 Pt_1 euro 2500,00 pari ai 2/3 delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio come sopra liquidate, con distrazione a favore dei difensori antistatari e con compensazione del residuo.
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio, condanna al pagamento in favore di CP_2 Pt_1 della somma di € 435,00 lordi a titolo di indennità per il sesto giorno lavorato oltre
[...] interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo.
Compensa per 1/ 3 le spese di tutti i gradi e condanna a rimborsare al ricorrente CP_2 le spese residue che liquida in complessivi € 2.500,00 -di cui € 600,00 per il primo grado, €
1.200,00 per l'appello, € 400,00 per il giudizio di legittimità ed € 300,00 per il giudizio di rinvio- oltre oneri accessori di legge e spese generali al 15% con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Milano, 07/10/2025
Presidente est.
SI RI VA
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