Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 24/04/2026, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01215/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02183/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2183 del 2025, proposto da
IU GA, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Nicolò Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 569/2025 della Corte d’Appello di Catania – Sez. Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa AN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
Premesso che:
- con sentenza n. 569 del 23 giugno 2025, la Corte d’Appello di Catania ha condannato l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità “ al pagamento in favore di GA IU delle differenze retributive tra il trattamento economico previsto per tale superiore inquadramento e quello ricevuto per il periodo in questione, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94 dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo ” e “ al pagamento, in favore dell’appellante e in ragione della metà, delle spese processuali, che vengono liquidate, nell’intero, quanto al primo grado in € 5.000,00 e quanto al presente grado in € 5.400,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA ”;
- il suddetto provvedimento è stato notificato all’Amministrazione in data 23 giugno 2025;
- con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. IU GA ha adito questo Tribunale per l’esecuzione della suddetta sentenza passata in giudicato, chiedendo che sia ordinato all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il pagamento delle somme in essa riportate;
- con memoria di mera forma, si costituisce in giudizio l’Amministrazione intimata;
Considerato che:
- il titolo azionato è passato in giudicato (come da attestazione dell’8 novembre 2025), è stato ritualmente notificato all’Amministrazione e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 L. 31 dicembre 1996, n. 669;
- l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- pertanto, sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto:
- di dover dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
- di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale commissario ad acta , attingendo alle risorse interne all’Amministrazione, il Dirigente dell’Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni dell’Assessorato dell’Economia della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro dirigente o a funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale, entro giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione, autorizzato sin d’ora all’uso del mezzo proprio (fermo restando l’esonero di ogni responsabilità di questo TAR riguardo l’utilizzo di tale mezzo), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, dando immediata comunicazione del proprio insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale;
- che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza se anteriore;
b) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Dirigente dell’Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni dell’Assessorato dell’Economia della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro dirigente o a funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà entro 60 giorni, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia dell’Amministrazione, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
EP IO, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
AN CA, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AN CA | EP IO |
IL SEGRETARIO